Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3124 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 3124 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/02/2026
Oggetto
R.G.N.16888/2023
COGNOME.
Rep.
Ud 04/11/2025
CC
ORDINANZA
sul ricorso 16888-2023 proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME
NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 20/2023 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 17/02/2023 R.G.N. 1030/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/11/2025 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
La Corte di appello di Catanzaro aveva rigettato l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la decisione con cui il tribunale aveva respinto la domanda dallo stesso proposta nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, diretta all’accertamento RAGIONE_SOCIALE mansioni dirigenziali svolte dal 1.1.1998, con condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE differenze retributive, all’accertamento della illegittimità del trasferimento del gennaio 2013 dalla sede di Reggio Calabria a quella di Cosenza, con condanna al risarcimento del danno e al pagamento RAGIONE_SOCIALE indennità di cui all’art. 88 ccnl applicabile, ed infine all’accertamento del demansionamento subito dal gennaio 2013 con il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
La corte di merito, dopo aver posto in evidenza come la documentazione allegata al ricorso non fosse coincidente con quanto in esso indicato, confermando il tribunale, valutava che le mansioni dirigenziali pretese non erano supportate da idonee allegazioni e prove, stante un lacunoso atto introduttivo del giudizio, anche valutando che quanto allegato comunque poteva essere pacificamente riferito all’inquadramento già assegnato al ricorrente ( quadro direttivo di 4^ livello), non avendo, quest’ultimo, eviden ziato le effettive differenze che avrebbero avvalorato il livello superiore. La corte di merito riteneva infatti che non vi fosse prova RAGIONE_SOCIALE mansioni di responsabile di 6 aree di coordinamento provinciale e neppure del coordinamento di 400 dipendenti e che, comunque, per la qualifica invocata era necessario dirigere e non solo coordinare tali strutture.
Quanto al trasferimento la corte riteneva che l’appellante non avesse preso posizione alcuna sulle allegazioni e prove fornite dal datore di lavoro circa le necessità organizzative che avevano determinato il trasferimento in questione, quindi valutandolo legittimo. Altresì insussistente era ritenuto il demansionamento denunciato, come avvenuto successivamente al trasferimento, in quanto non avvalorato da elementi di prova ed anzi sconfessato, nelle allegazioni, da quanto invece allegato e provato dalla RAGIONE_SOCIALE. Infine, infondata era valutata la pretesa del trattamento economico ai sensi dell’art. 88 ccnl in
quanto questo presupponeva il cambio di residenza effettivo del dipendente, mai avvenuto nel caso in esame.
Avverso detta decisione il COGNOME proponeva ricorso cui resisteva con controricorso RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1)-Con il primo motivo è dedotta la nullità della sentenza o del procedimento (art. 360, n. 4 c.p.c.) per mancata ricostruzione del fascicolo cartaceo – Violazione o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento agli artt. 342 c.p.c., 2697 c.c. e art. 115 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.)
Con tale motivo è censurata la decisione nella parte in cui la corte ha dato atto della mancata integrale produzione del fascicolo d’ufficio in grado di appello, senza mai rilevarlo in sede di giudizio. Assume il ricorrente che l’esame dei documenti (indic ati numericamente in ricorso) in questione avrebbe confortato le pretese avanzate, in quanto dimostrativi sia dello svolgimento RAGIONE_SOCIALE mansioni superiori, che del demansionamento e del diritto al trattamento ex art 88 ccnl, oltre che RAGIONE_SOCIALE condizioni di salute conseguenti al comportamento datoriale. Invoca a riguardo il principio di non dispersione della prova (Cass. SU n. 4835/23) trattandosi di documenti già allegati al giudizio di primo grado, seppure in formato cartaceo, anche se non trasferiti al giudice d’appello.
Occorre chiarire che la causa in esame era stata iscritta a ruolo in modalità cartacea con il deposito di 76 documenti (cartacei), poi era stata interrotta; a seguito della riassunzione era stata iscritta a ruolo telematicamente con il deposito telematico di 42 dei 76 documenti iniziali; successivamente, anche in appello, il ricorso era iscritto a ruolo telematicamente con allegazione soli 42 documenti.
