Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 16766 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 16766 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 7230-2019 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
ENTE STRUMENTALE ALLA RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO;
– controricorrente –
avverso il decreto n. cronologico 322/2022 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 05/02/2022 R.G.N. 15061/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/04/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 18/04/2024
CC
RILEVATO CHE
il Tribunale di Roma, con il decreto qui impugnato, ha rigettato l’opposizione ex art. 209 l. fall. proposta da NOME COGNOME avverso lo stato passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa aperta nei confronti dell’ RAGIONE_SOCIALE;
l’opponente, per quanto qui rileva, aveva chiesto di essere ammesso al passivo della liquidazione coatta amministrativa, in via privilegiata, per il pagamento delle differenze retributive (negli importi specificamente indicati nel provvedimento che ha respinto l’opposizione) vantate in ragione: a) della dedotta erroneità dell’inquadramento ad opera del datore; b) del dedotto svolgimento, in concreto, di mansioni superiori;
a sostegno della domanda di insinuazione evidenziava di aver svolto, fin dall’inizio del rapporto lavorativo (risalente al 20.1.2004 data della prima assunzione a tempo determinato RAGIONE_SOCIALE quale aveva fatto seguito il riconoscimento giudiziale del diritto RAGIONE_SOCIALE stabilizzazione, con decorrenza giuridica ed economica a far tempo dal 31 maggio 2008) mansioni di autista soccorritore e, poi, di autista di prossimità, con inquadramento nella posizione A2 dell’Area A del sistema di classificazione di cui al c.c.n.l. per il personale non dirigente degli enti pubblici economici, svolgendo una serie di attività che, secondo le previsioni del c.c.n.l. vigente ratione temporis , avrebbero comportato, invece, l’inserimento nell’area B, posizione giuridica B1;
il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione ed ha fondato il rigetto della domanda sul percorso argomentativo di Cass. n. 20915/2019, secondo cui l’art. 12 del contratto integrativo CRI del 20 febbraio 2009 non ha effettuato la trasposizione
automatica della figura dell’autista soccorritore dall’Area A, posizione economica A2, all’Area B posizione economica B1, ma piuttosto individuato un nuovo profilo di autista-soccorritore nell’area B, caratterizzato da mansioni connotate da maggiore professionalità e da profili più elevati di responsabilità rispetto a quelli dell’operatore inquadrato nell’Area A;
ha rilevato, poi, quanto al dedotto svolgimento, in concreto, di mansioni superiori afferenti al profilo professionale B1 anziché A2, che non era stata offerta la prova di una maggiore quota di competenze e professionalità per lo svolgimento delle mansioni afferenti all’area B;
ha ritenuto assorbite le ulteriori questioni, ivi compresa quella inerente all’eccepita prescrizione parziale dei crediti;
5. avverso l’indicato decreto ha proposto ricorso NOME COGNOME sulla base di un unico articolato motivo, illustrato da memoria, al quale ha opposto difese, con tempestivo controricorso, l’RAGIONE_SOCIALE
CONSIDERATO CHE
1. con l’unico motivo di ricorso NOME COGNOME denuncia testualmente la « violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 10 del CCNL – quadriennio normativo 2002-2005 – sottoscritto il 09 ottobre 2003, all’art. 13 del CCNL – quadriennio normativo 1998-2001 – sottoscritto il 16 febbraio 1999, agli artt. 7 e 8 del CCNL Integrativo RAGIONE_SOCIALE 1998-2001 – sottoscritto il 14 novembre 2001, all’art. 6 del CCNL – quadriennio normativo 2006-2009 sottoscritto il 01 ottobre 2007, all’art. 12 del Contratto Integrativo del CCNL per il quadriennio normativo 2006- 2009 –
sottoscritto il 18 febbraio 2009, alle Deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia n. 6/45819 del 22 ottobre 1999 e n. 37434 del 17 luglio 1998, e all’art. 36 della Costituzione, per non essergli stato riconosciuto il diritto a percepire da RAGIONE_SOCIALE le differenze retributive tra l’Area A (posizione giuridica-economica A2 nel quale è stato formalmente inquadrato) e l’Area B (posizione giuridica-economica B1 nel quale invece andava inquadrato)»;
sostiene che, RAGIONE_SOCIALE luce dei c.c.n.l. ratione temporis vigenti, avrebbe dovuto essere inquadrato nell’Area B sin dall’inizio del rapporto di lavoro, spettandogli il superiore inquadramento e ribadisce l’erroneità dell’inquadramento datoriale, anche a prescindere dalle norme della contrattazione integrativa;
evidenzia, in ogni caso, di avere agito nel presente giudizio per ottenere l’ammissione al passivo quanto alle differenze retributive dovutegli per lo svolgimento, in concreto, di mansioni superiori, a far tempo dRAGIONE_SOCIALE prima assunzione;
s ottolinea, inoltre, l’errore commesso dal Tribunale Fallimentare nell’individuazione della contrattazione collettiva applicabile e si sofferma sulle circolari e sulle disposizioni concernenti il Servizio di trasporto in emergenza ed urgenza adottate dRAGIONE_SOCIALE Regione Lombardia per sostenere che, sin dRAGIONE_SOCIALE data della prima assunzione, erano state richieste prestazioni proprie dell’ambito sanitario e non di quello tecnico ed ausiliario;
2. il motivo è fondato, nei limiti di seguito precisati, per le ragioni già indicate in plurime pronunce rese da questa Corte che, a partire da Cass. n. 37331/2022 (richiamata Cass. n. 36480/2023, Cass. n. 36245/2023, Cass. n. 154/2024, Cass. n. 157/2024, Cass. n. 158/2024, Cass. n. 1213/2024, Cass. n. 1215/2024, Cass. n. 1219/2024, Cass. n. 1226/2024, Cass. n. 1228/2024, Cass. n. 1231/2024, Cass. n. 1234/2024, Cass. n.
1235/2024; confronta anche Cass. n. 7759/2024; Cass. n. 15855/2024 e Cass. n. 15677/2024), ha cassato analoghi decreti emessi dal Tribunale di Roma in sede di opposizione allo stato passivo dell’RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta amministrativa, rilevando la sostanziale diversità fra la domanda volta ad ottenere l’inquadramento nell’area superiore, preclusa dal chiaro disposto dell’art. 52, commi 1 e 5, del d.lgs. n. 165/2001, e quella finalizzata al riconoscimento delle differenze retributive conseguenti all’ asserito svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle proprie della qualifica di assunzione;
2.1. è stato precisato, in particolare, che nel giudizio definito da Cass. n. 20915/2019 parte ricorrente aveva agito facendo valere il preteso diritto all’inquadramento, anziché in area A, in area B, posizione B 1, sulla base del c.c.n.l. 2006/2009 e del relativo c.c.n.i e la condanna al pagamento delle differenze retributive era stata domandata, in quella sede, solo quale conseguenza diretta del diverso inquadramento rivendicato, mentre nulla era stato dedotto con specifico riferimento allo svolgimento, in fatto, di mansioni proprie della professionalità superiore;
quel diritto è stato escluso dRAGIONE_SOCIALE citata Cass. n. 20915/2019, sul rilievo che, l’art. 12 del c.c.n.i. della RAGIONE_SOCIALE del 20.2.2009, seppure non affetto da nullità ( ritenuta, in quel caso, dRAGIONE_SOCIALE Corte territoriale), non aveva operato, né poteva farlo, la trasposizione di figure professionali da un’area all’altra (determinando lo scivolamento verso l’alto di tutti gli inquadramenti, in area A, degli autisti assunti in epoca antecedente all’entrata in vigore della diversa classificazione, scivolamento precluso anche dRAGIONE_SOCIALE giurisprudenza della Corte Costituzionale i nerente all’efficacia novativa del passaggio di area, assimilabile a nuova assunzione), bensì, aveva enucleato
un nuovo profilo, collocato nell’area B, da valere per le assunzioni successive;
2.2. su un diverso piano si pone, invece, la domanda formulata ex art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001, che implica la verifica delle mansioni in concreto svolte dal lavoratore fin dRAGIONE_SOCIALE prima assunzione e la conseguente valutazione della riconducibilità o meno delle stesse a quelle di inquadramento o, invece, a quelle superiori;
le pronunce citate, nel ripercorrere lo sviluppo argomentativo di Cass. n. 37331/2022, che va anche in questa sede richiamata ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., hanno evidenziato che il giudizio trifasico, da esprimere in relazione all’intero arco temporale di preteso svolgimento delle mansioni superiori, deve essere effettuato avuto riguardo RAGIONE_SOCIALE contrattazione collettiva, nazionale ed integrativa, ratione temporis vigente, e deve essere condotto nel rispetto dei principi tutti che differenziano l’impiego pubblico contrattualizzato rispetto al lavoro alle dipendenze dei datori di lavoro privati;
in particolare è stato precisato che:
il giudizio trifasico, che si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell’accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell’individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (cfr. fra le tante Cass. n. 25644/2023 e la giurisprudenza ivi richiamata in motivazione), nell’impiego pubblico contrattualizzato deve tener conto del principio dell’equivalenza formale delle mansioni, che può essere definita dai contratti collettivi anche attraverso la previsione di aree omogenee nelle quali rientrino attività tutte parimenti esigibili;
la contrattazione collettiva nazionale è sempre conoscibile ex officio dal giudice, secondo il principio iura novit curia , anche a prescindere dall’iniziativa di parte, con la conseguenza che, in relazione ad una controversia riguardante lo svolgimento di mansioni superiori, una volta dedotte, dal lavoratore, le mansioni svolte, nonché il comparto ed il livello di inquadramento, è dovere del giudice porre a raffronto tali dati con la contrattazione applicabile tempo per tempo, al fine di verificare la fondatezza della domanda (così Cass. n. 7641/2023; quanto RAGIONE_SOCIALE conoscibilità d’ufficio dei c.c.n.l. nel pubblico impiego, tra le tante cfr. Cass. n. 6394/2019 e Cass. n. 19507/2014);
al fine di verificare se vi sia stato o meno, in concreto, lo svolgimento di mansioni superiori, l’operazione di sussunzione nell’inquadramento di riferimento o superiore, dovrà essere effettuata dal giudice, previo accertamento in fatto di quali siano state le mansioni in concreto svolte, in termini di abitualità e prevalenza, con un giudizio non solo quantitativo, ma anche qualitativo e temporale e che tenga altresì conto della pienezza o meno dei poteri e delle correlate responsabilità (cfr., ex plurimis, Cass. n. 27887/2009 e Cass. n. 36358/2021);
