Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31356 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 31356 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 381-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 816/2021 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 21/06/2021 R.G.N. 1322/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 02/10/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Fatti di causa
Oggetto
R.G.N.381/2022
COGNOME.
Rep.
Ud 02/10/2025
CC
La Corte d’appello di Bari, con la sentenza in atti, ha rigettato l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Trani che aveva accolto la domanda proposta da COGNOME NOME e aveva dichiarato il diritto del ricorrente all’inquadramento nel livello 2/B del CCNL di categoria come “addetto al porter”, a decorrere dall’1/8/2013, con conseguente condanna dell’impresa resistente a disporre il relativo inquadramento, con definitiva assegnazione; aveva altresì dichiarato il diritto del ricorrente ad ottenere dall’impresa resistente il trattamento economico correlato alle superiori mansioni espletate per il periodo successivo al 30/9/2013, con conseguente condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate rispetto al livello di inquadramento (liv.I), oltre accessori di legge.
Avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione con due motivi ai quali ha resistito COGNOME NOME con controricorso. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo si deduce l’errata identificazione della fattispecie legale come prevista dal CCNL di riferimento e correlato travisamento della valutazione delle prove documentali. La sentenza appellata avrebbe preso le mosse da un presupposto del tutto inesatto in quanto aveva errato nell’identificazione della fattispecie da applicarsi al caso di specie incentrando la propria motivazione sul fatto che l’assegnazione del signor COGNOME alle mansioni superiori si era
svolta per un periodo superiore a 90 giorni, ancorché non continuativo.
L’art.16 del CCNL prevedeva però due distinte ipotesi: una prima ipotesi in cui l’esplicazione della mansione superiore era riconducibile a ragioni sostitutive e, in quanto tale, ammessa senza delimitazione temporale ed una seconda ipotesi in cui, in assenza di ragioni sostitutive, le mansioni superiori erano ammesse per un periodo massimo di 90 giorni superato il quale l’assegnazione superiore diventava definitiva.
La Corte d’appello optando per questa seconda ipotesi aveva confuso la fattispecie legale dal momento che in termini sbrigativi e contra tabulas aveva scartato l’esistenza delle ragioni sostitutive in base alle quali il signor COGNOME aveva svolto per il periodo dall’1.5.2013 al 30.9.2013, non continuativamente, anche mansioni superiori. Le richiamate ragioni sostitutive erano state invece provate nel giudizio in base alle buste paga ed attraverso i testimoni escussi.
Si censura inoltre la tesi esposta del giudice di secondo grado per aver affermato che la società datrice di lavoro, per dimostrare l’esistenza delle dedotte ragioni sostitutive, avrebbe potuto depositare gli ordini di servizio riguardanti le sostituzioni effettuate dal COGNOME anche per avvalorare le dichiarazioni dei testimoni, in quanto detto incombente non sarebbe previsto dal CCNL di categoria.
1.1.- Il primo motivo è inammissibile, perché le censure in esso sollevate sono sostanzialmente rivolte, aldilà dell’apparente rubrica e del richiamo ad un insussistente travisamento delle prove, ad una rivisitazione degli accertamenti di merito e dei fa tti sottesi all’attribuzione della qualifica superiore al lavoratore.
Si sostiene invero che le richiamate ragioni sostitutive sarebbero state provate nelle buste paga riferite al periodo in oggetto; ma per un verso non si riproducono in ricorso le buste paga e peraltro verso la censura è volta manifestamente alla rivalutazione dei fatti e delle prove che può essere deferita a questa Corte solo nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa e delle prove, inammissibile in sede di legittimità.
Inoltre anche la tesi espressa dalla Corte territoriale in ordine alla dimostrazione delle esigenze sostitutive attraverso il deposito in giudizio degli ordini scritti riguardanti le sostituzioni -che la ricorrente contesta – non viola alcuna norma di legge, né la fattispecie prevista dal CCNL di riferimento, alla cui identificazione si perviene attraverso il consueto ragionamento probatorio (cerca l’esistenza o meno di esigenze sostitutive) che la censura mira in realtà ad infirmare.
2.- Col secondo motivo si denuncia la mancata valutazione delle prove testimoniale anche in violazione degli artt. 115 e 132 c.p.c..
2.1. Il secondo motivo, è anche esso manifestamente inammissibile tanto più in una fattispecie di ‘doppia conforme’ come quella in esame.
Va qui ribadito che fatta salva l’omessa valutazione di un fatto decisivo, nel caso di specie non dedotta, ma comunque preclusa per la ricorrenza di una ipotesi di doppia conforme (cfr. art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c.), il potere di selezionare e valutare le prove idonee ai fini della dimostrazione del fatto appartiene al giudice di merito e non può essere sindacato in questa sede di legittimità.
Inoltre i medesimi motivi sono del pari inammissibili laddove denunciano la violazione degli artt. 115 e 112 c.p.c. Innanzitutto perché, come già detto, la scelta dei mezzi istruttori utilizzabili per il doveroso accertamento dei fatti rilevanti per la decisione è rimessa all’apprezzamento discrezionale, ancorché motivato, del giudice di merito, ed è censurabile, quindi, in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione e non della violazione di legge (Cass. n.21603 del 2013).
Per di più, la denunciata violazione dell’art. 115 c.p.c. non è dedotta in conformità dell’insegnamento nomofilattico (v. Cass. n. 11892 del 2016) che, a proposito dell’articolo 115 c.p.c., indica che la violazione “può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre’.
Non esistono inoltre nella sentenza impugnata i vizi di motivazione denunciati posto che nell’attuale assetto ordinamentale il vizio di motivazione può essere censurato in Cassazione ai sensi dell’art. 360 n. 4 in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. solo nel caso in cui la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente o manifestamente contraddittoria ed incomprensibile (Cass. S. U. n. 22232/2016; Cass. n. 23940/2017; Cass. n. 22598/2018): ipotesi, tutte, non ravvisabili nel ragionamento logico-giuridico della impugnata pronuncia.
3.- Sulla scorta di tali considerazioni il ricorso in oggetto deve essere quindi dichiarato inammissibile.
4.- Le spese di lite da liquidarsi in favore del controricorrente seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c. con distrazione in favore dell’AVV_NOTAIO.
Sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 3.500,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfettarie oltre accessori dovuti per legge, con distrazione in favore dell’AVV_NOTAIO .
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 2.10.2025
La Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME