Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31932 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 31932 Anno 2025
Presidente: TRICOMI IRENE
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 08/12/2025
1.Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in parziale accoglimento del ricorso proposto da NOME COGNOME (funzionario amministrativo RAGIONE_SOCIALE‘area funzionale Terza), ha condannato il RAGIONE_SOCIALE – Prefettura di RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALEe differenze retributive in considerazione RAGIONE_SOCIALEe mansioni di fatto svolte dalla medesima nel periodo 2.9.2008 al 31.12.2012 ed ha rigettato le altre domande.
La COGNOME aveva svolto le funzioni di responsabile RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quale responsabile supplente, il responsabile nominato era sempre un Vice AVV_NOTAIO, dal marzo 2007 al 31.12.2012 ed aveva chiesto la condanna RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione al pagamento RAGIONE_SOCIALEe differenze tra il trattamento economico percepito e quello dovuto in ragione RAGIONE_SOCIALEe mansioni svolte.
La Corte di Appello di Napoli, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello proposto dal RAGIONE_SOCIALE, in riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata ha rigettato la domanda proposta da NOME COGNOME.
La Corte territoriale ha rilevato che era incontestato l’effettivo svolgimento, da parte RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, RAGIONE_SOCIALEe funzioni di responsabile RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE ed ha ritenuto il carattere dirigenziale di tali funzioni, pertanto non riconducibili alla formale categoria di inquadramento RAGIONE_SOCIALEa COGNOME.
Ha tuttavia evidenziato che la direzione ed il coordinamento RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE non esaurivano i compiti attribuiti al viceprefetto
addetto all’Area IV, essendo molto più ampie e variegate le materie di competenza del medesimo, come elencate nella tabella 3 del D.M. 18.11.2002 e nei successivi D.M. del 4.8.2005 e del 28.3.2007, e di cui la COGNOME non si era occupata.
Ha pertanto escluso che l’espletamento RAGIONE_SOCIALEe sole funzioni di direzione RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE comportasse lo svolgimento di mansioni superiori, in difetto del requisito RAGIONE_SOCIALEa prevalenza richiesto dall’art. 52 d.lgs. n. 165/2001.
Avverso tale sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria.
7 . Il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
La Prefettura di RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
DIRITTO
1.Con il primo motivo il ricorso denuncia, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ., nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ.
Addebita alla Corte territoriale di non avere giudicato sui fatti allegati dalle parti, avendo ipotizzato con motivazione illogica ed illegittima, che la COGNOME avesse continuato a svolgere mansioni corrispondenti al suo livello di inquadramento.
Evidenzia che era incontestato lo svolgimento prevalente, da parte RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, di mansioni di Responsabile RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo motivo il ricorso denuncia nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ.
Addebita alla Corte territoriale di avere utilizzato un’informazione probatoria non esistente nel processo in ordine allo svolgimento, da parte RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, di mansioni corrispondenti al suo livello di inquadramento.
Insiste nel sostenere che era incontestato lo svolgimento, da parte RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, in via esclusiva e senza soluzione di continuità, di mansioni di Responsabile RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Evidenzia che era rimasta incontestata la documentazione prodotta, da cui parimenti risulta lo svolgimento in via esclusiva e senza soluzioni di continuità, da parte RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, RAGIONE_SOCIALEa mansione di responsabile RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE.
Con la terza critica il ricorso denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116, 187, 188, 189 e 244 cod. civ., per non avere la Corte territoriale ammesso la prova testimoniale richiesta.
Sostiene che dalla mancata ammissione RAGIONE_SOCIALEa prova era dipeso un gravissimo errore nella motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata; evidenzia che i testi avrebbero potuto fugare ogni dubbio in ordine all’esclusività RAGIONE_SOCIALEe mansioni dirigenziali svolte dalla COGNOME durante l’intero periodo indicato nel ricorso, integrando l’elemento che la Corte territoriale ha ritenuto di non potere escludere.
Con la quarta censura il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 52, commi 3 e 5 d.lgs. n. 165/2001, RAGIONE_SOCIALE‘art. 36 Cost., degli artt. 1218, 2094, 2099 e 2103 cod. civ., degli artt. 6 ss. CCNL Comparto Ministeri 2006/2009, nonché classificazione contratto integrativo, classificazione del profilo funzionario economico finanziario, fascia retributiva F1/F7 e del D.P.R. n. 105 del 23.5.2011, di recepimento RAGIONE_SOCIALE‘accordo sindacale relativo al biennio economico 2008-2009, riguardante il personale RAGIONE_SOCIALEa carriera prefettizia, relativamente al calcolo RAGIONE_SOCIALEa retribuzione dovuta, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.
Torna a sostenere che era pacifico lo svolgimento RAGIONE_SOCIALEe funzioni dirigenziali da parte RAGIONE_SOCIALEa COGNOME dal 1.3.2007 al 31.12.2012.
Evidenzia l’alto grado di specializzazione RAGIONE_SOCIALEe suddette mansioni, riconducibili all’Area funzionale IV, e per le quali era stata necessaria l’emissione
di specifici provvedimenti autorizzativi a firma del AVV_NOTAIO, con accreditamento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE alla funzione dirigenziale.
Aggiunge che il disbrigo RAGIONE_SOCIALEe mansioni di responsabile RAGIONE_SOCIALE‘Ufficio per l’immigrazione aveva occupato la COGNOME intellettualmente e materialmente, per tutta la durata RAGIONE_SOCIALEa giornata lavorativa.
5. I motivi, che vanno trattati congiuntamente per ragioni di connessione logica, sono inammissibili.
In ordine alla censura relativa all’illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione, va innanzitutto rammentato che a seguito RAGIONE_SOCIALEa riformulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla legge n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica RAGIONE_SOCIALEa violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nelle ipotesi -che si convertono in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e danno luogo a nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza- di “mancanza RAGIONE_SOCIALEa motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, mentre al di fuori di tali ipotesi il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione RAGIONE_SOCIALEa controversia (Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Cass. Sez. 3 – Sentenza n. 23940 del 12/10/2017).
Ciò premesso, le censure non si confrontano con la ratio decidendi RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
La Corte territoriale ha infatti riconosciuto il carattere dirigenziale RAGIONE_SOCIALEe mansioni di responsabile RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, ma ha escluso il prevalente svolgimento di funzioni dirigenziali da parte RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, in quanto la medesima aveva espletato solo uno dei compiti propri del Vice AVV_NOTAIO,
RAGIONE_SOCIALE‘Area IV ed in quanto non poteva escludersi che fosse stata adibita a mansioni corrispondenti al suo livello di inquadramento.
Nel prospettare che lo svolgimento, da parte RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, di mansioni proprie del suo livello di inquadramento era stato dedotto dal RAGIONE_SOCIALE solo riguardo alle mansioni di responsabile RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, nel sostenere che tali mansioni, aventi carattere dirigenziale, avevano interamente occupato la sua giornata lavorativa e nel lamentare la mancata ammissione RAGIONE_SOCIALEa prova al fine di fugare ogni eventuale dubbio in ordine all’esclusività RAGIONE_SOCIALEe suddette mansioni, i motivi non censurano in alcun modo la prima ratio decidendi RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, che ha escluso la prevalenza RAGIONE_SOCIALEe mansioni dirigenziali svolte dalla COGNOME in quanto la medesima aveva solo uno dei compiti propri del Vice AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE‘Area IV.
A in proposito rammentato che qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni, ciascuna idonea a sorreggere il decisum , i motivi di ricorso devono essere specificamente riferibili, a pena di inammissibilità, a ciascuna di dette ragioni (cfr. fra le tante Cass. n. 17182/2020; Cass. n. 10815/2019).
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo nei confronti del RAGIONE_SOCIALE; nessuna statuizione sulle spese va invece adottata nei confronti RAGIONE_SOCIALEa Prefettura di RAGIONE_SOCIALE, che non ha svolto attività difensiva.
8 . Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, RAGIONE_SOCIALE‘obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento del le spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 4000,00 per
compensi professionali, oltre spese prenotate a debito, in favore del RAGIONE_SOCIALE ;
dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo per parte ricorrente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione Lavoro RAGIONE_SOCIALEa Corte Suprema di Cassazione, 18 novembre 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME