Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 18683 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 1 Num. 18683 Anno 2024
PresidRAGIONE_SOCIALE: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/07/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 13190/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, BUDWEISER BUDVAR, COGNOME RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, elettivamRAGIONE_SOCIALE domiciliati in ROMA INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che li rappresenta e difende unitamRAGIONE_SOCIALE all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrenti
principali-
contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, elettivamRAGIONE_SOCIALE domiciliate in INDIRIZZO
9, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che le rappresenta e difende unitamRAGIONE_SOCIALE agli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrenti e ricorrenti incidentali- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 753/2023 depositata il 06/03/2023.
Udita la relazione svolta all’udienza pubblica del 12/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Sentiti all’udienza pubblica del 12/6/24 i difensori RAGIONE_SOCIALE ricorrenti principali, AVV_NOTAIO.ti COGNOME e COGNOME, e RAGIONE_SOCIALE ricorrenti incidentali, AVV_NOTAIO.ti COGNOME e COGNOME, che hanno esposto oralmRAGIONE_SOCIALE le conclusioni e deduzioni dei rispettivi atti.
Sentito il AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale.
FATTI DI CAUSA
̌
1.La Corte d’appello di Milano, con sRAGIONE_SOCIALEnza n. 753/2023, pubblicata il 6/3/2023, pronunciando in sede di rinvio a seguito di sRAGIONE_SOCIALEnza RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione n. 29574/2020 (che aveva cassato con rinvio una pregressa decisione d’appello del 2019), ha, in parte, riformato la sRAGIONE_SOCIALEnza del Tribunale di Milano n. 7988/2017, pubblicata il 13/7/2017, con la quale, previa separazione di varie domande, erano state dichiarate inammissibili le restanti domande proposte, nell’aprile 2014, in due giudizi riuniti, dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Repubblica Ceca, un RAGIONE_SOCIALE, COGNOME (di seguito, B.B.), in lingua ceca « Bud e jovick ỳ COGNOME n á rodni podnik », e da tre RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, nei confronti RAGIONE_SOCIALE convenute RAGIONE_SOCIALE (di
seguito, A.B.) e RAGIONE_SOCIALE, per sentire accertare l’illecita condotta RAGIONE_SOCIALE convenuta A.B., consistita nell’avere impedito di usare in RAGIONE_SOCIALE il nome « COGNOME » per la RAGIONE_SOCIALE originale di RAGIONE_SOCIALE (« per dodici lunghi anni , dal 2002 al 2013 ») e nell’avere fatto uso, per svariate ragioni, del marchio medesimo, decettivo anche ex art.21, comma III, c.p.i., anche dopo il 2013 (« anche nella modalità di supporto pubblicitario al marchio ‘Bud’ riadottato dalle convenute, nel corso del 2014, pure in RAGIONE_SOCIALE, come era già in tutta Europa (ed in RAGIONE_SOCIALE fino al 2002) »), con condanna RAGIONE_SOCIALE convenute al risarcimento dei danni o, in subordine, alla restituzione RAGIONE_SOCIALE‘arricchimento senza causa e richieste di inibitoria con penale, ritiro dal commercio e distruzione dei prodotti, e pubblicazione RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALEnza. In sede di memoria ex art.183 c.p.c., le attrici introducevano anche una domanda di declaratoria di nullità, anche per effetto conformativo del giudicato, di nuova, identica a quella già dichiarata nulla da App. Milano con sRAGIONE_SOCIALEnza 1779/2011, « riregistrazione di marchio ‘COGNOME‘ presentata da RAGIONE_SOCIALE a fine 2004 …, n. 835.837 rinnovata il 23 ottobre 2014 », illegittima in quanto in contrasto con i diritti sul marchio e la indicazione geografica protetta RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e comunque in malafede, e chiedevano condanna al risarcimento dei danni conseguenti.
Il Tribunale di Milano, con sRAGIONE_SOCIALEnza parziale n. 7988/2017, aveva dichiarato l’inammissibilità di numerose domande RAGIONE_SOCIALE attrici RAGIONE_SOCIALE boema, o per tardività o per preclusione da cosa giudicata, e, su altre, la litispendenza rispetto ad un altro giudizio, pendRAGIONE_SOCIALE allora in Cassazione in relazione a sRAGIONE_SOCIALEnza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Roma, condannando le prime al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese in relazione alle domande così decise; sulle domande residue aveva disposto la prosecuzione del giudizio davanti al Giudice Istruttore, fissando per la precisazione RAGIONE_SOCIALE conclusioni l’udienza del 30 gennaio 2018 e onerando le attrici di
provvedere a una iscrizione a ruolo autonoma RAGIONE_SOCIALE causa così separata.
A questo incombRAGIONE_SOCIALE, tuttavia, le attrici non provvedevano e lasciavano che tale causa di primo grado si estinguesse.
Con sRAGIONE_SOCIALEnza n. 5034/2019, la Corte d’appello di Milano aveva respinto sia l’appello principale, sia l’appello incidentale, confermando integralmRAGIONE_SOCIALE la sRAGIONE_SOCIALEnza parziale di primo grado del 2017.
A seguito di ricorso per cassazione, con sRAGIONE_SOCIALEnza n. 29574/20 del 29 settembre/24 dicembre 2020, questa Corte Suprema di Cassazione, dopo avere dichiarato inammissibile il ricorso (N.R.G. 12466/2018) per revocazione, ex art.395 c.p.c., avverso la sRAGIONE_SOCIALEnza n. 2499/2018 di questa Corte (relativa a lite insorta nel 2002 dinanzi al Tribunale di Roma), pronunciando sul ricorso riunito n.R.G. 5967/2020 (relativo al presRAGIONE_SOCIALE giudizio promosso nel 2014 dinanzi al Tribunale di Milano), in parte, respingeva i mezzi di ricorso RAGIONE_SOCIALE ricorrenti, originarie attrici, in parte li accoglieva (essendo accolti il primo, il sesto e l’ottavo motivo, nonché il secondo e il quinto motivo, nei sensi di cui in motivazione), rinviando la causa alla Corte d’appello di Milano in relazione ai motivi accolti.
In sostanza, questa Corte affermava l’erroneità RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALEnza di appello del 2019, per avere ritenuto inammissibili: a) la domanda di tutte le ricorrenti (RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE), volta a sentir dichiarare la nullità RAGIONE_SOCIALE registrazione di marchio nordRAGIONE_SOCIALE 835.837 del 2004, per decettività originaria del marchio; b) la domanda (di B.B.) di contraffazione dei tre marchi RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 614.536, 614.537 del 3 novembre 1993 e 674.530 del 1996 incentrati sul termine « COGNOME » (mentre veniva confermata la statuizione di inammissibilità, per difetto legittimazione attiva, RAGIONE_SOCIALE domanda di contraffazione del marchio avanzata dalle RAGIONE_SOCIALE); c) la domanda RAGIONE_SOCIALE sole RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di contraffazione RAGIONE_SOCIALE‘IGP di
diritto eurounitario che protegge la « RAGIONE_SOCIALE », con pieno effetto dal 23 settembre 2003; d) la domanda proposta dalle RAGIONE_SOCIALE di accertamento di atti di concorrenza sleale, ex art.2598 nn. 2 e 3 c.c., per appropriazione di pregi e per comportamento contrario a correttezza professionale, per uso indebito di denominazione di origine/indicazione geografica protetta e/o di indicazione di provenienza e/o di uso marchio decettivo e pretesa di monopolio basato su marchio decettivo; e) l’azione di RAGIONE_SOCIALE (e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) ex art. 21, comma III, c.p.i. (volta a fare valere la violazione del divieto, per RAGIONE_SOCIALE.B., di proseguire l’uso di un marchio dichiarato, con sRAGIONE_SOCIALEnza passata in giudicato, nullo per decettività); f) la domanda di accertamento di illecito di pubblicità ingannevole, di risarcimento del danno, anche per illecito aquiliano, abuso del diritto e responsabilità processuale, e le inibitorie proposte da tutte le parti originarie attrici, correlate a ciascuno dei titoli indicati alle precedenti lettere.
Riassunto il giudizio dalle RAGIONE_SOCIALE originarie attrici, nel 2021, che chiedevano l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE loro domande, si costituivano le convenute RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, concludendo per l’inammissibilità o il rigetto di tutte le domande avversarie, previa, occorrendo, sospensione del giudizio in attesa RAGIONE_SOCIALE definizione con sRAGIONE_SOCIALEnza passata in giudicato di un altro giudizio tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, all’epoca pendRAGIONE_SOCIALE davanti a codesta Suprema Corte (relativo a ricorso per cassazione avverso sRAGIONE_SOCIALEnza n. 3796/2020 RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Roma).
Essendo stato, nelle more, definito anche tale giudizio, con sRAGIONE_SOCIALEnza n. 37661/2021 di questa Corte, così venendo meno i presupposti RAGIONE_SOCIALE sospensione, proseguiva la presRAGIONE_SOCIALE causa dinanzi alla Corte d’appello di Milano .
Veniva depositato ricorso cautelare in corso di causa, in data 2 settembre 2022, dalle sole RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, che
chiedevano che, in via d’urgenza, venissero adottate misure di inibitoria, pubblicazione del provvedimento e penale in relazione al programmato uso del marchio « COGNOME », nell’ambito di un rapporto di sponsorizzazione, in occasione dei mondiali di calcio in Qatar, ma, previo contraddittorio tra le parti, il ricorso cautelare veniva respinto.
Con la sRAGIONE_SOCIALEnza n. 753/2023, depositata il 6 marzo 2023, in questa sede di legittimità ora impugnata, la Corte d’appello di Milano, pronunciando in sede di rinvio, accoglieva la domanda avversaria di nullità RAGIONE_SOCIALE porzione italiana RAGIONE_SOCIALE registrazione di marchio internazionale n. 835.837 di RAGIONE_SOCIALE e respingeva tutte le altre domande proposte da RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, compensando integralmRAGIONE_SOCIALE tra le parti le spese di tutti i gradi e di tutte le fasi del giudizio.
Con atto in data 13 marzo 2023, le originarie attrici formulavano istanza di correzione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 287 c.p.c. RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALEnza n. 753/2023, istanza che, a seguito RAGIONE_SOCIALE‘udienza di discussione orale del 26 aprile 2023, veniva respinta dalla Corte d’appello di Milano, con ordinanza in data 26 maggio 2023.
2. In particolare, con la sRAGIONE_SOCIALEnza qui impugnata, i giudici di appello hanno, anzitutto, ricostruito il lungo contenzioso che ha visto contrapposte il RAGIONE_SOCIALE e le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, da un lato, e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la sua distributrice in RAGIONE_SOCIALE, in relazione al nome « COGNOME » utilizzato da entrambe per contraddistinguere RAGIONE_SOCIALE di diversa provenienza. In particolare, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, produttore di RAGIONE_SOCIALE, titolare di marchi internazionali registrati, rivendicava l’uso del nome « COGNOME » quale denominazione di origine geografica protetta, oltre alla titolarità di una denominazione d’origine, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ Arrangement di Lisbona, nel 1967 e nel 1975, contenenti il suddetto termine (riferibile a « RAGIONE_SOCIALE », termine, espresso in lingua tedesca, che storicamRAGIONE_SOCIALE identificava, fino al 1919, una città ceca, allora prevalRAGIONE_SOCIALE luogo di
produzione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, detta appunto « COGNOME », che successivamRAGIONE_SOCIALE si è chiamata NOME Budeyovice), cui si contrapponeva la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE (di seguito, anche RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE), produttrice, negli USA, a sua volta di birre, esercRAGIONE_SOCIALE il preuso di tale marchio da molti decenni.
2.1.Un primo giudizio, radicato, nel 1985, davanti al Tribunale di Milano dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, si era concluso in primo grado (sRAGIONE_SOCIALEnza n.12839/1998) con l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (la RAGIONE_SOCIALE ceca RAGIONE_SOCIALE), avendo ritenuto il giudice adito che, alle due espressioni registrate dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non spettava sul territorio italiano la protezione di cui all’ Arrangement di Lisbona e che le successive registrazioni come marchio ottenute dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE erano nulle (carenza novità), atteso il preuso di quelli omonimi segni esercitati da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, produttore di RAGIONE_SOCIALE a livello mondiale, che aveva allegato in citazione di avere usato in RAGIONE_SOCIALE i marchi « Bud » e « COGNOME » per contraddistinguere la RAGIONE_SOCIALE « fin dal 1940 » (questo è quanto si legge in Cass. 13168/2002), dandone prova, ben prima RAGIONE_SOCIALE registrazioni RAGIONE_SOCIALE‘ appellations d’origine secondo l’Arrangement di Lisbona (1967) e RAGIONE_SOCIALE registrazioni internazionali dei marchi (1975) da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di proprietà RAGIONE_SOCIALEo Stato RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’appello di Milano, confermando la decisione di primo grado (sRAGIONE_SOCIALEnza n. 2987/2000) riteneva che fosse stato provato dall’RAGIONE_SOCIALE NOME il proprio preuso dei marchi oggetto RAGIONE_SOCIALE controversia (« Bud e COGNOME »), divenuti addirittura notori, e negava altresì la proteggibilità RAGIONE_SOCIALE predette espressioni da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE quali appellations d’origine , data la carenza RAGIONE_SOCIALE‘essenziale presupposto del « milieu » geografico, sul rilievo peraltro che comunque tali espressioni non definivano una località geografica, confermando quindi la nullità dei segni registrati dall’RAGIONE_SOCIALE per la fondamentale ragione RAGIONE_SOCIALE mancanza di
novità (Tribunale Milano del 26/11/1998 e Appello Milano del 1/12/2000).
La Corte Suprema di Cassazione, con sRAGIONE_SOCIALEnza n. 13168/2002, respingeva il ricorso principale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, rilevando, quanto ai marchi, che era stato accertato il preuso nei mercati europei ed italiano in particolare da parte di NOMERAGIONE_SOCIALENOME, da epoca ben precedRAGIONE_SOCIALE a quella di NOME. (avendo l’RAGIONE_SOCIALE invocato di essere maggiore produttore mondiale di RAGIONE_SOCIALE, contrassegnata, dal 1876, con il marchio « COGNOME » e, dal 1895, con l’abbreviazione « Bud », « entrambi noti in RAGIONE_SOCIALE sin dal 1940 »), con acquisizione di notorietà (testimoniata da campagne pubblicitarie) e ritenendo, quanto alla protezione RAGIONE_SOCIALE denominazione d’origine dei prodotti ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ Arrangement di Lisbona del 1958 (esclusa, nella specie, dai giudici di merito), che il giudice nazionale (dando luogo la registrazione solo ad una presunzione di legittimità RAGIONE_SOCIALE‘uso RAGIONE_SOCIALE denominazione) ben potesse verificare l’effettiva esistenza del presupposto RAGIONE_SOCIALE protezione RAGIONE_SOCIALE denominazione geografica, dettata dall’Accordo di Lisbona, costituito dal « milieu » geografico, e che l’esistenza di tale presupposto era stata esclusa con accertamento di fatto non censurabile, essendosi affermato che le caratteristiche RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in questione non dipendono da fattori naturali o comunque collegabili all’ambito geografico di produzione, « cosicché essa ben può conservarle ancorché fabbricata altrove », con assorbimento RAGIONE_SOCIALE ulteriore doglianza relativa all’esclusione RAGIONE_SOCIALE protezione RAGIONE_SOCIALE denominazione prevista dall’Accordo di Lisbona per effetto RAGIONE_SOCIALE‘uso RAGIONE_SOCIALE lingua (tedesca anziché ceca) nella registrazione, essendo comunque essenziale, ai fini RAGIONE_SOCIALE protezione, la sussistenza del « milieu ».
In accoglimento del ricorso incidentale di NOME, l’inibitoria veniva poi estesa tutti i segni di NOME.B. (« Bud e COGNOME ») ove confondibili, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.2598 c.c., e si dava atto (dichiarando inammissibile il motivo per carenza di interesse di NOME.B.) che il preuso di NOME.
svolgeva effetti anche rispetto a marchio internazionale n. 342.157, per la porzione italiana, di NOME, non indicato in dispositivo.
Questa prima disputa si concludeva dunque a favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di diritto RAGIONE_SOCIALE, riconosciuta preutRAGIONE_SOCIALE dei marchi di fatto « Bud e COGNOME », con declaratoria di nullità dei marchi registrati da RAGIONE_SOCIALE nel 1975 per difetto di novità e diniego RAGIONE_SOCIALE protezione per l’RAGIONE_SOCIALE di tali segni come appellations d’origine in base all’Arrangement di Lisbona del 1958, per carenza del milieu geografico, assorbita la questione RAGIONE_SOCIALE traduzione RAGIONE_SOCIALE espressioni in lingua tedesca.
La stessa RAGIONE_SOCIALE negli anni Novanta provvedeva a registrare in RAGIONE_SOCIALE il marchio n. 589.805 e poi (nel 2004) un marchio internazionale.
Va menzionata anche Cass. 14528/2016, che, in una lite instaurata nel 2001 dall’RAGIONE_SOCIALE nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, licenziataria RAGIONE_SOCIALE nordRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per contraffazione e concorrenza sleale, riformava App.Roma del 2010, con la quale si era confermata la decisione di primo grado di rigetto RAGIONE_SOCIALE domande attrici e di accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda riconvenzionale di RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE., essendosi statuito che l’uso da parte di RAGIONE_SOCIALE di marchi aventi ad oggetto, in tutto o in parte, la parola « COGNOME » o espressioni simili, costituiva concorrenza sleale nei confronti di RAGIONE_SOCIALE. Questa Corte di Cassazione riformava, decidendo nel merito, la statuizione d’appello, circa la fondatezza RAGIONE_SOCIALE domanda riconvenzionale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per concorrenza sleale da parte di RAGIONE_SOCIALE, respingendo tale domanda per effetto RAGIONE_SOCIALE sopravvenuta dichiarazione di nullità per illiceit à e decettivit à del marchio « COGNOME » n. 589.805, azionato da RAGIONE_SOCIALE, per effetto del giudicato sopravvenuto, in altri due giudizi svoltisi a Roma e a Milano (in particolare, il giudicato costituito dalla sRAGIONE_SOCIALEnza App. Milano n.1779/2011, confermata da Corte di Cassazione, con sRAGIONE_SOCIALEnza n. 21472 del 2013).
2.2 Invero, con sRAGIONE_SOCIALEnza di questa Corte, n. 21472/2013 (deliberata nella stessa data RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALEnza n.21023/2013, ma depositata e pubblicata successivamRAGIONE_SOCIALE il 19/9/2013), è stato definito altro giudizio (il secondo) promosso, nel 2001, dalla RAGIONE_SOCIALE di diritto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, produttrice, e dalla RAGIONE_SOCIALE, distributrice italiana e licenziataria del predetti marchi « Bud e COGNOME », dinanzi al Tribunale di Milano, contro alcune RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE prodotta dalla RAGIONE_SOCIALEslovacca COGNOME, non essendo, nel primo giudizio, previamRAGIONE_SOCIALE instaurato, stata pronunciata la nullità di un marchio internazionale registrato negli anni ’90 dalla RAGIONE_SOCIALE ceca.
Il Tribunale di Milano, con sRAGIONE_SOCIALEnza n. 9946/2008, accertava la contraffazione del marchio n. 589.805, registrato da RAGIONE_SOCIALE, condannando i distributori convenuti al risarcimento dei danni, respingendo la domanda riconvenzione di nullità per decettività.
La Corte d’appello di Milano, con una sRAGIONE_SOCIALEnza n. 1779 del 2011, in totale riforma RAGIONE_SOCIALE decisione di primo grado, dichiarava nullo il suddetto marchio « COGNOME » registrato, all’inizio degli anni novanta, dalla RAGIONE_SOCIALE, per decettività, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.18 l.m. (poi sostituito dall’art.14 c.p.i., garantendo le denominazioni di origine non solo una origine geografica, ma anche determinate qualità e caratteristiche), in quanto esso avrebbe potuto ingannare il consumatore, inducendolo a pensare a una provenienza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dalla Repubblica ceca (essendosi accertato che consumatori italiani riferivano il nome geografico « Budwaiser » alla RAGIONE_SOCIALE boema, sulla base di documentazione prodotta, in difetto di prova contraria da parte di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE conoscenza da parte dei consumatori del nome in questione come indicante un prodotto americano), rigettando le domande di concorrenza sleale proposte dalla stessa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e dichiarava invece inammissibile la domanda di nullità del secondo marchio internazionale n. 835.837 « RAGIONE_SOCIALEe r», pure registrato dalla
NOMECOGNOME, proposta dalle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ceca, in via riconvenzionale, respingendo sia le domande di contraffazione di A.B., fondate sul marchio nullo, sia le domande di contraffazione di marchio, violazione I.G.P. e concorrenza sleale, proposte dalle convenute.
Questa Corte, con sRAGIONE_SOCIALEnza n. 21472/2013, su ricorso per cassazione di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, respingeva undici motivi di ricorso e rilevava che la questione RAGIONE_SOCIALE decettività ai sensi RAGIONE_SOCIALE legge marchi del marchio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non aveva formato oggetto del giudizio definito dalla Corte d’appello di Milano nel 2000, con sRAGIONE_SOCIALEnza confermata nel 2002 dalla Suprema Corte, incentrato sull’accertamento RAGIONE_SOCIALE sussistenza del presupposto RAGIONE_SOCIALE tutela RAGIONE_SOCIALE indicazioni geografiche in relazione all’Accordo di Lisbona (che contempla caratteristiche particolari e stringenti, non sovrapponibili a quelle richieste per la tutela ex art.18 l.m., norma di carattere generale rivolta ad impedire l’induzione in errore dei consumatori in ordine alla provenienza di un prodotto), ai fini RAGIONE_SOCIALE proteggibilità RAGIONE_SOCIALE IGP, e che il giudicato, già formatosi nel giudizio milanese pregresso (sRAGIONE_SOCIALEnza n. 2987/2000 RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello, confermata in cassazione nel 2002), sul preuso di fatto del marchio « COGNOME », ad opera RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, non copriva anche l’accertamento RAGIONE_SOCIALE inesistenza di situazioni di nullit à RAGIONE_SOCIALEo stesso, non rilevabili d’ufficio ma solo su eccezione di parte. Al riguardo, le ricorrenti RAGIONE_SOCIALE e COGNOME avevano sostenuto che « l’avvenuto accertamento con effetto di giudicato RAGIONE_SOCIALE esistenza del preuso del marchio di esse ricorrenti, successivamRAGIONE_SOCIALE oggetto RAGIONE_SOCIALE registrazione n. 589.805, avrebbe comportato anche l’accertamento RAGIONE_SOCIALE validità del predetto marchio non più suscettibile quindi di nuovo esame ».
Questa Corte ha rilevato che la sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata RAGIONE_SOCIALE Corte milanese del 2011 correttamRAGIONE_SOCIALE aveva invece ritenuto non coperta dal giudicato n. 2987/2000 RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Milano
la questione RAGIONE_SOCIALE nullità del marchio registrato da RAGIONE_SOCIALE in quanto essa non era comunque collegata all’accertamento del preuso, atteso che l’accertamento RAGIONE_SOCIALE nullità (per illiceità) di un marchio presuppone comunque una istanza di parte, mentre l’accertamento del preuso implica, oltre all’accertamento in fatto di tale circostanza, una valutazione circa i requisiti RAGIONE_SOCIALE novità, distintività ed originalità ma « non anche l’accertamento RAGIONE_SOCIALE inesistenza di situazioni di nullità RAGIONE_SOCIALEo stesso non rilevabili d’ufficio ma su eccezione di parte (Cass 3109/83 ; Cass 6259/82) ». Questa Corte evidenziava come « il profilo del preuso di un marchio e quello RAGIONE_SOCIALE invalidità RAGIONE_SOCIALE sua successiva registrazione diano luogo ad accertamenti del tutto autonomi e distinti con la conseguenza che il giudicato formatosi sul primo non estenda i propri effetti sul secondo accertamento ».
Inoltre, correttamRAGIONE_SOCIALE la Corte d’appello del 2011 aveva escluso il giudicato (rispetto alla sRAGIONE_SOCIALEnza RAGIONE_SOCIALE stessa Corte di merito del 2000, laddove essa aveva accertato che la parola « COGNOME » non poteva considerarsi una valida indicazione geografica perché non indicava una origine geografica e perché non era comunque collegata a un « milieu ») con riguardo alla circostanza che i termini « COGNOME » e « Bud » non rappresentano il nome di una località, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘uso ingannevole di un marchio costituito da un’indicazione geografica ex art.18 l.m., e, in generale, non sono descrittivi di un’origine geografica, in quanto il giudice del merito del 2000 aveva preso in esame soltanto la allegata questione RAGIONE_SOCIALE mancanza del milieu , ritenendola fondata, poiché le caratteristiche RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in questione non dipendevano da fattori naturali o comunque collegabili all’ambito geografico, con conseguRAGIONE_SOCIALE esclusione RAGIONE_SOCIALE proteggibilità RAGIONE_SOCIALE stessa ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘Accordo di Lisbona, dichiarando assorbita « la questione relativa all’uso RAGIONE_SOCIALE lingua nella registrazione di cui si tratta essendo comunque essenziale la sussistenza del milieu ». Alcun giudicato sulla
decettività del marchio « COGNOME » si era dunque formato con App.Milano del 2000.
Questa Corte ha ribadito poi che i nomi geografici usati in passato (e nella specie risultava « non controverso che comunque in passato il nome COGNOME fosse attribuito alla città boema » di NOME COGNOME , e fosse quindi un nome geografico) e non più attuali possono continuare a costituire indicazioni di provenienza geografica di un prodotto, quando la loro notorietà perdura nonostante non siano più usati ufficialmRAGIONE_SOCIALE, e che le indicazioni geografiche protette ex art.29 c.p.c. servono ad assicurare la stretta corrispondenza tra un determinato ambiRAGIONE_SOCIALE geografico e le qualità e caratteristiche del prodotto, mentre, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accertamento RAGIONE_SOCIALE‘ingannevolezza di un marchio ex art.14 c.p.i. (già art.18 lm.), istituto di carattere generale, è sufficiRAGIONE_SOCIALE che l’indicazione contenuta nel segno sia espressiva di una determinata origine territoriale e che rappresenti agli occhi del consumatore medio un qualsiasi collegamento con il prodotto, non essendo anche richiesto che tale indicazione sia collegata a specifiche caratteristiche del prodotto esclusivamRAGIONE_SOCIALE dovute all’origine. Pertanto, è stato respinto il sesto motivo di ricorso con il quale COGNOME.COGNOME. e COGNOME sostenevano che la Corte d’appello di Milano del 2011 aveva errato nel negare che non si fosse formato il giudicato sul fatto che il termine « RAGIONE_SOCIALE » non costituisce una provenienza geografica, avendo esse dimostrato in via documentale che, in RAGIONE_SOCIALE, tale termine potesse essere considerato tale in RAGIONE_SOCIALE « né oggi, né al momento RAGIONE_SOCIALE registrazione dei marchi e RAGIONE_SOCIALE denominazioni d’origine RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE dichiarate nulle nel precedRAGIONE_SOCIALE giudizio, né ancora all’epoca (anni Trenta del secolo scorso) cui risale il preuso in RAGIONE_SOCIALE di NOMECOGNOME RAGIONE_SOCIALE parola in questione, né infine al momento del deposito del marchio n. 589.805 di RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE dichiarato nullo dalla sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata e ciò perché il luogo geografico ove viene prodotta la
RAGIONE_SOCIALE boema non è RAGIONE_SOCIALE ma NOME COGNOME e che tale nome ha sostituito quello tedesco di NOME fin dal 1919 ».
Si accoglieva un solo motivo del ricorso di COGNOME e COGNOME, in ordine alla legittimazione all’intervento in giudizio del RAGIONE_SOCIALE, cassando soltanto sul punto la sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata e, decidendo nel merito, si dichiarava inammissibile tale intervento.
Il secondo giudizio milanese si concludeva quindi con la declaratoria di nullità del marchio 589.805 di A.B. degli anni ’90, in quanto decettivo ex art.18 l.m. (nome geografico), dichiarata inammissibile la domanda di nullità RAGIONE_SOCIALE‘altro marchio n. 835.837 del 2004.
2.3. Altro giudizio era stato successivamRAGIONE_SOCIALE instaurato (il terzo), nel 2002, innanzi al Tribunale di Roma dalla stessa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, contro il medesimo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE invocava, a sostegno RAGIONE_SOCIALE domanda di nullità di tre marchi internazionali registrati dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Repubblica Ceca, negli anni Novanta (tra il 1994 e il 1997), marchi recanti i nn. 614.536, 614.537 e 674.530, contenenti la denominazione geografica « COGNOME », anche il giudicato formatosi, nel contenzioso milanese, sul proprio preuso di fatto del marchio omonimo, poi registrato in RAGIONE_SOCIALE nel 1993 al n. 589.905. Oltre alla nullità per difetto di novità dei marchi di NOME si chiedeva la nullità per registrazione in mala fede.
RAGIONE_SOCIALE, oltre a contestare la domanda RAGIONE_SOCIALE stante il pieno diritto di essa parte convenuta all’utilizzo del segno « COGNOME », in forza di altri marchi registrati, validi, e perché il marchio usato dalla RAGIONE_SOCIALE sarebbe stato nullo in quanto ingannevole, essendo la parola « RAGIONE_SOCIALEe r» indicativa RAGIONE_SOCIALE provenienza RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE da RAGIONE_SOCIALE (in lingua ceca BudêRAGIONE_SOCIALE), così avendo fatto apparire la provenienza da una città ceca di una RAGIONE_SOCIALE che invece, era prodotta in America con diverse materie prime e diversi
processi di lavorazione, avanzava domanda riconvenzionale per il riconoscimento del proprio diritto ad usare il segno contestato quale denominazione di origine geografica protetta e chiedendo che le fosse riconosciuto il risarcimento del danno per l’inadempimento contrattuale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per averle impedito, contrariamRAGIONE_SOCIALE all’ impegno assunto con contratti del 1911 e del 1939, di consentirle l’uso del marchio in questione oltre che in America, anche in tutti gli altri Paesi del Mondo.
Nel corso del giudizio di merito romano interveniva, il 16 aprile 2003, la sottoscrizione tra la Repubblica Ceca e l’RAGIONE_SOCIALE del trattato di Atene -entrato in vigore in tutta la Unione Europea il 1° maggio 2004 di adesione all’Unione Europea, nel quale Trattato veniva riconosciuta la qualità di « irriproducibile altrove » e la indicazione geografica protetta (IGP) alle birre identificate da ciascuna di tre locuzioni in lingua ceca (COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME var) .
Interveniva in giudizio il RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE a sostegno di NOME (quanto alla natura decettiva del marchio di NOME, mala fede di NOME, protezione assoluta quale IGP discendRAGIONE_SOCIALE dal diritto eurounitario), che invocava anche lo jus superveniens costituito dal Trattato di Atene.
Il Tribunale di Roma, con sRAGIONE_SOCIALEnza n. 11290/2005, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda principale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dichiarava la nullità dei marchi registrati dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE quanto alla frazione italiana, per mancanza di novità, respingendo le domande riconvenzionali di RAGIONE_SOCIALE
La Corte d’appello di Roma, con sRAGIONE_SOCIALEnza n. 1082/2007, rigettava il gravame principale proposto dall’RAGIONE_SOCIALE (oltre quello incidentale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), sia con riferimento alla natura decettiva del marchio di A.B. sia con riferimento all’invocata tutela come I.G.P. L’RAGIONE_SOCIALE aveva sostenuto, in appello, che l’uso del segno « COGNOME » da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era divenuto illecito
dopo che, nel 2003, a seguito RAGIONE_SOCIALE‘adesione RAGIONE_SOCIALE Repubblica Ceca alla Unione Europea con il Trattato di Atene, la parola in oggetto era divenuta denominazione di origine geografica protetta, come tale utilizzabile solo dall’RAGIONE_SOCIALE, che la RAGIONE_SOCIALE produceva in quel luogo, e non dalla RAGIONE_SOCIALE che la produceva, invece, in America.
La Corte distrettuale rilevava che la parola « COGNOME » non aveva nulla a che fare con la denominazione protetta, in lingua ceca, « COGNOME », che corrisponde al nome di una attuale citt à ceca, in quanto, pur se ricavata dalla denominazione tedesca RAGIONE_SOCIALE‘antica citt à di RAGIONE_SOCIALE, non corrispondeva ad alcuna attuale localit à geografica.
Questa Corte, con la sRAGIONE_SOCIALEnza n. 21023/2013 (primo giudizio di cassazione), in accoglimento del quarto motivo del ricorso principale di NOME.COGNOME.(con il quale si era reiterata la denuncia di illiceità RAGIONE_SOCIALE registrazione del marchio da parte RAGIONE_SOCIALE‘A.B. perché decettivo), ha cassato la decisione di appello, basata sull’unica affermazione che la parola « COGNOME » non aveva nulla a che fare con la denominazione protetta « BuděRAGIONE_SOCIALE », corrispondRAGIONE_SOCIALE al nome di un’attuale città ceca, in quanto, pur se ricavata dalla denominazione tedesca RAGIONE_SOCIALE‘antica città ceca di RAGIONE_SOCIALE, non identificava alcuna attuale località geografica, e sulla considerazione, ritenuta errata, che i nomi geografici usati in passato e non più attuali non possono continuare a costituire indicazioni di provenienza geografica .
Questa Corte ha affermato che « ai fini RAGIONE_SOCIALE tutela del marchio d’impresa recante indicazioni geografiche da segni idonei ad ingannare il RAGIONE_SOCIALE, la denominazione identificativa prescelta continua a rivestire piena validità ed efficacia quando la sua notorietà perdura, ancorché essa non sia più ufficialmRAGIONE_SOCIALE usata e sia perciò diversa da quella attuale, riferendosi l’art. 14 del Codice RAGIONE_SOCIALE proprietà industriale a qualunque designazione idonea ad
indicare presso i consumatori la provenienza di un prodotto da un certo ambito geografico ».
Si osservava che nessuna norma prevede che le denominazioni geografiche ovvero i nomi geografici siano solo quelli « attualmRAGIONE_SOCIALE previsti secondo la legislazione e le disposizioni amministrative vigenti », prevedendo, anzi, l’art.14 del c.p.i. l’illiceità dei segni che sono idonei ad ingannare il RAGIONE_SOCIALE « in particolare sulla provenienza geografica », termine lato « in grado di comprendere qualunque designazione idonea ad indicare la provenienza di un prodotto da un certo ambito geografico », e non essendo infrequRAGIONE_SOCIALE « il caso in cui in un passato, a volte molto antico, localit à o intere regioni avevano un nome diverso dall’attuale, in alcuni casi espresso in una diversa lingua non pi ù in uso, ma che dette denominazioni sono rimaste nell’uso comune del linguaggio e continuino ad essere note alle popolazioni », cosicché detti nomi ben possono essere considerati come denominazioni geografiche atte, di conseguenza, ad indicare presso i consumatori la provenienza di un dato prodotto.
Sempre la Corte riteneva che non si era formato sul punto alcun giudicato, essendo stata la sRAGIONE_SOCIALEnza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Milano del 2000, confermata dalla Corte Suprema di Cassazione, con sRAGIONE_SOCIALEnza n. 13168 del 2002, sulla questione RAGIONE_SOCIALE lingua utilizzata nella denominazione, una decisione di mero assorbimento RAGIONE_SOCIALE questione, in rito, insuscettibile di formare il giudicato.
In sostanza, questa Corte, nel 2013, cassava la sRAGIONE_SOCIALEnza d’appello del 2007 con rinvio, in ordine all’eccezione di NOMEB. circa la decettività del segno registrato da NOMEB., e art.14 c.p.i., chiarendo che la tutela del marchio recante indicazioni geografiche continua a rivestire efficacia e validità sin quando la sua notorietà perdura, ancorché il nome non sia più ufficialmRAGIONE_SOCIALE usato per indicare un sito geografico.
Il giudice di rinvio, essendo stato accolto il quarto motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri, avrebbe dovuto quindi rivalutare la decettività del marchio « COGNOME » di A.B. e, nel rivalutare anche la questione posta dal primo motivo di ricorso per cassazione, in relazione alla protezione accordata come indicazioni geografiche dal trattato di Atene del 2003 a tre denominazioni in lingua ceca RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE prodotta dalla ricorrRAGIONE_SOCIALE B.B, tener conto RAGIONE_SOCIALEo stesso principio enunciato in tema di decettività del marchio anche per la pronuncia in punto IGP, circa la rilevanza da ascrivere alle denominazioni geografiche non più ufficiali ma ancora utilizzate.
Invero, secondo il principio di diritto enunciato, da Cass.21023/2013, la denominazione geografica continua a rivestire piena validità ed efficacia, ad ogni fine, tanto in tema di marchio, quanto in tema di IGP, quando la sua notorietà perdura ancorché essa non sia più ufficialmRAGIONE_SOCIALE usata.
La Corte d’appello di Roma, adita in sede di rinvio (dopo Cass. 21023/2013), con sRAGIONE_SOCIALEnza n. 4430/2016, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALE decisione di primo grado, respingeva sia la domanda proposta da NOME.B., anzitutto di nullità RAGIONE_SOCIALE frazione italiana dei tre marchi internazionali registrati da B.B. (non essendo sufficiRAGIONE_SOCIALE a fondare l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda il pur accertato diritto di preuso sul segno « COGNOME » da parte di NOME), sia le domande riconvenzionali proposte dall’RAGIONE_SOCIALE, di riconoscimento del segno « COGNOME » come denominazione d’origine protetta o indicazione geografica e di condanna al risarcimento dei danni.
La vicenda, dinnanzi al giudice capitolino, definita con accoglimento parziale da Cass. n. 21023/2013, tornava quindi nuovamRAGIONE_SOCIALE all’esame di questa Suprema Corte (secondo giudizio di cassazione), a seguito RAGIONE_SOCIALE nuova pronuncia, nel 2016, RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Roma, e questo giudice di legittimità, con la sRAGIONE_SOCIALEnza n. 2499 del 2018, accogliendo i primi due motivi del ricorso
incidentale di A.B. (con i quali la RAGIONE_SOCIALE nordRAGIONE_SOCIALE contestava il rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda di nullità dei marchi registrati dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nn. 614.536, 614.537 e 674.530, avanzata sulla base del proprio diritto di preuso del segno verbale « COGNOME », nozione giuridica che conferisce una valida esclusiva sul marchio di fatto, sia sulla base di un’errata nozione di preuso, sia perché in violazione dei principi sul giudicato, essendosi svalutato il giudicato nascRAGIONE_SOCIALE dalla sRAGIONE_SOCIALEnza RAGIONE_SOCIALE Cassazione n. 13168/2002 sul preuso del marchio di fatto « COGNOME » e frainteso quello nascRAGIONE_SOCIALE dalla sRAGIONE_SOCIALEnza RAGIONE_SOCIALE Cassazione n. 21472/2013, in relazione al periodo temporale cui riferire la valutazione di decettività del marchio registrato da RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE. agli inizi degli Anni ’90), respinto il ricorso principale di NOME.B. (in punto di tutela del segno indicato come denominazione geografica), cassava con rinvio la sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata.
Questa Corte, nel 2018, affermava, in particolare, che: a) la Corte territoriale aveva escluso il diritto all’uso esclusivo del segno distintivo da parte del preutRAGIONE_SOCIALE poiché ha ritenuto che esso fosse escluso «r etroattivamRAGIONE_SOCIALE » per sopravvenute situazioni di nullità di un identico marchio registrato valutato come decettivo (quello n. NUMERO_DOCUMENTO), in quanto idoneo a ingannare il consumatore in ordine alla provenienza del prodotto contrassegnato; b) in realtà, essendo il diritto di preuso un vero e proprio diritto che perdura nel tempo, « ne deriva che l’accertamento di nullità di una tale registrazione non può estinguere anche un diritto già riconosciuto, dovendosi semmai delimitare gli effetti RAGIONE_SOCIALE‘accertata nullità RAGIONE_SOCIALE formalità, anche in rapporto al periodo temporale che l’ha vista nascere »; c) occorreva conciliare l’accertamento RAGIONE_SOCIALE nullità RAGIONE_SOCIALE registrazione del marchio da parte di NOME nella metà degli anni ’90 con l’altro compiuto dalla stessa Corte d’appello circa « la rottura del nesso evocativo del milieu veicolato dalle tre IGP », il nesso tra la denominazione e la forza evocativa dei corrispondenti toponimi
cechi, in relazione al periodo successivo, potendosi vagliare « la piena espansione del diritto di preuso »; d) « il preuso di un marchio di fatto, tanto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 18 del r.d. 21 giugno 1942, n. 929 (cd. legge marchi) applicabile ratione temporis, che degli artt. 12 e 28 del d.lgs. n. 30 del 2005 (cd. Codice RAGIONE_SOCIALE proprietà industriale), che l’hanno sostituito, comporta che il preutRAGIONE_SOCIALE abbia il diritto all’uso esclusivo del segno, ossia abbia il potere di avvalersene che è distinto da ogni successiva registrazione corrispondRAGIONE_SOCIALE alla denominazione da lui usata, la quale si pone su un piano diverso rispetto al diritto di preuso, sicché ben può una tale registrazione essere dichiarata nulla, anche per decettività, in rapporto ai segni confliggenti », cosicché, « ove la registrazione decettiva sia dichiarata nulla, non per questo il preutRAGIONE_SOCIALE che aveva provveduto a formalizzarla perde il diritto di continuare a far uso del segno, specie laddove, per la cessata interferenza con i diritti registrati da altro titolare di uno o più marchi, sia venuto meno anche il conflitto » (principio di diritto).
Il ricorso per revocazione proposto da RAGIONE_SOCIALE., ex art.395 n. 4 c.p.c., avverso tale pronuncia veniva dichiarato inammissibile, con la sRAGIONE_SOCIALEnza n. 29574/2020.
La nuova decisione di appello RAGIONE_SOCIALE Corte capitolina (n. 3796/2020), resa sul rinvio a seguito di Cass.2499/2018, con la quale si respingeva la domanda di NOME.B. di nullità per difetto di novità dei marchi di RAGIONE_SOCIALE., stante la perdurante decettività negli anni ‘2000 del segno « COGNOME », veniva, come si dirà appresso, confermata da Cass. n. 37661/2021, che respingeva il ricorso per cassazione proposto dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
Il giudizio romano si concludeva quindi in senso favorevole all’RAGIONE_SOCIALE, con rigetto RAGIONE_SOCIALE domande di nullità dei marchi da esso registrati (malgrado il preuso riconosciuto in capo ad NOME.) stante la perdurante decettività, non venuta meno quindi (con riespansione del preuso).
2.4. Con la sRAGIONE_SOCIALEnza RAGIONE_SOCIALE Suprema Corte di Cassazione n. 29574/2020, oltre a dichiarare inammissibile il ricorso per revocazione ex art.395 n. 4 c.p.c. avverso la sRAGIONE_SOCIALEnza RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione del 2018, si è, in parte, accolto il riunito ricorso per cassazione avverso la sRAGIONE_SOCIALEnza parziale del 2017 e definitiva del 2019 RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Milano, nel contenzioso avviato, nel 2014 (due giudizi riuniti) dall’RAGIONE_SOCIALE e da alcune RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei confronti sempre RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e di sua consociata, cassando con rinvio la sRAGIONE_SOCIALEnza d’appello .
Questa Corte ha, anzitutto, esaminato il primo motivo di ricorso (accolto), riguardante le parti RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE (distributori italiani RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE) e la statuizione di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE domande di risarcimento per violazione di indicazione geografica, concorrenza sleale, violazione RAGIONE_SOCIALE‘utilizzo di un marchio decettivo, ex art.21, comma III, c.p.i., violazione dei doveri di correttezza professionale, contraffazione e appropriazione dei pregi, per essere state tali domande già rigettate con efficacia di giudicato nel secondo filone processuale milanese, conclusosi con la pronuncia RAGIONE_SOCIALE Cassazione n. 21472 del 2013, di conferma RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALEnza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Milano del 2011. Nella suddetta pronuncia del 2020, si è affermato che su tali domande (riferite alle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) non era intervenuto nessun giudicato, in quanto si trattava di domande diverse fondate sull’avvenuto passaggio in giudicato (fatto costitutivo nuovo, sopravvenuto al « secondo giudizio milanese ») RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALEnza dichiarativa RAGIONE_SOCIALE‘illiceità del marchio (n. 589.805) di RAGIONE_SOCIALE. e volte a inibire la continuazione RAGIONE_SOCIALE‘uso del marchio, dichiarato decettivo e illecito; inoltre, si è rilevata l’erroneità RAGIONE_SOCIALE statuizione RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello in punto di preclusione, per giudicato, sulle domande di risarcimento del danno, da concorrenza sleale per appropriazione di pregi e per scorrettezza professionale, ex art.2598 nn. 2 e 3 c.c., in quanto, stante la pronuncia soltanto in rito RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello con la
sRAGIONE_SOCIALEnza n. 1779/2011, non si era formato alcun giudicato sul punto, nonché, in ordine alla domanda, dagli stessi distributori svolta, di accertamento RAGIONE_SOCIALE violazione da parte di A.B. del diritto di indicazione geografica protetta e registrata, ai sensi del Trattato di Atene di adesione RAGIONE_SOCIALE Repubblica Ceca alla UE, sulla preclusione per ogni questione di legittimazione attiva degli stessi per effetto del giudicato formatosi sulla sRAGIONE_SOCIALEnza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Roma n. 4430/2016, confermata dalla sRAGIONE_SOCIALEnza RAGIONE_SOCIALE Cassazione n. 2499/2018, che aveva respinto la richiesta di BB di riconoscimento del segno « COGNOME » come IGP o DOP, ma nel solo rapporto tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in quanto tale giudicato esterno non era opponibile a soggetti quali i distributori italiani rimasti estranei. Anche il secondo motivo di ricorso, riguardante le parti RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, con il quale ci si doleva che la Corte d’appello avesse ritenuto che ogni questione sulla legittimazione di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE a proporre domanda di risarcimento del danno per violazione RAGIONE_SOCIALE protezione DOP o IGP fosse stata superata, essendo state tali tutele escluse nel filone processuale romano con efficacia di giudicato, e avesse confermato la statuizione del Tribunale circa la carenza di legittimazione attiva dei distributori italiani a proporre la domanda di contraffazione del marchio, è stato accolto in parte, sul rilievo che « la pronuncia sul punto contenuta nella sRAGIONE_SOCIALEnza n. 2499/2018 (che ha resistito alle censure mosse con il ricorso per revocazione qui riunito) non è opponibile qual giudicato esterno ai distributori agenti a titolo proprio », mentre si è ritenuto corretta l’esclusione RAGIONE_SOCIALE legittimazione attiva per i distributori rispetto all’azione di contraffazione del marchio, in quanto l’art. 20 e ss. c.p.i. attribuisce i diritti conferiti dalla registrazione del marchio al titolare e/o al licenziatario ma non anche al distributore.
Si sono respinti i motivi terzo (riguardante sempre i distributori italiani e la statuizione sull’esclusione RAGIONE_SOCIALE domanda di
concorrenza sleale proposta dai tre distributori con riferimento ai contratti, stipulati tra RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, nel 1911 e nel 1939) e quarto (riguardante l’RAGIONE_SOCIALE e l’esclusione RAGIONE_SOCIALE domanda di inadempimento contrattuale, proposta da RAGIONE_SOCIALE nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, con riferimento ai contratti stipulati nel 1911 e nel 1939) in base al giudicato formatosi sulla sRAGIONE_SOCIALEnza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Roma n. 4430/2016, confermata dalla sRAGIONE_SOCIALEnza RAGIONE_SOCIALE Cassazione n. 2499/2018.
Il quinto motivo, riguardante soltanto l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.B. e il capo RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALEnza d’appello, che aveva confermato la statuizione del Tribunale, con la quale erano state ritenute inammissibili per litispendenza « le domande sull’an del risarcimento dei danni proposte da NOME nei confronti di NOME », in quanto già oggetto del giudizio deciso dalla Corte d’appello di Roma con sRAGIONE_SOCIALEnza n. 4430/2016 confermata dalla sRAGIONE_SOCIALEnza RAGIONE_SOCIALE Cassazione n. 2499/2018, è stato accolto ma solo in parte.
Si sono ritenute fondate le doglianze circa la domanda di divieto da parte di RAGIONE_SOCIALE di proseguire, dopo la sRAGIONE_SOCIALEnza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Milano n. 1779/2011, l’uso del marchio dichiarato nullo, ex art. 21 comma 3 c.p.i., con annessa domanda risarcitoria, in relazione alle quali la Corte d’appello aveva ravvisato un rapporto di litispendenza rispetto alle domande introdotte dall’RAGIONE_SOCIALE nel giudizio deciso dalla Corte d’appello di Roma con la sRAGIONE_SOCIALEnza n. 4430/2016 e dalla Cassazione con la sRAGIONE_SOCIALEnza n. 2499/2018: questa Corte ha rilevato che tale domanda (divieto, ex art.21, comma 3, c.p.i., di proseguire l’uso del marchio dichiarato nullo) non era stata proposta nel filone romano. Lo stesso ragionamento riguardava l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE doglianza circa la domanda di contraffazione dei tre marchi registrati dall’RAGIONE_SOCIALE negli anni ’90, sempre perché detta domanda non era stata proposta nel giudizio romano da NOMECOGNOME, che aveva soltanto chiesto di rigettare le domande di nullità proposte da RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE. Sono state invece respinte le ulteriori
censure relative alle domande risarcitorie per contraffazione RAGIONE_SOCIALE registrazioni di denominazione d’origine protetta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘Accordo di Lisbona o RAGIONE_SOCIALE registrazione di indicazione geografica protetta ai sensi del Trattato di Atene (stante il giudicato sull’esclusione di tale diritto di B.B.) e alla domanda risarcitoria di concorrenza sleale per atti contrari alla correttezza professionale ex art. 2598 n. 3 c.c., collegata alla tutela RAGIONE_SOCIALE indicazione geografica protetta ed alla domanda risarcitoria di concorrenza sleale per appropriazione di pregi ex art. 2598 n. 2 c.c.
E’ stato accolto il sesto motivo, relativo al capo RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALEnza d’appello, la quale aveva confermato la statuizione del Tribunale che aveva ritenuto tardiva la domanda proposta in reconventio reconventionis dagli attori (l’RAGIONE_SOCIALE e i distributori) di dichiarazione di nullità del marchio internazionale « COGNOME », nuovamRAGIONE_SOCIALE registrato nel 2004 da RAGIONE_SOCIALE. con il n. NUMERO_DOCUMENTO, domanda ritenuta invece pienamRAGIONE_SOCIALE ammissibile, avendo la RAGIONE_SOCIALE. « ampliato il thema decidendum, introducendo un fatto nuovo, ossia l’avvenuta registrazione del marchio 835.837, al fine di paralizzare la domanda di controparte ».
Il settimo motivo, in punto di declaratoria di tardività e inammissibilità (essendo la valutazione anche di infondatezza stata ritenuta un mero obiter dictum ) RAGIONE_SOCIALE domanda risarcitoria proposta in corso di causa da RAGIONE_SOCIALE sul preteso fenomeno RAGIONE_SOCIALE « reviviscenza » di alcuni marchi (già dichiarati nulli ad opera RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALEnza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Milano n. 2398/2000 resa nel primo filone processuale milanese), per effetto RAGIONE_SOCIALE‘accertamento contenuto nella sRAGIONE_SOCIALEnza RAGIONE_SOCIALE Cassazione n. 21472/2013 (resa nel secondo filone processuale milanese), è stato respinto.
Infine, è stato accolto l’ottavo motivo di ricorso, relativo al capo con cui era stata confermata la statuizione del Tribunale di inammissibilità per litispendenza RAGIONE_SOCIALE domande di inibitoria d’uso del marchio COGNOME di ARAGIONE_SOCIALE. e di condanna RAGIONE_SOCIALE stessa al
risarcimento del danno ex 2043 c.c., per pubblicità ingannevole e concorrenza sleale. Questa Corte ha rilevato che né RAGIONE_SOCIALE né RAGIONE_SOCIALE avevano partecipato ad alcun precedRAGIONE_SOCIALE giudizio, ragione questa per cui le domande proposte da COGNOME non erano coperte da giudicato e, inoltre, le altre domande non erano state decise dai precedenti giudizi e la domanda di inibitoria non poteva essere ritenuta accessoria rispetto alla domanda risarcitoria.
Il nono motivo in punto di lite temeraria ex art.96 c.p.c. è stato ritenuto assorbito.
2.5. La Corte d’appello di Milano, con la sRAGIONE_SOCIALEnza n. 753/2023, h a, in parte, riformato la sRAGIONE_SOCIALEnza del Tribunale di Milano n. 7988/2017, accogliendo la domanda RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE e dei tre distributori di nullità per decettività, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 comma 1 lett. b c.p.i., RAGIONE_SOCIALE porzione italiana del marchio internazionale n. 835.837 « COGNOME », registrato da AB nel 2004, domanda che era stata proposta dalle parti attrici a titolo di reconventio reconventionis in relazione alle difese svolte in causa da NOME.
