Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 9550 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 9550 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7645 R.G. anno 2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME;
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE NOME e NOME, domiciliata presso l’avvocato
, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME; controricorrente
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE ;
intimato
avverso la sentenza n. 2/2023 depositata il 6 febbraio 2023 della Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell’ RAGIONE_SOCIALE.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 febbraio 2024 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
L’ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE ha respinto l’opposizione proposta da RAGIONE_SOCIALE contro la registrazione del RAGIONE_SOCIALEo denominativo e figurativo di cui alla domanda n. NUMERO_DOCUMENTO depositata da RAGIONE_SOCIALE per i servizi RAGIONE_SOCIALE classi 35, 36, 37, 39, 41, 42, 44 e 45.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso che la Commissione dei ricorsi ha disatteso con sentenza del 6 febbraio 2023.
La Commissione ha condiviso, in sintesi, l’accertamento dell ‘esaminatore ; come ricordato nella sentenza impugnata, questi aveva ritenuto che le prove documentali dirette a comprovare l’ uso estensivo della notorietà dei RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE «riguardavano essenzialmente l’uso del segno denominativo RAGIONE_SOCIALE e non il simbolo di cui si discute in questa sede, costituito unicamente da una ‘e’ stilizzata in carattere minuscolo attraversata da una linea orizzontale corrente su sfondo verde o in negativo». Secondo la Commissione, la suddetta lettera alfabetica non assumeva autonoma valenza nella circolazione commerciale, accompagnandosi, per lo più, al termine «RAGIONE_SOCIALE», o ad altre espressioni verbali. Correttamente, pertanto, ad avviso del Giudice del merito, l’esaminatore aveva escluso nella lettera «e» «un connotato rafforzato proprio del segno che gode di reputazione»: esso presentava «il carattere intrinsecamente distintivo di grado normale, con ogni conseguenza sulla più limitata estensione di
tutela». La Commissione ha inoltre evidenziato che, mentre la capacità distintiva dei RAGIONE_SOCIALE registrati dalla ricorrente risiedeva nella particolare configurazione grafica della lettera «e», il nucleo individualizzante del segno di RAGIONE_SOCIALE era rappresentato da una «separata scritta su doppia riga di derivazione patronimica»: onde il confronto tra i due segni dava conto di una ragionevole diversità, tale da impedire rischi confusori per la clientela.
Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione, con un solo motivo, RAGIONE_SOCIALE; resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE
La ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. -La ricorrente denuncia per cassazione la violazione dell’art. 12, comma 1, lett. d), c.p.i. derivante dalla violazione dell’art. 115 c.p.c. per travisamento della prova. Il motivo ruota, anzitutto, intorno ad alcuni documenti comprovanti l’uso del segno, i quali smentirebbero l’affermazione della Commissione circa l’abbinamento della lettera «e» con altre parole. Il mezzo si fonda, inoltre sull’assunto per cui «risulta inequivocabilmente dagli atti di causa la notorietà del segno presso altro Stato membro dell’Unione, sicché in violazione di legge l’impugnata sentenza nega la tutela spettante al RAGIONE_SOCIALEo notorio di cui è provata la conoscenza e l’associazione al titolare in una parte non irrilevante della platea nazionale dei consumatori».
2. Il motivo è inammissibile.
La ricorrente lamenta la violazione dell’art. 115 c.p.c.: ma in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione di tale norma occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della stessa, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è
inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c. (Cass. Sez. U. 30 settembre 2020, n. 20867; Cass. 9 giugno 2021, n. 16016). D ‘altro canto, la stessa società istante evoca una giurisprudenza di questa Corte (Cass. 14 febbraio 2020, n. 3796, richiamata da Cass. 7 febbraio 2023, n. 3647) che valorizza l’ipotesi dell ‘ informazione probatoria su un punto decisivo, acquisito e non valutata, che metta in crisi irreversibile la struttura del percorso argomentativo del giudice del merito. Tuttavia, e indipendentemente da ogni ulteriore rilievo, un tale richiamo non si attaglia alla fattispecie, posto che in questa sede non viene in gioco una informazione probatoria non esaminata, ma un apprezzamento globale dei documenti prodotti, che la Commissione ha effettuato e che la ricorrente mostra di non condividere. E’ sintomatico, al riguardo, che il Giudice del merito osservi che il segno «e» solo «raramente si trova isolato nel contraddistinguere i servizi rivendicati»: rilievo -questo – perfettamente compatibile con l’affermata esistenza di scritti, prodotti in giudizio, rappresentativi di quanto dedotto dalla ricorrente stessa (e cioè di documenti in cui la lettera «e» non risulterebbe accompagnata da altri segni verbali o figurativi). Dopodiché, occorre rammentare che l’esame e la valutazione dei documenti di causa, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito (per tutte: Cass. 31 luglio 2017, n. 19011; Cass. 2 agosto 2016, n. 16056); infatti, il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e RAGIONE_SOCIALE prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito
della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra esse, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 22 novembre 2023, n. 32505; Cass. 7 aprile 2017, n. 9097).
Né appare concludente l’evocazione del principio, espresso dalla giurisprudenza unionale, sulla tutela ex art. 4.3 della dir. 2008/95/CE del RAGIONE_SOCIALEo comunitario che abbia già acquisito una notorietà in una parte sostanziale del territorio dell’Unione europea, ma non presso il pubblico pertinente dello Stato membro in cui è stata richiesta la registrazione del RAGIONE_SOCIALEo nazionale posteriore oggetto dell’opposizione : tutela operante laddove risulti che una parte non irrilevante dal punto di vista commerciale di detto pubblico conosce il suddetto RAGIONE_SOCIALEo e stabilisce un nesso tra questo e il RAGIONE_SOCIALEo nazionale posteriore (Corte giust. UE 3 settembre 2015, Iron RAGIONE_SOCIALE kft , C-125/14). L’istante asserisce, in sostanza, che, alla stregua di tale principio, non possa negarsi rilevanza, neppure implicitamente, alla notorietà e comunque al rafforzamento del proprio RAGIONE_SOCIALEo nel Regno Unito, oltre che alla conoscenza di esso da parte di una porzione non irrilevante dei consumatori italiani. Tuttavia, la sentenza impugnata anzitutto non contiene alcun enunciato che contraddica quanto affermato dalla Corte di giustizia. Inoltre, l’accertamento di un uso del segno «e» associato ad altri elementi distintivi non è stato circoscritto dalla Commissione alle modalità di impiego del RAGIONE_SOCIALEo in Italia, come pare supporre la ricorrente. Sotto tali profili la censura non presenta aderenza alla sentenza impugnata e tanto destina la stessa alla statuizione di inammissibilità (in tema, Cass. 3 luglio 2020, n. 13735 e Cass. 7 settembre 2017, n. 20910
-Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione