Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17521 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 17521 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 25/06/2024
Il Tribunale di Padova ha accolto la domanda di NOME COGNOME (inquadrata nell’Area B), volta ad ottenere il pagamento delle differenze retributive spettanti in relazione all’espletamento di mansioni corrispondenti a quelle proprie dell’Area C, qualifica funzionale C3 del CCNL Comparto Enti pubblici non economici, nel periodo da aprile 2004 al deposito del ricorso, ed ha altresì riconosciuto il suo diritto alla corresponsione dell’indennità di ente.
La Corte di Appello di Venezia, in parziale accoglimento dell’appello proposto dall’RAGIONE_SOCIALE, ha dichiarato il diritto della COGNOME alla corresponsione delle differenze retributive relative al livello C1.
La Corte territoriale ha valorizzato, quanto alle mansioni, l ‘ assenza di specifica contestazione da parte dell’ Istituto ed ha di conseguenza ritenuto che la ricorrente avesse svolto tutte le fasi del processo, e non solo alcune fasi.
Considerato che la nozione di processo produttivo alla quale si riferiscono le declaratorie contrattuali non coincide con quella di processo ai fini organizzativi, ha escluso che il ‘processo’ al quale fare riferimento fosse quello delle prestazioni a sostegno del reddito e che la COGNOME avesse svolto mansioni della categoria B in quanto si era occupata solo di una fase del medesimo; ha poi affermato che sulla base delle previsioni contrattuali il profilo C1 individua il personale che segue interamente solo una linea di processo-prodotto, il profilo C3 quello che segue più linee di processo-prodotto e il profilo C4-C5 il personale responsabile dell’intero processo produttivo.
Ha ritenuto che le mansioni svolte dalla RAGIONE_SOCIALE, che si occupava solo della RAGIONE_SOCIALE, dovessero essere ascritte al profilo C1 e non al profilo C3; ha inoltre rilevato la mancanza di una specifica allegazione in ordine alla gestione di ‘teams di lavoro anche interfunzionali’ attraverso la guida e la motivazione degli appartenenti al gruppo’.
Ha poi ritenuto assorbito il motivo di appello inerente all’asserita violazione del CCNL 2006/2009, in quanto era stato riconosciuto lo svolgimento di mansioni relative al livello C1 per tutto il periodo di causa.
Avverso tale sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati da memoria.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.
DIRITTO
1.Con il primo motivo, il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 52 del d. lgs. n. 165/2001, dell’art. 115 cod. proc. civ. e dell’art. 2697 cod. civ., per avere la Corte territoriale ritenuto incontestate le mansioni svolte dalla COGNOME e per non avere posto a carico della lavoratrice l’onere di provare lo svolgimento delle suddette mansioni, solo genericamente allegate dalla medesima.
Lamenta il mancato svolgimento dell’istruttoria sulle mansioni svolte dalla RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo motivo, il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 52 del d. lgs. n. 165/2001, degli artt. 1362 ss. cod. civ. ss., degli artt. 13, 16 e 24 del CCNL 1998/2001 con riferimento all’interpretazione delle declaratorie contrattuali delle Aree di cui al CCNL EPNE 1998/2001 e al CCNL EPNE 2006/2009.
Trascrive le declaratorie contrattuali e poi argomenta sulla distinzione fra processo e sottoprocesso che dovrebbe essere desunto dalla nuova organizzazione che l’ente si è dato.
Evidenzia che dall’istruttoria non è emersa la prova che la COGNOME avesse svolto in maniera prevalente le mansioni corrispondenti a quelle del funzionario C1, come previste dalle declaratorie contrattuali.
Aggiunge che le mansioni allegate dalla RAGIONE_SOCIALE non comportano lo svolgimento di tutte le fasi del processo e non evidenziano margini di autonomia decisionale o responsabilità nell’adozione di provvedimenti.
Addebita alla Corte territoriale di non avere operato alcuna distinzione tra le competenze semplici che fanno capo ad un sottoprocesso produttivo, e le competenze complesse che comportano particolari capacità, responsabilità che fanno invece capo ad un intero processo produttivo.
Critica la sentenza impugnata per avere ritenuto sufficiente, ai fini dell’inquadramento nell’Area C, lo svolgimento solo di alcune fasi, e non dell’intero processo con assunzione della responsabilità finale del medesimo.
3. Il primo motivo è inammissibile, in quanto non coglie il decisum .
La Corte territoriale non ha infatti affermato che era mancata la contestazione delle mansioni svolte dalla COGNOME, ma che la contestazione dell’Istituto non era stata specifica, in quanto non aveva riguardato l ‘analitica descrizione delle mansioni contenuta nel ricorso (e riportate nella sentenza impugnata), ma la fondatezza della domanda e l’interpretazione delle declaratorie contrattuali.
Lo stralcio della memoria di costituzione del l’RAGIONE_SOCIALE riportato nel ricorso non contiene in effetti una contestazione specifica delle circostanze di fatto indicate in ricorso ; l’Istituto si è infatti limitato a dedurre che la COGNOME nel periodo di riferimento presso la sede RAGIONE_SOCIALE di Padova era stata inserita nel gruppo di lavoro che gestisce l’Area RAGIONE_SOCIALE occupandosi di alcune fasi del processo.
Deve inoltre rammentarsi che spetta al giudice del merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (Cass. n. 3680/2019 e negli stessi termini Cass. n. 27490/2019).
Anche il secondo motivo, che sollecita un giudizio di merito valorizzando il progetto organizzativo dell’ente di cui alla deliberazione n. 799/1998 e contesta
la ricostruzione in fatto operata dalla Corte territoriale in ordine allo svolgimento di tutte le fasi del processo da parte della COGNOME, è inammissibile in quanto non coglie il decisum .
Ai fini dell’ascrivibilità delle mansioni svolte dalla COGNOME nell’area C, la Corte territoriale non ha infatti ritenuto sufficiente lo svolgimento solo di alcune fasi, ma ha affermato che le mansioni svolte dalla COGNOME comportavano lo svolgimento di tutte le fasi; dopo avere precisato che la nozione di processo a fini organizzativi è diversa da quella utilizzata nelle declaratorie contrattuali, riferita al processo di produzione (cioè al procedimento riferito ai singoli prodotti), ha escluso che l’area C preveda lo svolgimento di tutte le fasi di uno dei processi di gestione (cioè di un processo organizzativo) e l’area B lo svolgimento di alcune fasi.
Inoltre il motivo non censura specificamente la statuizione relativa all’ assorbimento del motivo di appello con cui era stata denunciata la violazione del CCNL 2006-2009.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater , del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 4 .000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% e accessori di legge , con distrazione in favore dell’AVV_NOTAIO.
D à atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 22 maggio 2024.