Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 27676 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 27676 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso 24696-2024 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 381/2024 della CORTE D’APPELLO di RAGIONE_SOCIALE, depositata il 09/09/2024 R.G.N. 437/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/09/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Oggetto
R.G.N.24696NUMERO_DOCUMENTO2024
COGNOME.
Rep.
Ud 18/09/2025
CC
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, in parziale riforma della sentenza di primo grado, nel resto confermata, ha condannato RAGIONE_SOCIALE (da ora RAGIONE_SOCIALE) a corrispondere a NOME COGNOME la differenza tra la retribuzione dallo stesso percepita dal 1.5.2008 al 31.12.2016 come ‘addetto all’esercizio’, parametro 193 , e quella spettante per le mansioni di ‘coordinatore di esercizio’ , parametro 210, c.c.n.l. applicato al settore, oltre accessori dalla maturazione al saldo.
La statuizione di accoglimento della domanda di differenze retributive connessa all’espletamento delle mansioni superiori, l’unica ancora in questa sede rilevante, è stata fondata sugli esiti della prova orale dalla quale era emerso l’espletamento da pa rte del COGNOME di attività di coordinamento degli operatori ed addetti, connotata da quei margini di discrezionalità e di iniziativa richiesti dalla norma collettiva al fine della superiore qualifica di ‘coordinatore di esercizio’, parametro 210.
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso RAGIONE_SOCIALE sulla base di un unico motivo; la parte intimata ha resistito con controricorso illustrato con memoria
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce, ex art. 360, comma 1 nn. 3,4 e 5, violazione dell’art. 2103 c.c., degli artt. 115, 116, 127, 2902, 206, 207, 244 , 251, 252, 253 e 437 c.p.c. nonché dell’art. 24 Cost.. Premette che nell’apprezzamen to delle emergenze probatorie, al fine di ricostruire lo svolgimento delle superiori mansioni da parte del
COGNOME, la Corte di merito aveva mostrato di valorizzare, in senso negativo per essa RAGIONE_SOCIALE, l’intima contraddizione fra il contenuto della deposizione resa da un teste da essa addotto nel presente giudizio ed il contenuto di altra deposizione, resa dal medesimo soggetto sempre quale teste, in un diverso giudizio. Denunzia a riguardo violazione del principio del contraddittorio e lesione del proprio diritto di difesa in quanto la deposizione resa nel diverso giudizio faceva parte di un compendio documentale irritualmente depositato da controparte unitamente ad una memoria, entrambi non autorizzati; la produzione era infatti avvenuta nel corso del giudizio di appello, dopo che la originaria udienza era stata rinviata al solo fine di consentire la discussione al procuratore di controparte impedito. Evidenzia che il Collegio, a fronte delle rimostranze svolte da essa RAGIONE_SOCIALE, aveva dapprima disposto a verbale la inutilizzabilità della memoria e della relativa produzione in quanto non autorizzati e immediatamente dopo, nel corso della medesima udienza, disposto acquisirsi i verbali del teste in questione ponendo la causa in discussione; in tal modo all’odierna ricorrente, in violazione delle garanzie difensive, non era stato concesso di interloquire sulla documentazione tardivamente e irritualmente depositata.
Il motivo è infondato. Assume a riguardo rilievo assorbente la considerazione che l’accertamento alla base della statuizione di accoglimento riposa su un compendio probatorio rispetto al quale il riferimento alla deposizione oggetto di censura e alla connessa valutazione di non attendibilità del teste di RAGIONE_SOCIALE si configurano quali argomentazioni aggiuntive, destinate a rafforzare la ricostruzione fattuale della concreta fattispecie già tratta aliunde dal giudice di merito. La Corte di appello, nel verifi care l’attività svolta dal COGNOME nel periodo
dedotto, in particolare con riferimento ai livelli di discrezionalità e autonomia, ha mostrato infatti di fare essenziale riferimento alle deposizioni di altri testi, riconosciute sostanzialmente confermative delle allegazioni attoree (sentenza, pagg. 3 e 4). In tale contesto motivazionale, la valorizzazione della contraddizione della deposizione resa dal teste di COGNOME nel presente giudizio con l’ altra deposizione resa in un differente giudizio, deposizione tratta dalla produzione documentale rispetto a lla quale l’odierna ricorrente non aveva potuto esercitare il proprio diritto di difesa, non appare decisiva nelfar ritenere che in difetto di tale valorizzazione il giudizio di appello avrebbe avuto un esito diverso; è del resto la medesima Corte di appello a ritenere (solo) confermata dalla deposizione resa nell’altro giudizio dal teste in questione, una circostanza già ammessa da RAGIONE_SOCIALE nella memoria di primo grado, relativa alla sostanziale eliminazione della figura (contrattualmente prevista) del coordinatore di esercizio, circostanza questa che si pone quale importante tassello ricostruttivo della attività espletata dal lavoratore originario ricorrente, al fine del riconoscimento dello svolgimento delle superiori mansioni.
Al rigetto del ricorso consegue il regolamento secondo soccombenza delle spese di lite.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dell’ art.13 d. P.R. n. 115/2002 (Cass. Sez. Un. n. 23535/2019)
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 3.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.
Roma, 18 settembre 2025
La Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME