Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 158 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 158 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 11599-2023 proposto da:
COGNOME elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME
– ricorrente –
contro
ENTE STRUMENTALE ALLA RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA;
– intimato – avverso il decreto n. cronologico 947/2023 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 13/04/2023 R.G.N. 11905/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/12/2023 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che
Il Tribunale di Roma, con il decreto qui impugnato, rigettava l’opposizione ex art. 209 l. fall. proposta dall’epigrafato ricorrente avverso lo stato passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa aperta nei confronti di Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana.
Il lavoratore, per quanto qui rileva, aveva chiesto di essere ammesso al passivo della liquidazione coatta amministrativa, in via privilegiata, per il pagamento delle differenze retributive (negli
Oggetto
–
Croce
Rossa
Italiana-
Autista
soccorritore
Mansioni superiori.
R.G.N. 11599/2023
COGNOME
Rep.
Ud. 07/12/2023
CC
importi specificamente indicati nel provvedimento che ha respinto l’opposizione) vantate in ragione del dedotto svolgimento, in concreto, di mansioni superiori.
A sostegno delle domande il lavoratore evidenziava di aver svolto, fin dall’inizio del proprio rapporto lavorativo, mansioni di autista soccorritore, con inquadramento nella posizione A2 dell’Area A del sistema di classificazione di cui al c.c.n.l. per il personale non dirigente degli enti pubblici economici, svolgendo una serie di attività che, secondo le previsioni del c.c.n.i. dell’ente 2006 -2009, avrebbero comportato, invece, l’inserimento nell’area B, posizione giuridica B1.
ll Tribunale di Roma rigettava l’opposizione.
4.1. Quanto al dedotto svolgimento, in concreto, di mansioni superiori afferenti al profilo professionale B1 anziché A2, il giudice di merito argomentava il rigetto delle pretese, in virtù dell’asserita necessità di una maggior quota di competenze e professionalità per lo svolgimento delle mansioni afferenti all’area B2, senza tuttavia, svolgere il cd. giudizio trifasico con puntualità e con valutazione riferita al solo c.c.n.l. 2006-2009.
Propone ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo, il lavoratore.
Resta intimato Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione coatta, in persona del legale rappresentante p.t. 6. Il ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che
Con l’unico motivo il ricorso il lavoratore deduce:
‘ la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., in relazione: all’art. 10 del c.c.n.l. – quadriennio normativo 2002-2005 – sottoscritto il 9 ottobre 2003; all’art. 13 del c.c.n.l. – quadriennio normativo 1998-2001 – del 16 febbraio 1999; agli artt. 7 e 8 del c.c.n.i. di Croce Rossa ltaliana 1998-2001, sottoscritto il 14 novembre 2007; all’art. 6 del c.c.n.l. – quadriennio normativo 2006-2009 – del 1^ ottobre 2007; all’art. 12 del contratto integrativo al c.c.n.l. per il quadriennio normativo 2006-2009 sottoscritto il 18 febbraio 2009; alle deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia n. 6145819 del 22 ottobre 1999 e n. 37434 del luglio 1998; all’art. 36 della Costituzione, nonché all’art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 16512001, per non essergli stato riconosciuto il diritto a percepire da CRI le differenze retributive tra
l’Area A (posizione giuridica -economica A2, nel quale è stato formalmente inquadrato) e l’Area B (posizione giuridica-economica B1, nel quale, invece, andava inquadrato).
Evidenzia, di avere agito, per ottenere l’ammissione al passivo per il pagamento delle differenze retributive dovutegli per lo svolgimento, in concreto, di mansioni superiori, a far tempo dalla prima assunzione.
Sottolinea l’erroneità delle norme degli accordi collettivi richiamati e posti a fondamento della decisione poiché, essendo stato assunto in data 11.2.2004, la contrattazione collettiva di riferimento per il primo periodo di lavoro doveva essere quella relativa al quadriennio normativo 2002-2005 del 9.10.2003 che richiama il c.c.n.l. 19982001 del 16 febbraio 1999 ed il c.c.n.i. del 14.11.2001; rappresenta altresì l’erroneità del la valutazione dei tratti differenziali tra le declaratorie A e B effettuate dalla Corte territoriale avendo essa valorizzato, ai fini innanzi indicati, ‘autonomia e responsabilità’ che non connotano l’area B ma quella C, qui non in rilievo.
Rimarca che detta imprecisione nell’individuazione della contrattazione collettiva applicabile si traduce, inesorabilmente, nella erroneità della decisione.
