Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4701 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 4701 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/03/2026
Interpretazione della domanda
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4691/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, domiciliato digitalmente ex lege ;
– ricorrente
–
contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, domiciliato digitalmente ex lege ;
– controricorrente – avverso la sentenza n. 1055/21 resa dalla Corte d’appello di Salerno e depositata in data 15 luglio 2021.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con citazione notificata il 07.01.1998 NOME COGNOME, padre dell’odierno ricorrente, evocava il RAGIONE_SOCIALE, odierno controricorrente, innanzi il Tribunale di Salerno per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti dagli immobili (terreni e fabbricati siti nel comune di Capaccio) di
sua proprietà, nonché alle coltivazioni e a materiali e masserizie varie presenti nei locali, quantificati in complessive £. 465.000.000 (di cui £. 20 milioni per costi di pulizia piazzale, giardino e comodi rurali, nonché per la pulizia e disinfestazione del piano terra e perdite subite; £. 15 milioni per costi lavori di consolidamento delle fondazioni del cancello di ingresso alla proprietà attore; £. 180 milioni per danni e costi occorsi per i lavori di innalzamento della quota di ingresso al fabbricato e £. 250 milioni per danni derivanti dal diminuito valore dei vani terranei dovuto all’abbassamento dell’altezza). A sostegno della domanda deduceva che «a causa della mancata manutenzione ordinaria e straordinaria dell’alveo del canale denominato ‘Rio la Lignara’, più volte sollecitata, nonché della negligenza nella vigilanza, le copiose acque piovane dell’autunno 1996 avevano provocato, ancora una volta, lo straripamento del suddetto canale con i conseguenti danni.
Precisava lo stesso che dal maggio 1993, per difendersi dai continui straripamenti, aveva iniziato a realizzare opere di innalzamento della quota di ingresso al suo fabbricato riducendo, pertanto, l’altezza utile del piano terra da m. 3,00 a m. 2,60».
Il Tribunale con sentenza non definitiva n. 2738/01 rigettava l’eccezione di incompetenza dichiarando la propria.
In esito al regolamento di competenza, questa Corte, con ordinanza del 31.01.2003, n. 5380 rigettava il ricorso.
La causa veniva riassunta e, quindi, decisa con sentenza n. 2231/08, con la quale il Tribunale, rigettando le altre domande, condannava il RAGIONE_SOCIALE a rifondere i danni nella misura di € 5.319,51 oltre accessori e spese di lite.
Deceduto l’originario attore, l’odierno ricorrente interponeva appello mentre il RAGIONE_SOCIALE proponeva appello incidentale. Con sentenza n. 351/17 la Corte d’Appello di Salerno ha accolto l’eccezione di carenza di
legittimazione passiva sollevata nell’appello principale e incidentale del RAGIONE_SOCIALE e ha rigettato il gravame proposto dallo RAGIONE_SOCIALE.
COGNOME proponeva allora ricorso in cassazione, deciso con ordinanza n. 16291 del 18.06.2019 che cassava la sentenza impugnata con rinvio ritenendo -per quanto d’interesse quanto segue: ‘secondo un consolidato principio espresso dalle S.U. di questa Corte (cfr. la stessa sent. n. 9591 del 13/06/2012, cfr. anche n. 7375 del 25/03/2013; n. 5394 del 09/03/2007; n. 7232 del 12/06/1992), qualora un consorzio di bonifica abbia di fatto provveduto, pur non essendo gravato dal relativo obbligo, alla manutenzione di un canale assumendo così la custodia e la gestione del corso d’acqua o colatore, sullo stesso grava anche la relativa responsabilità e quindi l’obbligo di risarcire i danni derivanti da difetto di manutenzione. Nel caso di specie, non è stato motivato dalla sentenza impugnata sulla base di quale circostanza è stato ritenuto che le esondazioni che hanno provocato i danni per cui è causa non derivano da una cattiva esecuzione degli interventi di manutenzione del canale che sono stati effettivamente eseguiti dal RAGIONE_SOCIALE e per i quali, quindi, esso si è assunto la responsabilità, in virtù del principio del neminem laedere . Risultano peraltro ammissibili anche le censure mosse all’interpretazione da parte della Corte d’appello delle conclusioni della CTU in merito all’origine delle esondazioni’ (pag. 9/11).
Il giudizio veniva quindi riassunto, e l’odierno ricorrente chiedeva di: -confermare la sentenza di prime cure (n. 2231/08) nella parte in cui condanna il RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni liquidati in € 5.319,51, in favore dell’attore, titolo e causale specificati in parte motiva, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì dell’evento (26.11.1996) all’effettivo saldo; -in parziale riforma della medesima sentenza, condannare il RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni, in favore dell’attore, per danni diretti e/o indiretti derivanti dall’innalzamento della quota di compagna del solaio di calpestio del piano terra del fabbricato Gliemi,
nonché quelli derivanti dalla diminuzione dell’altezza utile del medesimo piano, da quantificarsi nell’ammontare risultante dagli atti e/o documenti o a mezzo di integrazione peritale o, comunque, a liquidarsi in via liquidativa (a comprendersi, ovviamente, quelli già liquidati), oltre le spese varie (€ 531,95 come da CTU, pag. 21, lett. ‘g’); in ogni caso, con interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì dell’evento (26.11.1996) all’effettivo saldo …’, osservando in particolare che ‘l’area del danno risarcibile comprende anche i danni indiretti e mediati, purché effetto normale dell’evento lesivo aquiliano, come nel caso di specie’; in sostanza, ‘mentre sono da escludere i danni verificatisi per l’intervento di cause e circostanze estranee al comportamento dell’obbligato, vi rientrano, invece, gli altri danni, quando, pur non producendo il fatto di per sé quel determinato evento, abbia tuttavia prodotto uno stato di cose tali che senza di esso non si sarebbe verificato’. In ordine al quantum non poteva prescindersi dalla ‘difficoltà di quantificazione’ evidenziata anche dall’ausiliario , per cui si chiedeva la liquidazione equitativa.
Il RAGIONE_SOCIALE invocava l’efficacia inter partes della sentenza del TRAP di Napoli, n. 125/2008 (dichiarativa della carenza di legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE in favore della Regione Campania – custode del bene -, in un giudizio intrapreso dal dante causa dell’odierno attore) e ribadiva che gli interventi operati sul corso d’acqua dal RAGIONE_SOCIALE erano stati effettuati previa delega regionale, rimarcando comunque il comportamento ‘diligente’ del RAGIONE_SOCIALE (per aver eseguito interventi ‘in via d’urgenza’ e per aver proposto alla Regione l’esecuzione di opere necessarie per migliorare la funzionalità del Rio, l’eccezionalità degli eventi atmosferici e la ‘colpa’ del danneggiato per aver costruito a distanza non
regolamentare); osservando infine, che la causa dei danni non era dipesa da ‘carenza di manutenzione del canale, bensì solo ed unicamente da carenze strutturali del medesimo’. La Corte d’Appello di Salerno con sentenza n. 1055/21 pubblicata il 15.07.2021 accoglieva parzialmente la domanda di risarcimento danni proposta, condannando il RAGIONE_SOCIALE al pagamento della somma di euro 5.319,51, oltre rivalutazione ed interessi come indicati in parte motiva,
COGNOME propone quindi nuovo ricorso in cassazione fondato su quattro motivi, mentre il RAGIONE_SOCIALE resiste a mezzo di controricorso.
Da ultimo il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo si deduce ‘Nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Extrapetizione’.
