Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 20338 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 20338 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 21/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso 1779-2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 48/2023 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 24/07/2023 R.G.N. 91/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/05/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto
Mansioni superiori
R.G.N. 1779/2024
COGNOME
Rep.
Ud. 14/05/2025
CC
RILEVATO CHE
la Corte di Appello di Campobasso, con la sentenza impugnata, in riforma della pronuncia di primo grado e in accoglimento parziale dell’originario ricorso, ha accertato che ‘COGNOME NOME ha svolto mansioni proprie della posizione organizzativa ed economica B (profilo Assistente di Nucleo) CCNL di settore 2002/2005 e segg. dal 14.6.2013 sino alla data del collocamento in quiescenza (30.12.2018)’, con condanna della datrice di lavoro ANAS S.p.A. al pagamento della somma di € 16.375,75 a titolo di differenz e retributive per detto periodo, oltre accessori e spese del doppio grado;
la Corte, in estrema sintesi e per quanto qui possa ancora rilevare, ha premesso l’esame delle declaratorie contrattuali avuto riguardo sia all’inquadramento attribuito al COGNOME (Capo Cantoniere di posizione organizzativa ed economica B1) sia a quello superiore rivendicato (Assistente di Nucleo di posizione organizzativa ed economica B);
quindi, sulla base della documentazione acquisita e dell’istruttoria orale espletata in grado di appello, la Corte territoriale ha accertato che ‘il COGNOME svolgeva attività riconducibile anche al profilo B (assistente di nucleo) e, in particolare, attraverso il coordinamento delle squadre di competenza, teneva contatti con gli uffici tecnici degli enti territoriali e con le forze di polizia giudiziaria, segnalava le violazioni in materia di smaltimento dei rifiuti agli organi competenti, relazionava con gli uffici tecnici legali, gli enti territoriali e le forze di polizia, assolveva ai compiti di polizia stradale nell’ambito del nucleo’;
ha aggiunto che ‘per il periodo di riferimento, in assenza di un assistente di nucleo, il COGNOME ha svolto, oltre alle mansioni del
profilo di appartenenza, quelle del profilo superiore vacante, relazionandosi, altresì, direttamente con il capo nucleo. La circostanza che per il periodo che qui viene in rilievo il posto di assistente di nucleo non fosse coperto depone per lo svolgimento in via prevalente da parte del COGNOME delle relative mansioni’;
in ogni caso la Corte ha anche richiamato ‘l’art. 1, co. 5, dell’allegato 5 del Protocollo d’Intesa 2007 -C.C.N.L. 2006/2009, nel prevedere che il lavoratore che sia destinato a compiere continuativamente mansioni rientranti in due diverse posizioni economiche organizzative per un periodo superiore a sei mesi viene assegnato alla posizione superiore rispetto a quella di appartenenza, non fa alcun riferimento al criterio della prevalenza’;
per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso l’Azienda soccombente con tre motivi; ha resistito l’intimato con controricorso;
entrambe le parti hanno comunicato memorie;
all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il
deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;
CONSIDERATO CHE
i motivi di ricorso dell’ANAS possono essere esposti secondo la sintesi offerta dalla stessa parte ricorrente;
1.1. il primo denuncia: ‘Travisamento della prova su un punto decisivo della controversia, con specifico riferimento all’ODS n. 710 del 14 giugno 2013 e all’ODS n. 732/2015 del 27 maggio 2015, ai sensi degli artt. 115 e 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e 5’; 1.2. il secondo motivo denuncia: ‘Omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione al riconoscimento
delle superiori mansioni rivendicate pur in assenza di prova dell’espletamento, da parte del signor COGNOME delle mansioni superiori di ‘Assistente di Nucleo’ in maniera piena ed autonoma, con il carattere di prevalenza e continuità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5′;
1.3. il terzo mezzo lamenta: ‘Violazione e falsa applicazione degli artt. 72 -74 Ccnl Anas 2002-2005, artt. 92 94 Ccnl Anas 2016, nonché degli artt. 2103 c.c. e 1362, 1363 e 1372 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non essersi la Corte ter ritoriale attenuta al criterio di prevalenza delle mansioni’;
2. il ricorso è inammissibile;
2.1. il primo motivo è inammissibile perché denuncia impropriamente la violazione dell’art. 115 c.p.c. come ‘travisamento della prova’ al di fuori dei limiti posti dalle Sezioni unite di questa Corte (cfr. Cass. SS.UU. n. 5792 del 2024);
tale arresto ha chiarito che: «Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, t rova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall’articolo 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale»;
inoltre, è stato pure evidenziato che, ‘se si ammettesse la ricorribilità per cassazione in caso di travisamento della prova, , rendendo pervio l’articolo 115 c.p.c. ben oltre il significato
che ad esso è riconosciuto (cfr. Cass. SS.UU. n. 20867 del 2020), il giudizio di cassazione obbiettivamente scivolerebbe verso un terzo grado destinato a svolgersi non sulla decisione impugnata, ma sull’intero compendio delle «carte» processuali, sicché la latitudine del giudizio di legittimità neppure ripristinerebbe l’assetto ante riforma del 2012, ma lo espanderebbe assai di più’, assegnando ‘alla Corte di cassazione il potere di rifare daccapo il giudizio di merito’;
il che è quanto sollecitato dalla censura in esame che, pertanto, va dichiarata inammissibile;
2.2. parimenti inammissibile il secondo motivo con cui si lamenta un ‘vizio motivazionale’ a mente del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., non più deducibile secondo la disposizione richiamata e senza il rispetto dei canoni imposti da SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014;
con le richiamate decisioni il Supremo Collegio ha espresso sulla novellata disposizione i seguenti principi di diritto (principi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici): a) la disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 disp. prel. cod. civ., come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel
“contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”; b) il nuovo testo introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia); c) l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie; d) La parte ricorrente dovrà indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6), c. p. c. e 369, secondo comma, n. 4), c. p. c. – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il “come” e il “quando” (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la “decisività” del fatto stesso;
poiché il motivo in esame risulta irrispettoso di tali enunciati, traducendosi nella sostanza in un diverso convincimento rispetto a quello espresso dai giudici del merito nella valutazione del materiale probatorio, lo stesso deve essere disatteso;
2.3. inammissibile, infine, è anche l’ultima censura;
nonostante sia formulata ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c. non individua l’errore di diritto commesso dalla Corte territoriale ma piuttosto contesta l’accertamento di fatto compiuto dai giudici distrettuali in ordine allo svolgimento in via prevalente da parte del COGNOME delle mansioni superiori;
in ogni caso neanche viene confutata l’altra ratio decidendi idonea a sorreggere la motivazione gravata secondo cui, in base all’art. 1, co.5, dell’allegato 5 del Protocollo d’Intesa 2007 -C.C.N.L. 2006/2009, – nel prevedere che il lavoratore che sia destinato a compiere continuativamente mansioni rientranti in due diverse posizioni economiche organizzative per un periodo superiore a sei mesi viene assegnato alla posizione superiore rispetto a quella di appartenenza -‘non fa alcun r iferimento al criterio della prevalenza’;
secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, qualora la sentenza impugnata sia basata su una motivazione strutturata in una pluralità di ordini di ragioni, convergenti o alternativi, autonomi l’uno dallo altro, e ciascuno, di per sé solo, idoneo a supportare il relativo dictum , la resistenza di una di queste rationes agli appunti mossigli con l’impugnazione comporta che la decisione deve essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua ratio non, o mal, censurato privando in tal modo l’impugnazione dell’idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata (cfr., ex multis , Cass. n. 4349 del 2001, Cass. n. 4424 del 2001; Cass. n. 24540 del 2009);
pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile nel suo complesso;
le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo, con attribuzione all’Avv. Pacifico che si è dichiarato antistatario; ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 2.500,00, oltre euro 200 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali nella misura del 15%, da distrarsi.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 14 maggio 2025.
La Presidente Dott.ssa NOME COGNOME