Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 26262 Anno 2024
AULA B
Civile Ord. Sez. L Num. 26262 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6431/2019 R.G. proposto
da
NOME COGNOME , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME , rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO, presso lo
Oggetto: Lavoro pubblico contrattualizzato -Personale sanitario -Svolgimento mansioni superiori -Responsabile struttura semplice -Responsabile struttura complessa -Trattamento accessorio – Presupposti
R.G.N. 6431/2019
Ud. 13/09/2024 CC
studio dell’avvocato COGNOME NOME , rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME
-controricorrente – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO L’RAGIONE_SOCIALE n. 789/2018 depositata il 13/12/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 13/09/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 789/2018, depositata in data 13 dicembre 2018, la Corte d’appello di L’Aquila, nella regolare costituzione dell’appellata NOME COGNOME ha integralmente accolto l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE nei confronti della sentenza del Tribunale di Avezzano n. 276/2017, depositata in data 26 settembre 2017, e, per l’effetto, ha integralmente respinto le domande originariamente proposte da NOME COGNOME.
Quest’ultima aveva adito il Tribunale di Avezzano, chiedendo di accertare il proprio diritto a percepire le differenze retributive tra le indennità percepite in correlazione alla qualifica di dirigente di struttura semplice – riconosciuta dalla RAGIONE_SOCIALE -e quelle spettanti al dirigente di struttura complessa, e deducendo di avere svolto l’incarico di direttore del RAGIONE_SOCIALE TagliacozzoRAGIONE_SOCIALECarsoliRAGIONE_SOCIALECivitella Roveto, nell’intervallo di tempo dal 14 giugno 2007 al 31 maggio 2012.
Accolta la domanda in primo grado e proposto appello da parte della RAGIONE_SOCIALE, la Corte d’appello di L’Aquila ha accolto il gravame rilevando:
-in primo luogo, che la sentenza di prime cure aveva accolto la domanda senza valutare la specifica qualificazione formale dell’ufficio cui il dirigente medico era stato preposto come struttura semplice, rimarcando il carattere vincolante della classificazione aziendale, in quanto rimessa esclusivamente alle scelte organizzative e gestionali dell’Ente, e concludendo che nella specie, in assenza di una determinazione dell’RAGIONE_SOCIALE dalla quale emergesse – mediante un atto di macro-organizzazione -il carattere di struttura complessa -essendo tale determinazione intervenuta solo nel 2012 a seguito di una procedura di riorganizzazione -doveva escludersi la fondatezza della pretesa a differenze retributive correlate al maggior grado di responsabilità insito nell’incarico svolto;
-in secondo luogo, che, anche a voler ritenere erronea la classificazione della struttura organizzativa operata dal datore di lavoro, nella specie il ricorrente aveva basato le proprie pretese unicamente sulla circostanza di avere diretto un Raggruppamento Distrettuale da qualificarsi come struttura complessa, senza tuttavia specificare le modalità concrete di svolgimento del lavoro ed i risultati conseguiti ed invece omettendo di allegare e provare le mansioni svolte, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, in relazione alle concrete attività svolte e alle responsabilità assunte, e quindi la riconducibilità del suo incarico alle previsioni di cui agli artt. 15 e 15ter , D. Lgs. N. 502/1992;
-ulteriormente, che, vertendosi in tema di rapporto di lavoro con qualifica dirigenziale e trovando quindi applicazione gli
artt. 19 e 24, D. Lgs. N. 165/2001 e 13, D. Lgs. 229/1999, era da escludere, nell’ambito del ruolo unico dei dirigenti sanitari, la sussistenza di una fattispecie di svolgimento di mansioni superiori, potendosi al più ravvisare lo svolgimento di mansioni diverse, con conseguente maturarsi del diritto al trattamento accessorio contrattualmente previsto dalla contrattazione collettiva, previa allegazione e dimostrazione dei parametri da quest’ultima fissati per procedere a tale riconoscimento, laddove nella s pecie l’originario ricorso introduttivo era del tutto privo di specifiche allegazioni e non aveva offerto adeguata prova sul punto.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di L’Aquila ricorre ora NOME COGNOME.
Resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALEL’RAGIONE_SOCIALE.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
Le parti hanno depositato memorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a tre motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 3sexies e 15, D. Lgs. 502/1992; 15, 27 e 28, CCNL 1998-2001; della L.R. Abruzzo n. 37/1999 (approvazione del Piano Socio-Sanitario Regione Abruzzo); dell’art. 19 dell’atto aziendale approvato con deliberazione del Direttore Generale A.U.S.L. N. 1, n. 338/2007.
La ricorrente, in sintesi, impugna la sentenza della Corte di L’Aquila, nella parte in cui quest’ultima ha affermato il carattere
vincolante della classificazione aziendale del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Tagliacozzo-Carsoli-Civitella Roveto come struttura semplice sino al 2012.
Deduce, in contrario, che la classificazione delle strutture distrettuali abruzzesi era stata determinata non con atti aziendali bensì con la L.R. Abruzzo n. 37/1999 e che, conseguentemente, la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare il piano sanitario regionale 1998/2000 che, nell’ambito dei poteri spettanti alla Regione – e non all’Azienda -avrebbe proceduto all’articolazione in distretti dell’unità sanitaria locale e poi dell’azienda sanitaria, individuando in concreto criteri che, alla luce dei c riteri dettati dall’art. 27, CCNL 1998 -2001.
Contesta, quindi, che rientrasse nei poteri dell’RAGIONE_SOCIALE, quello di procedere alla individuazione della classificazione del Distretto e peraltro argomenta ulteriormente che l’atto aziendale approvato con deliberazione del Direttore Generale A.U.S.L. N. 1, n. 338/2007 costituiva atto di macrorganizzazione idoneo a classificare il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di CelanoRAGIONE_SOCIALEPescinaRAGIONE_SOCIALEGioia dei Marsi come struttura complessa.
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 41, 101, 117 e 134 Cost. ‘con riferimento alla disapplicazione degli art. 3 sexies e l’art. 15 del D. Legs. 30 dicembre 1992, n. 502, artt. 15, 27 e 28, del CCNL 1998/2001; il Piano socio sanitario della Regione Abruzzo approvato con L.R. Abruzzo n. 37 del 2.7.1999 nella parte riguardante i Distretti Sanitari RAGIONE_SOCIALE‘ , previsioni che la Corte avrebbe violato nel momento in cui ha affermato la vincolatività della classificazione aziendale senza invece applicare tali norme o, in subordine, sollevare questione di legittimità costituzionale.
1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la falsa applicazione degli artt. 2103 c.c. e 15ter, D. Lgs. N. 165/2001, per avere la Corte d’appello impostato il proprio ragionamento sulla base dell’applicazione dell’art. 2103 c.c. – laddove detta previsione non sarebbe nella specie applicabile -e per aver affermato che l’originario ricorrente avrebbe assunto l’incarico senza adeguata procedura selettiva ex art. 15ter, D. Lgs. N. 165/2001, laddove la selezione prevista da tale ultima previsione non integra un concorso in senso tecnico.
Il ricorso deve essere dichiarato nel complesso inammissibile.
2.1. Si deve, infatti, osservare che la decisione impugnata si è venuta a basare su una triplice ratio decidendi : 1) vincolatività della classificazione della struttura da parte dell’Azienda; 2) carente individuazione, da parte della ricorrente, delle modalità concrete di svolgimento del lavoro e carente allegazione e prova delle mansioni svolte, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, anche nell’ipotesi di disapplicazione della classificazione formale della struttura; 3) carente allegazione e prova dei parametri previsti dalla contrattazione collettiva per il riconoscimento del trattamento accessorio previsto per lo svolgimento di mansioni diverse.
2.2. L’esame del ricorso evidenzia che lo stesso, se viene ad impugnare direttamente la prima ratio decidendi , non riesce, invece, ad intercettare la seconda e la terza ratio .
Da un lato, infatti, il ricorso attribuisce erroneamente alla decisione impugnata l’applicazione dell’art. 2103 c.c. ( terzo motivo), espressamente esclusa dalla decisione (sesta pagina non numerata), la quale, peraltro si è pienamente conformata ai precedenti di questa Corte in materia di sostituzione temporanea negli incarichi dirigenziali (Cass. Sez. L – Ordinanza n. 2875 del 31/01/2024; Cass. Sez. L –
Ordinanza n. 22047 del 12/07/2022; Cass. Sez. L – Sentenza n. 21565 del 03/09/2018) ed ha accertato anche in fatto che la struttura ove prestava servizio la ricorrente non era struttura complessa sino alla sua formale classificazione.
Dall’altro lato, il ricorso omette radicalmente di impugnare quel giudizio di inidoneità delle allegazioni e prove dell’originario ricorso , che si pone alla base della seconda e terza ratio .
2.3. Per completezza, si deve rilevare un ulteriore profilo di inammissibilità del secondo motivo di ricorso, nella parte in cui lo stesso viene a censurare la decisione della Corte territoriale per non aver sollevato questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 41, 101, 117, 134 Cost.
Questa Corte, infatti, ha reiteratamente affermato il principio per cui è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione diretto unicamente a prospettare una questione di legittimità costituzionale di una norma non potendo essere configurato a riguardo un vizio del provvedimento impugnato idoneo a determinarne l’annullamento da parte della Corte, in quanto è riservata al potere decisorio del giudice la facoltà di sollevare o meno la questione dinanzi alla Corte costituzionale ben potendo la stessa essere sempre proposta, o riproposta, dall’interessato, oltre che prospettata d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, purché essa risulti rilevante, oltre che non manifestamente infondata, in connessione con la decisione di questioni sostanziali o processuali ritualmente dedotte nel processo (Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 14666 del 09/07/2020; Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 9284 del 16/04/2018).
Escluso un vizio della decisione impugnata, quindi, vi è unicamente da aggiungere che il giudizio di inammissibilità complessiva
del ricorso vale a privare radicalmente di rilevanza la prospettata questione di costituzionalità anche nella presente sede di legittimità.
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P. Q. M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 4.700,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater , nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis , ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione