Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 15855 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 15855 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 27868-2022 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
ENTE STRUMENTALE ALLA RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO, in persona dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, domiciliata presso gli uffici dell’Avvocatura in ROMA, RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO;
– controricorrente –
avverso il decreto n. cronologico 2836/2022 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 20/10/2022 R.G.N. 15058/2019;
Oggetto
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
–
Autista
soccorritore
–
Mansioni
superiori.
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO2022
COGNOME.
Rep.
Ud. 07/05/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/05/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Il Tribunale di Roma, con il decreto qui impugnato, rigettava l’opposizione ex art. 209 l. fall. proposta dall’epigrafato ricorrente avverso lo stato passivo della procedura di liquidazione coatta amministrativa aperta nei confronti di RAGIONE_SOCIALE.
Il lavoratore, per quanto qui rileva, aveva chiesto di essere ammesso al passivo della liquidazione coatta amministrativa, in via privilegiata, per il pagamento delle differenze retributive (negli importi specificamente indicati nel provvedimento che ha respinto l’opposizione) vantate in ragione del dedotto svolgimento, in concreto, di mansioni superiori.
A sostegno delle domande il lavoratore evidenziava di aver svolto, fin dall’inizio del proprio rapporto lavorativo, e quindi a far tempo dal 21.7.2003 mansioni di autista soccorritore, con inquadramento nella posizione A2 dell’Area A del sistema di classificazione di cui al c.c.n.l. per il personale non dirigente degli enti pubblici economici, svolgendo una serie di attività che, secondo le previsioni del c.c.n.i. dell’ente 2006 -2009, avrebbero comportato, invece, l’inserimento nell’area B, posizione giu ridica B1. Rilevava altresì che a partire dRAGIONE_SOCIALE fine dell’anno 2014 gli veniva attribuita la diversa qualifica di soccorritore di prossimità con svolgimento di mansioni sovrapponibili a quelle degli autisti soccorritori anch’esse, quindi, riconducibili all’area B, posizione giuridica B1.
4.ll Tribunale di Roma rigettava l’opposizione.
4.1. Nello specifico, quanto al dedotto svolgimento in concreto, di mansioni superiori afferenti al profilo professionale B1 anziché
A2, il giudice di merito argomentava il rigetto delle pretese, in virtù dell’asserita necessità di una maggior quota di competenze e di professionalità per lo svolgimento delle mansioni afferenti all’area B2, senza tuttavia, svolgere il cd. giudizio trifasico e con valutazione riferita, peraltro, al solo c.c.n.l. 2006-2009.
Propone ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo, il lavoratore, che deposita altresì memoria ex art. 380.bis.1 c.p.c.
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in liquidazione coatta, in persona del legale rappresentante p.t., resiste con controricorso.
Il P.M. deposita memoria in cui chiede l’accoglimento parziale del ricorso evidenziando che ‘non è conforme all’art. 12 c.c.n.i. la decisione del Tribunale che, ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione ha preteso l’allegazione e la prova di un ulteriore grado di professionalità e di responsabilità e non si è invece accontentato del fatto -pienamente accertato –AVV_NOTAIO svolgimento di mansioni di ‘autista soccorritore’ (collocato dal c.c.n.i. nell’area B) e non di semplice ‘autista’ (collocato dal c.c.n.l. nell’area A).
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo il ricorso il lavoratore deduce: ‘la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., in relazione: all’art. 10 del c.c.n.l. – quadriennio normativo 2002-2005 – sottoscritto il 9 ottobre 2003; all’art. 13 del c.c.n.l. – quadriennio normativo 1998-2001 – del 16 febbraio 1999; agli artt. 7 e 8 del c.c.n.i. di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ltaliana 19982001, sottoscritto il 14 novembre 2007; all’art. 6 del c.c.n.l. quadriennio normativo 2006-2009 – del 1^ ottobre 2007; all’art. 12 del contratto integrativo al c.c.n.l. per il quadriennio normativo 2006-2009 – sottoscritto il 18 febbraio 2009; alle
deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia n. 6145819 del 22 ottobre 1999 e n. 37434 del luglio 1998; all’art. 36 della Costituzione’.
Evidenzia di avere agito per ottenere l’ammissione al passivo per il pagamento delle differenze retributive dovutegli per lo svolgimento, in concreto, di mansioni superiori, afferenti all’area B, posizione B1, anziché all’area A, posizione A2, a far tempo dRAGIONE_SOCIALE prima assunzione. Sottolinea, inoltre, l’erroneità delle norme degli accordi collettivi richiamati e posti a fondamento della decisione che si traduce, inesorabilmente, nella erroneità della decisione
Rammenta di essere stato assunto fin dall’inizio quale autista soccorritore e di avere operato nell’ambito sanitario e non in quello tecnico. Ricorda che a partire dRAGIONE_SOCIALE fine dell’anno 2014 gli è stata attribuita la diversa qualifica di soccorritore di prossimità e deduce che tra le mansioni svolte dall’autista soccorritore e quelle svolte dal soccorritore di prossimità non sussistono differenze poiché le mansioni effettivamente svolte dagli autisti soccorritori e dai soccorritori di prossimità sono equivalenti e fungibili, ricomprendono (per entrambe le figure) le manovre di primo soccorso, secondo il Brevetto Europeo, seppur condotte, dai primi a bordo di mezzi della RAGIONE_SOCIALE e dai secondi a piedi. Rappresenta – ed emerge anche dal decreto impugnato – di aver dedotto lo svolgimento in fatto delle seguenti mansioni superiori fin dall’assunzione avvenuta in data 21.7.2003: assegnazione alle postazioni di soccorso per l’attività di emergenza e urgenza in convenzione RAGIONE_SOCIALE, che implicavano non solo la conduzione d el mezzo di soccorso, ma anche l’erogazione di prestazioni sanitarie come la messa in sicurezza degli infortunati e degli altri soccorritori; la partecipazione al posizionamento corretto del paziente; RAGIONE_SOCIALE liberazione delle vie aeree; al mantenimento della
temperatura corporea e delle funzioni vitali; RAGIONE_SOCIALE defibrillazione a mezzo DAE.
Segnala che dRAGIONE_SOCIALE fine dell’anno 2014 gli era stata altresì attribuita la qualifica di soccorritore di prossimità e che era stato preposto al compimento delle manovre previste dal manuale di primo soccorso di CRI e autorizzato all’uso del DAE.
1.1. Il motivo è fondato e va accolto nei sensi di cui RAGIONE_SOCIALE presente motivazione.
1.1.1. In via preliminare, va precisato che ritiene il Collegio di dover dare continuità a quanto già ritenuto da questa Corte con la sentenza da considerare leading case in materia Cass. n. 37331/2022, pronunziata in fattispecie complessivamente sovrapponibile RAGIONE_SOCIALE presente, cui sono seguite numerose conformi fra le quali esemplificativamente si possono ricordare Cass. n. 36480/2023, Cass. n. 36245/2023, Cass. n. 154/2024, Cass. n. 157/2024, Cass. n. 158/2024, Cass. n. 1213/2024, Cass. n. 1215/2024, Cass. n. 1219/2024, Cass. n. 1226/2024, Cass. n. 1228/2024, Cass. n. 1231/2024, Cass. n. 1234/2024, Cass. n. 1235/2024, oltre che Cass. n. 7759/2024 cui fa rinvio anche il Procuratore generale nelle proprie conclusioni.
Alla motivazione delle citate pronunce tutte, quindi, si rinvia, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., non essendo stati prospettati argomenti nuovi che possano indurre a rimeditare l’orientamento già espresso.
Va precisato che l’adesione al sopraindicato orientamento in alcun modo implica disattendere, come di qui a breve verrà chiarito, quanto affermato in Cass. n. 20915/2019 e nelle successive conformi.
Infatti, tali pronunzie hanno esaminato la questione connessa, ma differente, riguardante il profilo dell’inquadramento in una determinata area in conseguenza dell’introduzione dell’art. 12
del c.c.n.i. del 2009 (cfr. infra) senza avere ad oggetto eventuali differenze retributive (vedi p. 15, secondo cpv della sentenza n. 20915/2019 cit.).
1.2. Nella presente controversia, invece, la domanda di insinuazione al passivo, per il pagamento di differenze retributive proposta dal lavoratore, secondo quanto emerge dal decreto impugnato e dallo stesso ricorso per cassazione, è stata formulata -come anticipato -sulla base dell’allegato svolgimento, in fatto, di mansioni superiori.
1.2.1. Risulta quindi evidente la diversità delle domande e delle questioni esaminate da Cass. n. 20915/2019 innanzi ricordata (come in essa precisate) rispetto a quella oggetto del presente giudizio.
1.2.2. In particolare, in Cass. n. 20915/2019 la questione da valutare ad opera della Corte era quella relativa al preteso diritto all’inquadramento del lavoratore, anziché in area A, in area B, posizione B 1, sulla base del c.c.n.l. 2006/2009 e del conseguente c.c.n.i con conseguente richiesta di condanna al pagamento delle differenze retributive. Ebbene Cass. n. 20915/2019 ha sul punto affermato che in tema di classificazione e progressione del personale nel pubblico impiego privatizzato, l’art. 12 del c.c.n.i. della RAGIONE_SOCIALE del 20.2.2009 non è viziato da nullità, per violazione dell’art. 40 del d.lgs. n. 265 del 2011 (applicabile ratione temporis), nella parte in cui descrive i profili professionali sociosanitari, in quanto, senza che possa ravvisarsi alcun contrasto con i limiti posti dall’art. 22, comma 1, lett. a) del contratto nazionale degli enti pubblici non economici 1998 -2001, detta norma non configura una ricollocazione del personale nell’ambito delle diverse aree, bensì una diversa e più chiara definizione dei profili professionali, da valere per le
assunzioni e gli inquadramenti successivi all’entrata in vigore del nuovo c.c.n.i., con conseguente insussistenza del diritto al preteso inquadramento in area B.
Con detta pronunzia, insomma, è stato escluso che la contrattazione integrativa abbia operato la trasposizione di figure professionali da un’area all’altra e negato il diritto al reinquadramento ivi preteso.
Nella specie, il sopraindicato insegnamento del giudice di legittimità, pur richiamato dal giudice di merito, non viene invece qui in considerazione perché non rileva rispetto RAGIONE_SOCIALE diversa questione qui da esaminare che attiene RAGIONE_SOCIALE verifica di quali mansioni in concreto il lavoratore abbia svolto fin dRAGIONE_SOCIALE prima assunzione, con conseguente valutazione della riconducibilità o meno delle stesse a quelle di inquadramento o, invece, a quelle superiori.
1.3. Tanto premesso, il ricorso è fondato, nei limiti segnati dRAGIONE_SOCIALE presente motivazione, in relazione RAGIONE_SOCIALE denunziata erroneità della decisione, avuto riguardo al rigetto della domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive, proposta sul presupposto AVV_NOTAIO svolgimento – in concreto – di mansioni superiori rispetto a quelle di inquadramento.
