SENTENZA TRIBUNALE DI GENOVA N. 207 2025 – N. R.G. 00001823 2024 DEPOSITO MINUTA 19 02 2026 PUBBLICAZIONE 19 02 2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico – Sezione del Lavoro in persona della AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO e NOME COGNOME AVV_NOTAIO, in forza di mandato depositato nel fascicolo informatico ricorrente
CONTRO
in persona del Presidente e legale rappresentante Dott. rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, in forza di
mandato depositato nel fascicolo informatico convenuta
Conclusioni delle parti : come da rispettivi atti di costituzione in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 9 aprile 2024 la sig.ra
ha convenuto in giudizio
sponendo:
-di essere dipendente di dal 27 dicembre 1990, con inquadramento iniziale nel profilo di addetto ecologico (ADEC) e inquadramento nel 2° livello RAGIONE_SOCIALE;
-di essere stata assegnata per molti anni a mansioni di spazzamento e raccolta rifiuti presso diverse unità territoriali, venendo chiamata negli ultimi anni anche a coprire le assenze dei colleghi presso le isole ecologiche e presso il centro RAEE, percependo in queste occasioni il led economico tra il 3° livello e il 4° livello previsto per la qualifica di addetto alle isole ecologiche (ADIE);
-di essere stata assegnata in via definitiva dal 1 aprile 2015 all’area CERD piattaforma RAEE di INDIRIZZO, con assegnazione alle mansioni di presa in carico dei rifiuti RAEE (rifiuti da apparecchiature elettroniche, pile, farmaci, neon e lampadine) e mutamento del profilo professionale in addetta alle isole ecologiche (ADIE), con inquadramento al 4° livello del medesimo C.C.N.L.;
-di aver svolto presso detta piattaforma, in modo continuativo e sistematico, mansioni di natura non solo operativa, ma anche amministrativa e gestionale, consistenti, in particolare, nel controllo e nell’accettazione dei rifiuti RAEE in ingresso, nella verifica delle autorizzazioni dei conferitori, nella presa in carico e registrazione dei rifiuti conferiti nell’impianto , nella compilazione, emissione e correzione dei formulari di identificazione dei rifiuti, nonché nella gestione, stampa e archiviazione dei registri di carico e scarico, operando con autonomia decisionale e responsabilità diretta;
-di aver partecipato nel corso degli anni, per poter svolgere dette mansioni, a numerosi corsi di formazione e aggiornamento professionale, acquisendo competenze specialistiche in materia di gestione dei rifiuti, sicurezza sul lavoro e utilizzo di specifiche attrezzature;
-che dal mese di ottobre 2021 il suo profilo professionale era stato modificato in (portiere-pesatore), continuando ella a svolgere le medesime mansioni amministrative e gestionali;
-di avere pertanto svolto mansioni proprie del 5° livello del C.C.RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE., come confermato anche dal fatto che in altri impianti analoghi aziendali le medesime attività amministrative erano attribuite a personale inquadrato nel 5° livello del C.RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE., nonché dalla procedura di selezione interna avviata dalla società per personale di 5° livello da adibire al l’impianto di Volpara .
La ricorrente ha pertanto formulato le seguenti conclusioni:
‘ Piaccia all’Ill.mo Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, reiectiis contrariis e previa ammissione ed assunzione delle prove dedotte e deducende ed accoglimento delle istanze istruttorie tutte formulate in atti:
I) Accertare e dichiarare che la ricorrente dal 01 Aprile 2015, ad oggi, ovvero dal periodo meglio visto e ritenuto alla luce dell’espletanda istruttoria, è stata assegnata ed ha effettivamente svolto mansioni superiori rispetto a quelle previste dal formale inquadramento, inquadrabili al livello 5 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE o a quel diverso livello meglio visto e ritenuto dall’Ill.mo Tribunale;
II) Conseguentemente, accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto, ai sensi di legge, ad essere definitivamente inquadrata al superiore profilo professionale livello 5 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, o a quel diverso livello meglio visto e ritenuto dall’Ill.mo Tribunale, con decorrenza dal 01 Aprile 2015, ovvero dal periodo meglio visto e ritenuto alla luce dell’espletanda istruttoria, nonché al relativo trattamento economico e normativo;
III) Per l’effetto, dichiarare tenuta e, condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ad inquadrare definitivamente la ricorrente al livello 5 RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE o a quel diverso livello meglio visto e ritenuto dall’Ill.mo Tribunale con relativo trattamento economico e normativo, con decorrenza dal 01 Aprile 2015, ovvero dal periodo meglio visto e ritenuto alla luce dell’espletanda istruttoria;
IV) Condannare , pertanto, ai sensi degli artt. 36 Cost., 2099 e 2103 cod. civ. e 16 e ss. del RAGIONE_SOCIALE sopraccitato, la convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere alla ricorrente per i titoli di cui in narrativa la somma di Euro 11.372,56, salvo errori o omissioni calcolata da aprile 2015 a gennaio 2024, sul livello 5, come da conteggi qui da intendersi richiamati e ritrascritti, o quella diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, previa occorrenda CTU contabile, oltre gli importi dovuti per il successivo periodo e oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate dalle singole scadenze al saldo…’ .
si è costituita ritualmente in giudizio contestando integralmente la fondatezza delle domande e deducendone l’inammissibilità e l’infondatezza in fatto e in diritto.
La convenuta, eccepita preliminarmente la prescrizione quinquennale delle pretese economiche relative al periodo anteriore all’8 febbraio 2017 (essendo intervenuto il primo atto interruttivo in data 8 febbraio 2022), ha in particolare sostenuto che le mansioni espletate dalla ricorrente, a decorrere dal 1 aprile 2015, presso l’impianto RAEE della piattaforma Dufour erano pienamente corrispondenti al profilo professionale di addetta alle isole ecologiche (ADIE), successivamente confluito, dal novembre 2021, nel profilo di portiere-pesatore (COGNOME), entrambi espressamente collocati dal RAGIONE_SOCIALE nell’RAGIONE_SOCIALE impianti e inquadrati al 4° livello.
Secondo la convenuta le mansioni svolte dalla ricorrente, pur così come enfaticamente descritte in ricorso, rientravano integralmente nella declaratoria contrattuale del 4° livello, comprendendo attività di controllo degli accessi, verifica e pesatura dei mezzi, registrazione dei rifiuti, compilazione dei formulari e stampa dei registri di carico e scarico, attività tutte prive di discrezionalità ed autonomia ulteriori e diverse rispetto a quelle strettamente collegate alla tipologia di mansioni ed
espressamente inquadrate dal RAGIONE_SOCIALE nel profilo di operaio specializzato operante presso impianti e piattaforme ecologiche,
Le operazioni di back office di maggiore complessità erano invece affidate, nei diversi impianti aziendali, a personale specificamente inquadrato al 5° livello dell’RAGIONE_SOCIALE tecnica e amministrativa.
La convenuta ha quindi concluso chiedendo ‘ ferma l’eccezione di prescrizione come svolta in memoria per le pretese antecedenti l’8 febbraio 2017, respingere il ricorso ex adverso proposto e tutte le domande in esso contenute anche allo stato degli atti, in quanto inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, e di conseguenza assolvere da ogni e qualsivoglia domanda ivi contenuta e da ogni conseguenza pregiudizievole’.
Dopo la discussione orale, non richiedendo la controversia alcuna istruttoria, la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo.
Le domande sono infondate e devono essere respinte.
Secondo noti principi giurisprudenziali ‘ nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell’inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè, dall’accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dall’individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda… ‘ (Cass., 27 settembre 2010, n. 20272; Cass., 31 dicembre 2009, n. 28284; Cass., 30 ottobre 2008, n. 26233 e 26234; Cass., 6 marzo 2007, n. 5128 ex plurimis ).
Nella specie la ricorrente, essendo stata inquadrata per l’intero periodo dedotto in giudizio nel 4° livello RAGIONE_SOCIALE Impianti del RAGIONE_SOCIALE sostiene di aver svolto, invece, mansioni proprie del 5° livello RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE del medesimo RAGIONE_SOCIALE
Deve in primo luogo essere evidenziato che il RAGIONE_SOCIALE (pacificamente applicabile al rapporto per cui è causa), prima di passare alla
declaratorie dei vari livelli professionali, premette che ‘ Le parti stipulanti si danno atto che, ai fini della individuazione di equivalenti professionalità, non sussiste differenza fra le mansioni previste nelle diverse aree operativo-funzionali, a parità di livello ‘ .
E’ dunque irrilevante in causa che la ricorrente sia inquadrata nell’RAGIONE_SOCIALE impianti e laboratori ovvero nell’RAGIONE_SOCIALE tecnica e amministrativa.
Tanto premesso, ai sensi del citato RAGIONE_SOCIALE, a ll’interno dell’RAGIONE_SOCIALE tecnica e amministrativa, appartengono al 4° livello i ‘lavoratori d’ordine che, con specifica collaborazione, svolgono attività esecutive di carattere tecnico o amministrative- di particolare rilievo rispetto al livello inferiore, richiedenti una professionalità adeguata per l’applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche, anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalente con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate’.
Appartengono, invece, al 5° livello i ‘ lavoratori di concetto che svolgono attività di elevato contenuto professionale tecniche/amministrative. In possesso di conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore o conseguite con approfondita esperienza e formazione, nonché di capacità pratiche di elevata specializzazione professionale relative a tecniche, tecnologie e processi operativi, operano con autonomia nell’esecuzione delle attività assegnate e con discrezionalità definita nell’adattamento delle procedure e dei processi relativi alla propria attività. Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori dei quali possono avere il coordinamento ‘ .
A ll’interno dell’ RAGIONE_SOCIALE impianti e laboratori appartengono al 4° livello gli ‘operai specializzati che svolgono attività esecutive, anche di manutenzione, richiedenti una professionalità adeguata per l’applicazione di procedure e metodi operativi prestabiliti nonché specifiche conoscenze teorico-pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, con autonomia operativa connessa ad istruzioni generali non necessariamente dettagliate. Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori dei quali possono avere il
coordinamento. Possono utilizzare autoveicoli per la guida dei quali è richiesto il possesso della patente di categoria ‘C’ o superiore ‘ .
Tra i profili esemplificativi del 4° livello è specificamente previsto quello attribuito alla ricorrente, ovvero quello di ‘ operaio addetto alle discariche, agli impianti di smaltimento e alle piattaforme ecologiche che, oltre alle mansioni di pesatura e verifica di cui al livello precedente, svolge attività di registrazione carico/scarico dei rifiuti su appositi registri e/o modulistica previsti dalle normative in vigore ‘.
Si noti che l’ ‘operaio addetto alla pesatura dei mezzi d’opera conferenti presso gli impianti di smaltimento e piattaforme ecologiche con verifica della corrispondenza del rifiuto alla tipologia ammessa nell’impianto e altre operazioni connesse, esclusa l’attività di registrazione di cui al livello superiore; ecc.’ è invece inquadrato nel 3° livello.
Infine nel 5° livello sono ricompresi gli ‘o perai che svolgono mansioni di massima specializzazione nonché interventi manutentivi di elevata delicatezza, complessità e difficoltà. Operano individualmente o in concorso con altri lavoratori dei quali possono avere il coordinamento’.
Le mansioni della ricorrente, così come descritte in ricorso e poi precisate dalla ricorrente in sede di libero interrogatorio, rientrano pienamente nel profilo professionale dell’operaio di 4° livello addetto ad una piattaforma ecologica che si occupa anche di registrazione, carico e scarico dei rifiuti sugli apposti registri.
Ed infatti, come indicato in ricorso, la ricorrente si è occupata essenzialmente:
-dell’accettazione dei rifiuti in entrata, della verifica della corrispondenza del rifiuto alla tipologia ammessa nell’impianto, del controllo della relativa documentazione di accompagnamento (operazioni, come appena visto, proprie anche del lavoratore del 3° livello, essendo specifica del 4° livello la sola ulteriore attività di registrazione carico/scarico dei rifiuti su appositi registri e/o modulistica previsti dalle normative in vigore);
-del controllo delle aree dell’impianto, della movimentazione dei materiali conferiti, della divisione per tipologia e stoccaggio provvisorio in cassoni con l’ausilio e la conduzione di pala meccanica o muletto, della segnalazione e richiesta al responsabile per lo svuotamento dei cassoni contenenti i rifiuti differenziati (attività anch’esse riconducibili a quelle dell’operaio addetto alla pesatura di 3° livello);
-infine -e si tratta dell’attività più qualificante – della presa in carico del materiale conferito all’impianto (RAEE e rifiuti organici), della registrazione a sistema dell’esatto quantitativo e della tipologia del materiale in entrata nell’impianto .
Al riguardo la ricorrente in sede di libero interrogatorio ha precisato:
‘Io compilo i registri di carico e scarico, controllo se vi sono stati degli errori. … Prima di stampare i registri noi controlliamo che non vi siano errori confrontando i formulari cartacei con i dati inseriti nel computer. Nonostante il controllo può sfuggire qualche errore e l’ing . può verificare questi ulteriori errori grazie ad una estensione del programma che io non ho. Questo capita raramente. In questo caso l’ing . ci dà dei biglietti dicendoci di
correggere gli errori’…
‘ Le correzioni sul sistema ECOS sono quello che ho descritto finora’…
‘Nel registro sono annotati soltanto i dati strettamente necessari.
I formulari sono documenti di trasporto e l’utente deve arrivare con il formulario compilato.
Gli utenti sono soprattutto imprese e devono essere iscritte all’RAGIONE_SOCIALE.
Quando arriva un utente io devo controllare che sia iscritto all’RAGIONE_SOCIALE, che abbia una scheda di accesso che consente l’accesso all’isola ecologica, chiedo che mi venga consegnato il formulario o un DDT, controllo che siano compilati in ogni parte, trascrivo i dati nel programma informatico, controllo che il carico sia conforme a quanto indicato.
Io controllo accuratamente, in un momento successivo, di aver trascritto correttamente i dati nel sistema informatico, da cui poi viene stampato il registro.
Prima di questo devo controllare che il formulario sia compilato in tutte le sue parti, ad es. la data, il codice NUMERO_DOCUMENTO.E.R. (codice NUMERO_DOCUMENTO), le caratteristiche di pericolo’.
Il controllo successivo della correttezza dei dati atteneva dunque in realtà alla correttezza delle registrazioni effettuate dalla stessa ricorrente (registrazioni che ovviamente la ricorrente era tenuta ad effettuare correttamente). La correttezza delle registrazioni veniva comunque ulteriormente controllata dal superiore gerarchico.
Ovviamente le registrazioni dovevano essere eseguite nelle modalità previste dalla legge e dunque in ottemperanza a procedure prestabilite.
La ricorrente nel periodo per cui è causa si è quindi limitata ad applicare procedure e metodi operativi prestabiliti, che richiedevano soltanto specifiche conoscenze teorico-pratiche anche acquisite mediante addestramento o esperienze equivalenti, godendo di un’ autonomia soltanto operativa nei limiti de ll’applicazione delle procedure prestabilite, così come proprio di un lavoratore di 4° livello.
Non consta, né è stato dedotto, che la ricorrente fosse invece in possesso di conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore o conseguite con approfondita esperienza e formazione, né che il suo lavoro -di registrazione e compilazione della modulistica -richiedesse capacità pratiche di elevata specializzazione professionale relative a tecniche, tecnologie e processi operativi, né tantomeno che effettuasse interventi di elevata delicatezza, complessità e difficoltà, né infine che operasse con discrezionalità definita nell’adattamento delle procedure , così come richiesto al lavoratore di 5° livello.
Le procedure erano invece rigide e predefinite.
La partecipazione ad alcuni di corsi di formazione, di cui non si conoscono contenuti e durata, non consente di ritenere dimostrato il requisito della ‘ approfondita esperienza e formazione ‘ previsto dal 5° livello C.C.N.L.
Quanto all’attività di formazione di altro personale di nuova destinazione all ‘ impianto, non risulta allegato che tale attività sia stata prevalente, continuativa e di durata ultrasemestrale (come richiesto dall’art. 2103 c.c.).
Al contrario la ricorrente in sede di libero interrogatorio ha riferito di un’attività di formazione prestata con riferimento a 15 o 20 nuovi colleghi nel corso degli anni, comunque svolta insieme ad altri colleghi dell’impianto e per periodi di durata di una settimana o più.
Il coordinamento di altri addetti (peraltro eventualmente riferibile ai limitati e non continuativi periodi di affiancamento dei nuovi colleghi) è in ogni caso espressamente previsto anche dalla declaratoria del 4° livello.
Le domande devono pertanto essere respinte, senza necessità di istruttoria testimoniale.
L’assenza di specifici precedenti giustifica la compensazione per metà tra le parti delle spese di lite, spese che per la frazione residua seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo (avuto riguardo al valore della causa indicato in ricorso ed opportunamente diminuite ai limiti inferiori dei parametri normativi, in applicazione dell’art. 4 DM n. 55/2014, in considerazione della minima attività processuale svolta e delle limitate e semplici questioni giuridiche e di fatto trattate).
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta le domande.
Compensa per metà tra le parti le parti le spese di lite.
Condanna la ricorrente a rifondere alla convenuta la frazione residua delle spese, frazione che liquida in complessivi euro 1.100,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Riserva il deposito dei motivi della decisione nel termine di 60 giorni.
Genova, 18 febbraio 2025
Il Giudice NOME COGNOME