Rammenta di essere stato assunto fin dall’inizio quale autista soccorritore e di avere operato nell’ambito sanitario e non in quello tecnico.
1.1. Il motivo è fondato e va accolto nei sensi segnati dalla presente motivazione.
1.1.1. In via preliminare, va precisato che ritiene il Collegio di dover dare continuità a quanto già ritenuto da questa Corte con la sentenza n. 37331/2022, pronunziata in fattispecie complessivamente sovrapponibile alla presente ed alla cui motivazione si rinvia, ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., non essendo stati prospettati argomenti nuovi che possano indurre a rimeditare l’orientamento già espresso.
1.2. Al riguardo si osserva, infatti, che la domanda di insinuazione al passivo, per il pagamento di differenze retributive proposta dal lavoratore, secondo quanto emerge dal decreto impugnato e dallo stesso ricorso per cassazione, veniva formulata sulla base del l’allegato svolgimento, in fatto, di mansioni superiori.
1.3. Il ricorso è fondato in relazione alla denunziata erroneità della decisione, rispetto all’ inesatta individuazione della contrattazione collettiva tempo per tempo vigente.
1.3.1. Ha osservato la citata Cass. n. 37331/2022, che ‘ in ambito di mansioni superiori (…) il giudice è tradizionalmente chiamato ad un’operazione di sussunzione su base c.d. trifasica, ovverosia data dalla verifica delle caratteristiche dell’inquadramento posseduto, delle caratteristiche del livello in ragione del quale è calibrata la domanda e quindi dal raffronto delle une e delle altre con le attività in concreto svolte;
nel caso di specie, in cui il rapporto di lavoro rispetto al quale si agisce intercetta due diverse discipline collettive, l’operazione andava svolta enucleando, dapprima per il periodo -a partire dal 23.6.2003 -che ricade nella prima contrattazione collettiva, la fisionomia delle declaratorie proprie dei livelli da raffrontare;
ciò, secondo quanto emerge dai documenti depositati anche in questa sede di legittimità, doveva avvenire sulla base delle declaratorie generali proprie delle Aree del CCNL 1998/2001 e quindi delle specificazioni contenute nel Contratto Integrativo Croce Rossa 1998/2001;
analoga operazione era quindi da svolgere rispetto al nuovo sistema di cui al CCNL 2006/2009 ed al Contratto Integrativo Croce Rossa 2006/2009, che di esso ha costituito attuazione;
il Tribunale, viceversa, ha operato un generico e pleonastico riferimento alla maggior quota di professionalità ed ai profili più elevati di professionalità propri dell’Area B rispetto all’Area A del CCNI 2006/2009, aggiungendo conclusioni sostanzialmente apodittiche sull’insufficienza delle attività pur elencate nel livello rivendicato, il tutto senza addentrarsi nel raffronto analitico e tipico quale sopra delineato;
-ciò costituisce violazione del canone proprio dell’operazione giuridico valutativa richiesta dalla pretesa azionata e, indirettamente, delle norme che riconoscono i diritti rivendicati e di cui è denuncia nel motivo, in quanto quei diritti sono denegabili solo se quell’operazione abbia esito negativo, ma sia concretamente compiuta;
-proprio l’avere questa S.C. ritenuto il profilo dell’autista soccorritore di cui al CCNI del 2009 una specificazione di caratteristiche di lavorazioni proprie di chi appartenga all’Area B (C. 20915/2019) avrebbe imposto di svolgere l’operazione di sussunzione, per i periodi coperti dal CCNL di riferimento, tenuto proprio conto come parametro, naturalmente integrativo di quanto già più in generale previsto dal CCNL, delle caratteristiche specifiche
di quella figura, evidenziandone i tratti differenziali rispetto a quelli dell’autista di cui all’Area A e quindi valutando in tale quadro le attività in concreto svolte dal ricorrente ed analoga operazione, mutatis mutandis, doveva aver luogo per il periodo precedente coperto da altra contrattazione’.
1.3.2. Tutto quanto innanzi detto vale anche per la fattispecie qui all’attenzione, ivi compresa, stante l’assunzione del ricorrente in data 11.02.2004, la necessità di effettuare il ricordato giudizio trifasico avuto riguardo alla contrattazione collettiva ratione temporis vigente, nello specifico dovendo aversi riguardo, quanto al primo periodo, al ccnl 2002-2005 (che richiama il ccnl 1998-2001), contratto collettivo, rispetto al quale alcuna valutazione ha compiuto il Tribunale, e, per il periodo successivo, al ccnl 2006-2009.