1.3.1. Si è già detto che la questione qui all’esame è stata oggetto di scrutinio, per la prima volta, in Cass. n. 37331/2022 (e nelle successive conformi innanzi richiamate), nella cui motivazione si è osservato che ‘in ambito di mansioni superiori (…) il giudice è tradizionalmente chiamato ad un’operazione di sussunzione su base c.d. trifasica, ovverosia data dRAGIONE_SOCIALE verifica delle caratteristiche dell’inquadramento posseduto, delle caratteristiche del livello in ragione del quale è calibrata la domanda e quindi dal raffronto delle une e delle altre con le attività in concreto svolte;
nel caso di specie, in cui il rapporto di lavoro rispetto al quale si agisce intercetta due diverse discipline collettive, l’operazione andava svolta enucleando, dapprima per il periodo -a partire dal 23.6.2003 -che ricade nella prima contrattazione collettiva, la fisionomia delle declaratorie proprie dei livelli da raffrontare; – ciò, secondo quanto emerge dai documenti depositati anche in questa sede di legittimità, doveva avvenire sulla base delle declaratorie generali proprie delle Aree del CCNL 1998/2001 e quindi delle specificazioni contenute nel Contratto Integrativo RAGIONE_SOCIALE 1998/2001;
analoga operazione era quindi da svolgere rispetto al nuovo sistema di cui al CCNL 2006/2009 ed al Contratto Integrativo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE 2006/2009, che di esso ha costituito attuazione;
il Tribunale, viceversa, ha operato un generico e pleonastico riferimento RAGIONE_SOCIALE maggior quota di professionalità ed ai profili più elevati di professionalità propri dell’Area B rispetto all’Area A del CCNI 2006/2009, aggiungendo conclusioni sostanzialmente apodittiche sull’insufficienza delle attività pur elencate nel livello rivendicato, il tutto senza addentrarsi nel raffronto analitico e tipico quale sopra delineato;
-ciò costituisce violazione del canone proprio dell’operazione giuridico valutativa richiesta dRAGIONE_SOCIALE pretesa azionata e, indirettamente, delle norme che riconoscono i diritti rivendicati e di cui è denuncia nel motivo, in quanto quei diritti sono denegabil i solo se quell’operazione abbia esito negativo, ma sia concretamente compiuta;
-proprio l’avere questa RAGIONE_SOCIALE ritenuto il profilo dell’autista soccorritore di cui al CCNI del 2009 una specificazione di caratteristiche di lavorazioni proprie di chi appartenga all’Area B (C. 20915/2019) avrebbe imposto di svolgere l’operazione di sussunzione, per i periodi coperti dal CCNL di riferimento, tenuto
proprio conto come parametro, naturalmente integrativo di quanto già più in generale previsto dal CCNL, delle caratteristiche specifiche di quella figura, evidenziandone i tratti differenziali rispetto a quelli dell’autista di cui all’Area A e quindi valutando in tale quadro le attività in concreto svolte dal ricorrente ed analoga operazione, mutatis mutandis, doveva aver luogo per il periodo precedente coperto da altra contrattazione’.
1.3.2. Tutto quanto innanzi detto vale anche per la fattispecie qui all’attenzione, ivi compresa, stante l’assunzione del ricorrente in data 21.07.2003, la necessità di effettuare il ricordato giudizio trifasico avuto riguardo RAGIONE_SOCIALE contrattazione collettiva ratio temporis vigente, come sopra richiamata:
nello specifico dovendo aversi riguardo, quanto al primo periodo, al CCNL 2002-2005 (che richiama il CCNL 1998-2001), contratto collettivo, rispetto al quale alcuna valutazione ha compiuto il Tribunale, e, per il periodo successivo, al CCNL 2006-2009.
Il giudizio trifasico (per le modalità del quale ci si riporta a quanto già innanzi esposto attraverso il richiamo al percorso motivazionale di Cass. Sez. Lav. n. 37331/2022, ma anche RAGIONE_SOCIALE precedente Cass. Sez. L, n. 30580/2019) dovrà tener conto, oltre che della contrattazione collettiva nazionale, anche di quella integrativa di tempo in tempo vigente, al fine di verificare le mansioni svolte con abitualità e prevalenza in quale inquadramento vadano sussunte (su tale aspetto si veda infra), fermo restando che tale operazione di sussunzione, nel pubblico impiego contrattualizzato, non rileva ai fini del riconoscimento della superiore qualifica, ma solo ai fini retributivi ex art. 52, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001.
1.3.3. L’operazione trifasica cui si è più volte fatto cenno dovrà, altresì, tener conto del principio secondo cui, in materia di impiego pubblico contrattualizzato, l’equivalenza formale delle mansioni può essere definita dai contratti collettivi anche attraverso la previsione di aree omogenee nelle quali rientrino attività tutte parimenti esigibili e ciò ancorché, secondo una precedente classificazione, tali diverse attività – poi ricomprese nelle medesime aree – fossero da considerare come mansioni di diverso rilievo professionale e retributivo; pertanto, al dipendente che abbia svolto, nel previgente regime, mansioni considerate superiori a quelle di inquadramento, ricevendo il corrispondente maggior trattamento retributivo, e prosegua nello svolgimento delle medesime nella vigenza della nuova contrattazione – in cui sia le mansioni di cui al precedente inquadramento, sia quelle richieste, rientrino nell’ambito della stessa area – compete il solo trattamento proprio di quell’area e della posizione meramente economica di inquadramento secondo la nuova contrattazione, senza che, in mancanza di espresse previsioni contrarie di diritto transitorio della contrattazione collettiva sopravvenuta, l’assetto complessivo dei rapporti di lavoro, quale definito da quest’ultima, possa essere sindacato o manipolato, in vista della salvaguardia di pretese individuali fondate sulla previgente disciplina (cfr. in tal senso, Cass. Sez. Lav., n. 29624/2019).
1.3.4. Il principio innanzi richiamato ribadisce, quindi, la necessità che il giudice effettui il giudizio trifasico individuando la contrattazione collettiva rilevante in relazione a tutto il periodo lavorativo che viene in rilievo ai fini della domanda, contrattazione collettiva nazionale che nell’impiego pubblico contrattualizzato è sempre conoscibile ex officio dal giudice, secondo il principio iura novit curia, anche a prescindere
dall’iniziativa di parte, con la conseguenza che, in relazione ad una controversia riguardante lo svolgimento di mansioni superiori, una volta dedotte, dal lavoratore, le mansioni svolte, nonché il comparto ed il livello di inquadramento, è dovere del giudice porre a raffronto tali dati con la contrattazione applicabile tempo per tempo, al fine di verificare la fondatezza della domanda (così Cass. Sez. Lav., n. 7641/2023; quanto RAGIONE_SOCIALE conoscibilità d’ufficio dei c.c.n.l. nel pubblico impiego, tra le tantissime, si fa qui rinvio alle massimate Cass. Sez. L, n. 6394/2019, Cass. Sez. L, n. 19507/2014).
1.3.5. In via conclusiva e sempre in linea generale ritiene il Collegio di rammentare, quanto al giudizio trifasico, che – come questa Corte ha avuto modo più volte di precisare – al fine di verificare se vi sia stato o meno, in concreto, lo svolgimento di mansioni superiori, l’operazione di sussunzione nell’inquadramento di riferimento o superiore, dovrà essere effettuata, dal giudice previo accertamento in fatto di quali siano state le mansioni in concreto svolte, in termini di abitualità e prevalenza, con un giudizio non solo quantitativo, ma anche qualitativo e temporale e che tenga altresì conto della pienezza o meno dei poteri e delle correlate responsabilità (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. L. 30/12/2009, n. 27887, ma anche più di recente, con riguardo RAGIONE_SOCIALE dirigenza, Cass. Sez. Lav. n. 36358/2021).
1.4. Tanto premesso, venendo RAGIONE_SOCIALE fattispecie concreta, si deve rilevare che questa Corte (cfr. Cass. Sez. Lav. 05/08/2019, n. 20915) – dopo aver precisato – come innanzi già ricordato – che in tema di classificazione e progressione del personale nel pubblico impiego privatizzato, l’art. 12 del c.c.n.i. della RAGIONE_SOCIALE del 20.2.2009 non è viziato da nullità, per violazione dell’art. 40 del d.lgs. n. 265 del 2011 e non configura
una ricollocazione del personale nell’ambito delle diverse aree, bensì una diversa e più chiara definizione dei profili professionali -ha altresì specificato che con la c.c.n.i. (cfr. punto 6.11.) ‘è stata individuata la figura di chi non sia solo autista e come tale svolga compiti di supporto tecnico amministrativo ai processi produttivi e ai sistemi di erogazione dei servizi, senza necessità di qualificazioni professionali o conoscenze specifiche, ma sia inserito nel processo produttivo e nei sistemi di erogazione dei servizi e ne svolga le varie fasi o fasce di attività nell’ambito di procedure predeterminate anche attraverso la gestione di strumentazioni elettroniche’.
