Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1344 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 1344 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 19040-2021 proposto da:
A.R.I.F. – AGENZIA REGIONALE PER LE ATTIVITÀ IRRIGUE E FORESTALI PUGLIA, in persona del Commissario Straordinario pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME con domicilio digitale legale come da pec Registri di Giustizia;
– ricorrente –
contro
COGNOME;
Oggetto
MANSIONI PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. 19040/2021
COGNOME
Rep.
Ud. 22/11/2023
CC
– intimato –
avverso la sentenza n. 629/2021 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 10/05/2021 R.G.N. 892/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO
-che, con sentenza del 10.5.2021, la Corte d’Appello di Bari confermava la decisione resa dal Tribunale di Bari e accoglieva la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti dell’Agenzia Regionale per l’Attività Irrigua e Forestale ARIF Puglia avente ad oggetto il riconoscimento del diritto del COGNOME, operaio specializzato originariamente assunto a tempo determinato presso la Regione Puglia poi transitato alle dipendenze dell’ARIF Puglia a tempo indeterminato con mansioni di motoseghista addetto all’antincendio ed alla prevenzione degli incendi a mezzo di decespugliatori con inquadramento nel IV livello della classificazione del personale di cui al CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria del 7.12.2010 e del Contratto Integrativo Regionale Puglia del 5.10.2009, al superiore inquadramento nel V livello ai sensi del CCNL predetto, assunto come applicabile alla fattispecie, per essere riconducibili a quell’inquadramento le nuove mansioni di carpentiere in ferro cui era stato adibito ed essere operante in virtù del regime applicato al rapporto di lavoro l’istituto della promozione automatica ex art. 2103 c.c. prevista una volta decorsi quaranta giorni di impiego nelle superiori mansioni;
-che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto la pretesa fondata per aver la legge regionale 25.2.2010 n. 3 istitutiva dell’ARIF Puglia previsto l’applicabilità del CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulicoagraria del 7.12.2010 al personale operaio assunto con contratto a termine presso la Regione Puglia e da questa transitato all’ARIF Puglia ed ivi stabilizzato cui apparteneva il De Marino e per essere risultato provato in atti l’eserciz io di fatto delle superiori mansioni;
-che per la cassazione di tale decisione ricorre L’ARIF Puglia affidando l’impugnazione e due motivi in relazione alla quale il COGNOME non ha svolto difesa alcuna;
CONSIDERATO
-che, con il primo motivo l’A RIF Puglia ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 165/2001 come riformato dal d.lgs. n. 150/2009, imputa alla Corte territoriale l’erronea ricognizione sotto il profilo normativo della fattispecie aven do mancato di considerare l’inderogabilità del regime pubblicistico del rapporto che, ex art. 52 d.lgs. n. 165/2001 osta al riconoscimento della superiore qualifica in caso di esercizio di fatto di mansioni superiori;
-che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., l’ARIF Puglia ricorrente imputa alla Corte territoriale, così deducendo la nullità dell’impugnata sentenza, l’omessa pronunzia in ordine al motivo di gravame i nteso ad escludere in relazione alla natura pubblicistica dell’Agenzia l’applicabilità della disciplina posta da un contratto collettivo del settore privato in quanto richiamato da una legge regionale;
-che entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente si rivelano meritevoli di accoglimento, in continuità con le decisioni già emesse da questa
Corte in fattispecie sovrapponibili a quella oggetto di causa (in particolare: Cass. Sez. L, 24/04/2023, n. 10811, e, in senso conforme, Cass. Sez. L, 18/10/2023, n. 20107), nelle quali è stato enunciato il principio di diritto secondo cui « la sottoposizione di un rapporto di lavoro con un ente pubblico non economico alla disciplina di un contratto collettivo di lavoro di diritto privato, con riferimento ad attività istituzionali del medesimo ente, non comporta il fuoriuscire di tale rapporto dall’ambito de l lavoro pubblico privatizzato e dunque, salva espressa e specifica previsione contraria da parte della norma di legge, trovano comunque applicazione le regole generali di cui al d.lgs. n. 165/2001; in particolare, rispetto al personale operaio dell’Agenzi a Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (A.R.I.F.) il cui rapporto, ai sensi dell’art. 12, co. 3, Legge Regione Puglia n. 3 del 2010, nel testo ratione temporis applicabile, è regolato dal contratto collettivo nazionale privatistico per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulicoagraria, trova applicazione l’art. 52 d. lgs. 165/2001 e dunque l’esercizio di fatto di mansioni superiori a quelle di formale inquadramento, mentre dà diritto alle corrispondenti retribuzioni, non è utile all’acquisizione definitiva della qualifica superiore» ;
-che nelle citate pronunce -alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ. -il quadro normativo e contrattuale di riferimento è stato ricostruito in continuità con l’orientamento, già formatosi nella giurisprudenza di questa Corte, sulla natura dei rapporti che intercorrono, in ambito regionale, fra le amministrazioni pubbliche (Regioni o enti pubblici non economici dalle stesse istituiti) ed il personale addetto a lavori di sistemazione idraulica e forestale, orientamento secondo cui l’applicazione del C.C.N.L. di diritto privato, risalente alla disciplina nazionale dettata in epoca antecedente al trasferimento delle competenze dallo Stato alle Regioni, di per sé non osta alla qualificazione del rapporto in termini di lavoro pubblico (cfr.,
in particolare, Cass. Sez. L, n. 20107 del 2023 e precedenti ivi richiamati);
-che l’assoggettamento del rapporto lavorativo in esame alla disciplina di cui all’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 comporta l’inapplicabilità della previsione dettata dal C.C.N.L. privatistico, quanto agli effetti dello svolgimento di fatto di mansioni superiori, dovendosi escludere il diritto al superiore inquadramento rivendicato;
-che va, infine, chiarito che, esclusa l’applicabilità del regime previsto in proposito dal C.C.N.L. di diritto privato, l’eventuale riconoscimento delle differenze retributive dovrà essere valutato dal giudice di rinvio in base alla prova dell’effettivo esplet amento delle mansioni superiori nell’arco del periodo oggetto di rivendicazione, non essendo a tal fine sufficiente la prova limitata al periodo di tempo previsto dall’anzidetta contrattazione per la maturazione del diritto all’inquadramento nella fascia lavorativa superiore;
-che come già ritenuto nel citato precedente (Cass. Sez. L, n. 20107 del 2023), « una volta esclusa ogni possibilità di modificazioni definitive del rapporto quale effetto dello svolgimento di fatto di mansioni superiori, il diritto a ricevere il trattamento retributivo previsto per la qualifica o il livello diversi da quelli di inquadramento sorge, di tempo in tempo, in ragione del concreto esercizio delle mansioni medesime (cfr. Cass. n. 18901/2019) e, quindi, limitatamente al periodo in cui la prestazione lavorativa resa, per qualità e quantità, è stata diversa e superiore rispetto a quella prevista al momento dell’assunzione; ne discende che è onere del dipendente allegare e dimostrare che l’esercizio di fatto delle mansioni superiori si sia protratto per l’intero periodo al quale la pretesa retributiva si riferisce »;
-che la Corte territoriale ha riconosciuto il diritto alle differenze retributive anche per l’intero periodo successivo al 6.5.2012, senza
compiere alcun accertamento sull’effettivo svolgimento di mansioni superiori nell’intero arco temporale di interesse;
-che pertanto il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, che si pronunzierà in conformità, disponendo altresì in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione.
Così deciso in Roma nell ‘adunanza camerale del 22/11/2023