La sentenza, che si era conformata ai principi enunciati dall’ordinanza n. 16291/19 di rinvio laddove dichiarava la ‘legittimazione passiva’ del RAGIONE_SOCIALE e affermava che lo stesso aveva assunto la custodia e la gestione e del canale e, quindi, la responsabilità di risarcire i danni derivanti da un difetto di manutenzione, ed altresì aveva riconosciuto
‘i danni diretti … nella misura di euro 5.319,51’ (pag. 12), aveva però ritenuto che ‘Non possono invece riconoscersi le ulteriori somme richieste dall’attore per i danni indiretti e quelli derivanti dall’innalzamento della quota di campagna del solaio di calpestio del piano terra del fabbricato. Lo stesso COGNOME nell’atto di appello ha evidenziato che le opere in relazione alle quali aveva avanzato domanda di risarcimento dei danni quali conseguenze indirette del danno cagionato dagli eventi alluvionali dell’autunno del 1996, erano state realizzate a partire dal maggio del 1993. Detti danni sono stati richiesti come conseguenza dei reiterati allagamenti precedenti agli eventi per cui è causa. A parte il generico riferimento alle precedenti occasioni ed alle conseguenze che in dette
circostanze avrebbe riportato la proprietà dell’attore, deve evidenziarsi che i danni mediati ed indiretti intanto possono essere indennizzati se costituiscono effetti dell’illecito secondo il criterio della regolarità causale, sul presupposto che essi derivino comunque dall’unico fatto illecito generatore ed oggetto di doglianza; tale ultima circostanza non ricorre nel caso di specie…’.
In sostanza, a parere del ricorrente, la Corte territoriale avrebbe ritenuto escluse dalla domanda le conseguenze dannose non riconducibili all’evento del 1996, e quindi le opere ‘realizzate a partire dal maggio del 1993’ nonché i danni da diminuzione di valore dell’immobile di sua proprietà, per effetto del ribassamento dell’altezza.
Invece a parere del ricorrente tali danni erano ricompresi fin dall’atto introduttivo di primo grado. Nell’atto di citazione del 22.12.1997, (all. 1, fascicolo di primo grado, proc. 127/98 r.g.), si legge: ’10) -l’attore, atteso il reiterarsi degli eventi dannosi (allagamenti) e perdurando la denunciata inerzia del RAGIONE_SOCIALE, a seguito dell’allagamento del 19.01.90, nei successivi anni, precisamente dal maggio 1993, per difendersi dai continui straripamenti del canale in questione iniziò a realizzare opere di innalzamento della quota di ingresso al suo fabbricato riducendo, pertanto, l’altezza utile del piano terra da m. 3,00 a m. 2,60 … con ulteriori, evidenti danni per l’attore, dovuti sia al costo di tali opere che alla diminuzione di valore del piano terra e primo piano del fabbricato per la ridotta altezza utile’ (pag. 4, atto di citazione, detto), precisando che ‘conseguentemente… i danni subiti dall’attore per gli allagamenti della sua proprietà e per le opere dal medesimo realizzate negli ultimi anni, a salvaguardia della sua proprietà e per ovviare all’inerzia manutentoria del RAGIONE_SOCIALE, consistono in: a) danni diretti conseguenti all’allagamento subito in data 26.11.96 per straripamento del canale Rio La Lignara…; b) danni diretti e relativi ai costi da sostenere per il consolidamento delle fondazioni del cancello d’ingresso alla proprietà COGNOME, £. 15.000.000; c)
danni diretti dovuti ai lavori, sopra specificati, eseguiti negli ultimi anni per l’innalzamento della quota di ingresso al fabbricato, lire 180.000.000; d) danni indiretti dovuti alla diminuzione dell’altezza utile del piano terra innalzato, lire 250.000.000′ (pagg. 5/6).
La richiesta di risarcimento dei danni de qua è formulata anche nelle conclusioni dell’atto introduttivo: ‘dichiarare e ritenere la responsabilità dell’Ente convenuto rispetto agli eventi dannosi e per quanto in premessa indicato, ivi compreso la realizzazione delle opere di salvaguardia e la diminuzione di valore dell’immobile …’ (pag. 6). Nella comparsa conclusionale del 16.5.2008 si legge: ‘l’ammontare dei danni patiti da quest’ultimo dovrà essere determinato e liquidato dal Tribunale sulla base dei risultati delle dette emergenze istruttorie, nonché sulla base dell’allegata perizia giurata del AVV_NOTAIO.t.p. AVV_NOTAIO‘ (pag. 2). Nell’atto di appello del 30.10.2009 l’appellante, odierno ricorrente, dolendosi del mancato risarcimento dei danni, cosi concludeva: ‘in parziale riforma dell’impugnata sentenza, condannare l’appellato Ente, per quanto in premessa, al risarcimento, in favore dell’appellante, anche dei danni diretti e/o indiretti per l’esecuzione dei lavori di innalzamento della quota di campagna del solaio di calpestio del piano terra del fabbricato COGNOME e di quelli diretti e/o indiretti dovuti alla diminuzione dell’altezza utile del piano terra del fabbricato attoreo, ai sensi dell’art. 1223 c.c., da liquidarsi sulla base degli atti e documenti acquisiti, o, eventualmente, a mezzo di nuova CTU, ovvero con integrazione di quella espletata in primo grado, e/o, comunque, a quella ulteriore somma ritenuta equa e giusta dall’adita Corte di Appello’ (pag. 9).
La comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale del 19.3.2010 (proc. n. 1141/09 r.g., instaurato a seguito della parallela iniziativa impugnatoria del RAGIONE_SOCIALE, poi oggetto di riunione) dell’odierno ricorrente richiama e trascrive integralmente il contenuto dell’atto di appello del 30.10.2009. Analogamente nella comparsa conclusionale del
19.1.2017, in cui tra l’altro si legge ‘ … L’errore del primo giudice consiste nell’aver ritenuto che anche i danni da innalzamento della quota di campagna del fabbricato siano diretta ed immediata conseguenza dell’esondazione dell’autunno dell’anno 1996, laddove essi, per specifica e chiara esposizione e richiesta dell’attore, erano diretta conseguenza del reiterarsi degli allagamenti avvenuti periodicamente, nel corso degli anni dal 1982 al 1990, causati dall’inerzia manutentiva del RAGIONE_SOCIALE, si da richiedere la realizzazione delle dette necessarie opere per limitarli’ (pag. 2) e così si deduce con riferimento agli atti successivi.
Sussisterebbe dunque, la violazione del principio della corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, fissato dall’art. 112 c.p.c., in quanto il giudice di rinvio avrebbe erroneamente ritenuto che il risarcimento in parte qua non sarebbe compreso nella domanda (Cass. 17.01.2018, n. 906). La Corte distrettuale, inoltre, incorrerebbe nel denunciato vizio di ultrapetizione in quanto avrebbe modificato il petitum mediato e la causa petendi , alterando il contenuto sostanziale dell’atto introduttivo del giudizio e degli altri atti processuali. (Cass. 21/02/2019 n. 5153; Cass. 04.02.2003, n. 1613).
1.1. Il mezzo è inammissibile.
Esso in sostanza consiste nella denuncia di un vizio di minuspetizione consistente nell’avere la Corte territoriale ritenuto il collegamento dei danni consistenti nelle opere realizzate nel 1993, come discendenti dagli eventi del 1996, ed è teso a dimostrare che invece la propria domanda, con riferimento a tali danni, faceva capo ad un fatto unico, consistente nel difetto di manutenzione del canale da parte del comune custode.
La ratio della decisione è peraltro quello per cui i danni (diretti ed indiretti) riconducibili alle opere del 1993 non possono essere riconosciuti nel merito, in quanto la domanda è in proposito infondata e va rigettata, e non -come assunto dal ricorrente -perché la pronuncia d’appello abbia
operato una erronea delimitazione del thema decidendum , quindi da leggersi sul piano processuale.
Invero – a prescindere dal fatto che ove il giudice abbia ritenuto che una certa domanda era compresa nel (o esclusa dal) thema decidendum, la relativa statuizione, ancorché in ipotesi erronea, non può essere direttamente censurata per ultrapetizione o minuspetizione, atteso che, avendo il giudice motivato nel senso che una certa questione debba ritenersi ricompresa o esclusa tra quelle da decidere, occorre prima accertare l’erroneità della motivazione circa l’accertamento in concreto della volontà della parte, però nei limiti in cui ciò è ancora ammissibile (Cass. n. /2014; conformi Cass. n. /2006 e Cass. n. /2006) -deve osservarsi che nella parte della motivazione dedicata ai danni ulteriori (rispetto a quelli direttamente ricollegati all’evento del 1996), la Corte territoriale dà atto che gli stessi ‘sono stati richiesti’ (aggiungendo ‘come conseguenza dei reiterati allagamenti precedenti…’), ma appunto nel merito ritiene che essi in parte soffrono del ‘generico riferimento alle precedenti occasioni ed alle conseguenze che in dette circostanze avrebbe riportato la proprietà dell’attore’ e, per quanto concerne quelli ‘mediati ed indiretti’ fa difetto il loro collegamento al fatto illecito ‘secondo il criterio della regolarità causale’, precisando che essi dovrebbero derivare dall’unico fatto generatore oggetto di doglianza (evidentemente il difetto di manutenzione, dal momento che la sentenza in più punti riconduce la responsabilità dell’ente a tale circostanza, richiamando addirittura interventi collocati negli anni ’80, come del resto dà atto la stessa parte a proposito del secondo motivo di ricorso), e concludendo che ‘tale ultima circostanza’ (cioè appunto il suddetto collegamento tra danni e unico fatto generatore) ‘non ricorre nel caso di specie’.
La pronuncia ha quindi consistenza di rigetto nel merito e non di pronuncia processuale, per cui il motivo non ne coglie la ratio, che dunque non è
affatto incentrata sull’interpretazione della domanda, come sostenuto nello stesso.
Col secondo mezzo si deduce ‘Violazione e falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c., 1223 e ss., 2051 e 2697 c.c., nonché dell’art. 384 c.p.c. in
relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3′.
Il giudice di rinvio, rigettando la domanda risarcitoria ex art. 2051 c.c., avrebbe letteralmente debordato dai principi enunciati nell’ordinanza di annullamento della Corte di Cassazione n. 16291/19.
Invero la Corte territoriale ha accolto la domanda limitatamente ai danni ‘riscontrati dall’ausiliario nel piazzale antistante al fabbricato’ (pag. 11, sentenza), liquidandoli ‘… nella misura di € 5.319,51’ (pag. 12, sentenza), rigettando invece quella di risarcimento dei ‘danni indiretti e quelli derivanti dall’innalzamento della quota di campagna del solaio di calpestio del piano terra del fabbricato’.
La Corte avrebbe negato il risarcimento dei danni mediati ed indiretti senza tenere presente che il danno risarcibile è costituito dal risultato di una valutazione globale degli effetti prodotti dall’atto dannoso, non avvedendosi che il fatto illecito è ‘unico’ ed è costituito dall’unica condotta (difetto di manutenzione del canale) imputata e imputabile al RAGIONE_SOCIALE e non più contestabile, reiterata nel tempo e produttiva di una pluralità di eventi dannosi (esondazioni del canale e conseguenti allagamenti della proprietà del ricorrente), tutti causalmente riconducibili a quella condotta e processualmente non frazionabili.
Le continue esondazioni del Rio La Lignara e l’inerzia pluriennale del RAGIONE_SOCIALE nell’eseguire gli interventi manutentivi appropriati, hanno ‘costretto’ il danneggiato peraltro, nel pieno rispetto del principio di autoresponsabilità sancito nell’art. 1227 c.c. e del dovere di correttezza ex art. 1175 c.c. – a limitare, per quanto possibile, i danni da allagamento eseguendo, a tale scopo, i lavori di innalzamento.
