Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 12550 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 12550 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: TRICOMI IRENE
Data pubblicazione: 12/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15259/2023 R.G. proposto da : COGNOME COGNOME, COGNOME DI NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME, COGNOME, elettivamente domiciliati in PEC DEL DIFENSORE DOMICILIO DIGITALE avvocato NOME COGNOME che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-ricorrenti- contro
AZIENDA REGIONALE RAGIONE_SOCIALE LAZIO, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente
domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che la rappresenta e difende.
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 2059/2023 depositata il 16/05/2023, RG 2788/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/05/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L a Corte d’Appello di Roma , accogliendo nei limiti indicati, l’appello di ARES 118 ha dichiarato il diritto degli odierni appellati, originari ricorrenti, alle differenze retributive, conseguenti all’espletamento di mansioni ascrivibili alla categoria ‘C ‘ del CCNL di riferimento, per il periodo dal 1° settembre 2011 al 22 luglio 2016, fermo quanto disposto dal Tribunale per le posizioni di NOME COGNOME e NOME COGNOME Per l’effetto, ha condannato l’Azienda appellante al versamento delle corrispondenti differenze retributive tra il trattamento economico effettivamente percepito dai dipendenti relativamente alla categoria di appartenenza e il trattamento economico iniziale della superiore categoria ‘C’.
La Corte d’Appello di Roma ha affermato che l’articolo 28 del CCNL del 1998 (CCNL Comparto sanità 1998-2001), invocato dai ricorrenti, si riferisce alle sole ipotesi in cui l’ Amministrazione legittimamente assegna un dipendente a mansioni superiori, per periodi definiti, per la copertura di posti vacanti in organico o per la sostituzione di altro dipendente con diritto alla conservazione del posto, come peraltro espressamente richiamato dal comma 4 dello stesso articolo.
Il giudice di appello ha rilevato che gli appellati, come risultava pacifico, erano stati illegittimamente assegnati a svolgere le mansioni della superiore categoria C, senza alcun provvedimento formale di assegnazione ed in difetto di una previa procedura
destinata ad accertare la ricorrenza di una delle due ipotesi di legittima attribuzione di mansioni superiori, ovvero la vacanza di posto in organico o l’assenza di dipendente con diritto alla conservazione del posto.
Rispetto a detta situazione trova applicazione l’articolo 52, comma 5, del d.lgs. 165/2001 che stabilisce che ‘ Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l’assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l’assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave ‘ . L’art. 28 del CCNL non regola le conseguenze dell’esercizio di mansioni superiori di fatto, conferite al di fuori delle due ipotesi previste dalla legge richiamate dalla norma contrattuale. Sicché, non trovando applicazione la disciplina integrativa dettata dal menzionato articolo 28, l’esercizio di fatto di mansioni superiori non può che essere assoggettato alla disciplina del già richiamato articolo 52, comma 5, che comporta il diritto a percepire le sole differenze fra il trattamento retributivo in atto, relativo alla fascia economica di appartenenza e quello superiore corrispondente alle mansioni esercitate.
Tale conclusione ha affermato la Corte d’Ap pello non contrasta con il principio di parità di trattamento di cui all’articolo 45, comma 2, del d.lgs. 165/2001, in ragione della diversità delle situazioni a confronto.
Per la cassazione della sentenza di appello ricorrono i lavoratori indicati in epigrafe, prospettando due motivi di ricorso.
Resiste con controricorso ARES 118, che ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Primo motivo. In relazione all’ art 360 1^c. n.3 cpc, violazione e falsa applicazione dell’art 28 del CCNL area comparto 1998/2001 del 04 aprile 1999 nonché falsa applicazione delle medesime norme di
diritto e del contratto collettivo nazionale di lavoro (artt. 1262 e 1263 c.c.) e Violazione falsa applicazione dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001.
Secondo motivo. In relazione all’art 360 1^c. n.3 cpc, violazione e falsa applicazione dell’art 36 Cost nonché dell’art 3 e 97 Cost. anche in relazione agli artt. 35 e 28 del CCNL area comparto
1998/2001 del 04 aprile 1999 e all’art 52, c. 5, d.lgs. 165/2001 .
Parte ricorrente, dopo una esposizione di sintesi dei singoli motivi, nel trattarli insieme rileva, nel richiamare l’art. 28 del CCNL, Comparto sanità, che la mancanza dell’atto formale di conferimento non può determinare la diversità della quantificazione del trattamento economico per lo svolgimento delle mansioni superiori, dovendosi comunque fare riferimento al trattamento economico di base della categ oria posseduta. Richiama, quindi l’art. 52 e assume che nessun rilievo possono assumere la formale assegnazione o l’esercizio in via di fatto, diversamente dandosi luogo a disparità di trattamento.
I motivi devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione. Gli stessi non sono fondati.
3.1. Con i motivi di ricorso è devoluta alla Corte l’interpretazione dell’art. 28 del CCNL del personale del Comparto sanità 1998-2001, di cui ha fatto applicazione il Tribunale con statuizione riformata dalla Corte d’Appello, in relazione all’art. 52, in particolare commi 5 e 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, e a disparità di trattamento.
3.2. L’ art. 28 del CCNL, ai commi 5 e 6, sancisce : ‘5. Il conferimento delle mansioni immediatamente superiori di cui al comma 2 è comunicato per iscritto al dipendente incaricato mediante le procedure stabilite da ciascuna Amministrazione secondo i propri ordinamenti, sulla base di criteri, da definire entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente contratto, previa consultazione dei soggetti di cui all’art. 9, comma 2, che tengano conto del contenuto professionale delle mansioni da conferire. La disciplina delle mansioni superiori come integrata dal presente articolo entra pertanto in vigore dalla data di definizione dei predetti criteri.
Il dipendente assegnato alle mansioni superiori indicate nel comma 2 ha diritto alla differenza tra i trattamenti economici iniziali previsti per la posizione rivestita e quella corrispondente alle relative mansioni nella tabella 9 e 9 bis, fermo rimanendo quanto percepito a titolo di retribuzione individuale di anzianità, di fascia retributiva nella propria posizione nonché di indennità specifica professionale ove spettante per il profilo ma non prevista per la posizione superiore. Ove questa sia prevista, il relativo importo è assorbito per la durata delle mansioni dall’indennità attribuita al profilo di riferimento’.
3.3. L’art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, vigente ratione temporis prevede: ‘Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l’assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l’assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave’ .
Il comma 6 dell’art. 52, cit., a sua volta stabilisce: ‘Le disposizioni del presente articolo si applicano in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita. I medesimi contratti collettivi possono regolare diversamente gli effetti di cui ai commi 2, 3 e 4. Fino a tale data, in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza, può comportare il diritto ad avanzamenti automatici nell’inquadramento professionale del lavoratore’.
3.4. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che, in materia di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, da riconoscere nella misura indicata nel d.lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 5, non è condizionato alla sussistenza dei presupposti di legittimità di assegnazione delle mansioni o alle previsioni dei contratti collettivi, nè all’operatività del nuovo sistema di classificazione del personale
introdotto dalla contrattazione collettiva, posto che una diversa interpretazione sarebbe contraria all’intento del legislatore di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all’art. 36 Cost. (v., Cass. 2102 del 2019, n. 18808 del 2013).
Si è poi precisato che, in materia di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori deve riconoscersi nella sola misura indicata nel l’art. 52, c omma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, il quale, nel testo ratione temporis vigente, come nella specie, così testualmente dispone: “Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l’assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l’assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave”. Ebbene, la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore non può che essere valutata complessivamente, e dunque raffrontando la misura della retribuzione in concreto percepita, nel suo trattamento principale e accessorio, e quella riconosciuta per le mansioni superiori (Cass., n. 10793 del 2023). D ‘altronde, gli artt. 2 e 45 del d.lgs. n. 165/2001 riservano proprio alla contrattazione collettiva la definizione del trattamento economico fondamentale e accessorio, escludendo che il datore di lavoro pubblico, nel contratto individuale, possa attribuire un trattamento diverso, anche se di miglior favore per il dipendente. 3.5. Pertanto, nell’interpretazione dell’art. 28 del CCNL Comparto sanità 1998-2001, disposizione contrattuale che trova applicazione nel suddetto specifico Comparto, in relazione all’art. 52, cit., la sentenza di appello si sottrae a censura, laddove in ragione del tenore della disposizione contrattuale, ha limitato l’applicabilità del medesimo art. 28 all’ipotesi dallo stesso prevista di legittima assegnazione del dipendente a mansioni superiori in virtù di un
provvedimento espresso dell’amministrazione, assunto sulla base delle procedure stabilite da ciascuna amministrazione e comunicato al dipendente assegnato, tenendo conto del rilievo che la contrattazione collettiva attribuisce alla posizione del dipendente destinatario di un legittimo provvedimento di assegnazione a mansioni superiori, rispetto alla posizione del dipendente che esercita le mansioni superiori di fatto.
Ne deriva che la presenza o meno del provvedimento espresso richiesto dalla norma vale a diversificare -e quindi ad escludere un eventuale disparità di trattamento -le due ipotesi richiamate dai ricorrenti, le quali anche nell’ eventuale caso dello svolgimento (di fatto) di mansioni analoghe restano differenti in ragione della presenza o meno del suddetto provvedimento adottato con le richieste modalità.
Il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali, spese generali in misura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro