Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2766 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 2766 Anno 2026
Presidente: TRICOMI IRENE
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 07/02/2026
rileva il giudicato costituito dalla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 488/2012, concernente lo stesso fatto dedotto nel presente giudizio (svolgimento di mansioni superiori rispetto alla categoria di appartenenza), sebbene in un diverso arco temporale.
Assume che lo svolgimento di mansioni superiori da parte del COGNOME anche il periodo successivo al 10.9.2009 risulta dalle deposizioni dei testi escussi nel giudizio definito con la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 488/2012.
In disparte i profili di inammissibilità della censura, che sollecita un giudizio di merito attraverso la rilettura delle deposizioni dei testi escussi nel giudizio definito con la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 488/2012 (che peraltro non risultano dalla sentenza impugnata, e che il ricorso nemmeno localizza), il motivo è infondato.
Questa Corte ha infatti chiarito che nel pubblico impiego contrattualizzato, il giudicato di accertamento dello svolgimento di mansioni superiori non comporta l’acquisizione della corrispondente qualifica, ma solo la condanna al pagamento delle differenze retributive, sicché in tale ambito lo svolgimento di mansioni superiori non comporta la maturazione di effetti destinati a durare nel tempo, né è fonte di una stabile modifica alla configurazione del rapporto di durata quale preesistente tra le parti, ed il lavoratore è pienamente onerato, per i periodi di tempo separatamente azionati in giudizio, della allegazione e dimostrazione del riprodursi dei fatti costitutivi del diritto alle retribuzioni superiori, senza che in suo favore possano operare, rispetto a periodi successivi, gli effetti giuridici di un pregresso giudicato relativo a periodi antecedenti; solo una volta accertati tali fatti costitutivi, purché anche il regime giuridico sia rimasto invariato, il precedente giudicato può avere effetto quanto alla qualificazione giuridica dell’accaduto come esercizio di mansioni superiori (Cass. n. 18901/2019; Cass. n. 6756/2020).
Si è dunque attenuta a tali principi la sentenza impugnata, avendo ritenuto che incombesse sul COGNOME l’onere di dimostrare di avere svolto mansioni superiori anche nel periodo successivo a quello coperto dal giudicato.
3. Con il secondo motivo il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., errore sul fatto, difetto di motivazione e omesso esame di un fatto decisivo.
Lamenta il vizio di motivazione riguardo alla mancata ammissione della prova testimoniale , non avendo la Corte territoriale valutato l’indispensabilità dei documenti di cui il COGNOME aveva chiesto la produzione nel giudizio di primo grado (gran parte dei quali aventi ad oggetto il periodo successivo al 2009) e dell’escussione del teste COGNOME ; deduce che il giudice di appello ha motivato in modo illogico sulla mancata dimostrazione dello svolgimento di mansioni superiori da parte del COGNOME nel periodo per cui è causa.
Riporta le deposizioni testimoniali, sostenendo che la Corte territoriale è incorsa in un errore di fatto nella valutazione delle medesime.
4. La censura è inammissibile.
Deve innanzitutto rammentarsi a seguito della riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di illogicità, contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nelle ipotesi -che si convertono in violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e danno luogo a nullità della sentenza- di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, mentre al di fuori di tali ipotesi il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Cass. Sez. 3 – Sentenza n. 23940 del 12/10/2017).
Ciò premesso, nel prospettare l’omessa motivazione e l’omessa valutazione di un fatto decisivo, la censura non coglie il decisum e non assolve compiutamente agli oneri pre visti dall’art. 369 n. 4 cod. proc. civ.
Dalla sentenza impugnata risulta che il direttore di cantiere, teste, ha riferito in modo completo sull’impianto di videosorveglianza , risultando del tutto inutile la deposizione di ulteriori testi non indicati su circostanze neppure specificamente allegate, e che la direzione dei lavori relativi alla manutenzione degli impianti elettrici di videosorveglianza non era in sé sola idonea ad affermare l’espletamento di mansioni superiori.
La Corte territoriale ha inoltre ritenuto l’irrilevanza dei documenti di cui il COGNOME aveva chiesto l’ammissione alla prima udienza del giudizio di primo grado, sostanzialmente corrispondenti a quelli prodotti nel giudizio definito dal giudicato del 2012 ed ha rilevato che non era stata specificamente censurata la specifica motivazione del Tribunale secondo cui era rimasto indimostrato ogni preteso incarico che il COGNOME aveva dedotto di avere espletato.
Il motivo, nel prospettare che i suddetti documenti riguardavano incarichi conferiti al COGNOME nel periodo successivo al 2011, non si confronta con la seconda ratio decidendi .
E’ consolidato l’orientamento di questa Corte secondo cui qualora la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l’annullamento della sentenza (Cass. n. 17182/2020; Cass. n.10815/2019; Cass. n. 7499/2019; Cass. n. 15399/2018; Cass. 9752/2017; Cass. n. 2108/2012 e Cass. n. 22753/2011).
Inoltre, la censura si limita a localizzare tali documenti nel giudizio di legittimità, ma non fornisce alcun elemento dal quale possa desumersi che si tratta degli stessi documenti di cui il COGNOME aveva chiesto la produzione nel corso della prima udienza del giudizio di primo grado.
Nella restante parte il motivo sollecita un giudizio di merito, precluso in questa sede, attraverso la rilettura delle deposizioni dei testi escussi.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
7 . Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 3000,00 per competenze professionali, oltre spese prenotate a debito.
D à atto della sussistenza dell’obbligo per le ricorrenti, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, 8 gennaio 2026.
Il Presidente
NOME COGNOME