1.5. In senso sostanzialmente unidirezionale è il precedente c.c.n.l. 20022005, attraverso il richiamo all’art. 8 del c.c.n.l. 1998-2001, sottoscritto il 14.11.2001 Sul piano delle declaratorie prevedendosi che: ‘nell’ambito dell’Area ‘A’, trovano collocazione i profili professionali relativi ad attività di supporto meramente RAGIONE_SOCIALE. Nell’ambito dell’Area ‘B’, trovano collocazione i profili professionali relativi ad attività inserite nei processi produttivi, di cui svolgono fasi o fasce di attività nell’ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate’.
Il primo evidente tratto differenziale tra le due aree – A e B – è allora facilmente enucleabile nel rilievo che solo i dipendenti dell’area B e non anche quelli dell’area A sono inseriti in un processo produttivo, di cui svolgono fasi, nell’ambito di procedure predeterminate e direttive di massima, laddove quelli inquadrati in area A svolgono solo attività di supporto meramente RAGIONE_SOCIALE. Questa differenziazione viene ulteriormente colorata e specificata (nella contrattazione collettiva qui all’esame) ne lla successiva enucleazione dei singoli profili professionali: tecnico, amministrativo,
informatico, socio-sanitario, delle attività tecniche. Ebbene, quanto al profilo socio-sanitario, (che – si precisa – non prevede un’area A), la professionalità collocata in area B – livello B1 viene definita come quella impegnata nelle attività dei singoli processi, attraverso la gestione di informazioni derivate da procedure predefinite, nel rispetto delle direttive generali atte al raggiungimento di obiettivi fissati; quella nella quale il lavoratore valuta e risolve problematiche diverse nell’ambito delle proprie competenze.
Sulla base delle norme del contratto collettivo nazionale innanzi richiamato (cfr. art. 8 cit. ed allegati profili professionali) ecco che l’autista soccorritore non è colui che svolge attività di supporto meramente RAGIONE_SOCIALE (cfr. declaratoria dell’area A), ma – invece – colui che è inserito nel processo produttivo, tipico dell’attività sanitaria, prendendone parte e seguendo le direttive di massima, all’interno AVV_NOTAIO stesso, così integrando una professionalità che opera in campo sanitario.
1.6. Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, procederà il giudice del rinvio ad individuare ed enucleare la contrattazione collettiva tempo per tempo applicabile, in relazione a tutto l’arco temporale che viene in rilievo e ad effettuare la comparazione dei profili professionali, secondo i principi tutti innanzi esposti, al fine di operare – evidenziati i tratti distintivi tra i profili professionali A, posizione A2, e B, posizione B2, qui in esame il giudizio di sussunzione delle mansioni in concreto svolte nell’uno o nell’altro.
1.7. Il decreto impugnato non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra esposti, in quanto, da un lato, non ha colto la distinzione fra domanda di inquadramento superiore e quella di rivendicazione delle differenze retributive conseguenti allo svol gimento delle mansioni superiori, dall’altro, non ha
effettuato il giudizio trifasico di cui innanzi si è detto, verificando, in virtù delle norme dei contratti collettivi ratione temporis vigenti, se effettivamente siano state espletate o meno, in concreto e con la necessaria prevalenza qualitativa e quantitativa, mansioni superiori rispetto RAGIONE_SOCIALE qualifica di inquadramento.
1.8. Alla luce di quanto innanzi esposto, il decreto va cassato con rinvio della causa al medesimo Tribunale, in diversa composizione, – cui si demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità -affinché proceda ad una nuova valutazione operando il giudizio trifasico rispetto alle mansioni in fatto svolte dal lavoratore, in relazione RAGIONE_SOCIALE contrattazione collettiva, tempo per tempo vigente, secondo i principi sopra richiamati.
Non sussistono le condizioni processuali richieste dall’dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dRAGIONE_SOCIALE L. 24.12.12 n. 228, ai fini del raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere