DECRETO CORTE DI APPELLO DI ROMA – N. R.G. 00050909 2024 DEPOSITO MINUTA 16 08 2025 PUBBLICAZIONE 18 08 2025
Così composta:
NOME COGNOME
Presidente relatore
NOME COGNOME Consigliere
NOME COGNOME Consigliere
riunita in camera di consiglio ha emesso il seguente
D E C R E T O
nel procedimento civile in secondo grado iscritto al n. 50909 dell’anno 2024, trattenuto in dec isione all’udienza del 22.5.2025 sostituita con trattazione scritta, vertente t r a
che si difende in proprio nonché rappresentata e difesa dall’avv. COGNOME NOME per procura depositata il 19.5.2025
reclamante
e
rappresentato e difeso dall’avv. COGNOME COGNOME per procura allegata alla comparsa di costituzione reclamato
e
con la partecipazione del Procuratore Generale oggetto: reclamo avverso il provvedimento del Tribunale di Roma, pubblicato il 30/05/2024 nel procedimento RG 20109/2021
Premesso che
con ricorso depositato il 26.11.2021 adiva il Tribunale di Roma per chiedere, a modifica delle condizioni di divorzio stabilite in sede di accordo assistito in data 8.1.2020, un’indagine tecnica per la valutazione della capacità genitoriale paterna e delle migliori modalità di frequentazione tra padre e figlio ( , nato a Roma il 27.1.2015) nonchè l’autorizzazione al trasferimento del la residenza del minore, insieme alla madre, presso un’abitazione diversa dalla casa familiare; costituitosi in giudizio, aderiva alla richiesta di cambio di residenza del minore, chiedeva il rigetto delle ulteriori domande avanzate dalla ex-coniuge nonchè, in via riconvenzionale, la riduzione del contributo al mantenimento del figlio all’importo di 300,00 euro mensili e la condanna della controparte al risarcimento del danno subito
per l’ostruzione attuata nella frequentazione del figlio;
con il provvedimento impugnato il Tribunale rigettava la domanda di affido esclusivo proposta dalla e dichiarava cessata la materia del contendere sulla richiesta di trasferimento di residenza del minore; in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dal riduceva all’importo di 600,00 euro l’assegno mensile da lui dovuto per il mantenimento del figlio, fermo restando il pari concorso alle spese straordinarie; incaricava il servizio sociale della prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare e dell’organizzazione di incontri liberi tra padre e figlio volta alla ripresa, a far data dal gennaio 2025, delle modalità disposte in sede di divorzio; demandava altresì al Servizio di segnalare alla Procura presso il Tribunale per i Minori eventuali condotte genitoriali pregiudizievoli ai fini delle opportune valutazioni in termini di responsabilità genitoriale; condannava la al pagamento delle spese di lite, da distrarre in favore del procuratore della controparte, dichiaratosi antistatario.
con ricorso depositato il 16.6.2024 la ha proposto reclamo contestando la decisione per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che ella avesse proposto domanda di affidamento esclusivo del figlio nonché, ridotto il contributo paterno in difformità di quanto valutato con il decreto provvisorio del 15.3.2023, nonostante
nulla di diverso fosse stato successivamente dimostrato, quindi condannato la reclamante al pagamento delle spese di lite nonostante l’accoglimento solo parziale delle domande riconvenzionali della controparte; ha pertanto chiesto, in riforma del provvedimento, l’affido esclusivo del figlio, il rigetto della domanda di riduzione dell’assegno proposta dalla controparte e la condanna di questa al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio;
costituitosi in giudizio con comparsa depositata in data 11.12.2024, il ha eccepito la inammissibilità della domanda di affido esclusivo formulata dalla reclamante per la prima volta in questo grado, ha contestato il fondamento del reclamo nel merito e ne ha chiesto il rigetto; ha altresì proposto reclamo incidentale per richiedere la riduzione del contributo al mantenimento del figlio nella misura proposta in primo grado (300,00 euro mensili), la revoca del monitoraggio del Servizio sociale, la condanna della controparte alle spese giudiziali del grado;
con il decreto di fissazione dei termini di costituzione del contraddittorio le parti sono state invitate ad integrare la documentazione sulle rispettive risorse e autorizzate al deposito di note difensive successive;
è stata acquisita la relazione di aggiornamento delle condizioni del minore e del nucleo familiare richiesta al Servizio sociale;
con parere pervenuto il 19.5.2025 il Procuratore Generale ha espresso parere favorevole all’accoglimento del reclamo in punto di spese processuali del primo grado di giudizio;
l’udienza del 22.5.2025, cui la causa era rinviata per riorganizzazione delle cause in decisione sul ruolo del relatore, è stata sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c.; nelle note così autorizzate i procuratori delle parti hanno ribadito le rispettive conclusioni; la Corte ha deciso la causa nella camera di consiglio di seguito indicata;
Motivazione
Il reclamo è solo in parte fondato e viene accolto per quanto di ragione.
Il Tribunale, all’esito di consulenza tecnica e di intervento del Servizio sociale , accertava che la difficoltà di frequentazione tra padre e figlio, giunta sino al rifiuto di quest’ultimo di incontrare il genitore, era riconducibile non ad una condotta ostruzionistica della madre, genitore collocatario, bensì all’elevata conflittualità d ella coppia genitoriale che aveva ingenerato nel minore, quale soluzione per porvi fine, il rifiuto del genitore non convivente; il progetto RAGIONE_SOCIALE, avviato dal settembre 2023, aveva garantito la frequentazione settimanale tra padre e figlio sotto la supervisione degli operatori, che andava tuttavia proseguita con tale modalità, così come andavano proseguiti i percorsi individuali di sostegno alla genitorialità e il percorso di sostegno psicologico per il minore, non risultando né questi né i genitori ancora in grado di gestire una frequentazione tra padre e figlio in autonomia; la capacità di reddito del risultava ridotta rispetto all’epoca del divorzio, circostanza che, pur considerando la riacquisita disponibilità della casa familiare rilasciata dalla quale potenziale fonte di reddito, giustificava una riduzione del contributo fisso mensile dovuto dal padre per il mantenimento del figlio. Rigettata la domanda principale della e la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta dal accoglieva, in parte, la domanda di riduzione dell’assegno di mantenimento (da 800 a 600 euro) dallo stesso avanzata, condannava la
alle spese di lite.
La decisione, condivisibile nel merito, sia pure con integrazione della motivazione, va invece censurata quanto alla statuizione sulle spese giudiziali.
-responsabilità genitoriale
Tralasciando la contestazione della reclamante che, contraddittoriamente, assume di non avere proposto in primo grado domanda di affidamento esclusivo del figlio per poi formularla in questo grado come motivo di impugnazione, la sussistenza di una obiettiva difficoltà del minore alla frequentazione con il padre è emersa sia in sede di consulenza tecnica espletata in primo grado, sia durante il monitoraggio del Servizio sociale e soprattutto dalle osservazioni degli operatori del SISMIF che hanno seguito e sostenuto negli incontri; la fragilità del minore nel rapportarsi in completa
autonomia con il padre non solo trova giustificazione nella conflittualità degli adulti, come ampiamente osservato in sede di consulenza tecnica, ma anche nelle criticità della relazione con il genitore che il minore non sente, ancora, di poter gestire da solo, non riuscendo a manifestare al genitore le condizioni di disagio in cui lo inducono taluni comportamenti del genitore non rispondenti alle sue esigenze di figlio.
Tale situazione di difficoltà, gestita con il supporto degli operatori del SISMIF, non giustifica il mutamento di regime di affidamento del minore chiesto in questa sede dalla reclamante (comunque adottabile d’ufficio, ove ricorrenti i presupposti, nell’interesse del minore) ma giustifica, invece, la permanenza di tutti i sostegni forniti al minore, che quest’ultimo ha ben accettato e di cui sente il beneficio come s upporto nella gestione della relazione con il padre, senza limitazione ad un arco temporale predefinito. necessita ancora di fortificarsi con tale sostegno nella delicata fase evolutiva che lo attende, con la preadolescenza e poi l’adolescenza. Il che rifiuta la prosecuzione dell’intervento di sostegno, dimostra, con tale condotta, di non avere tuttora compreso il disagio, passato e presente, del figlio, la precarietà della condizione raggiunta, il pericolo che, in autonomia, il rapporto regredisca alla condizione di stallo e di rifiuto pregressa.
Il genitore (non solo il figlio) dovrebbe proseguire, se già avviato, o, in caso contrario, intraprendere al più presto un percorso individuale che gli fornisca gli strumenti per elaborare e comprendere il vissuto del figlio (come percepito dal figlio e non dal genitore), per evitare che, con le sue condotte di non comprensione delle esigenze e del disagio del figlio di fronte al genitore nonché di proiezione verso l’esterno di ogni responsabilità della difficoltà pregressa e presente nella relazione con il figlio, possa determinare nuovamente i presupposti per un ritiro del minore dalla relazione genitoriale (effetto tuttora facilmente prevedibile senza la tutela e il sostegno tecnico che il minore riceve).
In tale situazione, a prescindere dalla finalità della domanda introdotta dalla madre con il ricorso in primo grado (la cui qualificazione, indipendentemente dal petitum, è rimessa al Giudice sulla base della prospettazione dei fatti operata dalla parte),
l’oggettiva condizione di disagio del minore giustificava l’accertamento tecnico espletato, gli interventi posti in essere, quindi l’intervento giudiziale, sicchè non è individuabile, quanto ai provvedimenti sulla responsabilità genitoriale, una soccombenza in capo alla tale valutazione è inoltre avallata dal rigetto della domanda di risarcimento del danno da condotte genitoriali inadempienti avanzata in via riconvenzionale dal e dalla necessità, tuttora persistente, di forme di tutela e sostegno del minore.
Ed invero, stante il perdurare della situazione di disagio del minore, attestata dalla più recente relazione del Servizio sociale, a parziale riforma ed integrazione delle statuizioni del Tribunale, va disposta la prosecuzione di tutti gli interventi, di sostegno al minore e ai genitori, che il Servizio sociale ha intrapreso ovvero offerto (quanto agli adulti), sin quando il minore e il saranno valutati pronti a gestire, in autonomia e senza pregiudizio per il minore o per il rapporto padre/figlio, le difficoltà relazionali manifestate dal minore.
