Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1058 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1058 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10717/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato
NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI BOLOGNA n. 180/2022, pubblicata il 15/02/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La vicenda trae origine dall’opposizione proposta da NOME, in proprio e nella sua qualità di rappresentante legale della RAGIONE_SOCIALE, avverso un’ ordinanza-ingiunzione emessa a suo carico dalla RAGIONE_SOCIALE con irrogazione della sanzione di €. 3.000,00 per la messa in RAGIONE_SOCIALE di trentasette confezioni di stelle filanti di carta denominate Paper Serpentine prive della marcatura CE, in violazione della normativa sui giocattoli (d.lgs. 54/11).
L’adìto Tribunale di RAGIONE_SOCIALE rigettava l’opposizione.
Proponeva appello NOME innanzi alla Corte d’Appello di Bologna, che -con sentenza n. 180/2022 -respingeva il gravame sostenendo, per quanto ancora di interesse, che:
correttamente il Tribunale aveva escluso che le stelle filanti costituissero solo decorazioni e addobbi per festività e celebrazioni, come tali escluse dall’ambito di operatività dell’art. 1, d.lgs. n. 54/2011, che ha recepito la direttiva 2009/48/CE; infatti, la circostanza che un oggetto possa essere utilizzato come addobbo (nella specie, carnevalesco) non esclude che esso sia soggetto all’obbligo di marcatura CE se, in via del tutto prevedibile, viene anche utilizzato dai bambini a fini di gioco, come risulta da comune esperienza;
era irrilevante la dichiarazione del produttore che il bene fosse o no un giocattolo: anche se si dichiari che non lo è, il prodotto rimane tale se è portatore di un valore ludico, perché tale è il suo uso normale e ragionevolmente prevedibile derivante dalla caratteristica intrinseca del bene;
-l’illecito in esame discende va direttamente dalla violazione dell’art. 1 d.lgs. n. 54/11: norma che, dunque, non era stata applicata in via analogica bensì diretta; né era ravvisabile alcuna violazione del principio di legalità.
quanto alla mancanza di motivazione dell’ordinanza-ingiunzione e alla buona fede al trasgressore: si trattava di motivi inammissibili poiché non avevano costituito oggetto di opposizione in primo grado; in ogni caso, nell’ordinanza-ingiunzione risultava richiamato il verbale di accertamento ed erano state esposte diffusamente le specifiche ragioni normative e di fatto; inoltre, l’errore di diritto non poteva essere identificato nell’incertezza del dettato normativo, trattandosi di condizione sempre superabile anche mediante richiesta di informazioni alla PA, tanto più ove l’ignoranza interessi un operatore professionale.
Avverso la suddetta pronuncia di appello ha proposto ricorso per cassazione NOME, affidandolo ad otto motivi.
Ha resistito con controricorso la RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si de nuncia l’errata applicazione dell’art. 1 d.lgs. n. 54/2011 e dell’allegato I della direttiva comunitaria 2009/48/CE e del d.lgs. n. 54/2011, con conseguente erroneo ricorso al criterio generale che definisce l’appartenenza di un prodotto alla RAGIONE_SOCIALE dei giocattoli.
Il ricorrente, nella duplice qualità spesa, sostiene che la Corte territoriale abbia errato nel ritenere che un oggetto progettato come addobbo carnevalesco possa essere prevedibilmente utilizzato anche come gioco per bambini. A conforto di questa impostazione si richiama il testo dell’art. 1, d.lgs. n. 54/2011, norma che non può trovare applicazione alle stelle filanti sussumibili nella RAGIONE_SOCIALE delle «decorazioni e addobbi per festività» , di cui all’Allegato I del decreto legislativo menzionato, che quindi per loro natura intrinseca neanche si pongono nella «zona grigia» di dubbia classificazione.
2. Con il secondo motivo si deduce l’ errata interpretazione del criterio generale di cui all’art. 1 d.lgs. n. 54/2001, la violazione dell’art. 12 preleggi in materia di interpretazione della legge e l’ errata interpretazione dei «documenti di orientamento» di derivazione comunitaria (ENTR/TOY/2004/34, LINEA GUIDA N. 4), con conseguente erronea affermazione secondo cui le stelle filanti di carta rientrerebbero nella RAGIONE_SOCIALE dei giocattoli.
