Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32434 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 32434 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/12/2024
indirizzata nel mestiere; non era invece emersa -precisava la Corte territoriale -l’esistenza di un assetto organizzativo nel quale, assegnati obiettivi specifici,
fosse compito del COGNOME emanare direttive ed istruzioni per la loro realizzazione, così come previsto dalla declaratoria della qualifica superiore; 2.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, resistiti da controricorso del Ministero;
è in atti memoria del ricorrente;
CONSIDERATO CHE
1.
il primo motivo di ricorso denuncia la violazione eo falsa applicazione delle declaratorie di cui all’allegato A del CCNL di comparto del 19982001, avuto riguardo all’art. 2103 c.c. e 52 del d. lgs. n. 165 del 2001;
il motivo è sviluppato sostenendo che « nella fattispecie … nell’ambito delle mansioni lavorative effettivamente espletate dall’odierno ricorrente, certamente non difettavano -e non difettano -il grado di autonomia, l’assunzione dirette di responsabilità dei risultati e la correlata discrezionalità nell’espletamento dei compiti nel corso degli anni affidatigli »;
era stato infatti « in concreto accertato che i compiti svolti presentassero gli elementi caratterizzanti la professionalità superiore, ossia: la responsabilità del risultato conseguito; il grado della discrezionalità operativa; il potere di direzione e controllo del personale assegnato; la capacità di programmazione dell’attività del servizio in piena autonomia nel solo rispetto dei piani di lavoro che inerivano al ruolo ricoperto nell’ambito dell’ufficio di appartenenza »;
il ricorrente lamenta altresì il mancato svolgimento da parte del giudice del c.d. giudizio trifasico, attraverso la comparazione delle posizioni e la corretta individuazione degli elementi caratterizzanti;
il motivo non può trovare accoglimento;
2.1 iniziando dall’ultima parte di esso, non è vero che la Corte d’Appello abbia omesso lo svolgimento del c.d. giudizio trifasico;
dopo avere richiamato le declaratorie, nelle parti ritenute rilevanti e dando atto che esse erano rimaste invariate nonostante il mutare della contrattazione, la Corte territoriale ha infatti osservato che il ricorrente faceva « il ragioniere (suo profilo professionale) » di cui il Direttore Generale già aveva ribadito la collocazione in Area B ed ha ritenuto che non fossero stati dimostrati i tratti differenziali e qualificanti individuati nell’ « emanare le direttive e le istruzioni » per la realizzazione di « obiettivi specifici », « così come previsto -aggiungeva ancora la Corte di merito -dalla declaratoria della qualifica superiore »;
la declaratoria di Area C fa in effetti riferimento a funzioni di « direzione, coordinamento e controllo di attività di importanza rilevante », ovvero a lavoratori « che svolgono funzioni che si caratterizzano per il loro elevato contenuto specialistico », il tutto poi precisato con indicazioni sui ‘contenuti professionali di base’ , nella parte in cui esse specificano le caratteristiche dell’attività di direzione o coordinamento di unità, come avente riguardo all’em anazione di « direttive ed istruzioni specifiche per il raggiungimento degli obiettivi assegnati »;
la Corte ha quindi evidentemente ritenuto che la pertinenza della qualifica e del profilo di ragioniere all’area di inquadramento escludessero l’elevatezza specialistica assoluta ed ha poi espressamente disconosciuto il diverso requisito della direzionalità/coordinamento, richiamando aspetti propri come detto dei ‘contenuti professionali di base’ , sempre dell’Area C e ritenuti chiaramente significativi -sotto il profilo della emanazione di
indirizzi per il conseguimento di obiettivi -nel descrivere più in dettaglio quel requisito;
il ragionamento differenziale ed il riscontro sulle attività svolte, seppur sintetico, vi è dunque stato e il motivo, negandolo tout court finisce per non misurarsi con quanto argomentato dalla Corte territoriale e per risultare così inammissibile, prima ancora che infondato;
2.2
nel resto, il motivo contiene la mera affermazione di erroneità delle valutazioni svolte dalla Corte territoriale ed il mero richiamo ad altri aspetti delle declaratorie, senza specifiche argomentazioni, sicché esso, nella sua apoditticità, si traduce al più in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass., S.U., 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass., S.U., 25 ottobre 2013, n. 24148 e, ora, Cass. 22 novembre 2023, n. 32505);
3.
il secondo motivo adduce l’insufficienza, contraddittorietà e o illogicità della motivazione su un punto decisivo della controversia, avuto riguardo alle mansioni svolte dal ricorrente, nonché al mancato esame della documentazione offerta (art. 360 n. 5 c.p.c.);
3.1
in una prima parte, il motivo fa riferimento a profili di insufficienza della motivazione ed erroneo esame delle deposizioni testimoniali che, a parte la loro genericità, non sono suscettibili, come tali, di sorreggere utilmente una denuncia ai sensi del vigente art. 360 n. 5 c.p.c. (Cass., S.U., 7 aprile 2014, n. 8053);
3.2
in altra parte, il motivo afferma l’omessa disamina di ordini di servizio a firma del Presidente della Corte d’Appello del 19.7.2013 e del 1.7.2014;
vi è tuttavia da rilevare che, comunque, il richiamo alla nota del 2013 è del tutto generico, non essendone specificato il contenuto e risultando dunque una carenza di portata critica concreta del motivo, mentre sfugge la rilevanza in questa causa della nota del 2014; infatti, secondo la stessa narrativa del ricorrente, la sentenza di primo grado ha accolto la domanda che era stata formulata con riferimento al decennio anteriore al deposito del ricorso, datato 3.5.2013 e dunque non è dato comprendere -e non è meglio spiegato -come possa avere rilievo decisivo un documento che, per la stessa deduzione del ricorrente ad esso consequenziale, dispose anche in favore del COGNOME « le superiori mansioni di funzionario contabile -area II F1 -con decorrenza dal 1.7.2014 fino al 31.12.2014 ;
4. alla pronuncia di inammissibilità segue la regolazione secondo soccombenza delle spese del grado;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, il 5.12.2024.
La Presidente dott. NOME COGNOME