Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17520 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 17520 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 25/06/2024
1.La Corte di Appello di Napoli ha rigettato il gravame proposto da NOME COGNOME, in origine dipendente dell’RAGIONE_SOCIALE (e successivamente dell’RAGIONE_SOCIALE, al quale erano state trasferite le relative funzioni), avverso la sentenza con cui il Tribunale della stessa sede aveva respinto le sue domande, tese ad accertare lo svolgimento di mansioni attinenti all’Area B, posizione economica B2 o in subordine B1 del CCNL dal 31.12.2003 e ad ottenere la condanna dell’RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle differenze retributive.
La Corte territoriale ha evidenziato che l’elemento distintivo tra le aree risiede nel fatto che il personale inquadrato nell’Area A svolge attività di supporto al processo produttivo che non comportano particolari valutazioni di merito, mentre il personale dell’Area B svolge un’attività inserita nel processo produttivo o in fasi di esso con capacità di autonoma valutazione di merito, rispondendo dei risultati in base alla posizione rivestita.
Il giudice di appello ha escluso che le mansioni svolte dal COGNOME, di mero inserimento dati nel sistema informatico senza alcun carattere di discrezionalità, fossero riconducibili al livello B, superiore all’Area A nella quale l’appellante era stato inquadrato.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, illustrati da memoria.
L’RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato.
DIRITTO
1.Con il primo motivo, il ricorso denuncia omesso esame con riferimento alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi
collettivi nazionali di lavoro; mancata applicazione delle declaratorie dei livelli indicati nell’allegato A del CCNL 1998/2001, dell’art. 246 cod. civ. e dell’art. 2697 cod. civ.; perplessità, contraddittorietà di motivazione e violazione dell’istruttoria; ingiustizia manifesta, in relazione all’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.
Lamenta l’errata interpretazione delle declaratorie contrattuali , addebitando alla Corte territoriale di non avere correttamente valutato ed esaminato la documentazione in atti.
Con il secondo motivo, il ricorso denuncia omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ.
Sostiene che nella memoria relativa al giudizio di primo grado la controparte aveva riconosciuto il diritto del COGNOME alla retribuzione del livello rivendicato; evidenzia che il ricorrente era stato in effetti utilizzato come ‘operatore di processo’.
Con il terzo motivo, il ricorso denuncia violazione degli artt. 115, 116 e 246 cod. proc. civ., dell’art. 2697 cod. civ., nonché omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.
Sostiene che la prova dello svolgimento delle mansioni superiori doveva essere desunta dalla condotta processuale dell’ente, dalla documentazione prodotta , dall’istruttoria parzialmente raccolta, dai riconoscimenti operati nella memoria, nonché dalla giurisprudenza depositata.
Aggiunge che non poteva essere ammessa la prova articolata dal resistente e che era incapace a testimoniare il dirigente dell’ente, esposto a responsabilità per l’assegnazione d i fatto a mansioni superiori.
Evidenzia che era stata eccepita l’incapacità a testimoniare dei testi COGNOME e COGNOME, nonché la decadenza dalla prova di parte resistente; riporta poi le deposizioni dei testi e sostiene che dalle medesime sarebbe emersa la fondatezza della domanda.
Richiama le note e le deposizioni dei testi, evidenziando che il COGNOME è stato designato come ‘responsabile dell’istruttoria’.
Con il quarto motivo, il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 113 cod. proc. civ. in combinato disposto con l’art. 52 d. lgs. n. 165/2001; insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all’applicazione della suddetta normativa sostanziale e processuale alla fattispecie in oggetto, in relazione all’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.
Deduce l’irrilevanza dell’atto formale e la necessità anche nell’impiego pubblico contrattualizzato di riconoscere il differenziale retributivo per l’espletamento di fatto delle mansioni superiori ; richiama le declaratorie contrattuali, evidenziando che il ricorrente aveva svolto le mansioni proprie dell’area B, e non quelle indicate nella nota contenuta nel fascicolo di primo grado della resistente (di cui al doc. n.5).
Con il quinto motivo, il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., art. 421 cod. proc. civ., nonché dell’art. 24 Cost.
Addebita alla Corte territoriale di non avere ammesso l’ulteriore istruttoria articolata (interrogatorio formale del legale rappresentante e ulteriori testi richiesti in primo grado e in appello) e l’interrogatorio libero del legale rappresentante.
Con il sesto motivo, il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 92, 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale omesso di valutare la condotta processuale dell’ente, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Sostiene che la Corte territoriale avrebbe dovuto condannare l’ente resistente al pagamento delle competenze relative ai gradi di merito, o in subordine compensare le spese di lite.
Il primo ed il quarto motivo, da trattarsi congiuntamente per ragioni di connessione logica, non superano il vaglio di ammissibilità.
Tali censure svolgono rispettivamente argomentazioni che nella sostanza addebitano alla Corte territoriale di non avere correttamente valutato ed esaminato la documentazione in atti e si dilungano in argomentazioni prive di specifica attinenza al decisum (quanto all’irrilevanza dell’atto formale ed alla
necessità anche nell’impiego pubblico contrattualizzato di riconoscere per l’espletamento di fatto delle mansioni superiori il differenziale retributivo) .
Inoltre i suddetti motivi, nel fare un fugace cenno alle declaratorie contrattuali, sovrappongono elementi di fatto ed elementi di diritto, senza precisare in quale modo e sotto quale profilo la Corte territoriale avrebbe errato nell’applicare il CCNL.
Le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 18607/2023 hanno in proposito rammentato che il ricorrente ha l’onere di indicare puntualmente, a pena di inammissibilità, le norme asseritamente violate e l’esatto capo della pronunzia impugnata, prospettando altresì le argomentazioni intese a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, siano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie, secondo l’interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni ( ex multis , Cass. n. 635/2015; Cass. n. 26307/2014; Cass. n. 16038/2013; Cass. n. 22348/2007; Cass. n. 5353/2007; Cass. n. 4178/2007; Cass. n. 828/2007); ove rilevanti, inoltre, vanno indicati anche gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività della violazione, ai fini di consentire alla Corte la corretta sussunzione del fatto nelle norme che si assumono violate o erroneamente applicate (Cass. n. 16872/2014; Cass. n. 15910/2005).
Il vizio di violazione di legge deve essere dedotto, pertanto, non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni, intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo date affermazioni in diritto, contenute nella sentenza impugnata, debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità.
Inoltre la prima censura tende a contestare l’accertamento in fatto operato dalla Corte territoriale attraverso la rilettura di note e circolari dell’Istituto.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass. S.U. 27 dicembre 2019, n. 34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758).
Il secondo motivo è inammissibile, in quanto la mancata considerazione di risultanze processuali non rientra nel paradigma dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., che ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ossia ad un preciso accadimento o ad una precisa circostanza in senso storico naturalistico, la cui esistenza risulti dagli atti processuali che hanno costituito oggetto di discussione tra le parti, avente carattere decisivo (Cass. n. 13024/2022 e Cass. n. 14082/2017).
Anche il terzo motivo è inammissibile, in quanto sollecita un giudizio di merito attraverso la rilettura dell’istruttoria testimoniale e la valorizzazione del principio di non contestazione.
Deve in proposito rammentarsi che spetta al giudice del merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte (Cass. n. 3680/2019 e negli stessi termini Cass. n. 27490/2019).
La censura difetta inoltre di autosufficienza in ordine all’asserita ammissione ed escussione di testi incapaci in quanto non riporta né localizza gli atti; inoltre non allega e non dimostra che l’incapacità era stata tempestivamente eccepita e che era stata altresì eccepita la nullità della deposizione dopo l’escussione dei suddetti testi.
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti affermato che l’incapacità a testimoniare disciplinata dall’art. 246 cod. proc. civ. non è rilevabile d’ufficio, sicché, ove la parte non formuli la relativa eccezione prima dell’ammissione del mezzo, essa rimane definitivamente preclusa, senza che possa poi proporsi, ove
la testimonianza sia ammessa e assunta, eccezione di nullità della prova (Cass. S.U. n. 9456/2023); la nullità della testimonianza resa da persona incapace, ai sensi dell’art. 246 cod. proc. civ., essendo posta a tutela dell’interesse delle parti, è configurabile come nullità relativa e, in quanto tale deve essere eccepita subito dopo l’assunzione dell a prova, rimanendo altrimenti sanata ai sensi dell’art. 157, secondo coma, cod. proc. civ. (Cass. SU n. 21670/2013).
Pertanto, q ualora in sede di ricorso per cassazione venga dedotta l’omessa motivazione del giudice di appello sull’eccezione di nullità della prova testimoniale per incapacità ex art. 246 cod. proc. civ., il ricorrente ha l’onere, anche in virtù dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., di indicare che detta eccezione è stata sollevata tempestivamente ai sensi dell’art. 157, comma 2, cod. proc. civ., subito dopo l’assunzione della prova e, se disattesa, riproposta in sede di precisazione delle conclusioni ed in appello ex art. 346 cod. proc. civ., dovendo, in mancanza, ritenersi irrituale la relativa eccezione e pertanto sanata la relativa nullità, avendo la stessa carattere relativo (Cass. n. 23896/2016).
Il quinto motivo è inammissibile, in quanto non riporta le istanze istruttorie e il ricorrente non dimostra di avere sollecitato l’esercizio dei poteri d’ufficio del giudicante.
Nel rito del lavoro, il mancato esercizio da parte del giudice dei poteri ufficiosi ex art. 421 cod. proc. civ., preordinato al superamento di una meccanica applicazione della regola di giudizio fondata sull’onere della prova, non è censurabile con ricorso per cassazione ove la parte non abbia investito lo stesso giudice di una specifica richiesta in tal senso, indicando anche i relativi mezzi istruttori (Cass. n. 22534/2014; Cass. n. 25374/2017).
Anche il sesto motivo è inammissibile, avendo la Corte territoriale applicato la regola della soccombenza.
Questa Corte ha infatti chiarito che la denuncia di violazione della norma di cui della norma di cui all’art. 91, comma 1, cod. proc. civ., in sede di legittimità trova ingresso solo quando le spese siano poste a carico della parte integralmente vittoriosa ( ex multis : Cass. n. 18128 del 2020 e Cass. n. 26912 del 2020); ha inoltre affermato che la compensazione delle spese processuali, di
cui all’art. 92 cod. proc. civ., costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito (v., per tutte, Cass. SS. UU. n. 20598 del 2008).
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Non occorre provvedere sulle spese perché l’RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva.
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater , del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso.
D à atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 22 maggio 2024.
La Presidente NOME COGNOME