Ad avviso del ricorrente la Corte di Appello ha ritenuto erroneamente che si ricaverebbe dalla normativa di attuazione italiana (art. 1. d.lgs. n. 54/2011) o dalla normativa comunitaria (art. 2 par. 1 comma 1 direttiva 2009/48/CE) il principio secondo cui il criterio per classificare un prodotto come giocattolo o meno sarebbe « l’uso ragionevolmente prevedibile» che un bambino possa fare di un oggetto. Per lo stesso ricorrente, invece, il criterio da desumere dalle normative in esame sarebbe piuttosto quello secondo cui si considera un prodotto quale giocattolo se esso è: a) progettato o destinato, 2) in modo esclusivo o meno, 3) ad essere utilizzato per fini di gioco, 4) da bambini di età inferiore a 14 anni, in aderenza al dato letterale della normativa. A sostegno di questa impostazione si collocano: l’interpretazione della norma data dall’Autorità francese nel documento ENTR/TOYS/2004/34 dell’11/05/2014, che cataloga le stelle filanti come «articoli per feste» (nonché dal Regno Unito, che esclude la qualità di giocattolo per le ghirlande, e dalla RAGIONE_SOCIALE, che ha escluso la stessa qualità per le gonne hawaiane e le collane con fiori); il documento comunitario «di orientamento» (Linea Guida n. 4 sull’applicazione della direttiva) , a mente del quale il valore ludico di un prodotto deve essere introdotto intenzionalmente dal fabbricante: sì che il criterio dell’uso ragionevolmente prevedibile può essere utilizzato nell’ipotesi di dubbia appartenenza di un prodotto
all’una o all’altra RAGIONE_SOCIALE. Conclud e il ricorrente che imporre solo in Italia la marcatura CE sulle stelle filanti creerebbe ingiustificati ostacoli alla loro circolazione all’interno del mercato comunitario e cozzerebbe contro il sistema unitario di interpretazione delle norme europee.
I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto entrambi attengono all’interpretazione delle norme applicabili alla condotta sanzionata con l’ordinanza amministrativa opposta, e sono infondati per le ragioni che seguono.
La lettera della legge nazionale che applica la direttiva 2998/48/CE, d.lgs. 11 aprile 2011, n. 54, rispetta la tecnica di redazione già voluta dal legislatore europeo: alla esposizione del precetto (Art. 1, comma 1: «Il presente decreto si applica ai prodotti progettati o destinati, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni») segue immediatamente la definizione del suo ambito di applicazione («Non sono considerati giocattoli i prodotti elencati nell’allegato I». V. anche art. 1, comma 2). L’Allegato I richiamato espressamente esclude dalla nozione di giocattolo le «Decorazioni e addobbi per festività e celebrazioni».
Si tratta, allora, di stabilire se le stelle filanti oggetto dell’ordinanza sanzionatoria di cui si discute siano o no oggetti decorativi o addobbi; nel caso di risposta affermativa, infatti, non essendo giocattoli esse non necessiterebbero della marcatura CE, invece imposta per i prodotti qualificabili come tali dall’ art. 14, secondo i principi esposti all’art. 30 del Regolamento (CE) n. 765/2008, pur rimanendo soggetti per lo meno alle disposizioni di cui al Titolo I, Parte IV del Codice del Consumo (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 205, artt. 102-113), che ha recepito la direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti.
3.1. Trattandosi di definizioni generali ed astratte, se da un lato è impossibile ipotizzare un elenco esaustivo di prodotti che ricadano
nell’una o nell’altra RAGIONE_SOCIALE, dall’altro spetta al giudice nazionale stabilire in concreto la natura e qualità del prodotto, al fine di identificare la corretta normativa applicabile.
Le Guide Esplicative emanate dalla Commissione Europea al fine di chiarire e uniformare l’interpretazione della normativa di sicurezza (senza pretesa di esaustività, nella vigenza della Dir. 2009/48/CE: 30.04.2021, 15.10.2015, 13.12.2013; 14.03.2007, nella vigenza della precedente Direttiva sulla sicurezza dei giocattoli 88/378/CEE, recepita con d.lgs. 27 settembre 1991, n. 313) intanto distinguono le decorazioni in due sottocategorie, ossia quelle che hanno anche una seconda funzione di giocattolo da quelle che non sono giocattoli ma possono essere confusi con essi; successivamente chiariscono in base a quali criteri classificare i prodotti, rimandando all’art. 2, par. 1, della Dir. 2009/48/CE (corrispondente al nostro art. 1 d.lgs. n. 55/11 sopra riportato).