2.1. Il motivo è inammissibile.
Si rimprovera alla Corte territoriale di aver escluso i danni mediati e indiretti sul presupposto dell’assenza di regolarità causale, nonostante la loro riconducibilità unitaria al difetto di manutenzione del canale già affermato dalla Cassazione.
Il motivo è anzitutto inammissibile nella parte in cui denuncia un preteso vizio di violazione dei vincoli derivanti dalla pronuncia di cassazione con rinvio, facendo riferimento alla seguente proposizione « il RAGIONE_SOCIALE, in quanto custode, per andare esente da responsabilità avrebbe dovuto fornire la prova del caso fortuito o della forza maggiore. Tali non sarebbero le esondazioni che hanno causato i danni in esame, originate da fenomeni atmosferici eccezionali ma non imprevedibili, in quanto verificatosi con frequenza ‘.
È questa, infatti, una affermazione (leggibile non a pag. 11, come erroneamente indicato in ricorso, ma a pag. 10 della ordinanza cassatoria, primo cpv.) che in detto provvedimento è contenuta nella parte in cui si descrive cosa aveva dedotto il ricorrente in quella sede: si tratta, dunque, della tesi censoria in quella sede sostenuta dal ricorrente e non rappresenta una considerazione riferibile alla RAGIONE_SOCIALE, né tanto meno costituisce motivazione fondante della decisione adottata dal Collegio, la cui statuizione di cassazione con rinvio poggia, essenzialmente, per quanto ancora interessa, solo sulla seguente motivazione: « Nel caso di specie, non è stato motivato dalla sentenza impugnata sulla base di quale circostanza è stato ritenuto che le esondazioni che hanno provocato i danni per cui è causa non derivano da una cattiva esecuzione degli interventi di manutenzione del canale che sono stati effettivamente eseguiti dal RAGIONE_SOCIALE e per i quali, quindi, esso si è assunto la responsabilità, in virtù del principio del neminem laedere . Risultano peraltro ammissibili anche le censure mosse all’interpretazione da parte della Corte d’appello delle conclusioni della CTU in merito all’origine delle esondazioni ‘.
L’ordinanza cassatoria ha, dunque, rilevato un vizio di motivazione della sentenza d’appello circa la ritenuta mancanza di nesso causale tra interventi di manutenzione omessi o male eseguiti e danni lamentati, vizio il cui rilievo, come noto, demanda al giudice di rinvio di riesaminare le questioni ad esso devolute, senza ripetere gli errori o le lacune motivazionali rilevate, ma non comporta alcun vincolo circa l’esito di quello scrutinio, né tanto meno, nella specie, può da esso ricavarsi un già compiuto e fermo accertamento circa la sussistenza del nesso causale tra difetti di manutenzione e danni dedotti.
Nella restante parte il motivo è inammissibile poiché mirato in sostanza a richiedere un riesame nel merito, vietato in sede di legittimità.
Lungi dal far emergere una erronea qualificazione giuridica della fattispecie concreta così come accertata in sentenza, le censure impingono esclusivamente nella ricognizione della stessa, sindacabile solo sul piano della motivazione, nei limiti del vizio rilevante ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ.: vizio nella specie non dedotto, tanto meno nel rispetto dei requisiti a tal fine necessari nel rispetto del paradigima censorio quale come noto definito da Cass. 07/04/2014, nn. 8053 -8054.
Il ricorso deve essere dunque dichiarato inammissibile con aggravio di spese in capo al ricorrente soccombente.
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare al competente ufficio di merito un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 5.000,00, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15 %, i.v.a. e c.p.a. se dovute, ed oltre ad € 200,00 per esborsi.
Sussistono i presupposti processuali per dichiarare l’obbligo di versare al competente ufficio di merito un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2026.
Il Presidente NOME COGNOME