Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 36480 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 36480 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso n. 2724/2022 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME ed NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato presso quest’ultimo in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
Ente strumentale alla RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa, in persona del legale rappresentante p.t.;
-intimato –
avverso il Decreto del Tribunale di Roma n. 3892 del 2021, depositato il 16 dicembre 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/12/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 98 legge fallimentare NOME COGNOME ha proposto opposizione allo stato passivo RAGIONE_SOCIALE liquidazione coatta amministrativa Ente strumentale alla RAGIONE_SOCIALE al fine di contestare il provvedimento emesso in relazione alla propria istanza di ammissione al passivo per un credito privilegiato di € 57.815,58 che era stata integralmente rigettata.
Egli ha esposto:
di avere lavorato alle dipendenze dell’RAGIONE_SOCIALE, con inquadramento nella posizione economica A2;
di avere svolto sempre le mansioni di autista soccorritore;
di avere diritto, quindi, ad essere inquadrato nella categoria B1 ed a percepire il corrispondente trattamento economico.
Il Tribunale di Roma, nel contraddittorio delle parti, con decreto n. 3892 del 2021, ha rigettato il ricorso.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.
La parte intimata non ha svolto difese.
Il ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso il lavoratore deduce:
‘ la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., in relazione: all’art. 10 del c.c.n.l. – quadriennio normativo 2002-2005 sottoscritto il 9 ottobre 2003; all’art. 13 del c.c.n.l. – quadriennio normativo 1998-2001 – del 16 febbraio 1999; agli artt. 7 e 8 del c.c.n.i. di RAGIONE_SOCIALE
ltaliana 19982001, sottoscritto il 14 novembre 2007; all’art. 6 del c.c.n.l. -quadriennio normativo 2006-2009 del 1^ ottobre 2007; all’art. 12 del contratto integrativo al c.c.n.l. per il quadriennio normativo 2006-2009 – sottoscritto il 18 febbraio 2009; alle deliberazioni RAGIONE_SOCIALE Giunta Regionale RAGIONE_SOCIALE Lombardia n. 6/45819 del 22 ottobre 1999 e n. 37434 del luglio 1998; all’art. 36 RAGIONE_SOCIALE Costituzione, nonché all’art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, per non essergli stato riconosciuto il diritto a percepire da RAGIONE_SOCIALE le differenze retributive tra l’Area A (posizione giuridica -economica A2, nel quale è stato formalmente inquadrato) e l’Area B (posizione giuridica -economica B1, nel quale, invece, andava inquadrato).
Sostiene che, alla luce dei c.c.n.l. ratione temporis vigenti, avrebbe dovuto essere inquadrato nell’Area B sin dall’inizio del rapporto di lavoro, spettandogli il superiore inquadramento e ribadisce l’erroneità dell’inquadramento datoriale, anche a prescindere dalle norme RAGIONE_SOCIALE contrattazione integrativa.
Evidenzia, in ogni caso, di avere agito, altresì, per ottenere l’ammissione al passivo per il pagamento delle differenze retributive dovutegli per lo svolgimento, in concreto, di mansioni superiori, a far tempo dalla prima assunzione.
Sottolinea, inoltre, l’erroneità delle norme degli accordi collettivi richiamati e posti a fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione, sia con riguardo al negato inquadramento superiore che quanto al mancato riconoscimento dello svolgimento in fatto di mansioni superiori.
Lamenta che detta erroneità nell’individuazione RAGIONE_SOCIALE contrattazione collettiva applicabile si traduce, inesorabilmente, nella erroneità RAGIONE_SOCIALE decisione.
Rammenta di essere stato assunto fin dall’inizio quale autista soccorritore e di avere operato nell’ambito sanitario e non in quello tecnico.
1.1. Il motivo è fondato e va accolto nei sensi segnati dalla presente motivazione.
1.1.1. In via preliminare, va precisato che ritiene il Collegio di dovere dare continuità a quanto già ritenuto da questa Corte con la sentenza n. 37331/2022, pronunziata in fattispecie complessivamente sovrapponibile alla presente, nonché al principio di diritto enunciato da Cass. n. 20915/2019. Alla motivazione
delle citate pronunce si rinvia, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., non essendo stati prospettati argomenti nuovi che possano indurre a rimeditare l’orientamento già espresso.
1.2. Al riguardo si osserva, infatti, che la domanda di insinuazione al passivo, per il pagamento di differenze retributive proposta dal lavoratore, secondo quanto emerge dal decreto impugnato e dallo stesso ricorso per cassazione, veniva formulata sulla base di due differenti presupposti: da un lato l’asserita erroneità dell’inquadramento posto in essere dal datore alla luce RAGIONE_SOCIALE contrattazione collettiva; dall’altro l’allegato svolgimento, in fatto, di mansioni superiori.
1.2.1. Ai fini che qui interessano va quindi innanzi tutto chiarito che le due questioni di cui innanzi sono completamente diverse.
1.2.2. Quanto alla questione del preteso diritto all’inquadramento in area B, posizione B 1, sulla base del c.c.n.l. 2006/2009 e del conseguente c.c.n.i. con conseguente richiesta di condanna al pagamento delle differenze retributive, il motivo non può essere accolto.
Con riguardo al periodo anteriore intercorrente tra la dalla data di assunzione e l’entrata in vigore del c.c.n.i. la censura è apodittica e tautologica, non chiarendo affatto per quali ragioni l’inquadramento originario posto in essere dal datore sarebbe stato erroneo.
Per il periodo successivo all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE contrattazione collettiva integrativa, invece, la doglianza è infondata alla luce dell’insegnamento del giudice di legittimità, peraltro richiamato anche dal giudice di merito, da cui questo Collegio non intende discostarsi.
La citata Cass. n. 20915/2019, ha, infatti, sul punto affermato che, in tema di classificazione e progressione del personale nel pubblico impiego privatizzato, l’art. 12 del c.c.n.i. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 20.2.2009 non è viziato da nullità, per violazione dell’art. 40 del d.lgs. n. 265 del 2011 (applicabile ratione temporis ), nella parte in cui descrive i profili professionali socio sanitari, in quanto, senza che possa ravvisarsi alcun contrasto con i limiti posti dall’art. 22, comma 1, lett. a) del contratto nazionale degli enti pubblici non economici 1998 -2001, detta norma non configura una ricollocazione del personale nell’ambito
delle diverse aree, bensì una diversa e più chiara definizione dei profili professionali, da valere per le assunzioni e gli inquadramenti successivi all’entrata in vigore del nuovo c.c.n.i.
Escluso, quindi, che la contrattazione integrativa abbia operato la trasposizione di figure professionali da un’area all’altra, si deve ribadire conclusivamente che tutte le doglianze contenute nell’unico motivo articolato, volte a contestare l’erroneità dell’inquadramento, non possono essere accolte.
1.3. Il ricorso è, invece, fondato in relazione alla seconda sottocensura in cui si articola il mezzo: la denunziata erroneità RAGIONE_SOCIALE decisione, rispetto ai parametri normativi innanzi indicati, avuto riguardo al rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive, proposta sul presupposto, invece, dello svolgimento -in concreto -di mansioni superiori rispetto a quelle di inquadramento.
1.3.1. Si è già detto che la questione qui all’esame è stata oggetto di scrutinio in Cass. n. 37331/2022, nella cui motivazione si è osservato che ‘ in ambito di mansioni superiori (…) il giudice è tradizionalmente chiamato ad un’operazione di sussunzione su base c.d. trifasica, ovverosia data dalla verifica delle caratteristiche dell’inquadramento posseduto, delle caratteristiche del livello in ragione del quale è calibrata la domanda e quindi dal raffronto delle une e delle altre con le attività in concreto svolte;
nel caso di specie, in cui il rapporto di lavoro rispetto al quale si agisce intercetta due diverse discipline collettive, l’operazione andava svolta enucleando, dapprima per il periodo -a partire dal 23.6.2003 -che ricade nella prima contrattazione collettiva, la fisionomia delle declaratorie proprie dei livelli da raffrontare;
ciò, secondo quanto emerge dai documenti depositati anche in questa sede di legittimità, doveva avvenire sulla base delle declaratorie generali proprie delle Aree del CCNL 1998/2001 e quindi delle specificazioni contenute nel Contratto Integrativo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 1998/2001;
analoga operazione era quindi da svolgere rispetto al nuovo sistema di cui al CCNL 2006/2009 ed al Contratto Integrativo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 2006/2009, che di esso ha costituito attuazione;
il Tribunale, viceversa, ha operato un generico e pleonastico riferimento alla maggior quota di professionalità ed ai profili più elevati di professionalità propri dell’Area B rispetto all’Area A del CCNI 2006/2009, aggiungendo conclusioni sostanzialment e apodittiche sull’insufficienza delle attività pur elencate nel livello rivendicato, il tutto senza addentrarsi nel raffronto analitico e tipico quale sopra delineato;
-ciò costituisce violazione del canone proprio dell’operazione giuridico valutativa richiesta dalla pretesa azionata e, indirettamente, delle norme che riconoscono i diritti rivendicati e di cui è denuncia nel motivo, in quanto quei diritti sono denegabil i solo se quell’operazione abbia esito negativo, ma sia concretamente compiuta;
-proprio l’avere questa RAGIONE_SOCIALE. ritenuto il profilo dell’autista soccorritore di cui al CCNI del 2009 una specificazione di caratteristiche di lavorazioni proprie di chi appartenga all’Area B (C. 20915/2019) avrebbe imposto di svolgere l’operazione di sussunzione, per i periodi coperti dal CCNL di riferimento, tenuto proprio conto come parametro, naturalmente integrativo di quanto già più in generale previsto dal CCNL, delle caratteristiche specifiche di quella figura, evidenziandone i tratti differenziali ri spetto a quelli dell’autista di cui all’Area A e quindi valutando in tale quadro le attività in concreto svolte dal ricorrente ed analoga operazione, mutatis mutandis, doveva aver luogo per il periodo precedente coperto da altra contrattazione’.
1.3.2. Tutto quanto innanzi detto vale anche per la fattispecie qui all’attenzione, ivi compresa, stante l’assunzione del ricorrente in data 21.7.2003, la necessità di effettuare il ricordato giudizio trifasico avuto riguardo alla contrattazione collettiva ratione temporis vigente, come sopra richiamata: nello specifico dovendo aversi riguardo, quanto al primo periodo, al c.c.n.l. 2002-2005 (che richiama il c.c.n.l. 1998-2001), contratto collettivo rispetto al quale alcuna valutazione ha compiuto il Tribunale, e, per il periodo successivo, al c.c.n.l. 2006-2009.
Il giudizio trifasico (per le modalità del quale ci si riporta a quanto già innanzi esposto attraverso il richiamo al percorso motivazionale di Cass. Sez. Lav. n. 37331/2022, ma anche alla precedente Cass. Sez. L, n. 30580/2019) dovrà
tener conto, oltre che RAGIONE_SOCIALE contrattazione collettiva nazionale, anche di quella integrativa di tempo in tempo vigente, al fine di verificare le mansioni svolte con abitualità e prevalenza in quale inquadramento vadano sussunte (su tale aspetto si veda infra) , fermo restando che tale operazione di sussunzione, nel pubblico impiego contrattualizzato, non rileva ai fini del riconoscimento RAGIONE_SOCIALE superiore qualifica, ma solo ai fini retributivi ex art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001.
