Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 16042 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 16042 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 10/06/2024
1.La Corte di Appello di Genova ha respinto il gravame proposto dall’RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di La Spezia che, avendo accertato l’espletamento, da parte di NOME COGNOME, di mansioni superiori proprie del livello DS, collaboratore tecnico-professionale esperto, CCNL di Comparto e allegati, aveva dichiarato il diritto del COGNOME alle corrispondenti differenze stipendiali per la 5^ fascia del suddetto livello rispetto al trattamento economico in godimento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, differenze quantificate in € 6755,54 fino al 31.5.2017, oltre alle differenze successive dal 1° giugno 2017 al 31.5.2018, da calcolarsi separatamente.
La Corte territoriale ha richiamato la giurisprudenza di merito secondo cui l’attività di ispettore micologo svolta nell’ambito delle RAGIONE_SOCIALE rientra nelle mansioni proprie del livello DS, evidenziando che il COGNOME ha dovuto acquisire una specializzazione specifica per poter svolgere l’attività di micologo, attività ulteriore e distinta rispetto all’attività di ispettore sv olta in precedenza dal medesimo lavoratore.
Il giudice di appello ha inoltre rimarcato che per poter svolgere l’attività di micologo, riconosciuta come indispensabile dalla stessa RAGIONE_SOCIALE per il suo ambito di competenza, NOME COGNOME aveva dovuto seguire appositi corsi di formazione e di aggiornamento.
Considerato che il COGNOME era inquadrato nella categoria D pur non essendo in possesso del diploma di laurea, ha considerato irrilevante che il titolo scolastico o universitario necessario per accedere al corso per svolgere l’attività di micologo fosse il diploma di scuola media superiore, ossia un titolo di studio inferiore al diploma di laurea che l’ordinamento richiede per accedere alla categoria D, ed ha ritenuto il diritto del ricorrente a rimanere nella fascia
retributiva a cui già apparteneva, con il riconoscimento dello svolgimento delle mansioni superiori corrispondenti al livello DS.
Ha invece escluso che le attività di consulenza, prevenzione e certificazione rientrassero nelle attività ordinarie svolte dal COGNOME; ha inoltre evidenziato che per le attività del micologo, caratterizzate da specificità, acquisita specializzazione e professionalità, l’ RAGIONE_SOCIALE aveva istituito un RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE inserito nel L.E.A., rimarcando che tale specificità era stata riconosciuta anche dalla Regione Liguria e dal D.M. n. 686 del 29.11.1996.
Ha poi osservato che il micologo deve garantire una pronta reperibilità tutto l’anno, svolgendo attività di consulenza, controllo e vigilanza e assumendo personalmente la responsabilità della certificazione in piena e personale autonomia, senza potersi avvalere di sussidi ed aiuti ulteriori, ed ha pertanto ritenuto che in relazione a tali mansioni la prevalenza rilevi necessariamente sotto il profilo qualitativo , a fronte dell’assunzione di responsabilità personale dei risultati di tale attività da parte del lavoratore, che implica un rilevante profilo fiduciario, con la possibilità di pesanti e gravi conseguenze che ricadono direttamente sull’incolumità pubblica.
7 . Avverso tale sentenza l’RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.
DIRITTO
Con il primo motivo, il ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 52 d. lgs. n. 165/2001 e dell’Allegato 1 del CCNL 7.4.1999, anche in relazione alla violazione dell’art. 4 del D.M. 29.11.1996, n. 686, dell’art. 1 del D.M. n. 58/1997 e degli artt. 23 e 24 del d. lgs. n. 150/2009; difetto dei presupposti giuridici sostanziali; illogicità manifesta; vizio di motivazione; violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.
Si addebita alla Corte territoriale di non avere considerato che DS non è una categoria giuridica, ma un livello economico, che l’art. 52 d. lgs. n. 165/2001
non riconosce le mansioni superiori in relazione a diversi livelli economici e che l’acquisizione di una semplice idoneità che non dà titolo a partecipare ad un concorso-selezione per la copertura di un posto per il quale è richiesta la laurea non può consentire di ‘ saltare ‘ 7 livelli di posizioni economiche, mentre il prevalente esercizio qualitativo, quantitativo e temporale delle mansioni superiori va provato in concreto.
Critica la sentenza impugnata per non avere considerato che per la partecipazione al corso per diventare micologo è sufficiente il possesso del diploma di scuola media superiore, e dunque di un titolo di studio inferiore a quello che l’ordinamento richiede per l’accesso alla categoria D ; censura che i giudici d’appello abbiano ritenuto irrilevante il titolo scolastico con il quale si può accedere al corso da micologo.
Argomenta che il possesso di un attestato di micologo e di un diploma di scuola m edia superiore, ai sensi dell’allegato 1 del CCNL 7.4.1999 può consentire di partecipare ai concorsi e alle selezioni per coprire posti di categoria C, ma non per coprire posti di categoria D.
Sostiene che i lavoratori inquadrati nella categoria C (come il COGNOME dal 1988 al 2001) possono svolgere attività di micologo, ma non possono transitare nella categoria D, per la quale è richiesto il possesso del diploma di laurea.
Aggiunge che le mansioni di micologo svolte dal COGNOME, proprie della categoria C, rientrano appieno nelle mansioni richiestegli.
Con il secondo motivo, il ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 52 del d. lgs. n. 165/2001 e dell’Allegato 1 del CCNL 7.4.1999; difetto dei presupposti giuridici sostanziali; illogicità manifesta; vizio di motivazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 5, cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale ritenuto irrilevante la distinzione tra ‘posizioni giuridiche’ e ‘posizioni economiche’.
Considerato che l’art. 52 del d. lgs. n. 165/2001 consente il riconoscimento di differenze retributive solo in caso di esercizio di mansioni relative a diverse qualifiche funzionali e che ‘DS’ non costituisce una categoria, ma solo un livello economico, sostiene che al COGNOME non poteva essere riconosciuto lo svolgimento
di mansioni superiori, in quanto era già inquadrato nella qualifica giuridica funzionale più elevata.
Con il terzo motivo, il ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 52 del d. lgs. n. 165/2001 e dell’Allegato 1 del CCNL 7.4.1999, dell’art. 1 del D.M. n. 58/1997, dell’art. 4, comma 1, della legge n. 251/2000 e della delibera del Direttore Generale n. 795 del 8.9.2016, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 5, cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale escluso che le funzioni tipiche del tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro comprendano quelle del micologo.
Evidenzia che l’RAGIONE_SOCIALE non è stato istituito nel 2016, come erroneamente ritenuto dalla Corte territoriale, ma esisteva almeno dal 1991 e che l’attività di micologo rientra tra le mansioni proprie dell’operatore professionale sanitario tecnico della prevenzione nei luoghi di lavoro di categoria C (come il COGNOME al 1988 al 2001) e che il funzionario di categoria D può svolgere anche mansioni proprie della qualifica inferiore nell’ambito delle mansioni prevalenti di categoria D.
Sostiene che le attività di consulenza, prevenzione e certificazione svolte dal COGNOME come micologo rientrerebbero, al massimo, tra le attività ordinarie da sempre svolte dal COGNOME come tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro; evidenzia che il COGNOME fin dal ricorso introduttivo del giudizio di primo grado ha dedotto di avere svolto mansioni proprie della sua categoria, oltre a quelle di micologo.
Con il quarto motivo, il ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 52 del d. lgs. n. 165/2001 e dell’Allegato 1 del CCNL 7.4.1999, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 5, cod. proc. civ., per non avere la Corte territoriale valutato in concreto la prevalenza delle mansioni sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale sulla base della documentazione agli atti del giudizio.
Critica la sentenza impugnata per avere privilegiato ragionamenti astratti e privi di un minimo supporto probatorio, senza considerare la copiosa document azione prodotta dall’RAGIONE_SOCIALE e le dichiarazioni rese dal COGNOME COGNOME corso
dell’audizione personale del 13.11.2017, da cui era emerso il carattere del tutto marginale e occasionale dell’attività di micologo, a fronte della prevalenza delle attività proprie del tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro di categoria D.
Aggiunge che ai fini del riconoscimento delle differenze retributive, è necessario che sussista la vacanza di un posto in organico ovvero la necessità di sostituire un altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, e che tali condizioni non sussistono nel caso di specie.
Con il quinto motivo, il ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 52 del d. lgs. n. 165/2001 e dell’Allegato 1 del CCNL 7.4.1999, anche in relazione alla violazione degli artt. 3 e 97 Cost., nonché de ll’art. 23 del d. lgs. n. 150/2009 e dell’art. 17 del CCNL 7 aprile 1999; illogicità e contraddittorietà intrinseca, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 5, cod. proc. civ. , per avere la Corte territoriale erroneamente riconosciuto il diritto del COGNOME alle differenze di retribuzione tra la posizione economica D5 e la posizione economica D5S.
Argomenta che il riconoscimento delle mansioni superiori non può che avvenire dalla prima fascia retributiva della qualifica superiore e che dalla posizione economica D5 non può effettuarsi.
Nega l’interesse ad agire del COGNOME, atteso che lo stipendio lordo della categoria D, livello economico D5, è superiore a quello della prima posizione del livello economico DS.
Sostiene che nel nostro ordinamento le progressioni di livello economico all’interno della medesima categoria possono avvenire esclusivamente previo superamento di una selezione interna.
Con il sesto motivo deduce la sussistenza del diritto alla ripetizione delle somme riconosciute con la sentenza di primo grado e delle spese di lite relative ai gradi di merito, e ne chiede la restituzione.
L’eccezione di inammissibilità sollevata dal COGNOME va disattesa, in quanto il ricorso contiene specifiche censure alle statuizioni contenute nella sentenza impugnata.
8. Al di là dei profili di inammissibilità delle censure nella parte in cui tendono alla rivisitazione del fatto sollecitando la rilettura della documentazione in atti, il primo ed il terzo motivo (che vanno esaminati congiuntamente per ragioni di connessione logica e giuridica) sono fondati, in conformità a precedente di questa Corte in una controversia analoga (Cass. n. 21944/2023), al quale si intende dare continuità.
Muovendo dai tratti essenziali delle categorie rispetto alle quali è domandato il raffronto critico-giuridico, si è infatti rilevato che nella categoria D rientrano i lavoratori destinati a posizioni che richiedono ‘ oltre a conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie’, mentre la categoria DS fa riferimento ad ‘autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti’ e ad un ‘ampia discrezionalità operativa nell’ambito delle strutture operative di assegnazione’, oltre a ‘funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane; coordinamento di attività didattica; iniziative di programmazione e proposta’ .
Questa Corte ha inoltre affermato il necessario svolgimento di ‘reali funzioni di coordinamento’ per il conseguimento del livello retributivo DS, in una con l’appartenenza alla categoria D (Cass. n. 14508/2019 e Cass. n. 5838/2022); si è in particolare precisato che nel raffronto tra la categoria D e la categoria DS è decisiva l’intensità differenziale di autonomia e discrezionalità operativa, anche rispetto ai risultati da conseguire (Cass. n. 21944/2023 cit.)
La responsabilità scaturente dal settore micologico è stata, in particolare, ritenuta omogenea a quella dell’ambito più generale dei controlli alimentari, considerato che in entrambi i casi si tratta di controlli rispetto al pericolo per la salute pubblica, che sussiste comunque ed ha in proposito osservato che se il settore micologico è più specifico, l’altro presenta comunque una notevole ampiezza di rischi, sicché quella capacità mirata non comporta l’esorbitanza dall’autonomia e responsabilità propria della (comune) categoria di inquadramento.
Si è inoltre escluso che il possesso dell’abilitazione micologica in sé agg iunga qualcosa alla categoria D, in modo tale da far assurgere le prestazioni alla categoria DS, considerato che la responsabilità e l’autonomia di chi operi anche in ambito micologico non è superiore a quella di chi svolga ispezioni e controlli nel settore alimentare in genere, e che nelle declaratorie non è contenuto uno specifico elemento differenziale riconnesso a qualificazioni professionali di tal fatta (Cass. n. 21944/2023 cit.).
La sentenza impugnata non è conforme a tali principi, in quanto ha ritenuto lo svolgimento, da parte del COGNOME, di mansioni proprie del livello DS ed ha riconosciuto il diritto del medesimo alle differenze stipendiali della 5^ fascia del suddetto livello in ragione dello svolgimento dell’attività di micologo, della relativa specializzazione conseguita e della responsabilità personale dei risultati di tale attività, con le possibili conseguenze ricadenti direttamente sull’incolumità pubblica, ma non ha co nsiderato che ai fini dell’ascrivibilità delle mansioni al livello DS è richiesto un quid pluris, costituito dalla sussistenza di un’ ampia discrezionalità operativa nell’ambito delle strutture operative di assegnazione , e dalle funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane, coordinamento di attività didattica.
In particolare, la Corte territoriale non ha verificato la sussistenza di un’ ampia discrezionalità operativa del COGNOME nell’ambito delle strutture operative di assegnazione, né lo svolgimento, da parte del COGNOME, di funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo di risorse umane, coordinamento di attività didattica, e va pertanto cassata.
Il secondo, il quarto ed il quinto motivo, rispettivamente riguardanti la distinzione tra posizioni giuridiche e posizioni economiche, la prevalenza dello svolgimento delle prospettate mansioni superiori e il riconoscimento delle differenze di retribuzione relative al livello D5S, devono ritenersi assorbiti.
10. Il sesto motivo è inammissibile.
L’art. 336, comma secondo, cod. proc. civ. prevede infatti che la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, mentre ai sensi dell’art. 389 cod. proc. civ., le
domande di restituzione o di riduzione in pristino e ogni altra conseguente alla sentenza di cassazione si propongono al giudice di rinvio e, in caso di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.
In conclusione, vanno accolti il primo ed il terzo motivo, va dichiarato inammissibile il sesto e assorbiti gli altri; la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio anche per il regolamento delle spese relative al giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo, inammissibile il sesto e assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di Appello di Genova in diversa composizione anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio in data 23 maggio 2024.
Il Presidente
NOME COGNOME