Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. L Num. 27717 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 27717 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/10/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 29616-2021 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE PROVINCIALE DI COSENZA;
– intimata – avverso la sentenza n. 616/2021 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 20/05/2021 R.G.N. 207/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/04/2025 dal AVV_NOTAIO.
Rilevato che:
La Corte d’appello di Catanzaro, in accoglimento dell a impugnazione proposta dalla RAGIONE_SOCIALE contro la sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, ha
Oggetto
DIFFERENZE RETRIBUTIVE
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 16/04/2025
CC
rigettato la domanda proposta da NOME COGNOME volta ad ottenere il riconoscimento delle mansioni superiori dirigenziali, quale psicologa, espletate in favore dell’azienda dal 1/7/2008 al 1/7/2013, ai sensi dell’articolo 27, comma 1, lettera D) del C.C.N.L. area della dirigenza sanitaria professionale, tecnica ed amministrativa dell’8/6/2000 (dirigente con meno di cinque anni di attività) e dal 1/7/2013 in poi sino a 5/9/2013 ai sensi dell’art. 27, comma 1, lettera C) del C.C.N.L. (dirigente con esperienza compresa tra i 5 e i 15 anni, con la conseguente condanna dell’azienda pagamento delle differenze retributive.
La Corte ha infatti ritenuto che, nell’ambito del pubblico impiego contrattualizzato, il riconoscimento della qualifica dirigenziale presuppone l’esistenza di un posto qualificato come dirigenziale nella pianta organica dell’ente, con la conseguenza che l’ assegnazione di fatto del funzionario non dirigente ad una posizione dirigenziale costituisce espletamento di mansioni superiori rilevante ai fini dell’articolo 52.
La Corte distrettuale ha ritenuto carente dal punto di vista allegatorio e probatorio lo specifico atto organizzativo che individui nell’organico quella determinata posizione quale posizione dirigenziale.
Ricorre per cassazione la lavoratrice sulla base di quattro motivi, che deposita altresì memoria.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’ articolo 434 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c..
Ad avviso della ricorrente la Corte avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità del gravame in considerazione della mancata individuazione da parte dell’appellante dei punti della sentenza impugnata meritevoli di riforma nonché l’assenza di
argomentazioni analitiche specificamente volte a confutare tali profili.
Con il secondo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’a rticolo 2697 c.c. e 345 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.. Si denuncia la tardività dell’eccezione con cui la RAGIONE_SOCIALE ha prospettato per la prima volta in appello l’inesistenza di un posto vacante in pianta organica al quale corrispondono le mansioni effettivamente svolte.
Con il terzo motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’ articolo 52 del decreto legislativo numero 165/2001, dell’articolo 2103 c.c., nonché dell’articolo 36 Costituzione in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c..
Si censura l’affermazione della Corte territoriale in ordine all’interpretazione dell’articolo 52 citato. In particolare, si rappresenta come non vi sia una norma nell’ambito dell’impiego pubblico che condizioni il diritto alle differenze retributive al presupposto della pianta organica.
Inoltre, il CCNL 5/12/1996, art. 1 qualifica lo psicologo come dirigente con conseguente non necessità di adozione di uno specifico atto organizzativo.
Con il quarto motivo si eccepisce la illegittimità costituzionale dell’art. 52 del decreto legislativo n. 165/2001 , laddove fosse interpretato nel senso di subordinare in caso di svolgimento di fatto di mansioni superiori il diritto a conseguire le differenze retributive alla sussistenza di un posto dirigenziale nella pianta organica dell’ente, di guisa che dipendenti con medesime mansioni avrebbero un trattamento economico ingiustificatamente differenziato.
Inoltre, tale opzione ermeneutica violerebbe il principio consacrato nell’art. 36 Cost. che impone che lo svolgimento di
fatto di mansioni superiori sia sempre retribuito in modo equo e proporzionato al lavoro svolto.
5) Si rileva che il ricorso ed in particolare il terzo motivo riveste valore nomifilattico, ravvisandosi , dunque, l’opportunità che l’esame della questione sopra evidenziata avvenga all’esito di udienza pubblica che, nell’attuale assetto del giudizio di legittimità, costituisce il ‘luogo’ privilegiato nel quale devono essere assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M., le decisioni con peculiare rilievo di diritto (v. Cass. n. 6274/2023; Cass. n. 19115/2017).
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo perché ne sia fissata la trattazione in pubblica udienza.
Si comunichi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 16 aprile 2025.
La Presidente NOME COGNOME