SENTENZA CORTE DI APPELLO DI TORINO N. 362 2026 – N. R.G. 00000382 2024 DEPOSITO MINUTA 23 02 2026 PUBBLICAZIONE 23 02 2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Torino
Sezione Seconda Civile
R.G. 382/2024
La Corte D’Appello di Torino, Seconda Sezione Civile, in persona dei magistrati:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto : indebito oggettivo
nella causa iscritta al n. NUMERO_DOCUMENTO
promossa da:
(C.F.
, nata ad RAGIONE_SOCIALE
(AL), il DATA_NASCITA residente in Valle San Bartolomeo INDIRIZZO), INDIRIZZO,
rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME (C.F.
– PEC
, presso il cui studio in INDIRIZZO, INDIRIZZO, elegge
domicilio per mandato a in calce all’atto di appello
appellante
C.F.
C.F.
contro
(C.F. , nella persona del Sindaco pro tempore , con sede ad INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (C.F. – PEC: P. C.F.
elettivamente domiciliato in RAGIONE_SOCIALE, in INDIRIZZO nello studio e presso la persona dello stesso difensore, in virtù di Procura Generale alle liti e di Delibera della COGNOME Comunale di RAGIONE_SOCIALE allegate alla comparsa di costituzione di appello appellato
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Udienza di precisazione delle conclusioni del 10/11/2025 e di rimessione al collegio dell’8/1/2026 nelle forme della trattazione scritta.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante
ha rassegnato le seguenti
conclusioni:
‘ Voglia la Corte d’appello adita, in riforma della sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 122/2024 pubblicata lo 01/02/2024 RG 2362/2020 Repertorio 182/2024 dello 01.02.2024, respinta ogni avversaria istanza, eccezione o deduzione, revocare o porre nel nulla, nonché dichiarare privo di ogni effetto il Decreto Ingiuntivo N.NUMERO_DOCUMENTO/NUMERO_DOCUMENTO RG NUMERO_DOCUMENTO – emesso dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE per i motivi di cui in narrativa, dichiarare che nessun credito può essere vantato dall’ingiungente nei confronti della Sig.ra .
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio di primo grado e del giudizio di secondo grado ‘.
*
-parte appellata conclusioni:
ha rassegnato le seguenti
‘ Voglia l’Ill.ma CORTE DI APPELLO ADITA , contrariis reiectis, previo rigetto della istanza di sospensione della provvisoria esecutività della Sentenza impugnata, nel merito: rigettare l’APPELLO avversario perché del tutto infondato sia in fatto che in diritto per le motivazioni di cui in narrativa confermando, per l’effetto, la sentenza nr. 122/2024 del tribunale di RAGIONE_SOCIALE in ogni sua statuizione e il decreto ingiuntivo opposto N.ro 614/2020 emesso dal Tribunale Ordinario di RAGIONE_SOCIALE nell’ambito del procedimento R.G. 1257/2020, oltre interessi di mora maturati e maturandi.
Con vittoria di spese e competenze di causa ‘.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa e sul giudizio di primo grado.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 122/2024 pubblicata il 01/02/2024, così decideva: ‘ 1) Rigetta l’opposizione e tutte le domande ed eccezioni proposte dalla parte attrice opponente avverso il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 614/2020, depositato in data 23.06.2020, che conferma integralmente. Dispone
l’esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE art. 653, 1 comma, e 654, 1 comma, c.p.c.. 2) Dichiara tenuta e condanna la parte attrice opponente, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese del presente giudizio di opposizione, liquidate in Euro 1.268,00, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende ‘.
Risulta dall’esame RAGIONE_SOCIALE atti e dei documenti di causa che il chiedeva e otteneva un Decreto Ingiuntivo per 55.447,00 euro, oltre interessi e spese, nei confronti di e per il recupero delle spese di mantenimento sostenute a seguito del sequestro di trentotto cani disposto con le ordinanze comunali n. 599 del 29/07/2011 (convalida sequestro del 28/07/2011 per 29 cani) e 792 del 7/10/2011 (convalida sequestro del 6/10/2011 per 14 cani), nonché di confisca avvenuta con sentenza penale del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 381/2015 emessa il 10/03/2015.
si opponeva al Decreto Ingiuntivo evocando in giudizio il (da ora affermando: i) che era carente di legittimazione passiva quanto alle spese per tredici cani perché di esclusiva proprietà del marito , morto il 24/10/2018, motivo per cui i costi richiesti dovevano essere ripartiti tra lei e i due figli che il deceduto aveva avuto dalla prima moglie, cioè e ; ii) che, ai sensi dell’articolo 18, terzo comma, della Legge 689/1981, i sequestri amministrativi dei cani, presupposto dell’affidamento a terzi RAGIONE_SOCIALE animali, erano diventati inefficaci per omessa emissione di una ordinanza ingiunzione o di un provvedimento di confisca entro il termine di sei mesi dal sequestro; iii) che il non aveva comunque fornito adeguata prova delle pretese creditorie fatte valere con il Decreto Ingiuntivo Opposto.
Si costituiva il che contestava la fondatezza dell’opposizione affermando: i) che era stata condannata in concorso con il defunto marito per il reato di cui all’art. 727 c.p. con la sentenza n. 381/2015 emessa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE il 10/3/2015, pubblicata il 9/4/2015 e passata in giudicato il 21/7/2015, come indicato nel documento n. 11 del fascicolo monitorio; ii) che era stata disposta la confisca dei cani, pronuncia in giudicato; iii) che esisteva una responsabilità solidale per i correi
al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale ai sensi dell’articolo 187 c.p. che richiama l’art. 2055 c.c.; iv) che, a fronte della pronuncia penale passata in giudicato, che aveva disposto la confisca penale risultava irrilevante la mancata confisca amministrativa dei cani, anche alla luce dei provvedimenti amministrativi definitivi emessi dal che non erano stati impugnati o contestati dall’opponente; v) che ‘ tutti gli effetti del procedimento amministrativo che parte attrice lamenta viziato si … consolidati per acquiescenza e quindi in difetto di una pronuncia giudiziale contraria sono da considerarsi ormai del tutto legittimi ‘ (cfr. pag. 5 comparsa di costituzione in primo grado); vi) che era stata provata l’esistenza del credito azionato documentata ‘ da atti pubblici di liquidazione, da mandati di pagamento, da reversali di incasso a favore dei custodi e da dettagliata documentazione attestante i giorni di custodia e varie voci di spesa fornite al dai custodi ( Doc. 18 – 19 fascicolo monitorio) ‘ (cfr. pag. 6 sentenza impugnata).
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE concedeva termini istruttori e ritenuta la causa di natura documentale faceva precisare le conclusioni con termini per il deposito delle comparse finali. Il Giudice di prime cure: i) richiamava gli articoli 7, 11 e 12 della Legge 689/1981, relativi ai provvedimenti di sequestro e alla attribuzione dei relativi costi, ii) rilevava che aveva depositato tutti i documenti attestanti i costi sopportati per la custodia evidenziava che il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE con sentenza penale n. , in concorso tra loro, per il reato di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, ai sensi dell’articolo 727 c.p., motivo per cui il dei trentotto cani, iii) 381/2015, non impugnata e passata in giudicato, aveva condannato e ai sensi dell’art. 11 D.P.R 571/82, era coobbligata in solido al rimborso delle spese di custodia RAGIONE_SOCIALE animali a prescindere dalla proprietà dei cani; iv) che nell’obbligazione solidale, ciascun debitore, ai sensi dell’art. 1292 c.c., può essere chiamato all’adempimento per l’intera prestazione, motivo per cui era priva di fondamento l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’opponente; v) che l’inefficacia dei provvedimenti di sequestro non poteva essere vagliata dal Giudice Ordinario, competente solo a pronunciare in via incidentale sulla disapplicazione in caso di illegittimità, pronuncia mai chiesta dall’opponente che non aveva ‘ mai contestato la legittimità dei sequestri amministrativi dinanzi al giudice amministrativo, né ha mai
chiesto in sede civile di accertare il verificarsi delle condizioni previste dalla legge per la cessazione di efficacia delle misure cautelari al fine di statuire sul suo diritto alla restituzione RAGIONE_SOCIALE animali sequestrati ‘ (cfr. pag. 7 sentenza impugnata); vi) che, ai sensi dell’art. 535 c.p., ‘ la sentenza penale di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali ‘ (cfr. ibidem) tra le quali rientrano quelle del sequestro, motivo per cui l’opponente era comunque tenuta in solido al pagamento di quanto richiestole. Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE confermava il Decreto Ingiuntivo Opposto che dichiarava esecutivo e condannava l’opponente al pagamento delle spese di lite.
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2. Sull’oggetto dell’impugnazione.
impugnava la sentenza emessa dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE e formulava quattro censure di appello relative alla erroneità della sentenza impugnata perché: i) aveva richiamato la normativa sul sequestro contenuta nella Legge 689/1981 che non sarebbe applicabile al caso di specie; ii) aveva affermato che l’inefficacia dei provvedimenti di sequestro, lamentata dall’appellante, non poteva essere vagliata dal Giudice Ordinario, competente solo a pronunciare in via incidentale sulla disapplicazione in caso di illegittimità; iii) aveva ritenuto che le spese di mantenimento dei cani fossero riconducibili all’ambito della condanna alle spese di cui all’art. 535 c.p.p.; iv) aveva affermato l’idoneità probatoria della fattura emessa da per 15.997,00 euro e della fattura emessa da er 39.500,00 euro, risultando tutti i documenti versati in atti inadeguati a dimostrare l’esistenza del credito azionato in INDIRIZZO.
chiedeva la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata e, nel merito, l’integrale riforma della stessa con revoca del Decreto Ingiuntivo Opposto.
Si costituiva il che reiterava le proprie difese e rilevava come ‘ la responsabilità di parte appellante consegue dal combinato disposto RAGIONE_SOCIALE artt. 187 c.p., 2055 c.c. e 2043 c.c., e tale responsabilità è relativa agli oneri di custodia che hanno causato un nocumento patrimoniale per il il quale ha dovuto, in ossequio all’art. 11 D.P.R 571/82, anticiparle e ha trovato fondamento definitivo per effetto della condanna in solido con il proprio coniuge per il reato di cui all’art. 727 c.p.
definitivamente passata in giudicato in data 21/07/2015 ‘ (cfr. pag. 3 comparsa di costituzione in appello). Quanto alle censure di controparte il evidenziava: i) che i cani, anche ove si fossero ritenuti privi di effetti i provvedimenti di sequestro, erano stati confiscati in virtù della pronuncia penale, con conseguente responsabilità solidale dei due condannati; ii) che non aveva impugnato la pronuncia penale e neppure i diversi provvedimenti amministrativi (sui quali si era formata acquiescenza) in forza dei quali i cani erano stati affidati a custodi terzi; iii) che sarebbe, comunque, applicabile il disposto di cui all’articolo 2033 c.c. poiché, ove fosse fondata la tesi dell’appellante, l’Ente Locale, nell’inerzia di controparte, si sarebbe fatto carico di oneri della stessa iv) che era stato disposto non solo il sequestro amministrativo da parte dei NAS dei Carabinieri, ma anche un successivo sequestro sanitario disposto dall’RAGIONE_SOCIALE e convalidato con ordinanza 792/2011 del
; v) che non aveva mai impugnato provvedimento di sequestro avendo depositato solo scritti difensivi.
alcun
Il Consigliere Istruttore, poiché parte appellante alla prima udienza di comparizione non insisteva nell’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata, fissava udienza di rimessione della causa al Collegio, nulla opponendo le parti, con concessione dei termini di legge per il deposito RAGIONE_SOCIALE atti conclusivi.
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3. Sulla prime tre censure di appello.
Le prime tre censure vanno trattate congiuntamente perché tutte relative ai provvedimenti che hanno disposto sequestro e confisca dei cani di cui si discute e alla conseguente insussistenza della pretesa creditoria azionata con il Decreto Ingiuntivo Opposto.
L’appellante con la prima censura si duole della erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha richiamato la normativa sul sequestro contenuta nella Legge 689/1981 che non sarebbe applicabile al caso di specie poiché il non avrebbe mai emesso, a seguito del sequestro, alcuna ordinanza ingiunzione, disponente contestualmente la confisca dei cani. in particolare: i) richiama l’articolo 19, terzo comma, della Legge 689/1981 che dispone che ‘ Quando l’opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa
ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro ‘ (cfr. pag. 10 atto di appello); ii) sostiene che ‘ il sequestro amministrativo è un provvedimento cautelare destinato a perdere automaticamente efficacia ove non intervenga la confisca, che lo assorbe, e comunque nel termine massimo di sei mesi (T.A.R. Piemonte II Sez. n. 01378/2017 – n. 01096/11 Reg. Ric.) ‘ (cfr. ibidem) e che nel caso di specie vi era stata opposizione al provvedimento di sequestro; iii) che dall’esame della sentenza penale non risultava fosse mai stato emesso alcun sequestro penale poiché ‘ lo stesso giudice penale faceva riferimento (in modo erroneo) al precedente sequestro amministrativo ‘ (cfr. pag. 11 atto di appello); iv) che in mancanza di alcun provvedimento penale di sequestro e attesa l’inefficacia dei sequestri amministrativi, i cani erano rimasti nella disponibilità dei canili in assenza di un titolo ed erano stati confiscati solo con l’emissione della sentenza penale.
