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Marcatura CE giocattoli: quando si applica?

La Corte di Cassazione ha stabilito che la classificazione di un prodotto come giocattolo, e quindi l’obbligo di apporre la marcatura CE giocattoli, dipende non solo dalla sua destinazione d’uso dichiarata, ma anche dal suo ‘uso ragionevolmente prevedibile’ da parte di un bambino. Nel caso specifico, delle stelle filanti di carta, sebbene potessero essere considerate decorazioni per feste, sono state classificate come giocattoli perché è prevedibile che i bambini le usino per giocare. Di conseguenza, la sanzione per la mancata marcatura CE è stata ritenuta legittima.

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Pubblicato il 13 febbraio 2026 in Diritto Civile, Diritto Commerciale, Giurisprudenza Civile

Marcatura CE Giocattoli: Quando un Prodotto è un Giocattolo?

La distinzione tra un semplice articolo per feste e un giocattolo può sembrare sottile, ma ha implicazioni legali ed economiche significative, soprattutto riguardo l’obbligo di marcatura CE giocattoli. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha fornito chiarimenti cruciali, stabilendo che la classificazione di un prodotto dipende non solo dalla sua funzione primaria, ma anche dal suo “uso ragionevolmente prevedibile” da parte dei bambini. Questa decisione riafferma la centralità della sicurezza del consumatore.

I Fatti di Causa

La vicenda ha origine da un’ordinanza-ingiunzione emessa da una Camera di Commercio nei confronti di una società e del suo legale rappresentante. L’azienda era stata sanzionata con una multa di 3.000 euro per aver commercializzato confezioni di stelle filanti di carta (“Paper Serpentine”) prive della marcatura CE. Secondo l’ente sanzionatore, tale mancanza violava la normativa sui giocattoli (d.lgs. 54/2011).

L’azienda si è opposta alla sanzione, sostenendo che le stelle filanti non fossero giocattoli, bensì “decorazioni e addobbi per festività”, una categoria di prodotti esplicitamente esclusa dall’ambito di applicazione della direttiva europea sui giocattoli. Tuttavia, sia il Tribunale di primo grado che la Corte d’Appello hanno respinto le argomentazioni della società, confermando la legittimità della sanzione.

La Questione Giuridica: Giocattolo o Decorazione?

Il cuore della controversia legale risiedeva nell’interpretazione della normativa. La società ricorrente sosteneva che il criterio per definire un giocattolo dovesse essere quello della destinazione d’uso progettata dal fabbricante. Poiché le stelle filanti erano state progettate come addobbi carnevaleschi, non avrebbero dovuto sottostare agli obblighi previsti per i giocattoli.

Al contrario, le corti di merito hanno adottato un criterio più ampio: quello dell'”uso ragionevolmente prevedibile”. Hanno ritenuto che, indipendentemente dalla loro classificazione formale, è del tutto prevedibile che dei bambini utilizzino le stelle filanti per giocare (soffiandoci dentro, srotolandole, lanciandole). Questo uso ludico, derivante dalla natura stessa del prodotto, le attrae nell’ambito di applicazione della normativa sulla sicurezza dei giocattoli.

La Decisione della Corte sulla Marcatura CE Giocattoli

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società, confermando la decisione della Corte d’Appello. I giudici supremi hanno chiarito che il criterio dell’uso ragionevolmente prevedibile è fondamentale per garantire la protezione dei consumatori più vulnerabili, i bambini.

Il Principio dell’Uso Prevedibile

La Corte ha stabilito che la valutazione se un prodotto sia o meno un giocattolo non può limitarsi alla dichiarazione del produttore. Occorre verificare la sussistenza di tutti gli elementi previsti dalla legge: che sia un prodotto progettato o destinato, anche in modo non esclusivo, a essere utilizzato per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni. La Corte ha sottolineato che la difficoltà sta nel definire il “valore di gioco” di un bene. Anche se un produttore qualifica un bene come diverso da un giocattolo, prevale il criterio dell’uso ragionevolmente prevedibile. Se è prevedibile che i bambini lo usino per giocare, a causa delle sue caratteristiche intrinseche, allora il prodotto deve rispettare le norme di sicurezza dei giocattoli.

Nessuna Interpretazione Analogica

La Cassazione ha inoltre respinto la tesi secondo cui l’applicazione della normativa sui giocattoli alle stelle filanti costituisse un’applicazione analogica in malam partem (cioè a sfavore dell’imputato), vietata dalla legge. I giudici hanno chiarito che si è trattato di una diretta applicazione della norma (art. 1 del d.lgs. 54/2011). Attribuendo un “valore di gioco” alle stelle filanti, la Corte d’Appello le ha correttamente sottratte dalla categoria generale delle decorazioni per ricondurle a quella specifica dei giocattoli, rendendo così direttamente applicabile il regime di sicurezza più severo, inclusa la marcatura CE giocattoli.

Le Motivazioni

La motivazione della Corte si fonda sulla necessità di un’interpretazione sostanziale e non meramente formale della normativa a tutela dei consumatori. Il giudice del merito ha correttamente valutato che le stelle filanti di carta, per le loro caratteristiche intrinseche, invitano al gioco (soffiandole, srotolandole, lanciandole). Questo uso, sebbene non l’unico possibile, è ragionevolmente prevedibile da parte di bambini al di sotto dei 14 anni. Tale prevedibilità è sufficiente a far rientrare il prodotto nella definizione di giocattolo ai sensi della normativa italiana ed europea. La Corte ha ritenuto che questa valutazione, compiuta dal giudice di merito nel rispetto delle leggi e delle linee guida europee, fosse incensurabile in sede di legittimità. Infine, è stata respinta l’istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’UE, poiché la normativa è stata considerata sufficientemente chiara (acte clair), e la qualificazione di un singolo prodotto rientra nei compiti del giudice nazionale.

Le Conclusioni

L’ordinanza della Cassazione ha importanti implicazioni pratiche per produttori, importatori e distributori. La sentenza chiarisce che l’etichettatura di un prodotto come “decorazione” o “articolo per feste” non è sufficiente a escluderlo dagli obblighi di sicurezza previsti per i giocattoli, se le sue caratteristiche lo rendono attraente per il gioco dei bambini. Le aziende devono quindi effettuare un’attenta valutazione del rischio basata non solo sulla destinazione d’uso prevista, ma anche su tutti gli usi ragionevolmente prevedibili. Questo approccio, orientato alla massima tutela della sicurezza, impone una maggiore responsabilità agli operatori del settore e garantisce che i prodotti che possono finire nelle mani dei bambini siano conformi ai più elevati standard di sicurezza.

Quando una decorazione per feste deve avere la marcatura CE come un giocattolo?
Quando, per le sue caratteristiche intrinseche, è ragionevolmente prevedibile che venga utilizzata da un bambino per fini di gioco, anche se non è stata progettata esclusivamente per quello scopo. In tal caso, è considerata un giocattolo e deve rispettare le relative norme di sicurezza, inclusa la marcatura CE.

La dichiarazione del produttore sulla natura del prodotto è decisiva per escludere l’obbligo di marcatura CE?
No. Secondo la Corte, la dichiarazione del produttore non è sufficiente se il prodotto ha un evidente ‘valore di gioco’. Il criterio prevalente è l’uso ragionevolmente prevedibile, che si basa sulle caratteristiche oggettive del prodotto e sul comportamento tipico dei bambini.

Perché la Corte di Cassazione ha ritenuto che applicare la normativa sui giocattoli alle stelle filanti non fosse una violazione del principio di legalità?
Perché non si è trattato di un’applicazione analogica di una norma sanzionatoria (vietata), ma di una corretta interpretazione e applicazione diretta della definizione di ‘giocattolo’ fornita dalla legge. Una volta qualificate le stelle filanti come giocattoli in base al loro uso prevedibile, la normativa sulla sicurezza e sulla marcatura CE si applica direttamente ad esse.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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