Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5155 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 5155 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 34582-2018 proposto da:
NOME, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA RAGIONE_SOCIALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE;
– intimato – avverso la sentenza n. 195/2018 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 22/05/2018 R.G.N. 691/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 25/01/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO
-che, con sentenza del 22 maggio 2018, la Corte d’Appello di Torino, in riforma della decisione resa dal Tribunale, rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti del Ministero della Giustizia, avente ad oggetto la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle differenze retributive maturate in relazione all’essere stata l’istante
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 25/01/2024
COGNOME.
Rep.
Ud. 25/01/2024
CC
applicata, con ordine di servizio n. 29/10 del 19.4.2010, presso la Cancelleria Centrale della Corte d’Appello Penale di Torino e di avere ivi svolto mansioni riconducibili all’inquadramento nell’Area Funzionale 3, Posizione Economica F2, profilo di Funzionario Giudiziario, superiore a quello posseduto in Area Funzionale 2, Posizione Economica F3, profilo di Assistente Giudiziario;
-che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver e questa ritenuto che non potesse ravvisarsi nell’attività svolta dall’istante quel ‘contenuto specialistico delle mansioni’, da individuarsi quale tratto caratteristico dell’Area Funzionale e del profilo professionale rivendicato, per non essere riferibile alla medesima l’ese rcizio in autonomia e la responsabilità della funzione affidatale di ‘accertare quale fosse il reato oggetto di appello’ , qualificata ‘analisi giuridica dei fascicoli’, pert inendo sempre quella funzione al magistrato ed inquadrandosi, quindi, nei compiti di assistenza al medesimo propri dell’inquadramento posseduto;
-che per la cassazione di tale decisione ricorre la RAGIONE_SOCIALE, affidando l’impugnazione a quattro motivi, in relazione ai quali il Ministero, pur intimato, non ha svolto alcuna attività difensiva;
-che la ricorrente ha poi depositato memoria.
CONSIDERATO
-che, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001 e dell’Allegato A del CCNI per il personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia 29.7.2010, imputa alla Corte territorial e l’erronea interpretazione delle declaratorie contrattuali relative ai profili professionali in questione, tale da inficiare il giudizio trifasico richiesto al
giudice nella valutazione delle domande aventi ad oggetto il superiore inquadramento;
-che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., imputa alla Corte territoriale la manipolazione delle dichiarazioni rese dai testi ed in particolare da l giudice COGNOME, all’epoca delegata dal Presidente della Corte d’Appello di Torino per l’assegnazione dei fascicoli, in termini tali per cui i fatti riferiti e mai contestati dall’Amministrazione convenuta nel loro effettivo svolgersi e nella qualificazione attribuita sono stati riletti in una prospettiva tale da risultare inidonei a fondare la pretesa;
-che nel terzo motivo il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio è teso a riproporre la censura di cui al motivo che precede, sotto il diverso profilo dell’apprezzamento solo parziale e manipolatorio della testimonianza del giudice COGNOME, spinto fino al punto di ‘correggere’ nei termini ritenuti più congrui all’essenza della funzione dell’analisi giuridica dei fascicoli l’afferm azione resa dal teste circa la mancanza di controllo del magistrato sulla medesima gestita, quindi, in autonomia dalla ricorrente;
-che, con il quarto motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c. è denunciata, in via subordinata, assumendo la sussistenza di gravi ed eccezionali ragioni, ulteriori rispetto a quelle considerate dalla norma invocata, che, in conformità alla pronunzia della Corte costituzionale n. 77/2018, la Corte territoriale avrebbe potuto apprezzare al fine di disporre la compensazione delle spese di lite;
-che i primi tre motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelano inammissibili non cogliendo le censure sollevate la ratio decidendi della sentenza impugnata, che, in effetti,
travisa, imputando alla Corte territoriale la manipolazione dei fatti emersi in sede istruttoria, quando, viceversa, la Corte ha correttamente proceduto ad apprezzare gli stessi alla luce dell’effettivo svolgersi della funzione che, presupponendo imprescindibilmente la responsabilità del magistrato, configura il compito affidato alla ricorrente, a prescindere dall’autonomia in concreto riconosciutale in ragione dell’abilità professionale dimostrata, in termini di assistenza al magistrato investito della funzione, pienamente riconducibile all’inquadramento posseduto;
-che parimenti inammissibile risulta il quarto motivo, essendo l’apprezzamento delle ulteriori ragioni fondanti ex art. 92 c.p.c. la statuizione in ordine alla compensazione delle spese rimessa alla discrezionalità del giudice che, nello statuire in merito, ha legittimamente ritenuto di privilegiare il criterio della soccombenza;
-che il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, potendosi così questo Collegio esimere dal disporre la rinnovazione della notifica, irritualmente effettuata all’Avvocatura Distrettuale e non, come dovuto, all’Avvocatura Generale dello Stato ;
-che nulla viene disposto in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, per non avere il Ministero intimato svolto alcuna attività difensiva.
P.Q.M .
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il
ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25.1.2024.