Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2079 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 2079 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 31/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14279/2024 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall ‘AVV_NOTAIO unitamente e disgiuntamente all’ AVV_NOTAIO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimato- avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma n. 1129/2024 depositata il 09/05/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Roma, con il decreto qui impugnato, ha rigettato l ‘ opposizione ex art. 209 l. fall. proposta da NOME COGNOME avverso lo stato passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa aperta nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE .
1.1. L ‘opponente, per quanto qui rileva, aveva chiesto di essere ammessa al passivo della liquidazione coatta amministrativa, in via privilegiata, per il pagamento delle differenze retributive (negli importi specificamente indicati nel provvedimento che ha respinto l ‘ opposizione) vantate in ragione del dedotto svolgimento, in concreto, di mansioni superiori. A sostegno della domanda di insinuazione evidenziava di aver svolto, fin dall ‘ inizio del rapporto lavorativo (risalente al l’11 luglio 2003, in virtù di contratti a termine, e poi, dal 31 maggio 2008, con assunzione a tempo indeterminato) e sino al 31 dicembre 2016, mansioni di autista soccorritore, con inquadramento nella posizione A2 dell ‘ Area A del sistema di classificazione di cui al c.c.n.l. per il personale non dirigente degli enti pubblici economici, svolgendo una serie di attività che, secondo le previsioni del c.c.n.l. vigente ratione temporis , avrebbero comportato, invece, l ‘ inserimento nell ‘ area B, posizione giuridica B1.
Il decreto impugnato ha motivato i l rigetto dell’opposizione COGNOME base del seguente percorso argomentativo:
ha analizzato la contrattazione collettiva di riferimento, ponendo in risalto che i lavoratori de ll’area A svolgono attività di supporto RAGIONE_SOCIALE ai processi, mentre quelli dell ‘ area B valutano nel merito i casi concreti ed interpretano le istruzioni operative rispondendo dei risultati secondo la posizione rivestita;
ha precisato che incombe sul lavoratore l ‘ onere di provare lo svolgimento di mansioni superiori e, in caso di attività solo in parte riconducibili al profilo superiore, la prevalenza rispetto a quelle corrispondenti all ‘ inquadramento; – ha evidenziato che dRAGIONE_SOCIALE prova testimoniale non era emersa la prevalenza delle mansioni, con assunzione di responsabilità del risultato rispetto a
quelle proprie della categoria di appartenenza.
A vverso l’indicato decreto ha proposto ricorso NOME COGNOME COGNOME base di un unico articolato motivo, mentre l’RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l ‘ unico articolato motivo di ricorso NOME COGNOME denuncia testualmente la «violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360 , primo comma, n. 3 c.p.c., in relazione all ‘ art. 10 del CCNL – quadriennio normativo 2002-2005 – sottoscritto il 09 ottobre 2003; all ‘ art. 13 del CCNL quadriennio normativo 1998-2001 – sottoscritto il 16 febbraio 1999; agli artt. 7 e 8 del CCNL Integrativo di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 1998-2001 sottoscritto il 14 novembre 2001; all ‘ art. 6 del CCNL – quadriennio normativo 2006-2009 – sottoscritto il 01 ottobre 2007; all ‘ art. 12 del Contratto Integrativo del CCNL per il quadriennio normativo 2006- 2009 sottoscritto il 18 febbraio 2009; alle Deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia n. 6/45819 del 22 ottobre 1999 e n. 37434 del 17 luglio 1998; all ‘ art. 36 della Costituzione, nonché all’art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, non avendo i giudici di merito correttamente interpretato i suddetti contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili ratione temporis al ricorrente, e/o non avendoli interpretati affatto siccome neanche individuati nonostante vi erano tenuti per il principio iura novit curia ».
Il motivo censura, in particolare, il fatto che il Tribunale non abbia individuato le norme collettive vigenti all’atto dell’assunzione e poi di tempo in tempo sopravvenute, come avrebbe dovuto invece fare in corretto esercizio del procedimento cd. trifasico di valutazione di quanto oggetto di causa, ovverosia per accertare se vi fosse stato o meno lo svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle di formale inquadramento.
Si assume, poi, la mancata evidenziazione dei tratti differenziali tra le figure professionali interessate, così omettendo, anche sotto questo profilo, di dare corso al necessario procedimento ‘trifasico’ e trascurando la necessaria qualificazione della ricorrente quale autista-soccorritore, conseguita attraverso un apposito corso e la deliberazione della Regione Lombardia che espressamente aveva previsto l’inquadramento dell’autista in categoria B.
La censura viene, quindi, ulteriormente sviluppata precisando come i tratti distintivi tra area A ed area B consisterebbero nel fatto che i lavoratori appartenenti RAGIONE_SOCIALE prima non sarebbero inseriti nel processo assistenziale, ma solo in attività collaterali rispetto ad esso, nonché nel fatto che il lavorat ore di area B svolge, senza la capacità decisionale o l’autonomia proprie dell’area C, attività ricomprese in fasi o fasce del processo produttivo, ovverosia del soccorso sanitario cui egli partecipa allorquando, oltre RAGIONE_SOCIALE guida, opera come soccorritore, con mansioni salvavita svolte su indicazione del medico dal quale l’intervento è coordinato . Inoltre, poiché all’area B secondo il ricorso – sono destinate figure che operano nel contesto di gruppi di lavoro o in ruoli di staff, anche tale requisito risultava integrato, perché COGNOME stessa nelle proprie difese aveva evidenziato l’operatività in équipe del ricorrente. Infine, un terzo tratto distintivo sarebbe da individuare nel fatto che, rispetto al personale di area A, non si fa cenno RAGIONE_SOCIALE necessità di conoscenze specifiche; invece, indicate per le aree B e C e possedute dRAGIONE_SOCIALE ricorrente.
2. Il motivo non è fondato.
In primo luogo, non assume concreto rilievo ai fini della cassazione del provvedimento impugnato il profilo di censura riferito RAGIONE_SOCIALE mancata disamina di tutte le contrattazioni rilevanti ratione temporis.
Infatti, nel l’impiego pubblico la contrattazione collettiva nazionale è sempre conoscibile ex officio dal giudice, secondo il principio iura novit curia , anche a prescindere dall ‘ iniziativa di parte, con la conseguenza che, in relazione ad una controversia riguardante lo svolgimento di mansioni superiori, una volta dedotte, dal lavoratore, le mansioni svolte, nonché il comparto ed il livello di inquadramento, è dovere del giudice porre a raffronto tali dati con la contrattazione applicabile tempo per tempo, al fine di verificare la fondatezza della domanda (così, in particolare, Cass. Sez. L, 17/06/2024, n. 16766).
Tanto premesso, come già ritenuto da questa Corte (Sez. L, 26/09/2024, n. 25765) con motivazione qui richiamata ex art. 118 disp. att. c.p.c., dRAGIONE_SOCIALE disamina del CCNL del 1998-2001 e di quello del CCNL 2006-2009, non emergono mutamenti nel l’assetto sostanziale e nei tratti differenziali di fondo delle diverse posizioni in questioni, dal momento che i riferimenti nella declaratoria dell’area A del CCNL 1998 -2001 a «ruoli operativi fungibili» ed a professionalità di mero «supporto RAGIONE_SOCIALE», trovano piena corrispondenza nella declaratoria dell’area A del CCNL 2006 -2009, che richiama appunto la caratteristica di «ruoli ampiamente fungibili» ed ancora di «attività di supporto RAGIONE_SOCIALE»; così come, il riferimento nella declaratoria dell’area B del CCNL 1998 -2001 a personale che svolge «fasi o fasce di attività nell’ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate» mediante «gestione delle strumentazioni tecnologiche» e che «risponde dei risultati secondo la posizione rivestita» ritrova dizioni sostanzialmente identiche nella declaratoria dell’area B del CCNL 2006 -2009. Né la contrattazione integrativa potrebbe comunque discostarsi legittimamente dRAGIONE_SOCIALE disciplina della contrattazione collettiva di riferimento.
Pertanto, il profilo di censura riferito RAGIONE_SOCIALE mancata disamina di tutte le contrattazioni rilevanti ratione temporis nulla muta rispetto a quanto deciso dal Tribunale.
Quanto RAGIONE_SOCIALE valutazione svolta dal Tribunale, essa, a differenza di quanto accaduto in altri precedenti in cui l’apprezzamento si era limitato al generico riferimento RAGIONE_SOCIALE necessità, per le mansioni di area B, di una maggiore quota di professionalità od a profili più elevati di responsabilità, è correttamente articolata nei passaggi essenziali del necessario giudizio trifasico. Infatti, come sintetizzato supra al punto 1.1., il Tribunale ha: ricostruito i tratti differenziali tra area A ed area B, individuandoli nel mero supporto ad attività, in raffronto allo svolgimento sotto la propria responsabilità di fasi o fasce di un dato processo; richiamato le attività che la ricorrente ha dedotto di aver svolto; ha ritenuto, in fatto e all’esito
dell’istruttoria , che non fosse stata raggiunta la prova della prevalenza delle mansioni superiori, con particolare riferimento RAGIONE_SOCIALE assunzione di responsabilità del risultato richiesta.
In questo senso, il motivo non si misura neppure con chiarezza rispetto RAGIONE_SOCIALE ratio decidendi adottata, incentrata proprio COGNOME carenza di prova della prevalenza delle mansioni superiori, con particolare riferimento al profilo della responsabilità dei risultati, che caratterizza, secondo un livello crescente, anche l’area B (seppure limitata al contesto lavorativo) oltre che l’area C, e non è presente, invece, nell’area A , comunque risolvendosi ogni ulteriore censura sul punto in un ‘ inammissibile sollecitazione di un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie.
Infine, inconferenti sono i richiami alle determinazioni amministrative nell’ambito della Regione Lombardia, essendo evidente che esse non avendo capacità giuridica di farlo – non possono certamente comportare alterazioni dell’assetto delle declaratorie quale ri costruibile COGNOME base della contrattazione collettiva.
Alla complessiva infondatezza del motivo quanto ad an COGNOME segue l ‘ assorbimento delle questioni COGNOME prescrizione che sono comunque affrontate nel ricorso per cassazione.
In definitiva il ricorso va respinto, senza necessità di provvedere in ordine alle spese, in assenza di attività difensiva dell’RAGIONE_SOCIALE.
Occorre, invece, dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 , comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/01/2026.
La Presidente NOME COGNOME