Si ricorda che il giudicato sulla decettività del marchio di A.B. n. 589.805 si è formato con riferimento alla situazione degli anni ’90 del vRAGIONE_SOCIALEsimo secolo e la questione affidata al giudice del rinvio era quella di verificare se potesse ritenersi ancora decettiva la medesima espressione « COGNOME » di cui alla porzione italiana del marchio internazionale n. 835.837 « ri-registrato » da A.B. nel 2004. La Corte d’appello ha osservato che: a) il definitivo rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda di COGNOME.B. di riconoscimento RAGIONE_SOCIALE tutela predetta con riferimento al nome tedesco RAGIONE_SOCIALE città boema non può certo essere di ostacolo all’accertamento RAGIONE_SOCIALE decettività del marchio preusato da RAGIONE_SOCIALE, stante la diversità tra il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE tutela IGP o DOP e l’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘idoneità di un marchio a ingannare sulla provenienza geografica del prodotto; b) inoltre, il diritto di preuso sul marchio « COGNOME » riconosciuto ad RAGIONE_SOCIALE « con efficacia di giudicato nel primo filone processuale milanese » non è tale da
precludere l’accertamento sulla validità del marchio preusato, in particolare sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE decettività; c) come affermato dalla sRAGIONE_SOCIALEnza RAGIONE_SOCIALE Cassazione n. 21472/2013 (conclusiva del secondo filone processuale milanese), « l’accertamento del preuso di un marchio implica, infatti, un accertamento in punto di fatto circa tale circostanza nonché una valutazione circa l’esistenza del carattere distintivo e del possesso dei requisiti di novità ed originalità ma non anche l’accertamento RAGIONE_SOCIALE inesistenza di situazioni di nullità RAGIONE_SOCIALEo stesso non rilevabili d’ufficio ma su eccezione di parte »; d) con la sRAGIONE_SOCIALEnza RAGIONE_SOCIALE Cassazione n. 21472/2013, passava in giudicato l’accertamento compiuto dalla Corte d’appello di Milano con sRAGIONE_SOCIALEnza n. 1779/2011, in ordine alla nullità per decettività del marchio « COGNOME » n. 589.805, con riferimento alla situazione degli anni 90 e con più precisione al 1993, anno di registrazione del predetto marchio, in quanto l’espressione « COGNOME » utilizzata da RAGIONE_SOCIALE per la propria RAGIONE_SOCIALE, in quanto non prodotta in Boemia, era « sicuramRAGIONE_SOCIALE idonea ad ingannare i consumatori circa la provenienza geografica del prodotto »; e) con riguardo ai « difficili rapporti tra diritto di preuso riconosciuto ad RAGIONE_SOCIALE (nel primo filone processuale milanese) e decettività RAGIONE_SOCIALEo stesso marchio di RAGIONE_SOCIALE (affermata nel secondo filone processuale milanese) », è stato anche chiarito che « ove la registrazione decettiva sia dichiarata nulla, non per questo il preutRAGIONE_SOCIALE che aveva provveduto a formalizzarla perde il diritto di continuare a far uso del segno, specie laddove, per la cessata interferenza con i diritti registrati da altro titolare di uno o più marchi, sia venuto meno il conflitto » (cfr.Cass. 2499/2018); f) il rapporto tra diritto di preuso e decettività è stato ricostruito in termini di « latenza del diritto di preuso del marchio decettivo o divenuto decettivo, indipendRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE dall’eventuale invalidità RAGIONE_SOCIALE sue registrazioni, quand’anche determinata dalla decettività, e capace di riespandersi a favore del preutRAGIONE_SOCIALE in caso di sopravvenuta perdita di
potenzialità decettiva del segn o» (Cass. 37661/2021); g) nell’ambito del filone processuale romano, la Corte di appello di Roma, nel giudizio di rinvio seguito alla sRAGIONE_SOCIALEnza RAGIONE_SOCIALE Cassazione n. 2499/2018, con sRAGIONE_SOCIALEnza n. 3796 resa il 28/7/2020, confermata dalla sRAGIONE_SOCIALEnza di questa Corte n. 37661/2021, aveva accertato la perdurante decettività anche negli anni Duemila del marchio « COGNOME » di NOME (o, meglio, era giunta ad escludere « la riabilitazione da perdita di decettività del marchio preusato da AB »), facendo riferimento ad elementi di prova del 2004 e 2005, e conseguRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE aveva respinto nuovamRAGIONE_SOCIALE la domanda proposta da A.B. di declaratoria di nullità per difetto di novità dei marchi internazionali n.614.536, 614.537 e 674.530 RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, cosicché doveva affermarsi la nullità del medesimo marchio COGNOME di cui alla porzione italiana del marchio internazionale registrato nel 2004 da RAGIONE_SOCIALE. al n. 835.837.
Le altre domande sono state respinte.
Sono state rigettate quelle dei tre distributori RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, sull’assunto di una violazione, da parte di NOME.B., RAGIONE_SOCIALE denominazione d’origine o indicazione geografica riferibile al marchio « COGNOME » in base al Trattato di Atene del 2003 (« nel primo filone processuale milanese era stato accertato che le caratteristiche RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE prodotta da B.B. non erano indissolubilmRAGIONE_SOCIALE legate al luogo di origine e che tale circostanza rilevava per escludere la protezione in RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE denominazioni di origine registrate da RAGIONE_SOCIALE. ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘Accordo di Lisbona del 1958 »), in quanto esse dovevano ritenersi infondate, posto che, nel filone processuale romano, con efficacia di giudicato solo nel rapporto tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, era stata pacificamRAGIONE_SOCIALE negata a RAGIONE_SOCIALE. la tutela di « COGNOME » come indicazione geografica protetta in forza del Trattato di Atene, « sulla base di una serie di ragioni », fra cui il fatto che non vi era alcuna prova RAGIONE_SOCIALE perdurante e attuale notorietà RAGIONE_SOCIALE‘accostamento « fra il nome in lingua tedesca
COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE prodotta nell’antica città di RAGIONE_SOCIALE, attualmRAGIONE_SOCIALE denominata České BuděRAGIONE_SOCIALE », dovendo, anzi, tale rilevante e perdurante notorietà essere esclusa anche alla luce RAGIONE_SOCIALE decisione RAGIONE_SOCIALE Repubblica Ceca nel 2003, in sede di Trattato di Atene, « di conseguire il riconoscimento come IGP per le tre attuali denominazioni geografiche in lingua ceca RAGIONE_SOCIALE città di BuděRAGIONE_SOCIALE (trattasi RAGIONE_SOCIALE espressioni ‘NOME NOME‘, ‘NOME NOME‘ e ‘RAGIONE_SOCIALE mest’ansky var’) e non anche per il vecchio nome tedesco RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE medesima località ». La Corte di merito ha osservato che « come RAGIONE_SOCIALE non può vantare un diritto di proprietà industriale sulla parola COGNOME quale denominazione geografica protetta, così, a maggior ragione, le RAGIONE_SOCIALE di BB non possono vantare una pretesa risarcitoria per l’asserita violazione di una denominazione geografica che, come detto, non è protetta in base al Trattato di Atene »; l’art.29 c.p.i. protegge l’indicazione geografica e la denominazione di origine, in sé, come garanzia di qualità di una provenienza territoriale del prodotto, oggetto di un diritto di esclusiva in capo a certi soggetti, mentre la connotazione geografica, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 comma 1 lett. b c.p.i.), può invalidare la registrazione di un segno come marchio per decettività se il segno è idoneo « ad ingannare il RAGIONE_SOCIALE sulla provenienza geografica dei prodotti » e sul fatto che così il prodotto goda dei pregi per cui essa è nota, « il tutto a prescindere dall’appartenenza di un diritto di proprietà intellettuale sulla denominazione RAGIONE_SOCIALE‘area geografica in capo a chicchessia e in particolare al soggetto che denuncia la decettività del segno » (così Cass. n. 37661/2021).
Sono state poi ritenute infondate la domanda di contraffazione proposta da RAGIONE_SOCIALE con riferimento ai tre propri marchi registrati negli anni ’90 e le conseguenti domande risarcitorie proposte nei confronti RAGIONE_SOCIALE parti convenute, in quanto: a) una contraffazione da parte di RAGIONE_SOCIALE dei marchi registrati di RAGIONE_SOCIALE « è incompatibile con il
giudicato formatosi (nel primo filone processuale milanese) sul diritto di ‘preuso’ riconosciuto ad AB sui marchi COGNOME e Bud a partire dalla seconda metà degli anni quaranta del secolo scorso »; b) anche se in ragione RAGIONE_SOCIALE perdurante decettività del marchio « COGNOME » era stata respinta la domanda RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di declaratoria di nullità dei marchi di RAGIONE_SOCIALE per mancanza di novità, stante comunque il riconosciuto diritto di preuso sul marchio da parte di RAGIONE_SOCIALE, risultava « tecnicamRAGIONE_SOCIALE impossibile che NOME possa essersi resa responsabile di contraffazione rispetto ai marchi di B.B. che, per definizione, non possono che essere posteriori a quello oggetto del diritto di preuso di NOME ».
Sono state respinte anche le ulteriori domande risarcitorie avanzate da RAGIONE_SOCIALE e dalle sue RAGIONE_SOCIALE per asserito illecito utilizzo da parte di RAGIONE_SOCIALE. del marchio « COGNOME » dal 2001, in quanto: a) all’esito del primo filone processuale milanese, conclusosi con la pronuncia di Cassazione n. 13168/2002 che aveva riconosciuto il preuso ad AB ed aveva dichiarato la nullità dei marchi di BB inibendo a questa l’utilizzo degli stessi, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva utilizzato il segno in buona fede (e la stessa Corte di Cassazione nella sRAGIONE_SOCIALEnza n. 29574 del 2020 che aveva dato luogo al rinvio aveva chiarito che « l’uso precedRAGIONE_SOCIALE alla declaratoria di illiceità non è necessariamRAGIONE_SOCIALE illecito e fonte di responsabilità risarcitoria, rispetto a quello successivo al passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALEnza di accertamento RAGIONE_SOCIALE‘illiceità e ciò riverbera sia sull’elemento oggettivo RAGIONE_SOCIALE fattispecie sia sulla caratterizzazione soggettiva RAGIONE_SOCIALE condotta »); b) inoltre, è pacifico che, all’esito del secondo filone processuale milanese (conclusosi con la pronuncia RAGIONE_SOCIALE Cassazione n. 21472/2013), NOME ha smesso di immettere nel mercato italiano la propria RAGIONE_SOCIALE con il marchio (dichiarato decettivo) « COGNOME », avendo da tale momento iniziato a vendere la propria RAGIONE_SOCIALE esclusivamRAGIONE_SOCIALE con il marchio « Bud », sulla cui liceità nessun rilievo è mai stato svolto in causa (tanto che la
richiesta cautelare RAGIONE_SOCIALE odierne appellanti, avanzata prima ancora di introdurre il giudizio che ha originato il presRAGIONE_SOCIALE terzo filone processuale milanese, si era conclusa in senso negativo, con ordinanza cautelare del 2014, confermata in sede di reclamo, proprio sul rilievo RAGIONE_SOCIALE cessazione da pate di RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE commercializzazione di birre contrassegnate da « COGNOME » per sostituirle con quelle a marchio « Bud »); c) quanto alle doglianze circa « l’illegittima continuazione da parte di RAGIONE_SOCIALE.B. RAGIONE_SOCIALE‘uso del marchio decettivo anche dopo App. Milano 1779/2011 », come risultante dalla pubblicità del marchio « COGNOME », posta in essere da RAGIONE_SOCIALE.B. su scala mondiale, in occasione dei mondiali di calcio in Brasile nel 2014 ed in Qatar nel 2022, circa il fatto che NOME.B. avrebbe tentato di accreditare il marchio « Bud » come « COGNOME », essendo presentati entrambi i marchi « con identici caratteri ed identici colori », era sufficiRAGIONE_SOCIALE rilevare che, da un lato, non era possibile impedire ad NOME.B. (definita da NOME.B. come « il più grande oligopolista nel mercato mondiale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ») di pubblicizzare all’estero, anche in occasione di eventi di risonanza mondiale, la propria RAGIONE_SOCIALE a marchio « RAGIONE_SOCIALEe r» per essere dichiarato decettivo in RAGIONE_SOCIALE e, dall’altro lato, RAGIONE_SOCIALE può vendere la propria RAGIONE_SOCIALE con il marchio « Bud », non ponendosi per esso un problema di decettività , essendo, anzi, il termine « NOME », pronunciato all’inglese (come il nome d’arte di un noto attore italiano) con l’aggiunta RAGIONE_SOCIALEo slogan, scritto in piccolo, « king of Beers », certamRAGIONE_SOCIALE evocativo di un’origine RAGIONE_SOCIALE del prodotto e non certo mitteleuropea.
Infine, sono state ritenute prive di utilità o carenti di interesse le ulteriori domande RAGIONE_SOCIALE originarie parti attrici, aventi ad oggetto le richieste di inibitoria, di ritiro dal commercio e di distruzione di prodotti, di pubblicazione RAGIONE_SOCIALE presRAGIONE_SOCIALE pronuncia (sulla RAI, su quotidiani a diffusione nazionale e su riviste specializzate) nonché di fissazione di penali per la mancata ottemperanza agli ordini
richiesti, essendosi NOME, nell’ultimo decennio comunque conformata alla pronuncia di nullità per decettività del proprio marchio.
2.6. Con ordinanza del maggio 2023 assunta in via incidentale nel proc.to n 715/2021, la Corte d’appello di Milano respingeva l’istanza di correzione di errore materiale proposta dall’RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE, in relazione alla sRAGIONE_SOCIALEnza n. 753/2023 RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Milano, con la sostituzione RAGIONE_SOCIALE locuzioni « anni DATA_NASCITA30 »- « anni Trenta » in luogo di quelli « anni DATA_NASCITA »- « anni Quaranta », riportate nella motivazione RAGIONE_SOCIALE suddetta sRAGIONE_SOCIALEnza. Le ricorrenti avevano dedotto che le convenute in riassunzione avevano precisato come, nella sRAGIONE_SOCIALEnza n. 2987 del 1° dicembre 2000 RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Milano, confermata dalla Corte di Cassazione con sRAGIONE_SOCIALEnza n. 13168/2002, si era accertato, con forza di giudicato, che il preuso RAGIONE_SOCIALE A.B. su « COGNOME », quale marchio di fatto , risaliva « agli DATA_NASCITA ».
La Corte territoriale respingeva l’istanza, anzitutto, perché non era stato chiarito l’interesse alla correzione richiesta, considerato che le parti RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALEnza in cui compariva l’espressione in oggetto riguardavano un richiamo a precedenti vicende giudiziarie (il primo filone processuale milanese conclusosi con il passaggio in giudicato del riconoscimento del diritto di preuso in capo ad A.B.) e una seconda parte, inerRAGIONE_SOCIALE al rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda di contraffazione proposta da RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE. in relazione tre propri marchi registrati negli anni Novanta ed alle conseguenti domande risarcitorie, rispetto alla quale era del tutto irrilevante che il preuso di NOME risalisse agli anni ’30 anziché agli anni ’40, trattandosi in entrambi i casi di preuso sorto in precedenza rispetto alle registrazioni di NOME. degli anni ’90. Inoltre, la Corte rilevava che, in ogni caso, la testuale espressione « a partire dalla seconda metà degli anni ’30/trenta », da applicare in sostituzione di quella presRAGIONE_SOCIALE in sRAGIONE_SOCIALEnza, non era rinvenibile né nella sRAGIONE_SOCIALEnza del Tribunale di Milano n.
12839/1998, né in quella RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Milano n. 2987/2000, di conferma di quella del Tribunale, cosicché si sarebbe trattato semmai di un errore di valutazione non emendabile con il procedimento ex art.287 c.p.c.. In ultimo, si rilevava che, trattandosi di sRAGIONE_SOCIALEnza emessa nell’ambito del giudizio di rinvio occasionato dalla sRAGIONE_SOCIALEnza RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione n. 29574/2020, cui la Corte di merito doveva conformarsi, proprio in tale pronuncia era presRAGIONE_SOCIALE l’espressione « a partire dalla seconda metà degli anni quaranta ».
3.Avverso la suddetta pronuncia RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Milano del 2023, COGNOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno proposto ricorso per cassazione, notificato il 21/6/2023, affidato a sei motivi (alcuni dei quali suddivisi in sottosezioni), nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, e RAGIONE_SOCIALE (che resistono con controricorso depositato il 31-7/1-8/2023 e ricorso incidentale, in quattro motivi).
Le ricorrenti principali hanno replicato al ricorso incidentale, con controricorso depositato il 20-21/9/2023.
Le ricorrenti principali hanno depositato memorie.
Il PG ha depositato memoria, concludendo per il rigetto del ricorso principale e l’inammissibilità di quello incidentale (salvo verifica RAGIONE_SOCIALE rituale notifica).
Le ricorrenti principali hanno depositato memoria di replica alle conclusioni del P.G.
Le controricorrenti-ricorrenti incidentali hanno depositato memoria. Le ricorrenti principali hanno depositato, a integrazione RAGIONE_SOCIALE proprie memorie, testi del decreto del AVV_NOTAIO in data 4 maggio 1854, RAGIONE_SOCIALE relazione 5 maggio 1854 del AVV_NOTAIO di AVV_NOTAIO in merito alle disposizioni intorno ai marchi e segni distintivi, legge poi pubblicata
in italiano ed in francese il 12 marzo 1855, RAGIONE_SOCIALE legge n. 782 del 12 marzo 1855, versione in italiano e versione in francese, prima legge organica sul deposito dei marchi quali segni distintivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4. Le ricorrenti principali lamentano: 1) con il primo motivo (« A ») l’errata interpretazione del giudicato sul preuso (App. Milano 2987/2000), in quanto il preuso fu ritenuto sorto negli anni trenta e non negli anni quaranta (violazione-falsa applicazione del giudicato esterno, violazione art. 2909 cod. proc. civ. ex art. 360, n. 3 e 4, cod. proc. civ., in punto di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza di correzione); b) con il secondo motivo (« B »), suddiviso in sottosezioni, in relazione alla domanda di contraffazione di tre marchi registrati RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE repubblica ceca COGNOME COGNOME, (« B.I. »), la violazione degli artt. 21, comma iii, c.p.i., 123 c.p.i., 20, comma i, c.p.i., e corrispondenti norme l. marchi anteriormRAGIONE_SOCIALE vigenti, rispettivamRAGIONE_SOCIALE artt. 10, 58, comma iii, e 1 r.d. 929/1942, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 2569 cod. civ, ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., (« B.II »), la violazione dei limiti del giudicato esterno (artt. 2909 cod. civ. in relazione all’art. 123 c.p.i.), ex art. 360, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., (« B.III »), in subordine, l’omessa pronuncia sulla questione di inesistenza del preuso negli anni Novanta in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ., ex art. 360. n. 4, cod. proc. civ, ovvero, in ulteriore subordine, violazione di legge (art. 2571 cod. civ. ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., (« B.IV .»), in ulteriore subordine, l’omessa pronuncia sulla questione di illiceità del preuso in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ., ex art. 360. n. 4, cod. proc. civ., in estremo subordine, falsa interpretazione del giudicato esterno in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2909 cod. civ., violazione di legge (art. 2598, n. 1 e 2571 cod. civ., art. 1 l. 4577/1868), ex art. 360 n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.; c) con il terzo motivo, (« Γ ») suddiviso in sottosezioni, in relazione alla domanda di contraffazione RAGIONE_SOCIALE I.G.P. da parte dei distributori italiani, (« Γ
I.1 »), la violazione degli artt. 13, comma i, lett. b) e 14, commi i e ii, dei regolamenti UE in materia di IGP e DOP, 2081/92, 510/2006 e 1151/2012, l’eventuale violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2909 cod. civ. e del giudicato interno, ex art. 360, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.; d) con il quarto motivo («Δ»), in relazione alle ulteriori domande risarcitorie di tutti gli attori, sempre suddiviso in sottosezioni, (« Δ.I.1 »), la violazione di norme di diritto (art. 2600, comma iii, cod. civ., art. 21, comma iii, c.p.i.) ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., (« Δ.II. »), in subordine, la nullità RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALEnza in punto esclusione RAGIONE_SOCIALE colpa per motivazione apparRAGIONE_SOCIALE in violazione degli artt. 161, comma ii, 132, comma ii, n. 4, cod. proc. civ., 118 att. cod. proc. civ., 111, comma vi, cost, ex (art. 360, n. 4, cod. proc. civ., ed occorrendo, falsa applicazione di giudicati esterni in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2909 cod. civ., ex art. 360, n. 3, cod. civ., (« Δ. III »), l’omessa pronuncia in merito alla domanda avRAGIONE_SOCIALE ad oggetto illecito impedimento RAGIONE_SOCIALE‘uso di COGNOME‘ in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ., ex art. 360 n. 4, cod. proc. civ., (« Δ.IV .»), l’omesso esame di fatti decisivi discussi tra le parti ex art 360, n. 5 cod. proc. civ.; e) con il quinto motivo, del pari suddiviso in sottosezioni, (« E »), in relazione alla mancata pronuncia sulla domanda di retroversione degli utili, (« E.I.1 »), l’omessa pronuncia in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ., ex art. 360, n. 4, cod. proc. civ., (« E.II »), la violazione art. 125, comma iii, c.p.i., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.; f) con il sesto motivo, (« Ζ »), in relazione alla domanda di inibitoria, la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 100 cod. proc.civ. (in relazione agli artt. 360, n. 3 e n. 4 cod. proc. civ. .
5. Le ricorrenti incidentali lamentano: a) con il primo motivo, la nullità RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALEnza o del procedimento, ex art.360 n. 4 c.p.c., per motivazione apparRAGIONE_SOCIALE, in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.132, comma 2, n. 4 c.p.c., e per mancato rispetto del principio di prudRAGIONE_SOCIALE apprezzamento RAGIONE_SOCIALE prove, in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.116 c.p.c., o la violazione degli artt.132, comma 2, n.4, c.p.c. e 116 c.p.c., ex
art.360 n. 3 c.p.c., censurandosi la sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata per aver dichiarato la nullità di un marchio di RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE sulla scorta di una motivazione apparRAGIONE_SOCIALE e non idonea a sorreggere la pronuncia; b) con il secondo motivo, l’omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, che escludevano con certezza l’ingannevolezza del marchio di RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE e che, se considerati, avrebbero portato a un esito diverso; c) con il terzo motivo, la violazione o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., RAGIONE_SOCIALE‘art.14, comma 1, lett.b), d.lgs. 30/2005, censurandosi la sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata per errore di diritto, consistRAGIONE_SOCIALE nel non aver considerato che un marchio non può più essere dichiarato nullo per decettività ove la decettività sia nel tempo venuta meno; d) con il quarto motivo, l’omessa pronuncia, in violazione all’art.112 c.p.c., ex art.360 n. 4 c.p.c., censurandosi la sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata per omessa pronuncia sul venir meno di ogni possibile valenza ingannevole del marchio di RAGIONE_SOCIALE. 6. Nella memoria, le ricorrenti principali danno altresì atto che, con ordinanza di questa Corte di Cassazione n. 22709/2023, è stato dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, ex art.395 n. 4 c.p.c., proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso la sRAGIONE_SOCIALEnza Cass. n. 37661/2021, con la quale si è respinto il ricorso per cassazione proposto dalla stessa RAGIONE_SOCIALE. avverso la sRAGIONE_SOCIALEnza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Roma n. 3796 del 28/7/2020, resa in sede di rinvio (a seguito di pronuncia di questa Corte, nel secondo giudizio di cassazione intervenuto nello stesso giudizio, n. 2499/2018), nel contenzioso romano avviato, nel 2002, dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per far dichiarare la nullit à per mancanza di novit à RAGIONE_SOCIALE frazione italiana di tre marchi internazionali registrati nel 1994 e nel 1997 da RAGIONE_SOCIALE recanti i nn.614.536, 614.537 e 674.530, contenenti la denominazione geografica « COGNOME », ossia « RAGIONE_SOCIALE citt à di RAGIONE_SOCIALE », toponimo in lingua tedesca boema RAGIONE_SOCIALE citt à celebre per l’arte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, denominata in lingua ceca
̌
« RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE », facendo valere, a tal fine, il proprio risalRAGIONE_SOCIALE preuso sul marchio di fatto « COGNOME », poi registrato da RAGIONE_SOCIALE. in RAGIONE_SOCIALE nel 1993 al n.589.905.
Come già precisato, con una prima pronuncia di cassazione, n. 21023/2013, si era accolto il quarto motivo del ricorso di NOMECOGNOMENOME con il quale quest’ultima aveva denunciato l’illiceità RAGIONE_SOCIALE registrazione di marchio da parte di NOME.RAGIONE_SOCIALE., in quanto idoneo ad ingannare il RAGIONE_SOCIALE circa l’ambiRAGIONE_SOCIALE di origine o i pregi del prodotto per il quale il marchio era stato depositato, avendo, in particolare, questa Corte osservato che la denominazione geografica continuava a rivestire piena validit à ed efficacia quando la sua notoriet à perdurava, anche se non pi ù ufficialmRAGIONE_SOCIALE usata, concludendo che « la Corte di rinvio dovr à tenere conto del principio dianzi affermato nel rivalutare la questione posta con il primo motivo del presRAGIONE_SOCIALE ricorso relativo alla protezione accordata come indicazioni geografiche dal trattato di Atene del 2003 a tre denominazioni in lingua ceca RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE prodotta dall’RAGIONE_SOCIALE ricorrRAGIONE_SOCIALE ».
La sRAGIONE_SOCIALEnza di rigetto, sia RAGIONE_SOCIALE domanda di NOME.B. sia di quella riconvenzionale di NOME.B., RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Roma del 12/7/2016 veniva poi impugnata con ricorso per cassazione (il secondo in quel giudizio) da NOME.B., cui resisteva NOME.B. anche con ricorso incidentale, e questa Corte, con la sRAGIONE_SOCIALEnza n. 2499 del 13.2.2018, respinse il ricorso principale di NOME., accolse i primi due motivi del ricorso incidentale di NOME.B., dichiar ò inammissibile il terzo, cass ò la sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvi ò la causa, anche per le spese RAGIONE_SOCIALE fase di legittimit à , alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione.
Con la predetta sRAGIONE_SOCIALEnza, la Cassazione enunci ò un principio di diritto per affermare che il preuso di un marchio di fatto comporta che il preutRAGIONE_SOCIALE abbia il diritto all’uso esclusivo del segno, ossia abbia il potere di avvalersene, che è distinto dalla ogni successiva registrazione corrispondRAGIONE_SOCIALE alla denominazione da lui usata, la
quale si pone su un piano diverso rispetto al diritto di preuso, sicch é ben pu ò una tale registrazione essere dichiarata nulla, anche per decettivit à , in rapporto ai segni confliggenti; che, inoltre, ove la registrazione decettiva sia dichiarata nulla, non per questo il preutRAGIONE_SOCIALE che aveva provveduto a formalizzarla perde il diritto di continuare a far uso del segno, specie laddove, per la cessata interferenza con i diritti registrati da altro titolare di uno o pi ù marchi, sia venuto meno anche il conflitto.
Con sRAGIONE_SOCIALEnza n. 29574/2020, questa Corte dichiarava inammissibile il ricorso per revocazione ex art.395 n. 4 c.p.c., RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALEnza del 2018 di questa Corte. In particolare, questa Corte ha ritenuto inammissibile il vizio revocatorio allegato circa la erronea lettura del testo di una precedRAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALEnza di legittimità (Cass. n. 21023 del 2013 sovrapposta alla motivazione di Cass. n. 21472/2013) resa nell’ambito RAGIONE_SOCIALEo stesso procedimento, ai fini RAGIONE_SOCIALE rilevazione del giudicato interno, anche quando venga dedotto che ciò sia dipeso da errore sul contenuto RAGIONE_SOCIALE pronuncia.
La Corte d’appello di Roma, in sede di rinvio commessole dalla sRAGIONE_SOCIALEnza n.2499/2018, con sRAGIONE_SOCIALEnza n.3796 resa il 28.7.2020, il cui deposito era gi à stato segnalato dalle parti all’udienza di discussione del procedimento per revocazione, ha accertato la perdurante decettivit à , anche negli anni Duemila, del marchio « COGNOME » di A.B. e ha conseguRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE rigettato, nuovamRAGIONE_SOCIALE, la domanda proposta da A.B. di declaratoria di nullit à per difetto di novit à dei marchi internazionali n.614.536, 614.537 e 674.530 RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, a spese integralmRAGIONE_SOCIALE compensate. « COGNOME » (aggettivo indicante l’appartenenza alla città
L’indagine ha riguardato la capacità RAGIONE_SOCIALE parola in lingua tedesca di RAGIONE_SOCIALE) di evocare presso i consumatori la provenienza geografica da quell’area territoriale boema, nota per la qualità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che è attualmRAGIONE_SOCIALE denominata in lingua ceca BuděRAGIONE_SOCIALE. La Corte romana, trattandosi di registrazione di un marchio d’impresa in
RAGIONE_SOCIALE, ha apprezzato la decettività, ovvero la potenzialità ingannatoria, con riferimento al RAGIONE_SOCIALE dei consumatori italiani. Con la sRAGIONE_SOCIALEnza n. 37661/2021 questa Corte ha respinto il ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, chiarendo che: a)
7. Le controricorrenti-ricorrenti incidentali A.B. contestano, anche in memoria, gli assunti del ricorso ex adverso , rilevando che: a) il diritto di preuso (e il giudicato su questa esistenza, a favore di NOME, si è formato nel 2002) non si converte nel diritto derivante dalla registrazione, annullandosi in essa ed estinguendosi (con una sorta di atto abdicativo del diritto di preuso), in quanto, come affermato da questa Corte, la pronuncia di nullità RAGIONE_SOCIALE registrazione -corrispondRAGIONE_SOCIALE alla denominazione usata dal preutRAGIONE_SOCIALE – « non può estinguere anche un diritto già riconosciuto » (Cass. 2499/2018, pagg. 25-26) che perciò « il profilo del preuso di un marchio e quello RAGIONE_SOCIALE invalidità RAGIONE_SOCIALE sua successiva registrazione danno luogo ad accertamenti del tutto autonomi e distinti con la conseguenza che il giudicato formatosi
sul primo non estende i propri effetti sul secondo accertamento » e l’accertamento sulla invalidità RAGIONE_SOCIALE registrazione non ha alcuna incidenza sul precedRAGIONE_SOCIALE giudicato inerRAGIONE_SOCIALE al diritto di preuso (Cass. 21472/13, p. 28); b) erroneo è il secondo corollario RAGIONE_SOCIALE‘impostazione avversaria, secondo cui l’accertamento RAGIONE_SOCIALE sussistenza di una decettività del marchio « COGNOME » negli stessi anni in cui NOME procedeva alla registrazione dei tre marchi azionati in questo giudizio si ripercuoterebbe sul diritto di preuso, estinguendolo, in quanto, anzitutto, ciò è contraddetto da Cass. 37661/2021, che nell’interpretare Cass. 2499/2018 ha chiarito che « la pronuncia di decettività può bensì incidere sugli effetti del diritto di preuso per il periodo temporale in cui la decettività è ritenuta sussistRAGIONE_SOCIALE -nella specie escludendo che durante quel periodo il diritto di preuso possa invalidare posteriori registrazioni di terzi -ma non può incidere sull’esistenza del diritto di preuso, che permane e che è suscettibile di riespandersi nella pienezza dei suoi effetti ove la decettività venga meno », dovendosi distinguere tra esistenza del diritto di proprietà intellettuale ed esercizio RAGIONE_SOCIALEo stesso, potendo, in situazioni contingenti, l’esercizio di tale diritto, pur riconosciuto esistRAGIONE_SOCIALE, essere limitato (cfr. Cass. 37661 citata che ha parlato di « latenza di un diritto di preuso, – con notorietà generale nel periodo in cui il segno che ne forma oggetto possa ritenersi decettivo », così da non poter essere momentaneamRAGIONE_SOCIALE azionato nei confronti di terzi), e, inoltre, la disciplina dei marchi conosce ipotesi di coesistenza di diritti soggettivi diversi sul medesimo segno (ad es. la convalida « in cui il titolare di un diritto di preuso continua ad essere tale ma non può più agire per la nullità di un marchio registrato posteriore oppure alla fattispecie del preuso con notorietà puramRAGIONE_SOCIALE locale che non consRAGIONE_SOCIALE di invalidare per mancanza di novità la successiva registrazione ma non cancella certo il diritto di preuso, determinando precisamRAGIONE_SOCIALE una coesistenza dei marchi »); c) del
pari erroneo sarebbe l’assunto RAGIONE_SOCIALE ricorrenti principali secondo cui l’uso da parte di NOME del marchio ritenuto decettivo costituirebbe contraffazione dei tre marchi registrati dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE negli anni Novanta, in considerazione del fatto che va distinto il piano RAGIONE_SOCIALE‘ingannevolezza del segno distintivo de quello RAGIONE_SOCIALE contraffazione per interferenza con diritti altrui e confondibilità; d) erroneo l’ultimo corollario del ricorso avversario, fondato sulla tesi che qualsiasi uso di « COGNOME » da parte di NOMECOGNOME « sarebbe sempre e comunque ingannevole in qualsiasi contesto, territorio e periodo temporale », mentre la decettività non è un dato immutabile e può venir meno nel tempo ovvero quando il segno sia usato in un contesto che neutralizza qualsiasi valenza ingannevole e dia al RAGIONE_SOCIALE evidenza del reale stato RAGIONE_SOCIALE cose .Le stesse parti rilevano poi l’infondatezza RAGIONE_SOCIALE‘eccezione in rito sollevata dalle ricorrenti principali in relazione alla mancata notifica del ricorso incidentale.
Infondata è la eccezione di inammissibilità del ricorso incidentale, basata sulla circostanza che il controricorso con ricorso incidentale di COGNOME è stato depositato ma non notificato.
Il presRAGIONE_SOCIALE giudizio è soggetto alla nuova disciplina che non richiede più la notifica del controricorso e dispone che il controricorso debba essere semplicemRAGIONE_SOCIALE depositato nel termine previsto dall’art. 370, comma 1, c.p.c.: l’art. 35, comma 5, d.lgs. n. 149/2022 stabilisce infatti che la nuova disciplina si applica ai giudizi in Cassazione introdotti con ricorso notificato a decorrere dal 1° gennaio 2023 e nel nostro caso il ricorso è stato notificato dalle controparti il 21 giugno 2023.
Le ricorrenti principali sostengono che, mentre il controricorso va depositato e non notificato, il ricorso incidentale, benché proposto con lo stesso atto contenRAGIONE_SOCIALE il controricorso, dovrebbe ancora oggi essere notificato.
Tale tesi è in aperto contrasto con lo spirito e le finalità RAGIONE_SOCIALE riforma del codice di procedura, oltre che intrinsecamRAGIONE_SOCIALE contraddittoria e illogica.
Le finalità RAGIONE_SOCIALE modifica RAGIONE_SOCIALE‘art. 370 c.p.c. sono esposte nella Relazione illustrativa alla riforma, dove si legge, a p. 40, che l’obbligo di notifica del controricorso e di altri atti è stato eliminato, in quanto si tratta di « incombenti che non si rendono più necessari una volta che tali atti, depositati telematicamRAGIONE_SOCIALE e quindi inseriti nel fascicolo informatico, si rendono, per l’appunto, consultabili dalle altre parti ».
Una volta che è divenuto obbligatorio il deposito telematico di tutti gli atti processuali anche in cassazione (nuovo art. 196quater disp. att. c.p.c.), la previa notifica del controricorso ha perso la sua ragion d’essere, poiché il ricorrRAGIONE_SOCIALE, dopo essersi costituito telematicamRAGIONE_SOCIALE avanti alla Corte di cassazione, può avere immediata conoscenza del deposito e del contenuto del controricorso avversario tramite una semplice consultazione on line del fascicolo elettronico del processo.
Sottoporre lo stesso atto a due differenti formalità andrebbe contro la palesata esigenza di semplificazione.
Inoltre, l’art. 371 c.p.c. recita: « La parte di cui all’articolo precedRAGIONE_SOCIALE deve proporre con l’atto contenRAGIONE_SOCIALE il controricorso l’eventuale ricorso incidentale contro la stessa sRAGIONE_SOCIALEnza. La parte alla quale è stato notificato il ricorso per integrazione a norma degli articoli 331 e 332 deve proporre l’eventuale ricorso incidentale con atto depositato nel termine di quaranta giorni dalla notificazione… ». Quindi viene espressamRAGIONE_SOCIALE stabilito che il ricorso incidentale avverso ricorso per integrazione si propone con atto depositato e non notificato.
Deve quindi essere affermato il seguRAGIONE_SOCIALE principio di diritto: « A seguito RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE Riforma di cui al d.lgs. 149/2022, il ricorso incidentale, che la parte, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.371
c.p.c., deve proporre con l’atto contenRAGIONE_SOCIALE il controricorso, deve essere soltanto depositato e non anche notificato ».
9.La prima censura è inammissibile.
La doglianza prende le mosse dall’ordinanza nel proc.to n 715/2021 del maggio 2023 RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Milano di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza di correzione di errore materiale proposta dall’RAGIONE_SOCIALE e da RAGIONE_SOCIALE, in relazione alla sRAGIONE_SOCIALEnza n. 753/2023 RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Milano, in punto di epoca in cui sarebbe sorto il preuso riconosciuto in capo ad RAGIONE_SOCIALE.B. , negli Anni Trenta anziché negli Anni Quaranta.
Si è ritenuto che non si trattava di errore materiale emendabile, in quanto risolvRAGIONE_SOCIALEsi in un errore interpretativo del giudicato, e che comunque non era stata chiarita con l’istanza la rilevanza RAGIONE_SOCIALE‘errore.
La Corte d’appello, nella sRAGIONE_SOCIALEnza n. 753/2023, ha comunque fatto riferimento ad un accertamento RAGIONE_SOCIALE‘esistenza in capo ad NOME. di un preuso dei marchi « Bud » e « RAGIONE_SOCIALEe r» in RAGIONE_SOCIALE a partire « dalla seconda metà degli anni ’40 » e notorietà conseguita dagli stessi .
Si denuncia error in iudicando e in procedendo consistito nell’erronea interpretazione del giudicato rappresentato dalla sRAGIONE_SOCIALEnza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Milano n. 2987/2000 su questione rilevante ai fini del decidere.
Quanto al profilo RAGIONE_SOCIALE rilevanza si afferma che stabilire se il preuso fosse stato considerato sorto negli Anni Trenta oppure « nella seconda metà degli Anni Quaranta » assume rilievo rispetto alla questione RAGIONE_SOCIALE inesistenza e comunque invalidità del preuso da parte di NOME, sulla quale la Corte d’appello ha omesso di pronunciarsi oppure si è implicitamRAGIONE_SOCIALE pronunciata rigettandola.
Quanto all’interpretazione del giudicato esterno, si rappresenta che non è stato riportato (nell’ordinanza ex art.287 c.p.c.) per intero un passaggio motivazionale RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALEnza d’appello del 2000, il che rende non del tutto implausibile l’errore interpretativo.
Si legge nel testo RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALEnza del Tribunale di Milano del 1998 (nuovamRAGIONE_SOCIALE prodotta nel presRAGIONE_SOCIALE giudizio) si era accertato che « a far capo dalla seconda metà degli anni ’40 » (pag.30) ingenti quantitativi di RAGIONE_SOCIALE a marca « Bud » e « COGNOME », prodotte dall’RAGIONE_SOCIALE (in quel giudizio) NOME, erano stati introdotti in RAGIONE_SOCIALE dapprima al seguito RAGIONE_SOCIALE truppe di occupazione alleate e quindi al seguito RAGIONE_SOCIALE truppe Nato variamRAGIONE_SOCIALE dislocate sul territorio italiano, occupando « un posto di primaria importanza » anche per l’acquisita notorietà del nome; si precisava però (pag.32 -33) che « per la verità è da osservare che fin dagli anni ’30 i nomi Bud e COGNOME usati per contraddistinguere i prodotti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE era noto in RAGIONE_SOCIALE a seguito RAGIONE_SOCIALE persistRAGIONE_SOCIALE pubblicità che a tali prodotti veniva fatta all’epoca sulla stampa RAGIONE_SOCIALE…su giornali e riviste …ad altissima diffusione mondiale e di fatto circolanti anche in RAGIONE_SOCIALE, non potendosi in alcun modo dubitare che anche l’impiego pubblicitario costituisca uso del marchio » . Il Tribunale concludeva nel senso che « il preuso in RAGIONE_SOCIALE è stato fatto dei marchi Bud e COGNOME dall’RAGIONE_SOCIALE a far capo dalla seconda metà degli anni ’40, quindi antecedRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE alla registrazione degli omonimi marchi RAGIONE_SOCIALE convenuta » (pag.34), cosicché la notorietà raggiunta dagli stessi era idonea ad escludere la novità di questi ultimi, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.6 bis RAGIONE_SOCIALE Convenzione RAGIONE_SOCIALE‘Unione di Parigi. La Corte d’appello di Milano, nella sRAGIONE_SOCIALEnza n. 2987/2000, nel respingere un motivo di appello di NOME, ribadiva, quanto al preuso riconosciuto in capo ad RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE., che l’intensa campagna pubblicitaria intrapresa dalla stessa su riviste e giornali « notoriamRAGIONE_SOCIALE di altissima tiratura e diffusione mondiale, conosciuti e letti in Europa ed anche in RAGIONE_SOCIALE » era indicativa, da un lato, di una sicura risonanza del marchio di RAGIONE_SOCIALE e del prodotto dallo stesso contraddistinto « risalRAGIONE_SOCIALE almeno agli anni trenta », periodo anteriore a quello RAGIONE_SOCIALE prima registrazione da parte di RAGIONE_SOCIALE.B. di un marchio (avvenuta nel DATA_NASCITA), e, dall’altro, del fatto che la notorietà
di un marchio, conosciuto perché diffusamRAGIONE_SOCIALE usato e rinomato all’estero, escludeva la novità del segno posteriore, anche se trattasi di marchio non utilizzato nel territorio nazionale.
In sostanza, si accertava la notorietà già in sé costitutiva del diritto di preuso negli Anni Trenta, seguita da importazioni e vendite RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE contraddistinta dai suddetti marchi nella seconda metà degli Anni Quaranta.
Questa Corte, nella sRAGIONE_SOCIALEnza del 2002 n. 13168, confermava la sRAGIONE_SOCIALEnza di appello impugnata in ordine al riconoscimento del preuso in capo ad RAGIONE_SOCIALE.B. (essendo risultata la presenza del marchio di A.B. « antica » e comunque risalRAGIONE_SOCIALE ad epoca precedRAGIONE_SOCIALE a quella di RAGIONE_SOCIALE., e accompagnata da assoluta « notorietà », testimoniata dalla intensa attività pubblicitaria). Si confermava quindi l’esistenza di un diritto di preuso in RAGIONE_SOCIALE da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sin da epoca anteriore alla prima registrazione di NOME effettuata nel 1940.
Assumono le ricorrenti che il riferimento agli « Anni Trenta » nella sRAGIONE_SOCIALEnza d’appello del 2023 sarebbe stato rimosso (e sostituito da quello agli « Anni Quaranta ») in quanto era implausibile collocare la nascita del preuso del segno contestato in capo ad RAGIONE_SOCIALE negli Anni Trenta, poiché la pubblicità su riviste nordamericane in lingua inglese non poteva generare alcuna conoscenza generale del marchio di RAGIONE_SOCIALE. in RAGIONE_SOCIALE (anche perché tale stampa non circolava in RAGIONE_SOCIALE e nessuno all’epoca conosceva la lingua inglese) .
Nella memoria (di replica alle conclusioni del P.G.) si aggiunge che negli Anni Trenta vigeva la legge marchi del 1868, che non riconosceva alcuna validità al marchio non registrato e indicava quale requisito di validità la presenza in esso di una vera indicazione di provenienza, nella specie mancante.
Quanto poi al fatto che anche nella sRAGIONE_SOCIALEnza n. 29574/2020 si sia fatto riferimento ad un preuso sorto negli Anni Quaranta, nessuna interpretazione in tale pronuncia del 2020 veniva fatta del giudicato
di App. Milano n. 2987/2000 e il riferimento era completamRAGIONE_SOCIALE al di fuori del percorso decisionale.
Sempre le ricorrenti affermano che tale questione è comunque « logicamRAGIONE_SOCIALE subordinata alla doglianza principale proposta in ricorso, vale a dire che nessuna rileva ha una asserita priorità affetta da illiceità originaria o anche sopravvenuta» , per decettività. Orbene, il motivo è inammissibile, laddove, con il pretesto di un errore RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata, sollecita il riesame in fatto di un accertamento ormai coperto da giudicato.
Si afferma infatti che il riferimento agli anni Trenta anziché agli Anni Quaranta farebbe emergere, nella sostanza, l’inesistenza di un preuso di A.B. opponibile alle ricorrenti (o perché l’uso pubblicitario nel territorio americano non comportava conoscenza in RAGIONE_SOCIALE dei marchi o perché la legislazione marchi vigRAGIONE_SOCIALE negli Anni Trenta non riconosceva il marchio di fatto).
Ma il preuso in capo a NOME è stato riconosciuto in plurimi giudicati (sopra riassunti), anche sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE‘estensione temporale (a partire da Corte d’appello di Milano n. 2987/2000, passata in giudicato per effetto di Cass. 13168/2002).
La doglianza quindi, una volta espunta, perché inammissibile, la questione RAGIONE_SOCIALE‘inesistenza del preuso, non essendo più sindacabile l’esistenza del diritto perché coperta da giudicato, diventa inammissibile per carenza di interesse, in quanto, in rapporto alla domanda di accertamento RAGIONE_SOCIALE responsabilità per contraffazione di A.B. dei tre marchi registrati dall’RAGIONE_SOCIALE negli anni Novanta, rileva solo che il diritto di preuso fosse sorto prima di tali registrazione, a prescindere se si faccia riferimento agli Anni Trenta o agli Anni Quaranta, in quanto comunque il diritto di preuso sarebbe già sorto prima.
10. La seconda censura (« B »), suddivisa in quattro sottosezioni, è fondata, nei sensi di cui appresso.
10.1.Ci si duole del rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda, avanzata da NOME, di contraffazione dei tre marchi registrati negli Anni Novanta dall’RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’appello, nella sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata, ha respinto tale domanda in quanto: a) una contraffazione da parte di RAGIONE_SOCIALE dei marchi registrati di RAGIONE_SOCIALE « è incompatibile con il giudicato formatosi (nel primo filone processuale milanese) sul diritto di ‘preuso’ riconosciuto ad AB sui marchi COGNOME e Bud a partire dalla seconda metà degli anni quaranta del secolo scorso »; b) anche se in ragione RAGIONE_SOCIALE perdurante decettività del marchio « COGNOME » era stata respinta la domanda RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE A.B. di declaratoria di nullità dei marchi di RAGIONE_SOCIALE per mancanza di novità, stante comunque il riconosciuto diritto di preuso sul marchio da parte di RAGIONE_SOCIALE., risultava « tecnicamRAGIONE_SOCIALE impossibile che RAGIONE_SOCIALE. possa essersi resa responsabile di contraffazione rispetto ai marchi di RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE. che, per definizione, non possono che essere posteriori a quello oggetto del diritto di preuso di RAGIONE_SOCIALE ».
Il ricorrRAGIONE_SOCIALE ricorda che il marchio « COGNOME », registrato nel 1993, da RAGIONE_SOCIALE, con il numero 589.805, fu dichiarato nullo, in quanto ingannevole, se usato per RAGIONE_SOCIALE non boema, circa la provenienza geografica del prodotto, in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 comma 1, lettera b) d.lgs. n. 30 del 2005 (art. 18 r.d. n. 929 del 1942) non possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa i segni idonei a ingannare il RAGIONE_SOCIALE sulla provenienza geografica dei prodotti, con conseguRAGIONE_SOCIALE nullità del marchio registrato in violazione di questo divieto (art. 25, lettera b, d.lgs. n. 30 del 2005, art. 47 r.d. n. 929 del 1942).
Si ricorda anche che RAGIONE_SOCIALE ha ottenuto la valida registrazione dei marchi 614.536, 614.537 e 674.530, contenenti la parola « COGNOME », in quanto non privi RAGIONE_SOCIALE necessaria novità (art. 12 d.lgs. n. 30 del 2005).
E la domanda di RAGIONE_SOCIALE. di declaratoria di nullità di tali marchi, posteriori rispetto al preuso in capo a tale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per difetto di novità (in relazione al preuso RAGIONE_SOCIALEo stesso marchio da parte di RAGIONE_SOCIALE) è stata respinta da Corte d’appello di Roma con la sRAGIONE_SOCIALEnza n. 3796/2020, stante la perdurante decettività anche negli anni Duemila del segno « COGNOME » di titolarità di RAGIONE_SOCIALE, sRAGIONE_SOCIALEnza passata in giudicato a seguito del rigetto del ricorso per cassazione con sRAGIONE_SOCIALEnza n. 37661/2021 (la cui revocazione era dichiarata inammissibile con ordinanza n. 22709/2023).
Si era arrivati alla pronuncia in sede di rinvio n. 3796/2020 a seguito RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALEnza di questa Corte n. 2499/2018.
Tale sRAGIONE_SOCIALEnza n. 2499/2018 aveva, invero, affermato che i diritti conferiti dal preuso (già accertato nel primo giudizio inter partes culminato nella pronuncia di Cassazione n. 13168/2002) non si estinguono per il solo fatto che una registrazione del segno da parte del preutRAGIONE_SOCIALE (nella specie, NOME.B.) sia stata dichiarata nulla per il carattere decettivo del marchio preusato, conservandosi il diritto, tanto che il preutRAGIONE_SOCIALE potrebbe registrare nuovamRAGIONE_SOCIALE il marchio qualora la decettività sia nel frattempo venuta meno, in caso di riabilitazione RAGIONE_SOCIALE veridicità .
Di qui la necessità di una rivalutazione all’attualità RAGIONE_SOCIALE decettività affidata al giudice del rinvio, già accertata con riferimento agli anni Novanta nel giudizio culminato con la pronuncia n. 21472/2013 in relazione sia al marchio 589.805, registrato da RAGIONE_SOCIALE nel 1993, in consecuzione del preuso, sia a quello di fatto preusato, che si riferiva all’identico segno.
10.2. Osserva allora il ricorrRAGIONE_SOCIALE, quanto al primo profilo di doglianza (« B.I ») , che il preuso di un marchio di fatto rileva solo in quanto sia idoneo a privare di novità l’altrui marchio registrato successivamRAGIONE_SOCIALE, ma « novità » non ricorre, nella disciplina del marchio, in caso di inesistenza di qualunque precedRAGIONE_SOCIALE uso del segno in considerazione, da parte di terzi, ma solo nell’ipotesi di
« inesistenza di un diritto di marchio anteriore del preutRAGIONE_SOCIALE, così intenso su tutto il territorio nazionale da determinare conoscenza generale, e non illegittimo, ovvero illecito ».
Nella fattispecie, invece, la dichiarata e perdurante decettività del marchio preusato da NOME, rendendo legittima la registrazione dei marchi di B.B., non può che qualificare come contraffazione la protrazione da parte di NOME RAGIONE_SOCIALE‘uso del marchio decettivo, in quanto riproduttivo dei marchi validamRAGIONE_SOCIALE registrati da RAGIONE_SOCIALE..
Secondo quanto prevede l’art. 20 del dlgs. n. 30 del 2005 (art. 1 r.d. n. 929 del 1942), infatti, « i diritti del titolare del marchio d’impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio » e di vietare dunque ai terzi di usare nell’attività economica segni identici o simili al marchio registrato, cosicché costituisce indiscutibilmRAGIONE_SOCIALE contraffazione l’uso di un marchio da parte di chi non vi sia legittimato in quanto non autorizzato dal titolare.
Si lamenta che la statuizione RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello nella sRAGIONE_SOCIALEnza qui impugnata del 2023, secondo cui non si può configurare una contraffazione del marchio valido da parte del preutRAGIONE_SOCIALE attraverso la ripresa del marchio decettivo o l’uso costante del marchio illecito, comporta un sacrificio illimitato nel tempo RAGIONE_SOCIALE‘esclusiva prevista dalla legge in favore del titolare del marchio valido, non decettivo, registrato dopo il preuso del marchio rivelatosi decettivo, oltre che la protrazione RAGIONE_SOCIALE‘inganno per il RAGIONE_SOCIALE, sempre per un tempo illimitato.
E osserva l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE che « il contraffattore che, prima RAGIONE_SOCIALE contraffazione, abbia usato un marchio illecito, non si possa trovare in posizione migliore rispetto al contraffattore che, prima RAGIONE_SOCIALE contraffazione, si fosse almeno astenuto dall’utilizzare un marchio decettivo, cioè dall’ingannare sistematicamRAGIONE_SOCIALE il RAGIONE_SOCIALE ».
Al punto B.IV, inoltre, si fa richiamo alle prescrizioni di cui all’art.14, comma II, lett. a), c.p.i. (e 517 c.p.c.) valevoli per il
marchio registrato, per concludere che « il marchio di fatto non può essere più resistRAGIONE_SOCIALE del marchio registrato, dall’altro lato è altrettanto evidRAGIONE_SOCIALE che la dichiarazione di illiceità del marchio comportante la declaratoria di nullità RAGIONE_SOCIALE relativa registrazione non può che determinare la conseguenza del venire meno del marchio di fatto anche se fosse stato veramRAGIONE_SOCIALE pre-esistRAGIONE_SOCIALE (il 2 novembre 1993 e prima) ».
10.3. Occorre richiamare le seguenti disposizioni: a) art. 21, comma III, c.p.i., a mRAGIONE_SOCIALE del quale « è vietato a chiunque di fare uso di un marchio registrato dopo che la relativa registrazione è stata dichiarata nulla, quando la causa di nullità comporta la illiceità del marchio » (la decettività è causa di illiceità del marchio); b) art. 123 c.p.i., « Le decadenza o le nullità anche parziali di un titolo di proprietà industriale hanno efficacia nei confronti di tutti quando siano dichiarate con sRAGIONE_SOCIALEnza passata in giudicato »; c) art. 20, comma I, c.p.i. « I diritti del titolare del marchio di impresa registrato consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell’attività economica /…/ un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è registrato /…/ un segno identico o simile per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è registrato »; d) art.14, comma II, lettera a), c.p.i., secondo cui il marchio registrato decade « se sia divenuto idoneo a indurre in inganno il RAGIONE_SOCIALE, in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei prodotti o servizi », cioè se divenuto « illecito » (come indicato dalla rubrica RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 c.p.i. e del previgRAGIONE_SOCIALE art. 18 l. marchi 1942).
Si ricorda che il carattere decettivo di un segno è, infatti, disciplinato nei vari aspetti nei quali potrebbe manifestarsi e nelle diverse fasi di vita di un marchio: a) decettività originaria, ricollegata al momento RAGIONE_SOCIALE nascita del marchio, o meglio al momento del deposito e RAGIONE_SOCIALE successiva registrazione (art.14,
comma 1, lett.b), per i segni idonei ad ingannare il RAGIONE_SOCIALE in particolare sulla provenienza geografica); b) decadenza per ingannevolezza sopravvenuta – in aggiunta al generale divieto di pubblicità ingannevole – ricollegabili all’uso che viene fatto del marchio medesimo (art.14, comma 2, lett.a), c.p.i., decade il segno divenuto idoneo ad indurre in inganno il RAGIONE_SOCIALE, in particolare circa la provenienza dei prodotti o servizi); infine, il divieto di inganno per il RAGIONE_SOCIALE collegato alle vicende circolatorie del marchio (« In ogni caso dal trasferimento e dalla licenza del marchio non deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o servizi che sono essenziali nell’apprezzamento del RAGIONE_SOCIALE »), in precedenza previsto dall’art. 15 RAGIONE_SOCIALE‘abrogata Legge Marchi (r.d. 21 giugno 1942, n. 929) ed oggi trasposto nell’art. 23, 4° comma, del nuovo Codice RAGIONE_SOCIALE proprietà industriale.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.14, comma 1, lettera b), c.p.i. non possono dunque costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa, tra l’altro, i segni idonei ad ingannare il RAGIONE_SOCIALE sulla provenienza geografica dei prodotti.
È quindi invalida la registrazione di un segno come marchio, se può indurre nel RAGIONE_SOCIALE la convinzione che il prodotto da esso contraddistinto provenga da una area territoriale diversa da quella da cui proviene effettivamRAGIONE_SOCIALE e indurre l’esistenza di un collegamento territoriale in realtà inesistRAGIONE_SOCIALE; cosa questa tanto più grave quanto più la zona di provenienza suggerita dal segno sia nota per le qualità eccellenti di quel prodotto. Il marchio in siffatte ipotesi è invalido per l’effetto distorsivo del mercato ingenerato dall’inganno subito dai consumatori, indotti a credere che il prodotto che viene loro proposto provenga da una certa area geografica e goda dei pregi per cui essa è nota. Il tutto a prescindere dall’appartenenza di un diritto di proprietà intellettuale sulla denominazione RAGIONE_SOCIALE‘area geografica in capo a chicchessia e in
particolare al soggetto che denuncia la decettività del segno (cfr. Cass. 37661/2021).
L’ingannevolezza originaria rappresenta una RAGIONE_SOCIALE tre cause di illiceità di un marchio che, qualora il segno sia stato registrato, ne determina la nullità. Si è quindi ritenuta illecita, e dunque vietata, l’eventualità che il marchio trasmetta al consumatore un messaggio non corrispondRAGIONE_SOCIALE al vero e che sia suscettibile di trarlo in inganno.
I marchi geografici sono stati oggetto di particolari attenzioni, in quanto costituiscono il più tipico esempio di segno distintivo del quale è possibile ravvisare la decettività vale a dire la suscettibilità di inganno del RAGIONE_SOCIALE circa la provenienza geografica del prodotto contrassegnato. E’ registrabile il marchio geografico allorché il toponimo assuma una funzione non più descrittiva ma distintiva di quel prodotto o servizio a causa anche di accorgimenti originali o di accostamenti di fantasia (Cass 7736/2016).
Orbene, poiché il marchio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE B.B. non è stato dichiarato nullo per mancanza di novità, essendosi il giudizio romano concluso con la declaratoria di validità dei tre marchi RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, registrati con efficacia in RAGIONE_SOCIALE dal 3 novembre 1993 (App. Roma 3796/2020, Cass. 37661/2021), mentre quello di RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE è stato ritenuto illecito perché originariamRAGIONE_SOCIALE ingannevole, RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE, nell’utilizzare il marchio illecito, ha commesso contraffazione dei marchi RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a prescindere dalla data di inizio RAGIONE_SOCIALE‘uso del marchio dichiarato illecito da parte di RAGIONE_SOCIALE.
Si è applicato invero l’art.14, comma 1, lett.b, c.p.i. (Cass. 21023/2023).
Questa Corte (Cass. 22350/2015; Cass.14925/2019) ha chiarito che « Il preuso di un marchio di fatto con notorietà nazionale comporta tanto il diritto all’uso esclusivo del segno distintivo da parte del preutRAGIONE_SOCIALE, quanto l’invalidità del marchio
successivamRAGIONE_SOCIALE registrato ad opera di terzi, venendo in tal caso a mancare (fatta salva la convalidazione di cui all’art. 48 del r.d. n. 929 del 1942) il carattere RAGIONE_SOCIALE novità, che costituisce condizione per ottenerne validamRAGIONE_SOCIALE la registrazione ».
Ai sensi del terzo comma RAGIONE_SOCIALE‘art.21 c.p.i., sussiste il divieto di uso del marchio dichiarato nullo quando si tratti di nullità che comporti illiceità RAGIONE_SOCIALE‘uso del marchio, come nei casi di contrarietà alla legge, all’ordine RAGIONE_SOCIALE o al buon costume o decettività.
Peraltro, avendo registrazione e preuso del marchio di fatto da parte di RAGIONE_SOCIALE ad oggetto lo stesso segno « RAGIONE_SOCIALEe r», non può negarsi che la decettività (originaria) riconosciuta al segno posteriore registrato è propria anche del segno preusato di fatto.
Giova, al riguardo, fare richiamo a quanto chiarito da questa Corte nella sRAGIONE_SOCIALEnza n. 37661/2021 sia in ordine al giudicato conseguRAGIONE_SOCIALE alla sRAGIONE_SOCIALEnza n. 21472/2013, con riferimento all’anno 1993, epoca di registrazione del marchio «COGNOME» di A.B., nel senso che con tale pronuncia si sia affermato che « in quel momento il segno «COGNOME» di A.B. era decettivo e ciò valeva in quell’epoca sia per il marchio internazionale registrato da A.B. in consecuzione al preuso, sia per l’identico marchio di fatto preusato, che in quell’epoca non poteva non essere anch’esso ingannevole, visto che si riferiva allo stesso identico segno », sia in riferimento al principio di diritto affermato in Cass. 2499/2018 (secondo cui la decettività del segno posteriore registrato non pregiudica la persistenza del preuso e la possibilità di una successiva registrazione, dopo la cessazione RAGIONE_SOCIALE decettività del segno in caso di riabilitazione RAGIONE_SOCIALE veridicità), che « non può significare ciò che non è possibile neppure in rerum natura e cioè che in un certo momento storico il segno registrato come marchio da NOME.B. fosse decettivo e non lo fosse l’identico marchio di fatto da essa utilizzato » (pag.25 sRAGIONE_SOCIALEnza n. 37661/21).
Si è quindi escluso, confutando un argomento speso dalla ricorrRAGIONE_SOCIALE NOME.B. circa il fatto che « il diritto di preuso rimane intatto anche se la successiva registrazione è dichiarata nulla per una ritenuta decettività » e che l’accertamento di decettività non potesse « essere automaticamRAGIONE_SOCIALE riferito anche al segno oggetto di preuso », che, come certamRAGIONE_SOCIALE « non aveva inteso dire Cass.2499/2018 » con il principio di diritto ivi affermato, si possa « validamRAGIONE_SOCIALE registrare un marchio se il segno preusato è ancora decettivo » o si « possa differenziare la valutazione di decettività tra il marchio di fatto preusato e quello registrato in consecuzione al preuso con riferimento allo stesso momento temporale ».
In definitiva, il principio affermato da Cass. 2499/2018 « salvaguarda solamRAGIONE_SOCIALE l’efficacia del preuso (non decettivo) che non è invalidato dal mero fatto che il preutRAGIONE_SOCIALE, avvalendosi del preuso, abbia registrato invalidamRAGIONE_SOCIALE il segno come marchio in un momento in cui era decettivo ».
Ne consegue che, una volta accertato, con statuizione passata in giudicato, che il segno « COGNOME » usato da NOME.B. per contraddistinguere una RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, o meglio non boema, e registrato nel 1993 e nel 2004, è ingannevole-decettivo e quindi nullo per illiceità, nel periodo temporale che copre gli anni ’90 e gli anni 2000 (sino al 2013, epoca di cessazione RAGIONE_SOCIALE‘uso del segno da parte di RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE., per quanto accertato nel merito, come si dirà appresso), ciò comporta divieto per RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE. di uso, esteso anche, automaticamRAGIONE_SOCIALE, al marchio di fatto preusato dalla stessa RAGIONE_SOCIALE
10.4. Anche il secondo profilo di doglianza è fondato (« B.II »), in quanto il giudicato sul preuso negli Anni Trenta/Quaranta in capo a A.B. del 2000-2002 non implica che il preuso stesso (il marchio oggetto di preuso) non possa essere considerato, in altro e successivo processo, illecito, per ragioni di illegittimità non considerate nel primo filone processuale.
Infatti, la questione RAGIONE_SOCIALE non preclusione RAGIONE_SOCIALE invalidità del marchio rispetto al preuso era stata invero posta e risolta da Cass. 21472/2013.
E la sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata n. 753 risulta violare anche il giudicato espresso da Corte App. Milano 1779/11, confermata da Cass. 21472/2013, che dichiarava la nullità del marchio registrato di NOMEB. del 1° marzo 1993, accogliendo la domanda riconvenzionale dei distributori, ma, altresì, respingeva la domanda di contraffazione del marchio di fatto fondata sull’asserito accertamento del preuso, ciò sempre in dipendenza RAGIONE_SOCIALE‘accertata illiceità del marchio (cioè del preuso) di A.B.
Né l’errore può essere giustificato con il principio di diritto affermato da Cass. 2499/2018 e richiamato dalla sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata, poiché l’ipotesi di sopravvivenza del preuso alle dichiarazioni di nullità RAGIONE_SOCIALE registrazione per decettività è stata delimitata da Cass. 37661/2021 al caso del venir meno RAGIONE_SOCIALE decettività del marchio, circostanza questa esclusa da Corte App. Roma 3796/2020 del 28 luglio 2020 e dalla stessa sRAGIONE_SOCIALEnza di questa Corte n. 37661/2021.
10.5. L’accoglimento RAGIONE_SOCIALE predette censure comporta l’assorbimento degli ulteriori profili di doglianza, in via subordinata formulati, B.III (omessa pronuncia in ordine alla inesistenza di un preuso negli anni ’90, sino al giorno precedRAGIONE_SOCIALE la registrazione, nel novembre 1993, dei marchi da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, inesistenza allegata da RAGIONE_SOCIALE e che non poteva essere esclusa per il solo fatto del giudicato sul preuso riferito agli anni Trenta, Quaranta, Cinquanta e Sessanta; omessa pronuncia in ordine al fatto che, essendo l’unico uso da parte di RAGIONE_SOCIALE del marchio « RAGIONE_SOCIALEe r» accertato in RAGIONE_SOCIALE, sino agli Anni Duemila, dopo quindi la registrazione dei marchi da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, quello pubblicitario su riviste statunitensi, circolanti anche in RAGIONE_SOCIALE, non si poteva ritenere che l’uso successivo al Duemila nel mercato italiano
fosse rispettoso RAGIONE_SOCIALE prescrizioni RAGIONE_SOCIALE‘art.2571 c.c., a mRAGIONE_SOCIALE del quale il preutRAGIONE_SOCIALE può sì continuare a fare uso del marchio « nonostante la registrazione da altri ottenuta », ma solo « nei limiti in cui anteriormRAGIONE_SOCIALE se ne è valso ») e B.IV (omessa pronuncia sulla questione di illiceità del preuso successivo, al 2 novembre 1993, prima RAGIONE_SOCIALE registrazione dei marchi di RAGIONE_SOCIALEB., in quanto decettivo; violazione del giudicato esterno e RAGIONE_SOCIALE legge 4577/1868, ove il preuso di cui al giudicato di Corte App.Milano del 2011, possa essere collocato negli Anni Trenta, in quanto esso sarebbe stato comunque illecito-illegittimo, « per mancanza di deposito in RAGIONE_SOCIALE, per mancanza RAGIONE_SOCIALE indicazione di provenienza vera, in ogni caso per decettività »).
11. La terza censura (« Γ ») è infondata.
Le ricorrenti principali RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE boema si dolgono del rigetto RAGIONE_SOCIALE domande di contraffazione o violazione di norme eurounitarie IGP di denominazione d’origine.
La Corte d’appello ha rilevato che , nel filone processuale romano, con efficacia di giudicato solo nel rapporto tra RAGIONE_SOCIALE.B. e NOME.B., era stata pacificamRAGIONE_SOCIALE negata a NOME.B. la tutela di « COGNOME » come indicazione geografica protetta in forza del Trattato di Atene, « sulla base di una serie di ragioni », fra cui il fatto che non vi era alcuna prova RAGIONE_SOCIALE perdurante e attuale notorietà RAGIONE_SOCIALE‘accostamento « fra il nome in lingua tedesca COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE prodotta nell’antica città di RAGIONE_SOCIALE, attualmRAGIONE_SOCIALE denominata České RAGIONE_SOCIALE », dovendo, anzi, tale rilevante e perdurante notorietà essere esclusa anche alla luce RAGIONE_SOCIALE decisione RAGIONE_SOCIALE Repubblica Ceca nel 2003, in sede di Trattato di Atene, « di conseguire il riconoscimento come IGP per le tre attuali denominazioni geografiche in lingua ceca RAGIONE_SOCIALE città di BuděRAGIONE_SOCIALE (trattasi RAGIONE_SOCIALE espressioni ‘NOME NOME‘, ‘NOME NOME‘ e ‘RAGIONE_SOCIALE mest’ansky var’) e non anche per il vecchio nome tedesco RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE medesima località ».
La Corte di merito ha osservato che « come RAGIONE_SOCIALE non può vantare un diritto di proprietà industriale sulla parola COGNOME quale denominazione geografica protetta, così, a maggior ragione, le RAGIONE_SOCIALE di BB non possono vantare una pretesa risarcitoria per l’asserita violazione di una denominazione geografica che, come detto, non è protetta in base al Trattato di Atene »; l’art.29 c.p.i. protegge l’indicazione geografica e la denominazione di origine, in sé, come garanzia di qualità di una provenienza territoriale del prodotto, oggetto di un diritto di esclusiva in capo a certi soggetti, mentre la connotazione geografica, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 comma 1 lett. b c.p.i.), può invalidare la registrazione di un segno come marchio per decettività se il segno è idoneo « ad ingannare il RAGIONE_SOCIALE sulla provenienza geografica dei prodotti » e sul fatto che così il prodotto goda dei pregi per cui essa è nota, « il tutto a prescindere dall’appartenenza di un diritto di proprietà intellettuale sulla denominazione RAGIONE_SOCIALE‘area geografica in capo a chicchessia e in particolare al soggetto che denuncia la decettività del segno » (così Cass. n. 37661/2021).
Le ricorrenti principali lamentano che non siano state prese in esame le considerazioni circa il fatto che il diritto eurounitario equipara in modo assoluto la traduzione registrata e le espressioni in altre lingue, del tutto a prescindere dal fatto che sia registrata una traduzione e non tutte le versioni linguistiche in uso.
Vero che la Corte d’appello di Roma, pronunciando in giudizio vertRAGIONE_SOCIALE però soltanto tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, cui non avevano partecipato i distributori italiani RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE boema, con la sRAGIONE_SOCIALEnza n. 4430/2016 (passata sul punto in giudicato per effetto del rigetto del ricorso per cassazione proposto da RAGIONE_SOCIALE con la sRAGIONE_SOCIALEnza di questa Corte n. 2499/2018) ha respinto la domanda avanzata dall’RAGIONE_SOCIALE (corrispondRAGIONE_SOCIALE a quella attualmRAGIONE_SOCIALE azionata dai distributori agenti a titolo proprio), ritenendo non estensibile la
tutela IGP ad espressioni in lingua diversa da quella registrata come IGP di diritto eurounitario.
Questa Corte (Cass. 29574/2020) ha poi cassato la precedRAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALEnza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Milano per avere esportato gli accertamenti di App. Roma 4430/2016 (riguardanti A.B. e B.B.) ai distributori, con riguardo alla protezione accordata alla IGP, senza avvedersi che i distributori hanno titolo proprio per far valere la contraffazione RAGIONE_SOCIALE‘IGP e dunque App. Roma 4430/16, resa tra l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la ditta nordRAGIONE_SOCIALE, non opera come giudicato esterno preclusivo e detti accertamenti non fanno stato nei confronti dei medesimi (né la loro legittimazione in diritto è discutibile). La Corte, sempre con la sRAGIONE_SOCIALEnza n. 29574 ha invece escluso la fondatezza del motivo di ricorso per cassazione dei distributori italiani (la seconda parte del secondo motivo), in relazione alla questione RAGIONE_SOCIALE legittimazione attiva all’azione di contraffazione del marchio, confermando che tale azione è attribuita solo al titolare del marchio o al licenziatario da lui autorizzato.
Tanto precisato, la doglianza è infondata.
Invero, la Corte d’appello ha fatto proprie le argomentazioni già espresse nel giudizio romano tra RAGIONE_SOCIALE. e RAGIONE_SOCIALE, richiamandosi all’esito del primo filone milanese (conclusosi con Cass. 13168/2002), nel quale era stato accertato che le caratteristiche RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE boema prodotta da RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE. non rispettavano il milieu geografico richiesto per la tutela RAGIONE_SOCIALE appellations d’origine sulla base RAGIONE_SOCIALE‘Accordo di Lisbone del 1958, e all’esito del filone processuale romano (giudizio svoltosi solo tra RAGIONE_SOCIALE.e RAGIONE_SOCIALE. e definito con sRAGIONE_SOCIALEnza n. 4430/2016, passata in giudicato sul rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda di RAGIONE_SOCIALE di tutela RAGIONE_SOCIALE IGP e di risarcimento danni), nell’ambito del quale era stata negata all’RAGIONE_SOCIALE la tutela di « COGNOME » come indicazione geografica protetta anche sulla base del successivo Trattato di Atene del 2003, di adesione RAGIONE_SOCIALE Repubblica Ceca all’Unione
Europea, per una serie di ragioni, tra cui quella che non vi era alcuna prova RAGIONE_SOCIALE perdurante e attuale notorietà RAGIONE_SOCIALE‘accostamento « fra il nome in lingua tedesca COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE prodotta nell’antica città di RAGIONE_SOCIALE, attualmRAGIONE_SOCIALE denominata České BuděRAGIONE_SOCIALE », dovendo, anzi, tale rilevante e perdurante notorietà essere esclusa anche alla luce RAGIONE_SOCIALE decisione RAGIONE_SOCIALE Repubblica Ceca nel 2003, in sede di Trattato di Atene, « di conseguire il riconoscimento come IGP per le tre attuali denominazioni geografiche in lingua ceca RAGIONE_SOCIALE città di BuděRAGIONE_SOCIALE (trattasi RAGIONE_SOCIALE espressioni ‘NOME‘, ‘NOME‘ e ‘RAGIONE_SOCIALE mest’ansky var’) e non anche per il vecchio nome tedesco RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE medesima località ».
Si è poi aggiunto che anche con la successiva sRAGIONE_SOCIALEnza n. 37661/2021 (resa sempre nell’ambito sempre del giudizio romano, con conferma di App.Roma n. 3796/2020, pronunciata in sede di rinvio da Cass. 2499/2018), si è ribadito che, dopo Cass. 2957/2020, rimane fermo «il rigetto RAGIONE_SOCIALE domande di NOME COGNOME volte ad ottenere una tutela di COGNOME come indicazione geografica».
Inoltre, si è ribadito che la connotazione geografica può sfociare in una tutela RAGIONE_SOCIALE IGP o DOP in sé, ex art.29 c.p.i., o determinare, ex art.14, comma 1 lett.b), c.p.i., la decettività del marchio perché idoneo ad ingannare il RAGIONE_SOCIALE sulla provenienza geografica dei prodotti; si tratta di tutele distinte e che operano su piani diversi.
Trattasi di motivazione congrua e corretta.
Il quarto motivo («Δ»), involge il diniego RAGIONE_SOCIALE domande risarcitorie di tutti e quattro gli attori originari (l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e le RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) per l’asserito illecito utilizzo del marchio « RAGIONE_SOCIALEe r» dal 2001 in poi.
La doglianza deve intendersi riferita al risarcimento dei danni conseguRAGIONE_SOCIALE a tre illeciti, la concorrenza sleale, la pubblicità ingannevole, il divieto di uso di un marchio decettivo.
Si lamenta che NOME, anche dopo la sRAGIONE_SOCIALEnza Corte App.Milano del 2011, che accertava la decettività del marchio « COGNOME », registrato dalla stessa negli Anni Novanta, abbia continuato ad usare il marchio anche nella pubblicità, su scala mondiale, contribuendo a protrarre l’inganno sistematico del RAGIONE_SOCIALE dei consumatori.
In relazione al risarcimento correlato alla violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.21, comma 3, c.p.i., illecito oggettivo, in cui – si osserva in ricorso non rileverebbe l’assenza di colpa, va precisato che, quanto al ricorrRAGIONE_SOCIALE NOME.COGNOME. (avendo la Corte d’appello « a monte » escluso il relativo risarcimento, non potendo esistere un illecito in capo ad NOME.B. in forza del preuso di marchio), la censura deve ritenersi assorbita, stante l’accoglimento del secondo motivo relativo alla domanda di contraffazione dei marchi registrati da NOME negli Anni Novanta anche attraverso il marchio preusato da NOME perché decettivo .
Quanto alle domande risarcitorie avanzate, per concorrenza sleale, ex art.2598 c.c., da RAGIONE_SOCIALE e dai tre distributori italiani e da questi ultimi anche in relazione all’illecito consistito nella persistRAGIONE_SOCIALE presenza sul mercato del prodotto a marchio decettivo, la Corte d’appello ha respinto le domande, con le quali si invocava la condotta illecita di NOME. di utilizzo del marchio « COGNOME » dal 2001 « in poi », perché, avendo la ditta nordRAGIONE_SOCIALE visto riconosciuto il « preuso », con giudicato sceso nel 2002 (Cass. 13168/2002), « NOME. in piena buona fede poteva ritenersi legittimata all’utilizzo del proprio marchio ‘COGNOME‘ fino al 2013 » e, successivamRAGIONE_SOCIALE alla sRAGIONE_SOCIALEnza n. 21472/2013, « RAGIONE_SOCIALE ha smesso di immettere sul mercato italiano la propria RAGIONE_SOCIALE con il marchio (dichiarato decettivo) COGNOME ».
Da ciò conseguirebbe che « le considerazioni sin qui svolte, quindi, non consentono in alcun modo di riconoscere in capo ad RAGIONE_SOCIALE quella colpevole condotta di utilizzo del proprio marchio decettivo di cui si
dolgono le parti attrici, con conseguRAGIONE_SOCIALE rigetto RAGIONE_SOCIALE domande risarcitorie in proposito proposte in causa ».
Le ricorrenti principali deducono che, accertati gli atti di concorrenza sleale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.2600 c.c., la colpa si presume. Ma la Corte d’appello dà comunque atto che, sotto il profilo soggettivo, difettasse una condotta colpevole di NOME, sulla base RAGIONE_SOCIALE prove documentali depositate in giudizio, circa il suo conformarsi in buona fede a plurimi giudicati e che è pacifico come, all’esito del secondo filone processuale milanese, conclusosi con la pronuncia di Cass. n. 21472/2013 (di conferma di Cass. 1779/2011, di declaratoria RAGIONE_SOCIALE decettività del marchio di NOME.B.), NOME ha smesso di immettere sul mercato italiano la propria RAGIONE_SOCIALE con il marchio decettivo contestato « COGNOME », « avendo da tale momento iniziato a vendere la propria RAGIONE_SOCIALE esclusivamRAGIONE_SOCIALE con il marchio «Bud », non contestato.
Trattasi di accertamento motivato anche con il richiamo a quanto emerso nel procedimento cautelare ante causam , prima RAGIONE_SOCIALE‘instaurazione del presRAGIONE_SOCIALE giudizio di merito (terzo filone milanese), e in ordinanza cautelare; la correttezza dei rilievi RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza cautelare, si specifica, « non è stata in alcun modo smentita dalle allegazioni svolte in corso di causa dalle attrici »; in particolare, si è rilevato che non sono state dimostrate « significative condotte illecite di utilizzo » del marchio decettivo da parte di NOME mentre la pubblicità RAGIONE_SOCIALE propria RAGIONE_SOCIALE a marchio « COGNOME », su scala mondiale, non potrebbe essere comunque impedita per essere stato tale marchio dichiarato decettivo in RAGIONE_SOCIALE e l’utilizzo del marchio « Bud » non è illecito, trattandosi di marchio non decettivo, che anzi disvela la chiara origine RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
A fronte di tali precisi accertamenti fattuali, la censura è inammissibile.
Quanto alla doglianza per « omessa pronuncia », in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ., ex art. 360 n. 4, cod. proc. civ., in merito alla domanda avRAGIONE_SOCIALE ad oggetto illecito impedimento RAGIONE_SOCIALE‘uso di « COGNOME » in RAGIONE_SOCIALE, dal 2002 al 2013, a causa RAGIONE_SOCIALE azioni intraprese da RAGIONE_SOCIALE., il vizio non sussiste, in quanto una pronuncia sulla domanda di risarcimento dei danni conseguenti all’impedimento all’uso del marchio vi è stata e si è esclusa la ricorrenza RAGIONE_SOCIALE‘illecito, avendo RAGIONE_SOCIALE.B. agito in buona fede, a tutela del suo marchio.
Anche il vizio di omesso esame ex art.360 n. 5 c.p.c. (« Δ.IV ») involge comunque una chiara rivalutazione del merito, oltre a non comportare una effettiva omissione di fatti decisivi di una condotta illecita e ingiusta.
I fatti omessi decisivi sarebbero: che l’inizio RAGIONE_SOCIALE operazioni di (parziale) ritiro dal mercato del prodotto a marchio decettivo sia avvenuto non già spontaneamRAGIONE_SOCIALE dopo la sRAGIONE_SOCIALEnza RAGIONE_SOCIALE Cassazione 21472/13 del 19 settembre 2013, ma a partire dal gennaio 2014, dopo l’introduzione di procedimento cautelare (22 ottobre 2013); la rinnovazione , nell’aprile 2020, del marchio 589.895, dichiarato nullo nel 2011, e, nel 2014, RAGIONE_SOCIALE‘identica registrazione di marchio 535.837 (dichiarata nulla con la sRAGIONE_SOCIALEnza qui impugnata); l’essersi avvalsa « degli effetti di un falso certificato di passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALEnza del Tribunale di Roma 17 maggio 2005 n. 11290/2005 nella vicenda poi decisa definitivamRAGIONE_SOCIALE dalla Cassazione con sRAGIONE_SOCIALEnza 37661/2021 per cercare di ottenere la cancellazione del marchio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE TARGA_VEICOLO: falso certificato, trasmesso all’OMPI di Ginevra, che impediva all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il tempestivo rinnovo del marchio nel 2006 per l’RAGIONE_SOCIALE »; – la pretesa di NOME, avanzata il 31 ottobre 2014 e tuttora pendRAGIONE_SOCIALE, di far cancellare dall’RAGIONE_SOCIALE.I.B.M. il marchio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 674.530 del 1993 sulla base RAGIONE_SOCIALE ri -registrazione del 2004 del marchio decettivo; – altre dichiarazioni del legale
rappresentante di RAGIONE_SOCIALE. e del legale rappresentante di licenziataria, etc…
Attraverso la decisività dei fatti asseritamRAGIONE_SOCIALE non esaminati (in quanto, essenzialmRAGIONE_SOCIALE, proverebbero la mala fede di NOME, erroneamRAGIONE_SOCIALE esclusa dalla Corte d’appello), si tenta, invero, di ottenere una inammissibile diversa valutazione RAGIONE_SOCIALE prove.
Il quinto motivo (« E ») denuncia omessa pronuncia sulla domanda di retroversione degli utili, anche avanzata da NOME, e comunque violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.125 c.p.c. (laddove si possa ritenere sussistRAGIONE_SOCIALE un rigetto implicito RAGIONE_SOCIALE domanda).
La censura è assorbita, stante l’accoglimento del secondo motivo, quanto all’ RAGIONE_SOCIALE, essendo la domanda risarcitoria (e la richiesta correlata di retroversione degli utili) conseguRAGIONE_SOCIALE all’accertamento RAGIONE_SOCIALE contraffazione dei marchi.
Quanto alla domanda di retroversione « degli utili RAGIONE_SOCIALE convenute », avanzata dai distributori, si deve osservare che la censura è infondata, in quanto per essi si era affermata, già in Cass. n. 29574/2020, la carenza di legittimazione attiva quanto all’azione di contraffazione del marchio, mentre sul « diritto alla retroversione degli utili …anche in caso di uso di marchio decettivo e/o concorrenza sleale » (pag. 63 ricorso per cassazione), le domande sono state respinte, con statuizione in questa sede confermata (par.12).
Il sesto motivo (« Z »), in relazione all’esclusione RAGIONE_SOCIALE‘inibitoria RAGIONE_SOCIALE‘uso del marchio decettivo, non assorbito (per effetto RAGIONE_SOCIALE‘accoglimento del motivo secondo), per essere di più ampio respiro ed anche correlata alla statuizione sulla nullità del marchio « COGNOME » ri-registrato nel 2004, è fondato, in quanto la pronuncia di inibitoria consegue alla declaratoria di nullità del marchio dichiarato decettivo, valendo ad impedire comunque condotte illecite per il futuro, senza necessità per la controparte di instaurare un nuovo processo di cognizione.
Ricorre quindi sia l’interesse RAGIONE_SOCIALE parte che ha chiesto la pronuncia sia l’utilità oggettiva RAGIONE_SOCIALE stessa.
Orbene, essendo in discussione una domanda attinRAGIONE_SOCIALE al giudizio di merito, risulta inconferRAGIONE_SOCIALE il riferimento, nella sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata, al procedimento cautelare, la cui decisione è stata incentrata sulla carenza di uno dei due requisiti richiesti, il periculum in mora .
Venendo all’esame del ricorso incidentale di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE distributrice italiana RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, esso è rivolto contro la sRAGIONE_SOCIALEnza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Milano di accoglimento RAGIONE_SOCIALE domanda in relazione al primo dei motivi dedotti e declaratoria RAGIONE_SOCIALE nullità del marchio 835.837.
Le ricorrenti incidentali denunciano quattro vizi (con il primo motivo, motivazione apparRAGIONE_SOCIALE, in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.132, comma 2, n. 4 c.p.c., e mancato rispetto del principio di prudRAGIONE_SOCIALE apprezzamento RAGIONE_SOCIALE prove, in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.116 c.p.c.; con il secondo motivo, l’omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, che escludevano con certezza l’ingannevolezza del marchio di RAGIONE_SOCIALE –RAGIONE_SOCIALE e che, se considerati, avrebbero portato a un esito diverso; con il terzo motivo, la violazione o falsa applicazione, ex art.360 n. 3 c.p.c., RAGIONE_SOCIALE‘art.14, comma 1, lett.b), d.lgs. 30/2005, censurandosi la sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata per errore di diritto, consistRAGIONE_SOCIALE nel non aver considerato che un marchio non può più essere dichiarato nullo per decettività ove la decettività sia nel tempo venuta meno; con il quarto motivo, l’omessa pronuncia, in violazione all’art.112 c.p.c., ex art.360 n. 4 c.p.c., censurandosi la sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata per omessa pronuncia sul venir meno di ogni possibile valenza ingannevole del marchio di RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE) che risultano tutti inammissibili in quanto non colgono la ratio decidendi .
In effetti, la Corte d’appello, nella sRAGIONE_SOCIALEnza n. 753/2023, si è limitata, come sostengono i ricorrenti principali, ad accertare
l’esistenza di un giudicato sulla decettività del marchio « COGNOME » e a dichiarare la decettività del segno ri-registrato da NOME nel 2004, quale effetto conformativo del giudicato.
La Corte territoriale ha invero ritenuto che il motivo corrispondRAGIONE_SOCIALE di NOME.B. e dei tre distributori era fondato «alla luce RAGIONE_SOCIALE acquisizioni e RAGIONE_SOCIALE statuizioni rese nelle varie pronunce che hanno caratterizzato la vicenda per cui è causa » (pag.24).
La Corte d’appello ha precisato che, con la sRAGIONE_SOCIALEnza RAGIONE_SOCIALE Cassazione n. 21472/2013, premesso che il passaggio in giudicato del preuso sul marchio in capo ad RAGIONE_SOCIALE non è tale da precludere l’accertamento sulla validità del marchio preusato, sotto il profilo, in particolare, RAGIONE_SOCIALE illiceità per decettività, passava in giudicato l’accertamento compiuto dalla Corte d’appello di Milano con sRAGIONE_SOCIALEnza n. 1779/2011, in ordine alla nullità per decettività del marchio « COGNOME » n. 589.805, con riferimento alla situazione degli anni 90 e con più precisione al 1993, anno di registrazione da parte di RAGIONE_SOCIALE. del predetto marchio, in quanto l’espressione « COGNOME » utilizzata da RAGIONE_SOCIALE per la propria RAGIONE_SOCIALE, non prodotta in Boemia, era « sicuramRAGIONE_SOCIALE idonea ad ingannare i consumatori circa la provenienza geografica del prodotto ».
Si è poi specificato che, nell’ambito del filone processuale romano, la Corte di appello di Roma, nel giudizio di rinvio seguito alla sRAGIONE_SOCIALEnza RAGIONE_SOCIALE Cassazione n. 2499/2018, con sRAGIONE_SOCIALEnza n. 3796 resa il 28/7/2020, confermata dalla sRAGIONE_SOCIALEnza di questa Corte n. 37661/2021, aveva altresì accertato la perdurante decettività anche negli anni Duemila del marchio « COGNOME » di NOME (o, meglio, era giunta ad escludere « la riabilitazione da perdita di decettività del marchio preusato da AB »), facendo riferimento ad elementi di prova del 2004 e 2005, e conseguRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE aveva respinto nuovamRAGIONE_SOCIALE la domanda proposta da A.B. di declaratoria di nullità, per difetto di novità, dei marchi internazionali n.614.536, 614.537 e 674.530 RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
Doveva conseguRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE affermarsi la nullità, per decettività, del medesimo marchio « COGNOME » di cui alla porzione italiana del marchio internazionale registrato nel 2004 da RAGIONE_SOCIALE al n. 835.837.
La Corte non ha proceduto a rinnovare la valutazione di decettività del marchio, avendo dato rilievo decisivo al giudicato di cui ad App.Roma n. 3796/2020 (passata in giudicato dopo il rigetto del ricorso per cassazione con Cass. 37661/2021).
Cass. 2499/18 aveva, in effetti, ipotizzato una sorta di riabilitazione del marchio decettivo, in quanto già preusato prima RAGIONE_SOCIALE registrazione, laddove fosse stato provato il venire meno RAGIONE_SOCIALE decettività (e la insussistenza di altri motivi di nullità del marchio) negli Anni Duemila, tuttavia, App. Roma 3796/2020, confermata da Cass. 37661/2021, ha accertato che la decettività persiste negli Anni Duemila e tale giudicato del 2020 è stato ritenuto operante nel presRAGIONE_SOCIALE giudizio (introdotto nel 2014).
Né risulta specificamRAGIONE_SOCIALE (in relazione a quanto sostenuto nel terzo e quarto motivo circa il venir meno RAGIONE_SOCIALE decettività del segno successivamRAGIONE_SOCIALE al 2004) che siano stati allegati fatti sopravvenuti alla sRAGIONE_SOCIALEnza di appello del 2020 (giudicato di decettività del marchio « COGNOME », per contraddistinguere una RAGIONE_SOCIALE non boema in rapporto agli anni Duemila, in cui vi è stata la ri-registrazione del marchio «COGNOME» da parte di RAGIONE_SOCIALE) che non siano stati presi in esame in quella sede benché decisivi.
Sul punto il ricorso è anche aspecifico in quanto si fa rinvio a una serie di documenti (36 e 37; 65 e 67; 68-73) neppure collocati temporalmRAGIONE_SOCIALE e solo genericamRAGIONE_SOCIALE descritti.
16. Per tutto quanto sopra esposto, vanno accolti il secondo, nei sensi di cui in motivazione, e il sesto motivo del ricorso principale, inammissibili il primo e il quarto (salvo che per il profilo del risarcimento correlato alla violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.21, comma 3, c.p.i., assorbito in relazione al solo ricorrRAGIONE_SOCIALE B.B.), infondato il terzo, assorbito, nei limiti di cui in motivazione, e respinto, per il resto, il
quinto motivo del ricorso principale e inammissibile il ricorso incidentale, con cassazione RAGIONE_SOCIALE sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.
Il giudice del rinvio provvederà alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spese del presRAGIONE_SOCIALE giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo, nei sensi di cui in motivazione, e il sesto motivo del ricorso principale, inammissibili il primo e il quarto (salvo che per il profilo del risarcimento correlato alla violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.21, comma 3, c.p.i., assorbito in relazione al solo ricorrRAGIONE_SOCIALE B.B.), infondato il terzo, assorbito, nei limiti di cui in motivazione, e respinto, per il resto, il quinto motivo del ricorso principale e inammissibile il ricorso incidentale; cassa la sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione anche in ordine alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE spese del presRAGIONE_SOCIALE giudizio di legittimità.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrenti incidentali RAGIONE_SOCIALE‘importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art.13.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 12 giugno 2024.