Il giudizio trifasico (per le modalità del quale ci si riporta a quanto già innanzi esposto attraverso il richiamo al percorso motivazionale di Cass. Sez. Lav. n. 37331/2022, ma anche alla precedente Cass. Sez. L, n. 30580/2019) dovrà tener conto, oltre che della contrattazione collettiva nazionale, anche di quella integrativa di tempo in tempo vigente, al fine di verificare le mansioni svolte con abitualità e prevalenza in quale inquadramento vadano sussunte (su tale aspetto si veda infra) , fermo restando che tale operazione di sussunzione, nel pubblico impiego contrattualizzato, non rileva ai fini del riconoscimento della superiore qualifica, ma solo ai fini retributivi ex art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001.
1.3.3. L’operazione trifasica cui si è più volte fatto cenno dovrà, altresì, tener conto che in materia di impiego pubblico contrattualizzato, l’equivalenza formale delle mansioni può essere definita dai contratti collettivi anche attraverso la previsione di aree omogenee nelle quali rientrino attività tutte parimenti esigibili e ciò ancorché, secondo una precedente classificazione, tali diverse attività -poi ricomprese nelle medesime aree – fossero da considerare come mansioni di diverso rilievo professionale e retributivo; pertanto, al dipendente che abbia svolto, nel previgente regime, mansioni considerate superiori a quelle di inquadramento, ricevendo il corrispondente maggior trattamento retributivo, e prosegua nello svolgimento delle medesime nella vigenza della nuova contrattazione – in cui sia le mansioni di cui al precedente inquadramento, sia quelle richieste, rientrino nell’ambito della stessa area – compete il solo trattamento proprio di quell’area e della posizione meramente economica di inquadramento secondo la
nuova contrattazione, senza che, in mancanza di espresse previsioni contrarie di diritto transitorio della contrattazione collettiva sopravvenuta, l’assetto complessivo dei rapporti di lavoro, quale definito da quest’ultima, possa essere sindacato o manipolato, in vista della salvaguardia di pretese individuali fondate sulla previgente disciplina (cfr. in tal senso, Cass. Sez. Lav., n. 29624/2019).
1.3.4. Il principio innanzi richiamato ribadisce, quindi, la necessità che il giudice effettui il giudizio trifasico individuando la contrattazione collettiva rilevante in relazione a tutto il periodo lavorativo che viene in rilievo ai fini della domanda, contrattazione collettiva nazionale che nell’impiego pubblico contrattualizzato è sempre conoscibile ex officio dal giudice, secondo il principio iura novit curia , anche a prescindere dall’iniziativa di parte, con la conseguenza che, in relazione ad una controversia riguardante lo svolgimento di mansioni superiori, una volta dedotte, dal lavoratore, le mansioni svolte, nonché il comparto ed il livello di inquadramento, è dovere del giudice porre a raffronto tali dati con la contrattazione applicabile tempo per tempo, al fine di verificare la fondatezza della domanda (così Cass. Sez. Lav., n. 7641/2023; quanto alla conoscibilità d’ufficio dei c.c.n.l. nel pubblico impiego, tra le tantissime, si fa qui rinvio alle massimate Cass. Sez. L, n. 6394/2019, Cass. Sez. L, n. 19507/2014).
1.3.5. Sempre in linea generale, in via conclusiva, ritiene altresì il Collegio di rammentare, quanto al giudizio trifasico, che – come ha avuto modo più volte di precisare il giudice di legittimità – al fine di verificare se vi sia stato o meno, in concreto, lo svolgimento di mansioni superiori, l’operazione di sussunzione nell’inquadramento di riferimento o superiore, dovrà essere effettuata, dal giudice previo accertamento in fatto di quali siano state le mansioni in concreto svolte, in termini di abitualità e prevalenza, con un giudizio non solo quantitativo, ma anche qualitativo e temporale e che tenga altresì conto della pienezza o meno dei poteri e delle correlate responsabilità (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. L. 30/12/2009, n. 27887, ma anche più di recente, con riguardo alla dirigenza, Cass. Sez. Lav. n. 36358/2021).
1.4. Tanto premesso, venendo alla fattispecie concreta, si deve rilevare che il giudice di legittimità (cfr. Cass. Sez. Lav. 05/08/2019, n. 20915) – dopo aver precisato – come innanzi già ricordato – che in tema di classificazione e progressione del personale nel pubblico
impiego privatizzato, l’art. 12 del c.c.n.i. della Croce Rossa Italiana del 20.2.2009 non è viziato da nullità, per violazione dell’art. 40 del d.lgs. n. 265 del 2011 e non configura una ricollocazione del personale nell’ambito delle diverse aree, bensì una diversa e più chiara definizione dei profili professionali – precisa altresì che con la c.c.n.i. (cfr. punto 6.11.) ‘ è stata individuata la figura di chi non sia solo autista e come tale svolga compiti di supporto tecnico amministrativo ai processi produttivi e ai sistemi di erogazione dei servizi, senza necessità di qualificazioni professionali o conoscenze specifiche, ma sia inserito nel processo produttivo e nei sistemi di erogazione dei servizi e ne svolga le varie fasi o fasce di attività nell’ambi to di procedure predeterminate anche attraverso la gestione di strumentazioni elettroniche’.
1.5. In senso sostanzialmente unidirezionale il precedente c.c.n.l. 20022005, attraverso il richiamo all’art. 8 del c.c.n.l. 1998 -2001, sottoscritto il 14.11.2001, che prevede su piano delle declaratorie: ‘ nell’ambito dell’Area ‘A’, trovano collocazione i profili professionali relativi ad attività di supporto meramente strumentale.
Nell’ambito dell’Area ‘B’, trovano collocazione i profili professionali relativi ad attività inserite nei processi produttivi, di cui svolgono fasi o fasce di attività nell’ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate ‘.
Il primo evidente tratto differenziale tra le due aree – A e B – è allora facilmente enucleabile nel rilievo che solo i dipendenti dell’area B e non anche quelli dell’area A sono inseriti in un processo produttivo, di cui svolgono fasi, nell’ambito di pro cedure predeterminate e direttive di massima, laddove quelli inquadrati in area A svolgono solo attività di supporto meramente strumentale.
Questa differenziazione viene ulteriormente colorata e specificata (nella contrattazione collettiva qui all’esame) nella successiva enucleazione dei singoli profili professionali: tecnico, amministrativo, informatico, socio-sanitario, delle attività tecniche. Ebbene, quanto al profilo socio-sanitario, (che – si precisa – non prevede un’area A), la professionalità collocata in area B – livello B1 viene definita come quella impegnata nelle attività dei singoli processi, attraverso la gestione di informazioni derivate da procedure predefinite, nel rispetto delle direttive generali atte al raggiungimento di obiettivi fissati; quella nella quale il lavoratore valuta e risolve problematiche diverse nell’ambito delle proprie competenze.
Sulla base delle norme del contratto collettivo nazionale innanzi richiamato (cfr. art. 8 cit. ed allegati profili professionali) ecco che l’autista soccorritore non è colui che svolge attività di supporto meramente strumentale (cfr. declaratoria dell’area A), ma – invece -colui che è inserito nel processo produttivo, tipico dell’attività sanitaria, prendendone parte e seguendo le direttive di massima, all’interno dello stesso, così integrando una professionalità che opera in campo sanitario, senza che occ orra per l’inquadramento in area B lo svolgimento di prevalente attività in autonomia come invece ritenuto nel decreto impugnato.
1.6. Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, procederà il giudice del rinvio ad individuare ed enucleare la contrattazione collettiva tempo per tempo applicabile, in relazione a tutto l’arco temporale che viene in rilievo e ad effettuare la comparazione dei profili professionali, secondo i principi tutti innanzi esposti, al fine di operare – evidenziati i tratti distintivi tra i profili professionali A, posizione A2, e B, posizione B2, qui in esame – il giudizio di sussunzione delle mansioni in concreto svolte nell’uno o nell’altro.
1.7. La sentenza impugnata non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra esposti, in quanto non ha effettuato il giudizio trifasico di cui innanzi si è detto, verificando, in virtù delle norme dei contratti collettivi ratione temporis vigenti, se effettivamente siano state espletate o meno, in concreto e con la necessaria prevalenza qualitativa e quantitativa, mansioni superiori rispetto alla qualifica di inquadramento.
1.8. Alla luce di quanto innanzi esposto, il decreto va cassato con rinvio della causa al medesimo Tribunale – cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità – affinché, in diversa composizione, proceda ad una nuova valutazione operando il giudizio trifasico rispetto alle mansioni in fatto svolte dal lavoratore, in relazione alla contrattazione collettiva, tempo per tempo vigente, secondo i principi sopra richiamati.
Non sussistono le condizioni processuali richieste dall’dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, ai fini del raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al