Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7045 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 7045  Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 17/03/2025
Con decreto ingiuntivo n. 1044/2011 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE ha intimato all’RAGIONE_SOCIALE il pagamento del la somma di € 70.431,13 in favore di NOME COGNOME (dirigente medico a tempo indeterminato alle dipendenze dell’RAGIONE_SOCIALE  stessa),  quale corrispettivo  per  le  mansioni  superiori  svolte  in qualità di Direttore di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE reparto di RAGIONE_SOCIALE.
Il  Tribunale  di  RAGIONE_SOCIALE, all’esito del  giudizio  di  opposizione  instaurato dall’RAGIONE_SOCIALE,  ha revocato  il  suddetto  decreto  ingiuntivo  ed  ha  condannato l’RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di € 83.741,04 in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
La Corte di Appello di Roma, in accoglimento del gravame proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso tale sentenza, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto ed  ha  condannato  l’RAGIONE_SOCIALE  al  pagamento  RAGIONE_SOCIALE minor somma di € 18.476,50 in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
La Corte territoriale ha rilevato l’inammissibilità del motivo riguardante l’erroneità  RAGIONE_SOCIALE  consulenza  contabile  espletata  nel  giudizio  di  primo  grado, evidenziando  che  l’RAGIONE_SOCIALE in  tale  giudizio  non  aveva  nominato  un proprio  consulente  e  non  aveva  eccepito  alcunché  nelle  note  autorizzate  e depositate prima dell’udienza di discussione.
H a evidenziato che l’atto aziRAGIONE_SOCIALEle costituisce un elemento imprescindibile per il conferimento dell’incarico dirigenziale e per l’attribuzione del trattamento economico,  ed  ha  richiamato  l’orientamento  secondo  cui  in  assenza  di  tale presupposto non è invoc abile l’art. 2103 cod. civ.; ha ritenuto che l’inapplicabilità dell’art. 2103 cod. civ. riguardasse solo l’acquisizione RAGIONE_SOCIALE superiore qualifica rivendicata, ma non le differenze di trattamento retributivo.
In applicazione del principio espresso da Cass. n. 34541/2019, secondo cui a chi sia preposto di fatto ad una struttura complessa non spetta l’integrale trattamento  di  chi  risulti  legalmente  incaricato  di  tale  direzione,  ma  solo  il trattamento  dirigenziale  già  spettante  al  sostituto  (da  calcolare  fissando  la retribuzione  di  posizione  nella  misura  prevista  per  l’adibizione  alla  struttura
complessa ed integrando il dovuto con l’indennità sostitutiva ), ha determinato in  €  18.476,50  la  retribuzione  di  posizione  spettante  alla  COGNOME  in  base all’incontestato conteggio elaborato dal consulente tecnico di ufficio
Ha inoltre evidenziato che la RAGIONE_SOCIALE aveva chiesto in subordine, per mero tuziorismo difensivo, la rideterminazione del credito in funzione RAGIONE_SOCIALE suddetta indennità.
 Ha  escluso  che  l’RAGIONE_SOCIALE  avesse  riconosciuto  il  diritto  RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE  alla  percezione  dell’indennità  integrativa ed  ha  ritenuto  nuova  ed inammissibile la domanda subordinata proposta dalla RAGIONE_SOCIALE nella memoria di costituzione in appello, evidenziando che era stata modificata la causa petendi .
 Avverso  tale  sentenza  NOME  COGNOME  ha  proposto  ricorso  per cassazione sulla base di quattro motivi.
9 . L’RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
DIRITTO
Con il primo motivo, il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 345 cod. proc. civ., dell’art. 2103 cod. civ., degli artt. 15, 15 bis e 15 ter del d.lgs. n. 502/1992, degli artt. 19, 24 e 52 del d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 36 Cost., nonché degli artt. 18, 28, 36 ss. CCNL RAGIONE_SOCIALE Dirigenza RAGIONE_SOCIALE e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale 8.6.2000, in relazione all’art. 360, comma primo n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ed il principio di non contestazione.
