Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5842 Anno 2026
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Civile Ord. Sez. L Num. 5842 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 19632-2024 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
ENTE STRUMENTALE ALLA RAGIONE_SOCIALE IN L.C.A.;
– intimato – avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 24/07/2024 R.G.N. 57399/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/02/2026 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con decreto del 24 luglio 2024, il Tribunale di Roma -Sezione Fallimentare rigettava l’opposizione proposta da NOME COGNOME al passivo della Liquidazione Coatta Amministrativa
Oggetto
ALTRE IPOTESI PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. 19632/2024
COGNOME.
Rep.
Ud. 04/02/2026
CC
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dell’RAGIONE_SOCIALE nella parte in cui è stata esclusa l’ammissione degli importi richiesti a titolo di differenze retributive maturate nell’ambito del rapporto instaurato tra le parti in relazione allo svolgimento, sin dRAGIONE_SOCIALE data della prima assunzione a tempo determinato, di mansioni superiori rispetto a quelle proprie dell’Area A posizione economica ‘A2’ di inquadramento formale e rientranti nell’Area B in quanto riconducibili al profilo professionale socio-sanitario di cui al l’art. 12, comma 1, CCNL per il comparto Enti pubblici non economici 2006/2009, quale autista-soccorritore.
La decisione del Tribunale discende dall’aver questo ritenuto di dover escludere la sussistenza del diritto al superiore inquadramento rivendicato non avendo l’istante fornito idonea prova dello svolgimento di mansioni eccedenti il profilo tecnico che connota quelle proprie della qualifica posseduta e non avendo il CCNI 2006-2009 di RAGIONE_SOCIALE operato alcuna trasposizione automatica della figura di autistasoccorritore dall’area A all’area B.
Per la cassazione di tale decisione ricorre l’COGNOME, affidando l’impugnazione a tre motivi, in relazione RAGIONE_SOCIALE quale l’RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, pur intimata, non ha svolto difesa alcuna.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 101, commi 1 e 4, 208 e 209 L. Fall. E 24 Cost., lamenta la non conformità a diritto della statuizione resa dRAGIONE_SOCIALE Corte territoriale di accoglimento dell’ecce zione di inammissibilità per tardività della domanda di insinuazione al passivo, non essendo imputabile al creditore il ritardo nella presentazione della domanda, in difetto dell’avviso del deposito in cancelleria dello stato passivo del fallimento da parte del commissario liquidatore, nella specie non pervenuto.
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Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 13 CCNL per il comparto Enti pubblici non economici relativo al quadriennio normativo 1998/2001 del 16.2.1999, 6 CCNL per il quadriennio normativo 2006/2009 dell’1.10.2007, 1 2 del CCNI del 18.2.2009, 52, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, 2126 c.c. e 36 Cost. il ricorrente imputa al Tribunale di non aver tenuto conto di tutta la disciplina contrattuale applicabile RAGIONE_SOCIALE fattispecie e rilevante ai fini del giudizio trifasico e di aver erroneamente interpretato quelle prese in considerazione, così finendo per escludere la riconducibilità delle mansioni svolte dal ricorrente al superiore inquadramento rivendicato.
Per quanto il primo motivo sarebbe meritevole di accoglimento, RAGIONE_SOCIALE luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr. Cass. n. 26396/2021), secondo cui il mancato avviso al creditore da parte del commissario liquidatore esonera il creditore da responsabilità per il ritardo nella presentazione della domanda di insinuazione al passivo, tuttavia la fondatezza della censura non è idonea a giustificare la cassazione del decreto, che ha anche esaminato nel merito la domanda e, dopo avere richiamato la distinzione fatta da Cass. n. 20915/2019 fra area a e area b, ha analizzato le deposizioni testimoniali, dalle quali ha tratto la conclusione dello svolgimento di ‘mansioni semplici di natura tecnica’ aggiungendo anche che non era stato provato l’utilizzo di strumenti richiedenti abilità specifiche .
Il motivo, laddove si incentra sull’imputare al Tribunale di aver erroneamente impostato il giudizio trifasico, non tenendo conto della disciplina contrattuale come susseguitasi nel periodo di svolgimento del rapporto e di averla erroneamente interpretata ai fini de ll’operazione di sussunzione in essa delle mansioni di fatto svolte, non coglie l’effettiva ‘ratio decidendi’ della
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pronuncia che, trova base nell’aver e il Tribunale maturato il convincimento circa il mancato assolvimento da parte del ricorrente dell’onere della prova in ordine all’esecuzione in concreto delle mansioni di ‘autista soccorritore’, mentre, nella parte in cui giunge a contestare l’accertament o svolto dal Tribunale, interviene su materia insindacabile in questa sede per essere la valutazione del materiale istruttorio rimessa al giudice del merito.
Inammissibile è il terzo motivo, perché lo stesso, pur denunciando nella rubrica la violazione dell’art. 91 c.p.c., la prospetta come eventuale e condizionata all’accoglimento delle prime due censure. Si tratta nella sostanza non di un motivo, bensì di un mero richiamo all’effetto espansivo interno della cassazione della sentenza, che comporta anche la caducazione della questione dipendente, quale è il regolamento delle spese di lite.
In via conclusiva il ricorso deve essere rigettato, senza attribuzione delle spese, non avendo l’RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE svolto alcuna attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 4.2.2026
La Presidente NOME COGNOME