Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30099 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 30099 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 30/10/2023
La Corte d’appello di L’Aquila , in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Vasto che aveva integralmente respinto il ricorso di NOME COGNOME, volto ad ottenere il pagamento delle differenze di retribuzione per mansioni superiori, lavoro straordinario, retribuzione di posizione e retribuzione di risultato o l’indennizzo ai sensi dell’art. 2041 cod. civ. , ha condannato il Comune di Furci al pagamento dell a somma di € 9 .771,14 in favore della medesima a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario, oltre interessi legali dal 22.5.2002 al saldo.
La Corte territoriale ha escluso che le mansioni svolte dalla COGNOME potessero essere ricondotte all’area D ; ha in particolare analizzato le declaratorie contrattuali e la maggiore professionalità richiesta al dipendente dell’area D rispetto a quello del livello C, evidenziando che la lavoratrice, unica addetta al servizio affari RAGIONE_SOCIALE, non aveva coordinato altro personale, non aveva dedotto né chiesto di provare il contenuto specifico delle mansioni svolte ed aveva fatto leva sulla assunzione di impegni di spesa che di per sé non travalica il contenuto della qualifica C di appartenenza.
Il giudice di appello riteneva provati lo svolgimento di lavoro straordinario e la sussistenza della relativa autorizzazione dal 16.9.1998 al 10.4.2002 e dal 27.6.2002 al 30.6.2002; considerato che a decorrere dal 1.4.2003 era stata ist ituita un’unica posizione organizzativa per lo svolgimento dei servizi finanziari e di ragioneria, affidata ad altro dipendente con la qualifica D) e che alla COGNOME non erano mai stati assegnati obiettivi da raggiungere, escludeva che la ricorrente potesse rivendicare la retribuzione di posizione per il periodo
anteriore al 23.6.2014 (data in cui le era stata formalmente attribuita) nonché la retribuzione di risultato , in relazione alla quale osservava che all’appellante non erano mai stati formalmente assegnati gli obiettivi da raggiungere.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Il Comune RAGIONE_SOCIALE Furci, oltre a resistere con controricorso, ha proposto ricorso incidentale affidato ad un motivo, illustrato da memoria.
DIRITTO
Con il primo motivo di ricorso, la COGNOME denuncia violazione e falsa applicazione de ll’art. 36 Cost., degli artt. 36, comma 5 ter, 51, comma 3 bis, della legge n. 142/1990, e dell’art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, nonché degli artt. 1218 e 2697 c.c. cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
Addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente escluso la prova dello svolgimento di mansioni superiori, nonché il carattere apicale del posto ricoperto già al momento della nomina, in forza della deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 30.4.1997, con cui era stata approvata la pianta organica.
Evidenzia che tale atto era stato confermato con il Regolamento approvato con atto di Giunta n. 172 del 30.12.1998, rimarcando che le mansioni dirigenziali , incluse tra quelle elencate nell’art. 51, comma 3, della legge n. 142/1990, le erano state affidate con determina n. 3 del 10.7.1997, conformemente a quanto stabilito dall’art. 51 comma 3 bis della legge n. 142/1990, introdotto dalla legge n. 191/1998, e formalmente riconosciute dal Comune di Furci con deliberazione di Giunta n. 103 del 29.11.2005.
Richiama le delibere della Giunta Municipale nn. 197 del 13.5.1993 e n. 71 del 23.2.194, con cui le erano stati conferiti poteri e funzioni per la ‘Gestione ICI’ e per la ‘Gestione TARSU’, precisando che l’ ulteriore incarico relativo alle imposte e alle tasse era stato solo riportato nella determina n. 3/1997, mentre con la
deliberazione n. 227 del 10.7.1997 non era stata approvata alcuna pianta organica, ma si era preso atto delle determine del Sindaco nn. 1, 2 e 3 del 1997.
Sostiene che a fronte di un formale atto di incarico e di assegnazione alla posizione apicale, rispetto alla quale non era stata sollevata alcuna contestazione, le prestazioni superiori rientravano tra i suoi compiti e che pertanto la prova del loro svolgimento è in re ipsa ; argomenta che non occorreva alcuna prova e che l’onere di fornire la prova contraria incombeva sul Comune.
Con il secondo motivo, la COGNOME denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per nullità del procedimento e omessa pronuncia sulla richiesta istruttoria di prova per testi, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., ovvero, in alternativa, omesso esame sulla richiesta di prova per testi, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.
Lamenta la mancata ammissione della prova testimoniale, tesa a dimostrare lo svolgimento delle specifiche attività descritte nei capitoli e relative alle mansioni superiori, nonché l’omessa motivazione sulla mancata ammissione della prova.
Con il terzo motivo, la RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8, 9 e 10 del CCNL del 31.3.1999, dell’art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 109 d.lgs. n. 267/2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
Lamenta il mancato riconoscimento del suo diritto alla percezione dell’indennità di posizione, tornando a sostenere la natura apicale dell’incarico ricoperto ed invocando l’applicazione dell’art. 15 del C.C.N.L. 22 gennaio 2004, secondo cui i responsab ili delle strutture apicali secondo l’ordinamento organizzativo dell’ente sono titolari delle posizioni organizzative.
Con l’unico motivo di ricorso incidentale, il Comune di Furci denuncia la violazione dell’art. 38 del CCNL 14.9.2000, in relazione all’art. 360, comma 1, cod. proc. civ.
Deduce che la COGNOME non era stata autorizzata a svolgere lavoro straordinario e che non era stato adottato alcun provvedimento in sanatoria.
Argomenta che nessuno poteva controllare il lavoro della ricorrente né i suoi tempi di permanenza presso l’ufficio, in quanto era l’unica appartenente al servizio Affari RAGIONE_SOCIALE, donde l’irrilevanza dei cartellini marcatempo.
Aggiunge che l’ordine di servizio del 16 settembre 1998 , di natura eccezionale e provvisoria, aveva prodotto i suoi effetti fino al 15 ottobre 1998, data in cui doveva essere pubblicato un avviso di gara; evidenzia che il nuovo Segretario comunale , nominato in data 27.10.1998 non aveva ribadito l’ordine di servizio.
Il primo ed il terzo motivo del ricorso principale, da trattarsi congiuntamente per la loro connessione logica, sono inammissibili, in quanto non si confrontano con la sentenza impugnata, la quale ha escluso che la COGNOME abbia occupato un posto apicale con la responsabilità del relativo servizio ed ha evidenziato che la medesima non ha dedotto né chiesto di provare il contenuto specifico delle mansioni svolte, le responsabilità ad esse connesse rispetto agli ulteriori servizi, la gestione di unità organizzative diverse da quelle di appartenenza e l’entità delle questioni da affrontare.
Tali motivi non si confrontano inoltre con le statuizioni secondo cui l’eventuale stipulazione di contratti e la gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa, non travalicano la qualifica C di appartenenza, e non colgono il decisum della sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che fosse stato dimostrato il coordinamento di altro personale.
I medesimi motivi propongono, inoltre, la completa rilettura della documentazione in atti, realizzando un’inammissibile commistione tra censure di fatto e considerazioni in diritto.
E’ ormai consolidato orientamento di questa Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un
nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass. S.U. 27 dicembre 2019, n. 34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758).
Anche il secondo motivo è inammissibile, in quanto il vizio di omessa pronuncia, che determina la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. ed è rilevante ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ. , si configura esclusivamente con riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto, e non anche in relazione ad istanze istruttorie per le quali l’omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. S.U. n. 15982/2001; Cass. n. 3357/2009 Cass. n. 709/2010; Cass. n. 6715/2013; Cass. n. 13716/2016 e Cass. n. 23433/2023).
La denunciata omissione di pronuncia è comunque insussistente, avendo la Corte territoriale affermato che la COGNOME non ha dedotto né chiesto di provare il contenuto specifico delle mansioni svolte, le responsabilità ad esse connesse, le questioni da affrontare, la gestione di unità organizzative diverse da quelle di appar tenenza e quant’altro necessario per ricondurre le attività svolte a quelle della categoria D; il giudice di appello ha dunque esplicitato le ragioni della mancata ammissione della prova.
I capitoli di prova riportati nel ricorso si limitano peraltro ad enunciare le mansioni asseritamente svolte dalla ricorrente, senza descriverne il contenuto specifico; non rivestono, pertanto, la portata decisiva prospettata dalla ricorrente.
Anche il ricorso incidentale è inammissibile, in quanto censura l’accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale, quanto alla prova dello straordinario e dell’autorizzazione, sollecitando una diversa lettura della documentazione in atti.
In conclusione, tanto il ricorso principale quanto il ricorso incidentale vanno dichiarati inammissibili.
L ‘esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite .
10 . Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo di entrambe le parti di versare l’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
PQM
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso principale e del ricorso incidentale e compensa integralmente fra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso nella Adunanza camerale del 5 ottobre 2023.