3.2. Più precisamente: al fine di stabilire se, nel caso concreto, un prodotto (stella filante nel caso che ci occupa) sia o meno qualificabile come giocattolo occorre verificare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di cui al comma 1 dell’art. 1 d.lgs. n. 55/11: che siano, cioè, prodotti progettati o destinati, anche in modo non esclusivo, a essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni. Assumono, invece, un valore puramente indicativo altri criteri (la modalità di confezionamento e pubblicizzazione del prodotto, il tipo di negozio ove è venduto, il prezzo, le dimensioni, le illustrazioni che lo accompagnano).
La difficoltà maggiore sta nel definire il «valore di gioco» del bene in questione che, secondo le Linee Guida, può essere introdotto in modo intenzionale dal fabbricante, benché su di esso sia destinato a prevalere il criterio dell’uso ragionevolmente prevedibile: se, infatti, il
produttore qualifica il bene come diverso dal giocattolo, dovrà dare adeguata spiegazione di questa scelta.
3.3. Su tale ultimo punto si è concentrato il convincimento del giudice del merito: la Corte d’Appello ha escluso sia la presenza dell’indicazione del fabbricante (o dell’importatore) sulla progettazione e destinazione delle stelle filanti di carta quali oggetti di decorazione o addobbo, sia la sua eventuale rilevanza, ritenendo ragionevolmente prevedibile che i prodotti di cui è causa potessero essere utilizzati a scopo di gioco da bambini al di sotto dei 14 anni (soffiandoci dentro, srotolandole, lanciandole l’un contro l’altro).
Tanto basta a sottrarre le stelle filanti di carta coinvolte nel caso di specie dalla RAGIONE_SOCIALE generale ed astratta delle decorazioni o addobbi di cui all’Allegato I del d.lgs. n. 55/11, per farle, invece, rientrare nella RAGIONE_SOCIALE dei giocattoli a mente del comma 1, art. 1, della medesima normativa e, per tale via, sottoporle al più severo regime di sicurezza previsto dall’art. 30 regolamento (CE) n. 765/2008 (marcatura CE).
Come anticipato, si tratta di una valutazione demandata al giudice nazionale del merito, che nel caso di specie è stata svolta ed impostata ermeneuticamente nel rispetto della legge, quella italiana e quella eurocomunitaria, e delle linee guida non vincolanti emanate al fine di indicare al giudicante i corretti criteri di qualificazione dei prodotti.
Con il terzo motivo si lamenta la violazione del principio di legalità sancito dagli artt. 1 legge 698/1981 e dall’art. 25, comma 2, Cost. Violazione del divieto di interpretazione analogica.
Il ricorrente deduce la violazione del principio di legalità sotto due profili.
In primo luogo, si sostiene che mancherebbe una norma che imponga in capo al fabbricante uno specifico obbligo di apposizione delle marcature CE sulle stelle filanti o sui prodotti carnevaleschi o che
preveda una sanzione nel caso di mancata osservanza. Nel caso di specie, la sanzione è stata applicata sulla base di un principio (l’uso ragionevolmente prevedibile) non deducibile dalla normativa.
In secondo luogo, si sarebbe dovuto ritenere violato uno dei corollari del principio di legalità, ossia il divieto di analogia in malam partem , avendo considerato appunto le stelle filanti come giocattoli.
4.1. Il motivo è infondato.
Come argomentato supra (soprattutto punto 3.3.), la Corte d’Appello di Bologna, attribuendo valore di gioco alle stelle filanti di carta coinvolte nel caso di specie, le ha sottratte dalla RAGIONE_SOCIALE generale ed astratta delle decorazioni o addobbi di cui all’Allegato I del d.lgs. n. 55/11, per farle, invece, rientrare nella RAGIONE_SOCIALE dei giocattoli a mente del comma 1, art. 1, della medesima normativa, direttamente applicabile al caso di specie.
Da ciò discende il venir meno del presupposto e della ragione giuridica posti a fondamento della censura in questione, che investe la violazione del principio di legalità e il divieto di analogia in malam partem .
Con il quarto motivo si deduce violazione dell’art. 342 cod. proc. civ., dell’art. 6 CEDU e dell’art. 6, comma 3, TFUE, con conseguente erroneo giudizio di inammissibilità del quinto e quarto motivo dedotto in appello.
Si allega che il giudice di appello ha errato nel ritenere non ammissibili, perché non dedotti nel ricorso di primo grado, il quinto motivo di appello (sulla violazione dell’obbligo di motivazione) e il sesto (sulla violazione dell’art. 3, legge n. 689/1981). Sul punto, si osserva che la giurisprudenza di legittimità ritiene che i motivi di opposizione dedotti in corso di causa possano essere presi in considerazione, se in proposito vi sia stata accettazione del contraddittorio da parte del
convenuto, come avvenuto nel caso di specie dal momento che la RAGIONE_SOCIALE, nella comparsa di costituzione e risposta del 24.05.2021, aveva contestato nel merito la fondatezza delle nuove ragioni di opposizione. Dello stesso avviso appare essere anche la lettura della Corte EDU, che ha più volte rimarcato la necessità di evitare gli eccessi di formalismo nell’interpretazione della legge processuale in punto ammissibilità o ricevibilità del ricorso.
Con il quinto motivo si denuncia la violazione dell’art. 3 legge 689/1981. Sulla base di quanto sostenuto nel motivo precedente viene riproposta la censura avanzata in appello ritenuta – come già precisato – inammissibile: ad avviso del ricorrente la motivazione della Corte territoriale sarebbe apparente, in quanto non sarebbe dato sapere per quale ragione le stelle filanti siano state incluse nella RAGIONE_SOCIALE dei giocattoli.
Con il sesto motivo si deduce una ulteriore violazione dell’art. 3, legge n. 689/1981. Il ricorrente sostiene la sussistenza della buona fede e dell’affidamento legittimo nella liceità del proprio operato, deducibili dalla mancanza di un obbligo esplicito di apposizione della marcatura CE su «decorazioni e addobbi per festività e celebrazioni»; dal fatto che la merce in oggetto non fosse riconoscibile come gioco per bambini; dall’interpretazione isolata proposta dalla RAGIONE_SOCIALE; dall’inesigibilità di un comportamento in capo ad un piccolo venditore che dovrebbe adeguarsi ad interpretazioni ricavabili da linee guida e non da una norma precisa.
Il quarto, quinto e sesto motivo possono essere scrutinati congiuntamente, in quanto logicamente connessi, e sono tutti infondati.
Per quanto evidenziato supra (soprattutto punto 3.3.) la motivazione resa dal giudice d’appello non può dirsi affetta da vizio di
motivazione, che ricorre allorquando la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (v. tra le tante: Cass. Sez. 3, n. 23123 del 28/07/2023; Cass Sez. U, n. 2767 del 30/01/2023; Cass. Sez. 6 – 1, n. 6758 dell’1/03/2022; Cass. Sez. 6 – 5, n. 13977 del 23/05/2019; Cass. Sez. U, n. 22232 del 03/11/2016).
Nel caso che ci occupa, la Corte territoriale ha sussunto la fattispecie concreta (distribuzione di stelle filanti di carta) nella disposizione di legge ritenuta correttamente ed inequivocabilmente applicabile (art. 1 d.lgs. n. 55/11) alla luce delle indicazioni di metodo suggerite dalla Commissione Europea, sia per quanto attiene ai criteri prevalenti (uso ragionevolmente prevedibile del bene, rispetto alla dichiarazione del produttore) sia per quanto riguarda quelli sussidiari utilizzabili nei casi più incerti (modalità di confezionamento e pubblicizzazione del prodotto, tipo di negozio ove è venduto, prezzo, dimensioni): v. sentenza impugnata alle pagg. 3-4.
8.1. Quanto al legittimo affidamento in cui sarebbe incorso il ricorrente si osserva che: anche a prescindere dal fatto che nella sentenza impugnata non risulta alcuna indicazione del produttore riguardo la natura delle stelle filanti, in ogni caso correttamente la Corte territoriale ha ritenuto non provata l’inevitabilità della convinzione del distributore circa l’illiceità della sua condotta.
Anche un piccolo venditore, infatti, può avere accesso alle informazioni correnti relative ad una normativa, come quella di
sicurezza, reperibili anche in rete o comunque attraverso le RAGIONE_SOCIALE.
Con il settimo motivo si deduce violazione dell’art. 20 legge n. 689/1981, sostenendosi l’illegittimità della confisca, in assenza di alcuna violazione amministrativa.
9.1. Avendo questo Collegio rigettato i primi tre motivi del ricorso e confermato la sussistenza dell’illecito amministrativo, il settimo motivo è da ritenersi assorbito, sul presupposto della conseguente intrinseca legittimità della disposta sanzione accessoria della confisca.
Con l’ottavo motivo si prospetta la violazione dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE).
Si richiede – trattandosi di giudizio pendente dinanzi ad un organo giurisdizionale di ultima istanza – che per la questione dedotta in giudizio (l’asserita non pacificità dell’inclusione delle ‘decorazioni per feste’ nella RAGIONE_SOCIALE dei giocattoli) venga promosso rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea allo scopo di uniformare l’interpretazione sul punto, alla stregua della palese incertezza interpretativa della norma europea e del suo carattere di novità.
10.1 . L’istanza va respinta.
Il ricorrente chiede che il Collegio, con rinvio pregiudiziale, sottoponga alla Corte di Giustizia UE alcuni quesiti al fine di verificare se l’art. 2 , comma 1, par. 2 della direttiva comunitaria 2009/48/CE debba essere interpretato nel senso che le stelle filanti di carta rientrino nella RAGIONE_SOCIALE «decorazioni e addobbi per festività e celebrazioni» e, pertanto, nell’elenco di prodotti espressamente non considerati giocattoli ai sensi della richiamata direttiva (allegato I richiamato dal predetto art. 2 co 1. par. 2 della direttiva cit.), con la conseguenza che le stelle filanti di carta non debbano avere la marcatura CE.
Per la Corte di Giustizia Europea l’iniziativa delle parti nel giudizio di ultima istanza non può privare il giudice della propria indipendenza nel vagliare se ricorra una delle ipotesi di cui alla sentenza Cilfit, obbligandolo così a presentare un rinvio pregiudiziale. «Dal rapporto fra il secondo e il terzo comma dell’articolo 267 TFUE discende che i giudici di cui al comma terzo dispongono dello stesso potere di valutazione di tutti gli altri giudici nazionali nello stabilire se sia necessaria una pronun cia su un punto di diritto dell’Unione onde consentire loro di decidere. Tali giudici non sono, pertanto, tenuti a sottoporre una questione di interpretazione del diritto dell’Unione sollevata dinanzi ad essi se questa non è rilevante, vale a dire nel caso in cui la sua soluzione, qualunque essa sia, non possa in alcun modo influire sull’esito della controver sia» (sentenze del 6 ottobre 1982, Cilfit e a., 283/81, EU:C:1982:335, punto 10; del 18 luglio 2013, RAGIONE_SOCIALE, C-136/12, EU:C:2013:489).
Sulla richiesta di rinvio pregiudiziale si è di recente interrogata questa Corte (Cass. Sez. 1, ord. interloc. n. 34898 del 30/12/2024; v. ampiamente sul tema: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20981 del 23/07/ 2025), ponendo l’accento sul fatto che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE, 06/10/2021, C -561/19) – dato atto che il rinvio pregiudiziale costituisce la chiave di volta del sistema giurisdizionale istituito dai Trattati – ha ribadito e sviluppato i criteri (già espressi nella citata sentenza 6 ottobre 1982, Cilfit e a., C-283/81) al ricorrere dei quali viene meno l’obbligo dei giudici di ultima istanza di rivolgersi alla Corte in presenza di questioni di interpretazione del diritto eurounitario.
Si tratta, oltre che dei casi di irrilevanza della questione, dell’ acte éclairé , ovverosia quando la questione sia materialmente identica ad altra già decisa o vi sia una giurisprudenza consolidata della Corte sul
punto, e dell’ acte clair , quando l’interpretazione del diritto dell’Unione si imponga con evidenza tale da non dare adito a ragionevoli dubbi.
10.2. Tornando alla fattispecie concreta in esame, ritiene il Collegio che non vi sia necessità di disporre il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia: come rilevato dalla Commissione Europea, la qualificazione del singolo prodotto ai fini dell’identificazi one della disciplina ad esso applicabile è questione demandata al giudice del merito, il quale ha deciso -nel caso che ci occupa -anche seguendo i criteri-guida, seppure non vincolanti, indicati dalle stesse istituzioni Europee, condivisi da questa Corte.
In definitiva, alla stregua delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso deve essere integralmente rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in €. 1.300,00 per compensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi , nonché al contributo forfettario e agli ulteriori accessori nella misura e sulle voci come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 19 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME