Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 35643 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 35643 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 20/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 31284-2020 proposto da:
Oggetto
Personale operaio addetto a lavori
idraulico forestale
Rapporti soggetti a RAGIONE_SOCIALE di
diritto privato
Conseguenze in tema di
acquisizione di inquadramento
superiore
R.G.N. 31284/NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 22/11/2023
RAGIONE_SOCIALE -in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall ‘AVV_NOTAIO, con domicilio digitale legale come da pec Registri di Giustizia; CC
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall ‘AVV_NOTAIO, con domicilio digitale legale come da pec Registri di Giustizia;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1221/2020 della Corte d’appello di Bari, depositata il 01/10/2020 R.G.N. 176/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che :
la Corte d’appello di Bari ha respinto il gravame proposto dalla RAGIONE_SOCIALE -avverso la sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto al dipendente NOME COGNOME il diritto al superiore inquadramento nel 5° livello retributivo, con decorrenza dal 1° ottobre 2011, con condanna dell’RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle relative differenze retributive;
per quel che qui rileva, la Corte territoriale ha evidenziato che il lavoratore, proveniente dalla platea degli operai stagionali assunti a tempo determinato dalla Regione Puglia per lo svolgimento delle attività forestali trasferite all’RAGIONE_SOCIALE, nell’anno 2011 aveva svolto le mansioni di autista di mezzi antincendio per un totale di quarantadue giorni non continuativi , riconducibili, sulla base della declaratoria dettata dall’ art. 11 del Contratto Integrativo RAGIONE_SOCIALE, al 5° livello, superiore a quello di inquadramento, nel quale, quindi, lo stesso doveva essere definitivamente inquadrato per effetto della disciplina dettata dall’art. 8 del C.C.N.L. (che prevede l’acquisizione della qualifica superiore dopo aver svolto le mansioni proprie di tale qualifica per quaranta giorni, anche discontinui, nell’anno solare );
2.1. in particolare, il giudice d’appello ha ritenuto che al rapporto di lavoro dovesse essere applicata in toto la disciplina del menzionato C.C.N.L. privatistico e, quindi, anche il meccanismo dell’acquisizione
delle mansioni superiori per l’esercizio di fatto di esse oltre il termine stabilito dalla contrattazione di settore;
avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE sulla base di due motivi, cui oppone difese il lavoratore con controricorso;
la trattazione della causa è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, cod. proc. civ.; 5. entrambe le parti hanno depositato memoria.
Ritenuto che :
in via preliminare, va disattesa l’eccezione di difetto di rappresentanza, nullità ed inefficacia della procura speciale rilasciata in calce al ricorso, per essere stato riportato il nominativo del soggetto conferente solo nella procura speciale e non già nel ricorso, in base al consolidato principio per cui «La procura alle liti rilasciata da persona chiaramente identificabile, che abbia dichiarato la propria qualità di legale rappresentante dell’ente costituito in giudizio, è valida, incombendo su chi nega tale qualità l ‘ onere di fornire la prova contraria» (Cass. Sez. 6-2, 18/09/2014, n. 19710; in senso conforme Cass. Sez. 6-3, 15/05/2020, n. 8987). Nella specie, la procura speciale risulta rilasciata da ‘NOME COGNOMECOGNOME in qualità di Direttore Ge nerale dell’ARAGIONE_SOCIALE, così come nell’intestazione del ricorso si legge che l’RAGIONE_SOCIALE si costituisce in persona del Direttore Generale e Legale rappresentate p.t., sicché, in difetto di qualsivoglia prova contraria offerta sul punto da parte del controricorrente, nessuna nullità è
ravvisabile, imponendo «il principio del giusto processo, come introdotto dal novellato art. 111, primo comma, Cost., di discostarsi da interpretazioni suscettibili di ledere il diritto di difesa della parte ovvero ispirate ad un formalismo funzionale non già alla tutela dell’interesse della controparte ma piuttosto a frustrare lo scopo stesso del processo, che è quello di consentire che si pervenga ad una decisione di merito» (così, Cass. Sez. 3, 11/02/2009, n. 3362);
con il primo motivo l ‘ RAGIONE_SOCIALE deduce la violazione e falsa applicazione, ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., de ll’ art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 e del combinato disposto degli artt. 8, 45, commi 1 e 2, 47 del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 12 della l. R. Puglia n. 3 del 2010, per avere la Corte d ‘ Appello erroneamente escluso l’applicabilità a lla fattispecie in esame del l’art. 52, co mma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, ritenendo, invece, che a l rapporto di lavoro instaurato ai sensi dell’art. 12, co mma 2, lett. b) della l. R. n. 3 del /2010 risulti applicabile il RAGIONE_SOCIALE di natura privatistica;
con il secondo motivo l’ RAGIONE_SOCIALE deduce, in via subordinata e per il caso di ritenuta applicabilità della contrattazione collettiva di matrice privatistica, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., degli artt. 8 e 49 del C.C.N.L. per i dipendenti di aziende del settore per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico -forestale e idraulico – agraria del 7 dicembre 2 010 e dell’art. 11 del RAGIONE_SOCIALE integrativo regionale per gli addetti ai lavori di sistemazione
idraulico forestale e idraulico agraria della Regione Puglia del 10 giugno 2014, dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché dell’art. 2697 cod. civ., per avere la Corte territoriale ritenuto che le mansioni di conducente di veicoli antincendio svolte -in maniera occasionale e discontinua -dal lavoratore abbiano integrato lo svolgimento delle mansioni riconducibili al livello 5° d ell’art. 11 del CIRL Puglia, in violazione delle declaratorie contrattuali di matrice privatistica previste dall’art. 49 de l C.C.N.L. del 2010;
4. il primo motivo è fondato, in continuità con le decisioni già emesse da questa Corte in fattispecie sovrapponibili a quella oggetto di causa (in particolare: Cass. Sez. L, 24/04/2023, n. 10811, e, in senso conforme, Cass. Sez. L, 18/10/2023, n. 20107), nelle quali è stato enunciato il principio di diritto secondo cui «la sottoposizione di un rapporto di lavoro con un ente pubblico non economico alla disciplina di un RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di lavoro di diritto privato, con riferimento ad attività istituzionali del medesimo ente, non comporta il fuoriuscire di tale rapporto dall’ambito del lavoro pubblico privatizzato e dunque, salva espressa e specifica previsione contraria da parte della norma di legge, trovano comunque applicazione le regole generali di cui al d.lgs. n. 165/2001; in particolare, rispetto al personale operaio dell’RAGIONE_SOCIALE il cui rapporto, ai sensi dell’art. 12, co. 3, Legge Regione Puglia n. 3 del 2010, nel testo ratione temporis applicabile, è regolato dal RAGIONE_SOCIALE privatistico per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-
forestale e idraulicoagraria, trova applicazione l’art. 52 d. lgs. 165/2001 e dunque l’esercizio di fatto di mansioni superiori a quelle di formale inquadramento, mentre dà diritto alle corrispondenti retribuzioni, non è utile all’acquisizione definitiva della qualifica superiore»;
4.1. nelle citate pronunce -alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ. -il quadro normativo e contrattuale di riferimento è stato ricostruito in continuità con l’orientamento, già formatosi nella giurisprudenza di questa Corte, sulla natura dei rapporti che intercorrono, in ambito regionale, fra le amministrazioni pubbliche (Regioni o enti pubblici non economici dalle stesse istituiti) ed il personale addetto a lavori di sistemazione idraulica e forestale, orientamento secondo cui l’applicazione del C.C.N.L. di diritto privato, risalente alla disciplina RAGIONE_SOCIALE dettata in epoca antecedente al trasferimento delle competenze dallo Stato alle Regioni, di per sé non osta alla qualificazione del rapporto in termini di lavoro pubblico (cfr., in particolare, Cass. Sez. L, n. 20107 del 2023 e precedenti ivi richiamati);
4.2. né l’applicazione del regime pubblicistico, di cui all’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, risulta preclusa per effetto della mancata tempestiva deduzione da parte dell’RAGIONE_SOCIALE in primo grado, atteso che la corretta qualificazione del rapporto non costituisce eccezione e rientra nel potere del giudice, a maggior ragione se la natura di diritto pubblico dell’ente discende direttamente dalla legge nella specie regionale –
(in tal senso, in motivazione, Cass. Sez. L, 09/12/2020, n. 28060, che afferma: «Occorre premettere che l’attività ricostruttiva della natura giuridica di un ente è compito del giudice di legittimità che vi provvede, anche d’ufficio, in ossequio al princip io iura novit curia , laddove tale natura fondi la propria essenza in disposizioni di legge (operazione, questa, che non trova limite, pertanto, in differenti prospettazioni o posizioni delle parti), diversamente essendo l’indicato compito circoscritto a quanto ritualmente allegato in causa, nel rispetto degli oneri di cui all’art. 366 cod. proc. civ., laddove una determinata natura (e, per quanto si dirà, quella di ente privato) abbia le radici in atti dell’autonomia delle persone.)»;
4.3. l’assoggettamento del rapporto lavorativo in esame alla disciplina di cui all’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 comporta l’inapplicabilità della previsione dettata dal C.C.N.L. privatistico, quanto agli effetti dello svolgimento di fatto di mansioni superiori, dovendosi escludere il diritto al superiore inquadramento rivendicato;
l’accoglimento del primo motivo , nei termini anzidetti, determina l’assorbimento de l secondo motivo, proposto in via subordinata, posto che, esclusa l’applicabilità del regime previsto in proposito dal C.C.N.L. di diritto privato, l’eventuale riconoscimento delle differenze retributive dovrà essere valutato dal giudice di rinvio in base alla prova dell’ effettivo espletamento delle mansioni superiori nell’arco del periodo oggetto di rivendicazione, non essendo a tal fine sufficiente la prova limitata al periodo di tempo previsto dall’anzidetta contrattazione per
la maturazione del diritto all’inquadramento nella fascia lavorativa superiore;
5.1. infatti, come già ritenuto nel citato precedente (Cass. Sez. L, n. 20107 del 2023), «una volta esclusa ogni possibilità di modificazioni definitive del rapporto quale effetto dello svolgimento di fatto di mansioni superiori, il diritto a ricevere il trattamento retributivo previsto per la qualifica o il livello diversi da quelli di inquadramento sorge, di tempo in tempo, in ragione del concreto esercizio delle mansioni medesime (cfr. Cass. n. 18901/2019) e, quindi, limitatamente al periodo in cui la prestazione lavorativa resa, per qualità e quantità, è stata diversa e superiore rispetto a quella prevista al momento dell’assunzione; ne discende che è onere del dipendente allegare e dimostrare che l’esercizio di fatto delle mansioni superiori si sia prot ratto per l’intero periodo al quale la pretesa retributiva si riferisce »; 5.2. la Corte territoriale ha riconosciuto il diritto alle differenze retributive per l’intero periodo successivo all’ottobre 2011, senza compiere alcun accertamento sull’effettivo svolgimento di mansioni superiori nell’intero arco temporale di interesse;
6. in via conclusiva, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame, attenendosi ai principi di diritto enunciati nei punti 4 e 5, e provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito l’ ulteriore motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 22/11/2023