-mantenimento del minore
Il Tribunale, valutati i redditi degli anni 2018 e 2019, pari ad un reddito imponibile di 18200,00 euro circa, ha ritenuto accertata una riduzione delle risorse nella disponibilità del rispetto all’epoca del divorzio, allorchè dichiarava un reddito netto di 1800 euro al mese; ha poi motivato l’entità della riduzione in misura minore di quella richiesta considerando la potenziale rendita economica derivabile al dal rientro nella disponibilità della casa familiare, che la aveva rilasciato.
La decisione va condivisa nel merito ma con diversa motivazione.
E’ invero opportuno richiamare alla memoria che: -i coniugi si separavano consensualmente nell’aprile 2019 convenendo l’assegnazione della casa familiare alla moglie, collocataria del figlio, il versamento da parte del di un assegno mensile di 800,00 euro per il mantenimento del minore, la ripartizione al 50% delle spese straordinarie da sostenere per il figlio; -i coniugi confermavano suddette condizioni nell’accordo assistito per la definizione del divorzio, nel novembre 2019,
dichiarando il nelle premesse di entrambi i verbali, un reddito di 1800 euro netti mensili.
Dall ‘ istruttoria compiuta nei due gradi di giudizio, e in particolare dalle dichiarazioni fiscali dei redditi degli anni di imposta 2018-19 (prodotti in primo grado), 2020-21-22 (prodotti nel presente grado), è riscontrabile la conservazione, in capo al delle medesime risorse dell ‘ epoca del divorzio (intervenuto nel novembre 2019) sino all ‘ anno 2020 (sin qui risultando mantenuto un reddito lordo di 18.000 euro circa), una flessione nell ‘ anno 2021 (reddito lordo 15.000 euro circa) e un lieve recupero nell ‘ anno 2022 (reddito lordo 17.000,00 euro circa); risulta poi dall ‘ ulteriore documentazione fornita nel presente grado che, dal novembre 2024, il sarebbe tenuto a corrispondere (verosimilmente alla propria madre) un corrispettivo di 200,00 euro mensili per il godimento in comodato d ‘ uso dell ‘ abitazione.
Ha errato, dunque, il Tribunale nel ritenere dimostrata, sulla base dei modelli fiscali 2018 e 2019 (ovvero le annualità dell ‘ epoca degli accordi di separazione e divorzio), una riduzione delle risorse disponibili all’epoca del divorzio, semmai dovendosi trarre dalla sola documentazione prodotta in primo grado il riscontro della inattendibilità della stessa, poiché attestante dati reddituali (circa 18000,00 euro lordi) incompatibili con gli accordi economici al contempo stipulati e con le dichiarazioni sulle proprie risorse rese dalla parte (1800,00 euro netti al mese).
Tuttavia, i riscontri forniti dal nel presente grado dimostrano che una riduzione di quelle risorse effettivamente possa essersi verificata, non negli anni 2021 e 2022, giacchè la flessione dei redditi dichiarati fiscalmente è limitata sia nell ‘ entità che nel tempo, ma a far data dal novembre 2024, allorchè è subentrato l ‘ onere di 2400,00 euro annui quale corrispettivo per l ‘ uso dell ‘ abitazione in INDIRIZZO
La decisione del Tribunale va, dunque, confermata nel merito della riduzione dell ‘ assegno all ‘ importo di 600,00 euro mensili ma riformata in punto di decorrenza, da individuare in concomitanza con il sorgere del sopraggiunto obbligo di pagamento della somma di 200 euro mensili per il comodato d ‘ uso della casa di abitazione.
Nessuna conseguenza economica deve, invece, collegarsi alla casa familiare, rimasta nel godimento della reclamante, in conformità alle condizioni di divorzio.
Il tenore della decisione e la necessaria attenzione giudiziale richiesta dalla condizione del minore giustificano la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
p.q.m.
la Corte
definitivamente pronunciando, in parziale riforma del decreto del Tribunale di Roma in data 30.5.2024, così dispone:
-il Servizio sociale già incaricato proseguirà gli interventi di sostegno al minore (educativa domiciliare, percorso psicologico individuale, incontri tra padre e figlio in modalità gradualmente accompagnata verso l’autonomia) e predisporrà (o proseguirà) interventi di sostegno alla genitorialità per ciascun genitore, sino a quando il minore e il padre saranno in grado di gestire autonomamente e proficuamente le difficoltà relazionali manifestate dal minore;
-il corrisponderà alla l ‘ assegno mensile di 600,00 euro per il mantenimento del figlio a decorrere dal mese di dicembre 2024, fermi restando onere di adeguamento automatico annuale secondo indici Istat FOI e il concorso al 50% alle spese straordinarie;
-compensa interamente tra le parti le spese di giudizio di entrambi i gradi.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione, il 28.7.2025
Il Presidente estensore
NOME COGNOME