Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 16135 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 16135 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 11/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso 31048-2019 proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dall ‘AVV_NOTAIO;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in persona dell ‘ Assessore pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall ‘ Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici domicilia in Roma, INDIRIZZO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 139/2019 RAGIONE_SOCIALE C orte d’appello di Messina, depositata il 06/05/2019 R.G.N. 112/2015;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 23/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Messina, in parziale accoglimento del gravame proposto dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
R.G.N. 31048/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 23/05/2024
CC
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE, ha ridotto l’ammontare RAGIONE_SOCIALE condanna dell’amministrazione al pagamento RAGIONE_SOCIALE differenze retributive in favore di NOME COGNOME rispetto a quanto deciso dal primo giudice, per il trattamento economico percepito quale funzionario direttivo D5 e quello di dirigente per i periodi dal 1° gennaio 2001 al febbraio 2002 nonché dal 1° gennaio 2003 al 31 gennaio 2003 e dal 12 gennaio 2006 al marzo 2006.
Nei limiti di interesse, la Corte territoriale, disposto un supplemento di istruttoria ed accertato lo svolgimento di mansioni superiori di dirigente per i periodi sopra indicati, ha confermato il diritto del lavoratore alle relative differenze retributive, ma in sede di quantificazione (in disparte la decurtazione RAGIONE_SOCIALE somme relative ai periodi per i quali non è stata ritenuta raggiunta la prova), ha escluso dal computo gli importi relativi all’indennità di risultato, il cui riconoscimento è correlato al raggiungimento degli obbiettivi preventivamente predeterminati.
Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione NOME COGNOME articolando due motivi, cui resiste l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., per essere la Corte d’appello incorsa nel vizio di ultrapetizione, avendo esteso il proprio esame a quella parte RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado non censurata dall’appellante, rideterminando il quantum con l’eliminazione dell’indennità di risultato, così interferendo nel potere dispositivo RAGIONE_SOCIALE parti.
1.1. La censura è infondata, atteso che l’impugnazione rivolta alla decisione sull’ an debeatur RAGIONE_SOCIALE differenze retributive per l’espletamento di mansioni superiori, impedisce la formazione del giudicato interno sulla
parte da essa dipendente, quale quella RAGIONE_SOCIALE concreta quantificazione RAGIONE_SOCIALE somme dovute (in tal senso, Cass. Sez. U, 27/10/2016, n. 21691, in tema di illegittimità del termine e risarcimento del danno conseguente), sicché la corretta liquidazione RAGIONE_SOCIALE differenze retributive dovute al lavoratore, lungi dal richiedere l’eccezione o l’iniziativa RAGIONE_SOCIALE parte, rientra nella sfera di diretta determinazione giudiziale (così Cass. Sez. L, 23/11/2022, n. 34556).
Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 416 cod. proc. civ., 36 Cost., 17, 24, comma 1bis , e 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché dell’ art. 13 RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Sicilia n. 10 del 2000, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., nel senso RAGIONE_SOCIALE violazione del principio di non contestazione e di quello di adeguata retribuzione.
2.1. Anche la seconda censura si rivela infondata, attesa l’irrilevanza , in ogni caso, RAGIONE_SOCIALE non contestazione in materia sottratta alla disponibilità RAGIONE_SOCIALE parti, quale il trattamento dovuto ai dipendenti pubblici, caratterizzato dalla nullità di qualsiasi disposizione, anche qualora prevista dai contratti integrativi, in contrasto con i limiti o vincoli derivanti dai contratti collettivi nazionali di RAGIONE_SOCIALE (v. in particolare Cass. Sez. L, 29/10/2021, n. 30748).
Né si apprezza la lamentata violazione del principio di adeguata e proporzionata retribuzione, posto che l’indennità di risultato è correlata alla predeterminazione di obiettivi ed al raggiungimento degli stessi, con le corrispondenti responsabilità, ciò che non ricorre nel caso di svolgimento di fatto di mansioni dirigenziali (in tal senso, da ultimo Cass. Sez. L, 29/01/2024, n. 2695; conforme, in precedenza, Cass. Sez. L, 28/11/2018, n. 30811).
Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente alla refusione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.
– Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.
20/02/2020, n. 4315, RAGIONE_SOCIALE sussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese, che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis , dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23/05/2024