Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23700 Anno 2025
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Civile Ord. Sez. L Num. 23700 Anno 2025
Presidente: RAGIONE_SOCIALE
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 27334-2024 proposto da:
COMUNE DI COGNOME, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
NOMECOGNOME
– intimato –
avverso la sentenza n. 548/2024 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 04/07/2024 R.G.N. 3181/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/06/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 4 luglio 2024, la Corte d’Appello di Napoli, in riforma della decisione di rigetto resa dal Tribunale di Napoli
Oggetto
ALTRE IPOTESI
PUBBLICO
IMPIEGO
R.G.N.27334/2024 Cron. Rep. Ud 20/06/2025 CC
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Nord relativamente alla domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti del Comune di Casoria, avente ad oggetto la condanna del Comune al pagamento delle differenze retributive, quantificate in euro 11.461,27, maturate in relazione allo svolgimento di mansioni superiori a quelle proprie dell’inquadramento riconosciutogli dall’Ente datore quale operaio generico della categoria A, posizione economica A5, della classificazione del personale del CCNL per il comparto Enti locali, in quanto riconducibili alla categoria B, profilo professionale B3, quale collaboratore tecnico giardiniere qualificato per essere, stato addetto dall’1.6.2015 alla cura e manutenzione del verde pubblico e delle aree verdi con uso di tagliaerba, decespugliatori, motosega con motore a scoppio, cesoie, materiali chimici per semina e protezione delle piante nonché alla cura degli alberi di alto fusto, accoglieva la domanda, riconoscendo il diritto alle differenze retributive come quantificate in relazione all’accertamento della riconduci bilità delle dedotte mansioni alla superiore qualifica di B1.
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, diversamente dal primo giudice, non inquadrabili nella categoria A, cui appartengono i ‘lavoratori che svolgono per lo più mansioni operative e d’ordine, le mansioni di giardiniere addetto alla cura del verde ed al taglio degli alberi di alto fusto implicanti una specifica perizia e tecnica, viceversa riferibili al profilo esemplificativo contemplato dalla categoria B dell’operaio professionale, connotato da ‘buone conoscenze speciali stiche, generalmente accompagnate da corsi di formazione specialistici, cui riportano le allegazioni del Sebastio circa l’attività svolta, non puntualmente contestate dal Comune e, pertanto, tali da fondare l’azionato diritto alle relative differenze retri butive.
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Per la cassazione di tale decisione ricorre il Comune di Casoria affidando l’impugnazione a tre motivi, in relazione alla quale il Sebastio, non ha svolto alcuna attività difensiva, rimanendo intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo (art. 360, n.3 e n. 5), il Comune ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. in una con il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, imputa alla Corte territoriale di aver erroneamente fondato il proprio convincimento sulla mancata contestazione da parte del Comune ricorrente delle allegazioni di cui al ricorso introduttivo, viceversa espressamente confutate in entrambi i gradi di giudizio risultando pertanto viziata la formazione del giudizio dall’erroneo apprezzamento e dalla mancata considerazione del materiale istruttorio in atti.
Con il secondo motivo (art. 360, n.3,cpc), denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 52, d.lgs. n. 165/2001, 8, comma 5, CCNL per il comparto Regioni ed Enti Locali del 14.9.2000 nonché del CCNL per il medesimo comparto del 31.3.1999 e degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., 2697 e 2103 c.c., il Comune ricorrente lamenta l’erroneità della statuizione resa dalla Corte territoriale sul quantum della domanda, rappresentando la somma fatta oggetto della condanna dell’Ente ricorrente la differenza tra il trattamento economico dal Sebastio percepito come dipendente di categoria A e quello asserito come spettante in relazione al rivendicato inquadramento in B3, quando, all’esito dell’accertamento compiuto in ordine alla classificazione delle mansioni dedotte dal Sebastio, la Corte predetta aveva concluso per il riconoscimento dell’inquadramento in B1.
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Con il terzo motivo (art. 360,3, cpc) , posto sotto l’identica rubrica di cui al motivo che precede, il Comune ricorrente imputa alla Corte territoriale l’erroneità del convincimento espresso in ordine alla riconducibilità delle mansioni dedotte, ove anche fossero da ritenersi effettivamente svolte, alla declaratoria della categoria B di cui alla classificazione del personale recata dal CCNL di comparto con conseguente vizio del procedimento trifasico funzionale alla formazione del giudizio, rientrando, comunque nella categoria A.
Il primo ed il terzo motivo, i quali, in quanto strettamente connessi, per concretarsi nella confutazione dell’esito del giudizio trifasico in base al quale la Corte territoriale avrebbe concluso per la riconducibilità delle mansioni dedotte nel ricorso in troduttivo all’inquadramento nella categoria B1 della classificazione del personale di cui al CCNL di comparto, esito che si assume altresì inficiato dall’erronea valutazione delle difese del Comune ricorrente in termini di non puntuale contestazione delle allegazioni del Sebastio, possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelano in parte infondati ed in parte inammissibili, avendo la Corte territoriale correttamente dato corso al giudizio trifasico, dato che la verifica dello svolgimento o meno di mansioni superiori ai fini della sussunzione nell’inquadramento di riferimento o superiore, è stata effettuata dalla Corte territoriale previo accertamento in fatto di quali siano state le mansioni in concreto svolte, condivisibilmente fondato sulla mancata contestazione da parte del Comune ricorrente, per essere le sue difese incentrate sull’affermazione generica della congruità dell’inquadramento riconosciuto senza fornire opportuna smentita delle circostanze fattuali dedotte dal Sebastio in ordine al tipo di attività svolta ed agli strumenti utilizzati e sulla valutazione della rispondenza delle mansioni
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svolte ai contenuti professionali propri della qualifica rivendicata come espressi dalla declaratoria contrattuale, valutazione insindacabile in questa sede.
Il terzo motivo risulta, invece, inammissibile, per genericità della censura, non offrendo il Comune ricorrente documentazione alcuna né avendola allegata o localizzata in atti, attestante l’affermata corrispondenza della somma fatta oggetto di condanna del Comune medesimo in favore del Sebastio alla differenza tra il trattamento economico percepito dal Sebastio e quello spettante ove l’inquadramento riconosciuto fosse stato in B3 e non in B1 secondo quanto statuito dalla Corte territoriale.
Il ricorso va, dunque, rigettato, senza attribuzione delle spese non avendo il Sebastio, rimasto intimato, svolto difesa alcuna.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sezione