con la seconda censura si duole della erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha affermato che l’inefficacia dei provvedimenti di sequestro lamentata dall’appellante non poteva essere vagliata dal Giudice Ordinario, competente solo a pronunciare in via incidentale sulla disapplicazione in caso di illegittimità, pronuncia mai chiesta dall’opponente che non aveva ‘ mai contestato la legittimità dei sequestri amministrativi dinanzi al giudice amministrativo, né ha mai chiesto in sede civile di accertare il verificarsi delle condizioni previste dalla legge per la cessazione di efficacia delle misure cautelari al fine di statuire sul suo diritto alla restituzione RAGIONE_SOCIALE animali sequestrati ‘ (cfr. pag. 7 sentenza impugnata).
L’appellante afferma che in assenza di un’ordinanza ingiunzione che avesse disposto la confisca il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto ‘ prendere atto dell’inefficacia ‘ex lege’ del sequestro amministrativo sancita dall’art. 19 L. 689/81 comma 3 che prescrive che ‘Quando l’opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro ‘ (cfr. pag. 12 atto di appello). richiama i documenti n. 5 e 6 proAVV_NOTAIOi dal e rileva che, all’esito dell’opposizione al sequestro, parzialmente accolta dall’ questo
avrebbe dovuto emettere una ordinanza ingiunzione, ai sensi dell’art. 19, terzo comma, della Legge 689/1981 e disporre la confisca RAGIONE_SOCIALE animali, con un provvedimento impugnabile ai sensi dell’art. 22 della Legge 689/1981 innanzi al Giudice Ordinario.
con la terza censura si duole della erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che le spese di mantenimento dei cani fossero riconducibili all’ambito della condanna alle spese di cui all’art. 535 c.p.p.. L’appellante afferma che in mancanza di un provvedimento di sequestro penale, poiché quello amministrativo era divenuto inefficace per le ragioni indicate con la seconda doglianza, non era possibile ritenere che le spese di mantenimento dei cani potessero essere comprese nell’ambito delle spese penali, né era possibile invocare una ipotesi di responsabilità solidale come riconosciuta dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
Le censure sono infondate.
Va, in primo luogo, evidenziato che i provvedimenti amministrativi emessi dal di cui si discute hanno natura complessa contenenti anche ordinanze contingibili e urgenti mai impugnate. Si osserva, a tale riguardo, che con il provvedimento 22/8/2011 emesso dal Sindaco di RAGIONE_SOCIALE (cfr. doc. 7 , nel quale si dà atto di una opposizione al provvedimento amministrativo di sequestro dei NAS dei Carabinieri del 28/7/2011 (cfr. doc. 5 , convalidato il 29/7/2011 (cfr. doc. 4 , il Sindaco ha disposto tra le altre cose ‘ il trasferimento dei suddetti cani in custodia fiduciaria a spese dei proprietari, ciascuno per la propria parte, all’ di Ovada presso il canile autorizzato sito nella RAGIONE_SOCIALE NOME RAGIONE_SOCIALE (cfr. doc. 7 , invocando anche l’articolo 50 del D.Lgs. 267/2000. Risulta poi che il Servizio Veterinario, in data 6/10/2011, ha provveduto ad effettuare un ulteriore sequestro (cfr. doc. 8 , convalidato il 7/10/2011 (cfr. doc. 9 con Ordinanza del Sindaco di RAGIONE_SOCIALE che ha disposto nuovamente ‘ l’affidamento in custodia fiduciaria di 38 cani … a totale spesa RAGIONE_SOCIALE interessati, ciascuno per la propria parte … ‘, provvedimento che richiama la precedente Ordinanza Sindacale, il regolamento di Polizia Veterinaria e il D.Lgs. 267/2000. Risulta che non ha mai impugnato i provvedimenti sopra indicati nella parte in cui hanno disposto l’affidamento RAGIONE_SOCIALE animali in custodia fiduciaria a terzi, né ha mai chiesto la restituzione RAGIONE_SOCIALE animali (con eccezione
di cinque cani lasciati alla donna con il provvedimento 22/8/2011 emesso dal Sindaco di RAGIONE_SOCIALE, cfr. doc. 7 . Gli animali, a prescindere dalla sorte dei provvedimenti di sequestro, sono stati affidati in custodia fiduciaria a terzi con due provvedimenti amministrativi aAVV_NOTAIOati non solo ai sensi RAGIONE_SOCIALE articoli 13 e 19 della Legge 689/1981, ma anche in virtù dell’articolo 50 del del D. Lgs. 267/2000 in combinato disposto con l’articolo 32 della Legge 833/1978 (cioè in presenza di ragioni di igiene e sanità pubblica con provvedimenti contingibili e urgenti), che espressamente indicavano che le relative spese sarebbero state poste a carico delle persone alle quali i cani erano stati sequestrati, provvedimenti mai impugnati da Risulta, quindi infondata la prima censura di appello non risultando applicabile al caso di specie, attesa la natura complessa dei provvedimenti amministrativi, la disciplina di cui all’articolo 19 della Legge 689/1981.
L’appellante non ha mai impugnato i provvedimenti amministrativi emessi dal
e sopra richiamati ed è, quindi, infondata la seconda censura perché il titolo di responsabilità invocata dal prescinde dalla eventuale ‘ inefficacia ‘ex lege’ del sequestro amministrativo sancita dall’art. 19 L. 689/81 comma 3 ‘ (cfr. pag. 12 atto di appello). Invero, emesso il provvedimento contingibile e urgente e sequestrati i cani, con spese a carico RAGIONE_SOCIALE autori delle conAVV_NOTAIOe ritenute lesive dell’interesse pubblico collettivo, dopo che è stata emessa la sentenza penale di condanna, passata in giudicato, che ha accertato la responsabilità da illecito dell’odierna appellante, il ha agito per il recupero del credito e ha posto a fondamento della domanda azionata con il Decreto Ingiuntivo l’esistenza di un danno fondato sulla pronuncia penale in applicazione dell’articolo 187 c.p. e dell’articolo 2055 c.c.. Il ha cioè lamentato un danno patrimoniale conseguente al reato di maltrattamento contestato anche a
con una responsabilità solidale con il suo ex marito conseguente alla pronuncia passata in giudicato.
Il titolo di responsabilità imputata alla appellante non è solo conseguente alla applicabilità dell’articolo 535 c.p.p. e alla possibilità di ripetere le spese oggetto di condanna (terza censura di appello), comprendendo nelle stesse quelle da custodia, ma in particolare all’illecito per il quale è stata condannata con sentenza passata in giudicato. Il invero, ha agito in primo luogo ai sensi dell’articolo
187 c.p. e dell’articolo 2055 c.c. e il danno da illecito è individuabile nelle spese di custodia che il ha dovuto sopportare a seguito dei provvedimenti di sequestro contenuti nelle ordinanze contingibili e urgenti non impugnate. È, quindi, infondata anche la terza censura.
Risulta, infine, che unitamente al marito è stata condannata con sentenza passata in giudicato per la violazione dell’articolo 727 c.p. per il maltrattamento dei cani, conAVV_NOTAIOa che in fase di accertamento ha comportato il sequestro di decine di animali e poi il loro affidamento in custodia fiduciaria. È, quindi, provata la responsabilità da illecito di nei termini indicati dal quanto all’ an debeatur , residuando quindi solo la necessità di verificare se è stata fornita adeguata prova del quantum debeatur (oggetto della quarta censura di appello). È, quindi, infondata, anche sotto un diverso profilo, la prima censura di appello sotto un duplice aspetto: da un lato, il ha domandato la condanna al pagamento delle spese di custodia ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 187 c.p. e all’articolo 2055 c.c. (prescindendo dai provvedimenti di sequestro rilevanti solo per aver dato origine alle ordinanze del Sindaco AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE con cui è stato disposto l’affidamento in custodia fiduciaria) e, dall’altro, i provvedimenti di sequestro (oggetto delle ordinanze contingibili e urgenti mai impugnate) sono stati comunque superati dalla confisca disposta dal Giudice Penale con sentenza mai impugnata e passata in giudicato (cfr. doc. 11 .
Vanno, quindi, rigettate le prime tre censure di appello perché infondate.
4. Sulla quarta censura di appello.
con la quarta censura si duole della inidoneità probatoria della fattura emessa da per 15.997,00 euro e della fattura emessa da per 39.500,00 euro. L’appellante afferma che nessuno dei documenti versati in atti riporterebbe ‘ con la necessaria e sufficiente chiarezza, la precisa identità RAGIONE_SOCIALE animali traslati, custoditi nei vari periodi, nonché i costi reali di mantenimento e cura ‘ (cfr. pag. 15 atto di appello).
La censura è infondata.
Invero, il già in sede monitoria ha depositato tutti i documenti utili e necessari a provare il quantum debeatur . Risultano rilevanti, tra gli altri:
-il documento NUMERO_DOCUMENTO che riporta tutto l’elenco RAGIONE_SOCIALE animali oggetto di sequestro e poi di affidamento in custodia fiduciaria;
-i documenti 12, 13 e 15 che danno atto del trasferimento di alcuni cani da una prima struttura ad un’altra (animali identificati in parte con nome e numero di microchip e comunque sempre identificati come quelli in origine oggetto di sequestro);
-i documenti 14 e 16 relativi alle convenzioni tra il e la (RAGIONE_SOCIALE) riguardante anche il costo per l’Ente Pubblico della struttura per 100 animali; Parte
-il documento 18 e i suoi allegati, relativo ai costi sostenuti dal per un primo lotto di 27 cani presso con costo giornaliero, numero di cani, numero di giorni per cane, delibera comunale relativa ai cani già oggetto di sequestro, prova dell’avvenuto pagamento, documenti relativi al trasferimento dei vari cani da
-il documento NUMERO_DOCUMENTO e i suoi allegati, relativo ai cani affidati ad , al costo per cane, ai giorni di permanenza RAGIONE_SOCIALE animali tutti identificati con nome e in alcuni casi con microchip, alla data di affidamento a privati dei vari animali, alla delibera di liquidazione e alla prova dell’avvenuto pagamento; Parte
-il NUMERO_DOCUMENTO è la richiesta di pagamento inoltrata a e a
di quanto anticipato dal per il mantenimento e la cura di tutti i cani.
Risulta, quindi provato, quanti cani e per quanti giorni e per quali costi siano stati mantenuti dal a seguito della necessità di procedere all’affidamento in custodia fiduciaria dei vari animali.
Risulta, quindi, priva di fondamento la quarta censura di appello che va rigettata.
5. Sulla pronuncia in punto spese.
Parte appellante ha chiesto che, in accoglimento delle proprie domande, venisse riformata la sentenza di primo grado anche in punto spese. Il rigetto integrale delle censure avanzate dalla parte appellante, comporta la piena conferma della sentenza di primo grado, anche in punto spese.
Quanto alle spese di lite del presente grado va applicato il principio di soccombenza giacché sono state rigettate le domande formulate da Le spese di lite vanno liquidate sulla base del D.M. 10/3/2014 n. 55, come modificato dal D.M. 147/2022, tenendo conto del valore del decisum (55.447,00 euro) nei valori medi (valore della causa inferiore a 260.000,00 euro) riAVV_NOTAIOi al minimo per la non eccesiva complessità e per il concreto valore di causa, come segue (Cass. 19482/2018): fase di studio 1.488,50 euro, fase introduttiva 955,50 euro, fase trattazione 2.163,00 euro, fase decisoria 2551,50 euro (totale 7.158,50 euro).
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6. Sull’art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Si deve dare atto della ‘ sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 ‘ (Cass. SS.UU. 4315/2020), giacché l’appello è stato rigettato (Cass. 26907/2018).
P.Q.M.
LA CORTE D’APPELLO DI TORINO
Sezione Seconda Civile
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposto da
nei confronti del
avverso la sentenza n. 122/2024 pronunciata dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE pubblicata il 01/02/2024,
1. RIGETTA
l’appello proposto da parte appellante e, per l’effetto,
2.
CONFERMA
la sentenza n. 122/2024 pronunciata dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE pubblicata il 01/02/2024;
3. CONDANNA
la parte appellante, a rifondere a favore della parte appellata, le spese legali del presente grado di giudizio che liquida in 7.158,50 euro a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende;
4. DA’ ATTO della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 giacché l’appello è stato rigettato.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del giorno 20/1/2026
Il Consigliere estensore
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Il AVV_NOTAIO NOME COGNOME