Evidenzia  che  l’RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALE  si  era  limitata a  dedurre  il  mancato svolgimento delle funzioni di direzione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE prima che le venisse attribuito l’incarico formale in data 1.7.2008, e dunque l’insussistenza dei presupposti del diritto all’adeguamento RAGIONE_SOCIALE retribuzione.
Addebita alla Corte territoriale di avere pronunciato ultra petita , accogliendo un motivo di appello mai proposto.
Con il secondo motivo, il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 345 cod. proc. civ., degli artt. 2103, 2106 e 2129 cod.
civ., degli artt. 15, 15 bis e 15 ter del d.lgs. n. 502/1992, degli artt. 19, 24 e 52 del d.lgs. n. 165/2001, dell’art. 36 Cost., nonché degli artt. 18, 28, 36 ss. CCNL RAGIONE_SOCIALE Dirigenza RAGIONE_SOCIALE e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale 8.6.2000, ai sensi dell’art. 360, comma primo n. 3 cod . proc. civ., per avere la Corte territoriale ritenuto che la domanda formulata dalla ricorrente comportasse il riconoscimento di mansioni superiori; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai s ensi dell’art. 360, comma primo n. 5 cod. proc. civ.
Deduce che l’art.  2103  cod.  civ.  non era  stato  posto  a  fondamento  delle domande proposte dalla RAGIONE_SOCIALE nel ricorso monitorio ed in sede di opposizione.
Evidenzia  che  la  COGNOME  aveva  chiesto  l’attribuzione  del  trattamento economico previsto dal CCNL Dirigenza RAGIONE_SOCIALE per lo svolgimento di fatto di funzioni di direzione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei tre anni antecedenti al formale conferimento dell’incarico, sulla base dell’art. 36 Cost., nonché degli artt. 24 e 52 d.lgs. n. 165/2001.
Sostiene che alla fattispecie dedotta in giudizio sono applicabili gli artt. 2126 e 2129 cod. civ.
3. Con il terzo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 132 e 345 cod. proc. civ., degli artt. 2103, 2106 e 2129 cod. civ., degli artt. 15, 15 bis e 15 ter del d.lgs. n. 502/1992, degli artt. 19, 24 e 52 del d.lgs. n. 165/2001, degli artt. 36 e 111 Cost., nonché degli artt. 18, 28, 36 ss. CCNL RAGIONE_SOCIALE Dirigenza RAGIONE_SOCIALE e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale 8.6.2000, ai sensi dell’art. 360, comma primo n . 3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale l iquidato l’indennità di posizione nella misura di € 18.476,50 , inferiore a quanto risulta dal conteggio elaborato dal consulente tecnico, richiamato come base per la liquidazione, senza chiarire come fosse addivenuta a tale determinazione; nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per carenza e/o insufficienza RAGIONE_SOCIALE motivazione ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ. ; omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma primo n. 5 cod. proc. civ., per non avere la Corte territoriale correttamente valutato le risultanze RAGIONE_SOCIALE consulenza tecn ica d’ufficio espletata nel giudizio di primo grado.
Lamenta la carenza RAGIONE_SOCIALE motivazione, in quanto la sentenza impugnata ha richiamato  il  conteggio  del  consulente  tecnico  senza  chiarire  i  dati  presi  in considerazione,  e  senza  consentire  il  controllo  sull’esattezza  e  la  logicità  del ragionamento svolto.
Si  duole  dell’omesso  ed  errato  esame  RAGIONE_SOCIALE  consulenza  tecnica  d’ufficio, evidenziando che in base all’art. 39 del CCNL RAGIONE_SOCIALE Dirigenza RAGIONE_SOCIALE e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale 8.6.2000 l’indennità di posizione è composta da una parte  fissa,  da  una  parte  variabile  contrattuale  e  da  una  parte  variabile aziRAGIONE_SOCIALEle  commisurata  al  valore  economico  assegnato  dall’RAGIONE_SOCIALE  ad  ogni funzione e/o incarico dirigenziale.
Richiama la tabella di calcolo del consulente tecnico d’ufficio, sostenendo che la retribuzione dovuta alla COGNOME è quella risultante dalla somma delle suddette voci indicate nel conteggio alle colonne ‘spettante’ , detratto quanto corrisposto, a titolo di indennità di posizione fissa CCNL e di indennità di posizione variabile aziRAGIONE_SOCIALEle, per un totale di € 33.986,49.
4. Con il quarto motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 132 e 345 cod. proc. civ., degli artt. 15, 15 bis e 15 ter del d.lgs. n. 502/1992, degli artt. 19, 24 e 52 del d.lgs. n. 165/2001, degli artt. 36 e 111 Cost., nonché degli artt. 18, 28, 36 ss. CCNL RAGIONE_SOCIALE Dirigenza RAGIONE_SOCIALE e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale 8.6.2000, ai sensi dell’art. 360, comma primo n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente escluso la liquidazione dell’indennità di sostituzione per la novità RAGIONE_SOCIALE domanda.
Deduce che la COGNOME nella memoria di costituzione relativa al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo aveva chiesto, ai sensi degli artt. 36 Cost., 52 d.lgs. n. 165/2001 e del CCNL di settore all’epoca vigente, il pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di € 70.431,13 ovvero la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia ; precisa che fin dal giudizio di primo grado il trattamento integrale spettante al dirigente responsabile di struttura complessa ovvero, in via subordinata anche la somma minore ritenuta di giu stizia derivante dall’applicazione del CCNL di settore, ivi compresa l’indennità sostitutiva prevista dall’art. 18 del medesimo CCNL.
Evidenzia  che  secondo  Cass.  n.  34541/2019  (posta  a  fondamento  RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata) tale indennità, unitamente alla retribuzione di posizione, costituisce il trattamento dovuto in caso di svolgimento di fatto delle funzioni dirigenziali di direzione di struttura complessa
 Il  primo  motivo  è  inammissibile  nella  parte  in  cui  denuncia  un  vizio processuale.
Il motivo ( proposto ai sensi dell’art. 360 comma primo n. 3 cod. proc. civ. ) non lamenta che la Corte territoriale si è pronunciata su fatti diversi da quelli dedotti dalla ricorrente, ma censura statuizioni contenenti principi di diritto, ed invoca  erroneamente  l’applicazione  del  principio  di  non  contestazione,  che riguarda fatti e non principi di diritto.
Questa Corte ha infatti chiarito che in applicazione del principio iura novit curia di cui all’art. 113, comma primo, cod. proc. civ. il giudice ha il potere -dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in lite, nonché all’azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento RAGIONE_SOCIALE sua decisione principi di diritto diversi da quelli richiamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento RAGIONE_SOCIALE fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli RAGIONE_SOCIALE fattispecie concreta sottoposta al suo esame, essendo al medesimo vietato, in forza del principio di cui all’art. 112 cod. proc. civ., porre a base RAGIONE_SOCIALE decisione fatti che non siano stati oggetto di puntuale allegazione e contestazione negli scritti difensivi delle parti, ancorché rinvenibili all’esito di una ricerca condotta sui documenti prodotti (Cass. n. 30607/2018)
La restante parte RAGIONE_SOCIALE censura, che denuncia violazioni di norme di legge del CCNL, è infondata.
L’art.  45  del  d.  lgs.  n.  165/2001  prevede  che  il  trattamento  economico fondamentale  ed  accessorio  è  definito  dai  contratti  collettivi;  non  è  dunque consentita l’erogazione, da parte RAGIONE_SOCIALE PRAGIONE_SOCIALE. di trattamenti economici in difetto dei presupposti richiesti d al CCNL, la cui violazione è censurabile ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.
Le  remunerazioni  delle  prestazioni  nel  pubblico  impiego  possono  essere riconosciute solo se in linea con le previsioni di allocazione di spesa, pertanto l’accordo che non le rispetti è invalido e le rende ripetibili (Cass. 5679/2022).
Nel caso di specie è consolidato il principio secondo cui non è configurabile come svolgimento di mansioni superiori l’attività del dirigente medico di fatto preposto a struttura complessa, e secondo cui al medesimo non spetta l’integrale trattamento previsto in favore di chi risulti legalmente incaricato di tale direzione, ma solo l’indennità di sostituzione ex art. 18 (v. Cass. n. 15577/2015; Cass. n. 16299/2015; Cass. n. 584/2016; Cass. n. 9879/2017; Cass. n. 21565/2018; Cass. n. 91/2019; Cass. n. 23155/2021; Cass. n. 23156/2021; Cass. n. 23195/2021; Cass. 27241/2024; v. anche Cass. 15744/2024).
7. Il secondo motivo è infondato.
COGNOME, dirigente medico di struttura semplice con incarico dirigenziale afferente al RAGIONE_SOCIALE, ha rivendicato la spettanza del diritto al  compenso di dirigente di struttura  complessa  in  ragione  dello  svolgimento dell’incarico di coordinamento delle attività RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nelle more dell’affidamento del l ‘incarico RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (dal 29.7.2005 al 1.7.2008).
Nella sostanza la RAGIONE_SOCIALE ha dunque fondato la domanda sullo svolgimento di  mansioni  superiori  ed  entrambe  le  parti  nel  giudizio  di  opposizione  hanno richiamato l’art. 52 d.lgs. n. 165/2001; d’altronde, come risulta dalla sentenza impugnata, il Tribunale aveva accertato il diritto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento di euro 70.431,13 per le mansioni superiori svolte dal 2005 a 2008.
Anche  la  censura,  nel  prospettare  che  il  trattamento  economico  per  lo svolgimento di fatto di funzioni di direzione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei tre anni antecedenti  al  formale  conferimento  dell’incarico  è  stato  richiesto  sulla  base dell’art. 36 Cost., nonché deg li artt. 24 e 52 d.lgs. n. 165/2001, prospetta che la causa petendi era costituita dallo svolgimento di fatto di mansioni superiori.
8. Il terzo motivo è inammissibile.
La censura, al di là RAGIONE_SOCIALE formulazione RAGIONE_SOCIALE rubrica, denuncia nella sostanza l’omessa motivazione e l’omessa valutazione di un fatto decisivo.
N el richiamare  la consulenza  tecnica  d’ufficio, il  motivo  non  assolve compiutamente agli oneri previsti dall’art. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ., in quanto non riproduce né sintetizza l’elaborato peritale per intero, ma riporta solo il prospetto riepilogativo RAGIONE_SOCIALE CTU che, pur figurando come documento ‘ E ‘ nel corpo RAGIONE_SOCIALE censura e nell’indice del ricorso per cassazione , non risulta prodotta (il documento ‘ E ‘ allegato al ricorso è infatti costituito dal CCNL).
In  mancanza  dell’elaborato  peritale  nel  suo  complesso,  non  è possibile verificare  la  fondatezza  RAGIONE_SOCIALE  censura,  che  sollecita  comunque  un  giudizio  di merito attraverso un nuovo esame del prospetto.
Inoltre l ‘errato esame d i una consulenza tecnica d’ufficio non rientra nel paradigma dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., che ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ossia ad un preciso accadimento o ad una precisa circostanza in senso storico naturalistico, la cui esistenza risulti dagli atti processuali che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti, avente carattere decisivo (Cass. n. 13024/2022 e Cass. n. 14082/2017).
Il quarto motivo è inammissibile, risultando dalla sentenza impugnata che la  RAGIONE_SOCIALE  aveva  chiesto  il  pagamento  dell’indennità  sostitutiva  solo  in  via subordinata e che la Corte territoriale ha liquidato alla RAGIONE_SOCIALE la retribuzione di posizione (sia pure riducendo l’importo riconosciuto a tale titolo dal giudice di primo grado), oggetto RAGIONE_SOCIALE domanda principale.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Nulla va disposto in ordine alle spese non avendo la parte intimata svolto attività difensiva .
12 .  Sussistono  le  condizioni  per  dare  atto,  ai  sensi  dell’art.13,  comma  1 quater , del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore  importo  a  titolo  di  contributo  unificato  pari  a  quello  previsto  per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
Così  deciso  in  Roma,  nella  camera  di  consiglio  RAGIONE_SOCIALE  Sezione  Lavoro  RAGIONE_SOCIALE