quanto, poi, RAGIONE_SOCIALE contrattazione collettiva specificamente rilevante nella controversia le richiamate ordinanze hanno evidenziato che:
il c.c.n.i. CRI del 20.2.2009 ha istituito il profilo professionale di autista soccorritore, collocato in area B, ed ha individuato «la figura di chi non sia solo autista e come tale svolga compiti di supporto tecnico amministrativo ai processi produttivi e ai sistemi di erogazione dei servizi, senza necessità di qualificazioni professionali o conoscenze specifiche, ma sia inserito nel processo produttivo e nei sistemi di erogazione dei servizi e ne
svolga le varie fasi o fasce di attività nell’ambito di procedure predeterminate anche attraverso la gestione di strumentazioni elettroniche»;
b) in termini non dissimili il precedente c.c.n.l. 2002-2005, attraverso il richiamo all’art. 8 del c.c.n.l. 1998-2001, sottoscritto il 14.11.2001 sul piano delle declaratorie prevede che nell’ambito dell’area A, trovano collocazione i profili professionali relativi ad attività di supporto meramente RAGIONE_SOCIALE , mentre nell’area B trovano collocazione i profili professionali relativi ad attività inserite nei processi produttivi, di cui svolgono fasi o fasce di attività nell’ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate;
c) il primo evidente tratto differenziale tra le due aree – A e B è enucleabile nel rilievo che solo i dipendenti dell’area B e non anche quelli dell’area A sono inseriti in un processo produttivo, di cui svolgono fasi, nell’ambito di procedure predeterminate e direttive di massima, laddove quelli inquadrati in area A svolgono solo attività di supporto meramente RAGIONE_SOCIALE; d) per il profilo socio-sanitario, (che non prevede un’area A), la professionalità collocata in area B – livello B1 viene definita come quella impegnata nelle attività dei singoli processi, attraverso la gestione di informazioni derivate da procedure predefinite, nel rispetto delle direttive generali atte al raggiungimento di obiettivi fissati, e quella nella quale il lavoratore valuta e risolve problematiche diverse nell’ambito delle proprie competenze; e) sulla base delle declaratorie, dunque, l’autista soccorritore non è colui che svolge attività di supporto meramente RAGIONE_SOCIALE (cfr. declaratoria dell’area A), ma – invece – colui che è inserito nel processo produttivo, tipico dell’attività sanitaria, prendendone parte e seguendo le direttive di
massima, all’interno dello stesso, così integrando una professionalità che opera in campo sanitario;
il Tribunale di Roma non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra esposti, in quanto, da un lato, non ha colto la distinzione fra domanda di inquadramento superiore e quella di rivendicazione delle differenze retributive conseguenti allo svolgimento delle mansioni superiori; dall’altro, non ha effettuato il giudizio trifasico di cui innanzi si è detto, verificando, in virtù delle norme dei contratti collettivi ratione temporis vigenti, se effettivamente siano state espletate o meno, in concreto e con la necessaria prevalenza qualitativa e quantitativa, mansioni superiori rispetto RAGIONE_SOCIALE qualifica di inquadramento;
il decreto va, pertanto, cassato con rinvio al medesimo Tribunale, cui demanda di provvedere anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione affinché, in diversa composizione, proceda ad una nuova valutazione operando il giudizio trifasico rispetto alle mansioni in fatto svolte dal ricorrente, in relazione RAGIONE_SOCIALE contrattazione collettiva, tempo per tempo vigente, secondo i principi sopra richiamati;
sono inammissibili le deduzioni che si leggono nel ricorso quanto RAGIONE_SOCIALE questione della prescrizione (in relazione RAGIONE_SOCIALE quale rileva la recente pronuncia resa da Cass. S.U. n. 36197/2023), poiché sull’eccezione medesima il Tribunale non ha pronunciato, r itenendo assorbente l’infondatezza nel merito della domanda; 7.1. nel giudizio di cassazione, infatti, sono inammissibili i motivi di ricorso, principale o incidentale, che sollevino questioni rimaste assorbite, ancorché in virtù del principio cd. della ragione più liquida, poiché in mancanza di statuizione fa difetto l’interesse all’impugnazione e tali questioni, in caso di accoglimento del ricorso, andranno, eventualmente, riproposte
davanti al giudice di rinvio ( cfr. fra le tante Cass. n. 15893/2023);
8. non sussistono le condizioni processuali richieste dall’dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dRAGIONE_SOCIALE L. 24.12.12 n. 228, ai fini del raddoppio del contributo unificato.
PQM
la Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione, cui