Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1753 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 1753 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 26/01/2026
OGGETTO: PUBBLICO IMPIEGO – MANSIONI SUPERIORI
16291/2019;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9.01.2026 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1.Il Tribunale di Roma ha ammesso NOME COGNOME al passivo RAGIONE_SOCIALE liquidazione coatta amministrativa dell’RAGIONE_SOCIALE, con riserva del passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di Appello di Milano n. 928/2015, in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 cod. civ. per l’importo di € 8597,31 a titolo di saldo per le differenze sui compensi incentivanti, oltre rivalutazione ed interessi nei limiti ex art. 2749 cod. civ. ed ha respinto le ulteriori domande proposte da NOME COGNOME e NOME COGNOME (inquadrati nel livello A2), volte ad ottenere l’ammissione allo stato passivo dei rispettivi crediti per differenze retributive derivanti dallo svolgimento di mansioni superiori, corrispondenti al livello B1, e di integrazione TFR.
NOME COGNOME e NOME COGNOME avevano dedotto di essere stati assunti a tempo determinato (rispettivamente dal 19.9.2005 e dal 26.11.2001, con contratti prorogati di anno in anno) ed inquadrati nell’Area RAGIONE_SOCIALE ‘A’, posizione giuridica ed econom ica ‘A2’ e di avere sempre svolto le mansioni di autista soccorritore; la COGNOME aveva cessato la sua attività lavorativa in data 30.4.2014, mentre il COGNOME era stato stabilizzato con decorrenza dal 31.5.2008 in seguito RAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di Appello di Milano n. 675/2016.
Il Tribunale ha accolto l’istanza di rimessione in termini de gli opponenti ai fini dell’opposizione ex art. 99 l.f. ed ha ritenuto tempestiv e le domande proposte ; ha inoltre evidenziato che l’oggetto del giudizio è costituito dall’accertamento del diritto al riparto concorsuale.
Ha rilevato che l’importo di € 8597,31 richiesto dRAGIONE_SOCIALE COGNOME a titolo di saldo di quanto richiesto nell’istanza di ammissione RAGIONE_SOCIALE massa passiva del 18.10.2016 costituisce parte del credito per premio incentivante, in gran parte corrisposto dRAGIONE_SOCIALE gestione liquidatoria non concorsuale ex d.lgs. n. 178/2012, riconosciuto anche in suo favore dRAGIONE_SOCIALE sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di Appello di Milano n. 928/2015 (di cui non era stato allegato né documentato il passaggio in giudicato), con liquidazione da eseguirsi sui parametri economici corrispondenti a quelli dei lavoratori a tempo indeterminato di livello A2 fino al 1.1.2004 e di livello B1 per
il periodo successivo, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, sulla base di un’ordinanza commissariale CRI n. 605/2004 .
Ha comunque escluso che la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di Appello di Milano n. 928/2015 potesse rilevare in ordine al riconoscimento anche del diritto all’inquadramento nella posizione B1, cui era stato tuttavia parzialmente parametrato il compenso, avendo la stessa COGNOME reclamato l’inquadramento nella posizione B1 in ragione dell’esercizio di mansioni superiori ascrivibili a detta posizione, ed essendo l’ordinanza commissariale n. 605/2004 anteriore all’assunzione a tempo determinato RAGIONE_SOCIALE COGNOME e riferita ad un elenco di lavoratori in cui la COGNOME non compariva.
Riguardo agli altri crediti di cui la COGNOME aveva chiesto l’insinuazione al passivo, ha ritenuto la sua posizione assimilabile a quella del COGNOME, evidenziando che gli opponenti avevano nella sostanza dedotto l’illegittimità del loro originario inquadramento nell’Area 2, posizione economica A2, piuttosto che nell’Area B, posizione B2.
Ha tuttavia ritenuto infondate tali domande, in quanto proposte senza tenere conto RAGIONE_SOCIALE distinzione tra Area e profilo RAGIONE_SOCIALE, ed in difetto di qualsivoglia allegazione riguardo all’assunzione di responsabilità del risultato circoscritta al contesto di lavoro, che connota l’ Area RAGIONE_SOCIALE B.
Ha rilevato che le deposizioni testimoniali si erano limitate a confermare il contenuto dei compiti dell’autista -soccorritore, consistenti in mere attività di assistenza da compiere in attesa dell’intervento del personale del 118.
Avverso tale provvedimento NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.
9 . L’RAGIONE_SOCIALE in liquidazione è rimasto intimato
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione del CCNL del personale non dirigente RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 1998-2001, del CCNL 2002-2005 e del CCNL 2006-2009 (per gli artt. 8-9-12-13), RAGIONE_SOCIALE circolare interna di C.R.I. n. 27/2019
( rectius 2009), per avere il Tribunale omesso il giudizio trifasico ai fini RAGIONE_SOCIALE verifica dello svolgimento di mansioni superiori da parte degli opponenti.
Lamenta che il Tribunale si è limitato ad esaminare la disciplina del CCNI 2006-2009 ed ha erroneamente interpretato la Circolare CRI 27/2019 ( rectius 2009).
Con il secondo motivo il ricorso denuncia omesso esame dello svolgimento in concreto RAGIONE_SOCIALE mansione di autista soccorritore e del quantum delle differenze retributive, non specificamente contestati da RAGIONE_SOCIALE ex art. 115 cod. proc. civ.
Lamenta l’omesso esame dell’unico fatto dedotto, decisivo ed incontestato, e riguardante lo svolgimento delle mansioni superiori di autista soccorritore da parte degli opponenti, nonché la mancata ammissione RAGIONE_SOCIALE prova testimoniale richiesta dal COGNOME.
Richiama le deposizioni dei testi escussi ed il contratto di assunzione del COGNOME, da cui si desume lo svolgimento delle mansioni di autista soccorritore da parte degli opponenti.
Evidenzia che l’ effettivo svolgimento delle mansioni superiori di autista soccorritore era stato dedotto ai fini del diritto RAGIONE_SOCIALE corresponsione delle differenze retributive, e non anche del diritto all’inquadramento superiore.
Con il terzo motivo il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 comma primo, n. 3 cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 52, comma 5 d.lgs. n. 165/2001, nonché dell’art. 36 Cost.
Insiste nel sostenere che i ricorrenti nel giudizio di opposizione allo stato passivo si erano limitati a chiedere l’accertamento dell’effettivo svolgimento delle mansioni superiori di autista soccorritore ai fini delle differenze di retribuzione.
Con il quarto motivo il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per avere il Tribunale pronunciato oltre i limiti RAGIONE_SOCIALE domanda.
Torna a sostenere che i ricorrenti non avevano agito in giudizio per ottenere l’accertamento del loro diritto all’inquadramento nel livello superiore B, ma l’accertamento del concreto svolgimento delle mansioni di autista soccorritore, mai contestato nel giudizio di opposizione dall’RAGIONE_SOCIALE, ai fini del riconoscimento del credito per le differenze retributive.
5. I motivi, che vanno trattati congiuntamente per ragioni di connessione logica e giuridica, sono inammissibili, in quanto non si confrontano con le rationes decidendi del decreto impugnato.
Il tribunale, dopo avere analizzato le mansioni svolte dai ricorrenti, ha richiamato le disposizioni contenute nel CCNI 2006-2009 e nella circolare C.R.I. del 27 dicembre 2009 ed ha fondato la decisione sulla mancata allegazione RAGIONE_SOCIALE responsabilità dei risultati.
Ha in particolare rilevato che appartengono all’Area A i dipendenti che svolgono attività di supporto RAGIONE_SOCIALE ai processi produttivi ed ai sistemi di erogazione dei servizi, che non presuppongono conoscenze specifiche e/o qualificazioni professionali, corrispondenti a ruoli ampiamente fungibili, mentre appartengono all’Area B i dipendenti strutturalmente inseriti nel processo produttivo e nei sistemi di erogazione dei servizi, e che ne svolgono fasi e/o fasce di attività, nell’ambito di direttive d i massima e di procedure predeterminate, anche attraverso la gestione di strumentazioni tecnologiche; ha evidenziato che tale personale è chiamato a valutare nel merito i casi concreti e ad interpretare le istruzioni operative e risponde inoltre dei risultati nel proprio contesto di lavoro.
Ha poi osservato che i ricorrenti avevano sostanzialmente lamentato l’illegittimità del loro inquadramento giuridico ed economico nell’Area 2, posizione A2, piuttosto che in quella superiore B, posizione B2 ed avevano incentrato le loro difese sull’assunta qualificazione RAGIONE_SOCIALE delle attività svolte e analiticamente descritte, senza tuttavia considerare la distinzione tra Aree e profili professionali, né la disciplina contenuta nel CCNI 2006-2009, che ha escluso dall’Area RAGIONE_SOCIALE A i profi li socio sanitari; ha individuato nell’assenza di qualsiasi responsabilità riguardo al risultato il tratto distintivo tra l’Area A e l’Area B , rilevando che gli opponenti nulla avevano allegato sul punto.
Ha ritenuto irrilevanti le allegazioni dei ricorrenti riguardanti la loro abilitazione all’utilizzo dei defibrillat ori automatici e semiautomatici esterni, la loro preposizione all’utilizzo di dispositivi per il monitoraggio elettrocardiografico extra-ospedaliero in caso di attività di RAGIONE_SOCIALE, nonché il deposito delle richieste di adeguamento di livello da parte dei medesimi; non ha poi considerato
dirimenti le prove testimoniali assunte, in quanto si erano limitate a confermare il contenuto dei compiti dell’autista soccorritore (consistenti in mere attività di assistenza da compiere in attesa dell’intervento del personale del 118 ).
Considerato che il decreto richiama le attività allegate dagli opponenti, riporta le declaratorie (sia pure con una peculiare tecnica redazionale), pone in evidenza i tratti distintivi delle due aree e fa leva sulla diversa responsabilità che assumono i dipendenti inquadrati in area B, non è configurabile la denunciata omissione del giudizio trifasico.
Questa Corte ha infatti chiarito che il procedimento logico-giuridico diretto RAGIONE_SOCIALE determinazione dell’inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell’accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell’individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ai fini dell’osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio, configurandosi, in caso contrario, il vizio di cui all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., per l’errata applicazione dell’art. 2103 c.c. ovvero, per il pubblico impiego contrattualizzato, dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 (Cass. n. 30580/2019).
Inoltre il ricorso non censura specificamente il passaggio decisivo del decreto impugnato, riguardante la mancata allegazione RAGIONE_SOCIALE responsabilità che deve essere connessa allo svolgimento delle mansioni superiori.
Tali valutazioni sono peraltro conformi ai principi enunciati da Cass. n. 25765/2024 in una fattispecie in cui, pur essendo il periodo lavorato dal lavoratore ricorrente interessato anche dal CCNL 2002-2005, che rinvia al CCNL 1998-2001, assistito dal corrispondente CCNI, il decreto impugnato aveva preso in considerazione soltanto il CCNL 2006-2009 ed il corrispondente CCNI integrativo per il personale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Richiamato il principio iura novit curia che governa l’interpretazione dei contratti di diritto pubblico (Cass. n. 7641/2022), questa Corte ha infatti chiarito che nei tratti differenziali di fondo delle diverse posizioni, l’assetto sostanziale non è in realtà mutato tra il CCNL 1998-2001 e il CCNL 2006-2009 e che le
previsioni dei CCNI non potrebbero comunque porsi in contrasto con la disciplina dei CCNL di riferimento.
Si è in proposito rilevato che il riferimento nella declaratoria dell’Area A del CCNL 1998-2001 a ‘ ruoli operativi fungibili ‘ e a professionalità di mero ‘ supporto RAGIONE_SOCIALE ‘ trova piena corrispondenza nella declaratoria dell’area A 20062009 che richiama la caratteristica dei ‘ ruoli ampiamente fungibili ‘ ed ancora di ‘ attività di supporto RAGIONE_SOCIALE ‘, mentre il riferimento nella declaratoria dell’Area B del CCNL 1998-2001 a personale che svolge ‘ fasi o fasce di attività nell’ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate ‘ mediante ‘ gestione delle strumentazioni tecnologiche ‘ e che ‘ risponde dei risultati secondo la posizione rivestita ‘ ritrova dizioni sostanzialmente identiche nella declaratoria dell’Area B del CCNL 2006-2009.
I tratti differenziali tra le due Aree sono stati dunque individuati nei profili di strumentalità e di genericità, propri dell’Area A, in raffronto a quelli di autonomia e di specialità, propri dell’Area B.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Nessuna statuizione va emessa in ordine alle spese del giudizio di legittimità, in quanto COGNOME non ha svolto attività difensiva.
Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso ;
dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione Lavoro RAGIONE_SOCIALE Corte Suprema di Cassazione, il 9 gennaio 2026.
La Presidente NOME COGNOME