1.3.3. L’operazione trifasica cui si è più volte fatto cenno dovrà, altresì, tener conto che in materia di impiego pubblico contrattualizzato, l’equivalenza formale delle mansioni può essere definita dai contratti collettivi anche attraverso la previsione di aree omogenee nelle quali rientrino attività tutte parimenti esigibili e ciò ancorché, secondo una precedente classificazione, tali diverse attività – poi ricomprese nelle medesime aree – fossero da considerare come mansioni di diverso rilievo professionale e retributivo; pertanto, al dipendente che abbia svolto, nel previgente regime, mansioni considerate superiori a quelle di inquadramento, ricevendo il corrispondente maggior trattamento retributivo, e prosegua nello svolgimento delle medesime nella vigenza RAGIONE_SOCIALE nuova contrattazione – in cui sia le mansioni di cui al precedente inquadramento, sia quelle richieste, rientrino nell’ambito RAGIONE_SOCIALE stessa area – compete il solo trattamento proprio di quell’area e RAGIONE_SOCIALE posizione meramente economica di inquadramento secondo la nuova contrattazione, senza che, in mancanza di espresse previsioni contrarie di diritto transitorio RAGIONE_SOCIALE contrattazione collettiva sopravvenuta, l’assetto complessivo dei rapporti di lavoro, quale definito da quest’ultima, possa essere sindacato o manipolato, in vista RAGIONE_SOCIALE salvaguardia di pretese individuali fondate sulla previgente disciplina (cfr. in tal senso, Cass. Sez. Lav., n. 29624/2019).
1.3.4. Il principio innanzi richiamato ribadisce, quindi, la necessità che il giudice effettui il giudizio trifasico individuando la contrattazione collettiva rilevante in relazione a tutto il periodo lavorativo che viene in rilievo ai fini RAGIONE_SOCIALE domanda, contrattazione collettiva nazionale che nell’impiego pubblico contrattualizzato è sempre conoscibile ex officio dal giudice, secondo il principio iura novit curia , anche a prescindere dall’iniziativa di parte, con la conseguenza
che, in relazione ad una controversia riguardante lo svolgimento di mansioni superiori, una volta dedotte, dal lavoratore, le mansioni svolte, nonché il comparto ed il livello di inquadramento, è dovere del giudice porre a raffronto tali dati con la contrattazione applicabile tempo per tempo, al fine di verificare la fondatezza RAGIONE_SOCIALE domanda (così Cass. Sez. Lav., n. 7641/2023; quanto alla conoscibilità d’ufficio dei c.c.n.l. nel pubblico impiego, tra le tantissime, si fa qui rinvio alle massimate Cass. Sez. L, n. 6394/2019, Cass. Sez. L, n. 19507/2014).
1.3.5. Sempre in linea generale, in via conclusiva, ritiene altresì il Collegio di rammentare, quanto al giudizio trifasico, che – come ha avuto modo più volte di precisare il giudice di legittimità – al fine di verificare se vi sia stato o meno, in concreto, lo svolgimento di mansioni superiori, l’operazione di sussunzione nell’inquadramento di riferimento o superiore, dovrà essere effettuata, dal giudice previo accertamento in fatto di quali siano state le mansioni in concreto svolte, in termini di abitualità e prevalenza, con un giudizio non solo quantitativo, ma anche qualitativo e temporale e che tenga altresì conto RAGIONE_SOCIALE pienezza o meno dei poteri e delle correlate responsabilità (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. L. 30/12/2009, n. 27887, ma anche più di recente, con riguardo alla dirigenza, Cass. Sez. Lav. n. 36358/2021).
1.4. Tanto premesso, venendo alla fattispecie concreta, si deve rilevare che il giudice di legittimità (cfr. Cass. Sez. Lav. 05/08/2019, n. 20915) – dopo aver precisato – come innanzi già ricordato – che in tema di classificazione e progressione del personale nel pubblico impiego privatizzato, l’art. 12 del c.c.n.i. RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 20.2.2009 non è viziato da nullità, per violazione dell’art. 40 del d.lgs. n. 265 del 2011 e non configura una ri collocazione del personale nell’ambito delle diverse aree, bensì una diversa e più chiara definizione dei profili professionali – precisa altresì che con la c.c.n.i. (cfr. punto 6.11.) ‘ è stata individuata la figura di chi non sia solo autista e come tale svolga compiti di supporto tecnico amministrativo ai processi produttivi e ai sistemi di erogazione dei servizi, senza necessità di qualificazioni professionali o conoscenze specifiche, ma sia inserito nel processo produttivo e nei sistemi di erogazione dei servizi e ne svolga le varie fasi o fasce di att ività nell’ambito di
procedure predeterminate anche attraverso la gestione di strumentazioni elettroniche’.
1.5. In senso sostanzialmente unidirezionale vi è il precedente c.c.n.l. 20022005, attraverso il richiamo all’art. 8 del c.c.n.l. 1998 -2001, sottoscritto il 14.11.2001, il quale, sul piano delle declaratorie, prevede che:
‘ nell’ambito dell’Area ‘A’, trovano collocazione i profili professionali relativi ad attività di supporto meramente strumentale.
Nell’ambito dell’Area ‘B’, trovano collocazione i profili professionali relativi ad attività inserite nei processi produttivi, di cui svolgono fasi o fasce di attività nell’ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate ‘.
Il primo evidente tratto differenziale tra le due aree – A e B – è allora facilmente enucleabile nel rilievo che solo i dipendenti dell’area B e non anche quelli dell’area A sono inseriti in un processo produttivo, di cui svolgono fasi, nell’ambito di proc edure predeterminate e direttive di massima, laddove quelli inquadrati in area A svolgono solo attività di supporto meramente strumentale.
Questa differenziazione viene ulteriormente colorata e specificata (nella contrattazione collettiva qui all’esame) nella successiva enucleazione dei singoli profili professionali: tecnico, amministrativo, informatico, socio-sanitario, delle attività tecniche.
Ebbene, quanto al profilo socio-sanitario, (che – si precisa – non prevede un’area A), la professionalità collocata in area B – livello B1 viene definita come quella impegnata nelle attività dei singoli processi, attraverso la gestione di informazioni derivate da procedure predefinite, nel rispetto delle direttive generali atte al raggiungimento di obiettivi fissati; quella nella quale il lavoratore valuta e risolve problematiche diverse nell’ambito delle proprie competenze.
Sulla base delle norme del contratto collettivo nazionale innanzi richiamato (cfr. art. 8 cit. ed allegati profili professionali) ecco che l’autista soccorritore non è colui che svolge attività di supporto meramente strumentale (cfr. declaratoria dell’area A), ma – invece – colui che è inserito nel processo produttivo, tipico dell’attività sanitaria, prendendone parte e seguendo le direttive di massima, all’interno dello stesso, così integrando una professionalità che opera in campo sanitario.
1.6. Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, procederà il giudice del rinvio ad individuare ed enucleare la contrattazione collettiva tempo per tempo applicabile, in relazione a tutto l’arco temporale che viene in rilievo e ad effettuare la comparazione dei profili professionali, secondo i principi tutti innanzi esposti, al fine di operare – evidenziati i tratti distintivi tra i profili professionali A, posizione A2, e B, posizione B2, qui in esame – il giudizio di sussunzione delle mansioni in concreto svolte nell’uno o nell’altro.
1.7. La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra esposti, in quanto, da un lato, non ha colto la distinzione fra domanda di inquadramento superiore e quella di rivendicazione delle differenze retributive conseguenti allo svolgimento delle mansioni superiori, dall’altro, non ha effettuato il giudizio trifasico di cui innanzi si è detto, verificando, in virtù delle norme dei contratti collettivi ratione temporis vigenti, se effettivamente siano state espletate o meno, in concreto e con la necessaria prevalenza qualitativa e quantitativa, mansioni superiori rispetto alla qualifica di inquadramento.
1.8. Il decreto impugnato è cassato con rinvio RAGIONE_SOCIALE causa al medesimo Tribunale – cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità – affinché, in diversa composizione, proceda ad una nuova valutazione operando il giudizio trifasico rispetto alle mansioni in fatto svolte dal lavoratore, in relazione alla contrattazione collettiva, tempo per tempo vigente, secondo i principi sopra richiamati.
Non sussistono le condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, ai fini del raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
la Corte,
accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Roma, così deciso nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE IV Sezione civile del