Posta tale premessa, il principio sopra richiamato di non dispersione della prova risulta inconferente rispetto alla situazione processuale in esame, in cui la stessa parte ricorrente ha valutato di non depositare telematicamente, in appello, i documenti attualmente in discussione, pur avendolo fatto inizialmente in modalità cartacea. Il principio in
questione, infatti, richiama il potere dovere del giudice di valutare i documenti già prodotti in primo grado, ma solo se puntualmente allegati dalle parti interessate e in relazione al percorso logicogiuridico che si vuole sottoporre al giudice e quindi enunciati espressamente, nel loro contenuto, nel ricorso, al fine di sollecitare il giudice a considerare i documenti nella decisione da assumere.
Tali oneri incombenti sulla parte che intenda avvalersi di un documento specifico, asseritamente non considerato, seppur allegato, non sono stati osservati da parte dell’attuale ricorrente che, consapevolmente, sia in sede di riassunzione che di appello, ha volontariamente omesso il deposito telematico dei documenti. Soccorre a riguardo il principio secondo cui <>( Cass. SU n. 4835/2023).
Si osserva infine che la censura non contiene neppure l’esatta indicazione dei documenti (e del loro specifico contenuto) rimasti accantonati, sicché il motivo si appalesa anche privo della necessaria specificazione.
2)Con la seconda censura si lamenta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento agli artt. 414 e 421 c.p.c. in relazione all’omessa erronea e/o inesatta individuazione del CCNL temporalmente applicabile -nonché con riferimento all’art. 3 del CCNL Dirigenti Concessionari della RAGIONE_SOCIALE Tributi del 19 dicembre 2008 e art. 88 CCNL Concessionari Tributi per i quadri direttivi e per il personale RAGIONE_SOCIALE aree professionali dipendenti dalle aziende concessionarie del servizio nazionale di riscossione dei tributi 9 aprile 2008 (art. 360, n. 3 c.p.c.)
Con tale motivo il ricorrente si duole della statuizione in cui la corte territoriale ha ritenuto non specifica la indicazione da parte del ricorrente di quale ccnl fosse da applicarsi alla fattispecie.
3)-Con il terzo motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all’art. 112 c.p.c. violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 360, n. 3 c.p.c.).
Con tale motivo il ricorrente si duole ancora della mancata pronuncia sulla richiesta produzione dei ccnl formulata dinanzi al tribunale.
Entrambi i motivi possono essere trattati congiuntamente.
Si osserva che la corte di merito ha ritenuto confuse le allegazioni circa le mansioni dirigenziali asseritamente svolte, in quanto richiamati differenti ccnl e differenti norme circa la declaratoria mansionistica cui fare riferimento.
Peraltro, ha valutato comunque, in concreto le mansioni svolte come afferenti (come già accertato dal tribunale) al 4° livello. Quindi la censura circa l’argomento della non chiara allegazione risulta essere superato rispetto al dictum, in quanto, comunque la corte ha valutato in concreto le mansioni svolte aderenti all’inquadramento già posseduto, con un giudizio finale sovrapposto a quello del tribunale.
Deve inoltre aggiungersi che la acquisizione del ccnl diversi, era stata considerata dalla corte di merito, allorchè ha statuito che l’appellante in sede di gravame non si era doluto, con apposito motivo, della mancata risposta del tribunale circa la richiesta acquisizione, anche rilevandone, comunque, la tardività. Di tali statuizioni la censura, come proposta, non tiene conto e con esse non si confronta. Invero al punto 19) della motivazione, la sentenza impugnata ha valutato le rimostranze rispetto alle richieste produzioni dei ccnl, considerandole inammissibili perché estranee alle allegazioni poste in ricorso originario.
4) Con ultima censura è denunciata la violazione o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento agli artt. 112 -115 e 116 c.p.c. (art. 360, n. 3 c.p.c.) -Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (omesso esame
dei documenti cartacei prodotti in I grado e non rinvenuti nel fascicolo digitale – omessa valutazione della prova testimoniale condotta in I grado) (art. 360, n. 5 c.p.c)
Il motivo è assorbito da quanto sopra detto al punto 1) circa i documenti non depositati digitalmente. Nel resto, con riguardo alla denunciata omessa valutazione della prova testimoniale, la censura è inammissibile poiché sollecita la Corte di legittimità ad una inammissibile ri-valutazione del materiale probatorio.
Il ricorso, per quanto detto, deve essere complessivamente rigettato. Le spese seguono il principio di soccombenza.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali liquidate in E. 5.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Cosi’ deciso in Roma il 4 novembre 2025.
La Presidente NOME COGNOME