Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 16785 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 16785 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15645/2023 R.G. proposto da : COGNOME, elettivamente domiciliato in BASSANO DEL GRAPPA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOMECODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 1358/2023 depositata il 04/04/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 28.3.23 la corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza 5.3.21 del tribunale della stessa sede, che aveva rigettato la domanda del lavoratore in epigrafe per differenze retributive per svolgimento di mansioni superiori al livello 4 assegnato nonché straordinari.
La corte in particolare, quanto alle pretese per mansioni superiori, ha ritenuto non provate le mansioni di livello 8 e comunque che la corresponsione di un superminimo fosse un’eccezione di pagamento di somme sufficienti a coprire il livello 7; ha ritenuto che tutti gli straordinari erano stati pagati secondo le ore indicate nei rapportini di lavoro (essendo ciò avvenuto per altri lavoratori secondo alcuni testi).
Avverso tale sentenza ricorre il lavoratore per tre motivi, cui resiste il datore con controricorso. Le parti hanno presentato memorie.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il primo motivo lamenta un contrasto tra motivazione e dispositivo nonché una violazione degli artt. 156 e 161 perché la qualifica superiore sarebbe stata riconosciuta in motivazione ma non in dispositivo.
Il secondo motivo si censura la sentenza per aver considerato come lavoro effettivamente prestato che quello risultante dai rapportini ed escluso lo straordinario che proprio sui rapportini era invece calcolato.
Il terzo motivo deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. per non aver esaminato la domanda per il periodo in cui il lavoro non risultava attestato da rapportini.
Il primo motivo è infondato, atteso che nessun contrasto risulta tra il dispositivo e la motivazione della sentenza impugnata, posto che entrambi escludono la spettanza di somme ulteriori in favore del lavoratore; in particolare la motivazione esclude espressamente l’8° livello e, per il resto, accerta che il lavoratore è stato retribuito pure con cifre pari o superiori a quelle spettanti per il 7° livello.
Il richiamo alla sufficienza del superminimo quale elemento adeguato a compensare ogni rivendicazione retributiva potrebbe al più configurare un errore nella motivazione, che però non ridonda nel vizio preteso dalla parte.
A ciò si aggiunga che anche la constatazione dell’assenza di motivazione nella sentenza impugnata sulla qualifica intermedia eventualmente spettante al lavoratore non può assumere rilievo in assenza di una specifica doglianza avanzata dal lavoratore in modo diretto e dettagliato anche quanto alla pretese conseguenze economiche derivanti.
Il secondo ed il terzo motivo sono inammissibili in quanto volti a censurare la generale valutazione negativa del giudice di merito circa la configurabilità di uno straordinario non retribuito nel caso di specie, valutazione non censurabile in sede di legittimità in quanto attinente al merito della controversia. Nella specie, la corte territoriale, mentre non ha distinto i diversi periodi e le diverse sedi di lavoro ma ha escluso in modo generale l’espletamento di straordinario non retribuito, ha precisato come l’onere della prova dello straordinario fosse del lavoratore e, nel caso, ha ritenuto l’appello infondato anche alla luce delle prove testimoniali raccolte.
In conlusione, il ricorso va rigettato con spese secondo soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
p.q.m.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025.