Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 25532 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 25532 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso 17420-2024 proposto da:
AZIENDA OSPEDALIERA COGNOME, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOMECOGNOME COGNOME tutti rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrenti – avverso la sentenza n. 1919/2024 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 22/05/2024 R.G.N. 2985/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/05/2025 dal Consigliere Dott. COGNOME
Oggetto
PUBBLICO
IMPIEGO
MANSIONI SUPERIORI
DIFFERENZE RETRIBUTIVE
R.G.N. 17420/2024
COGNOME
Rep.
Ud. 09/05/2025
CC
FATTI DI CAUSA
Gli odierni ricorrenti, dipendenti dell’Azienda Ospedaliera San INDIRIZZO-Forlanini come autisti di ambulanza, inquadrati nel livello B quale operatore tecnico, hanno agito in giudizio deducendo di esser stati adibiti allo svolgimento di mansioni superiori corrispondenti a quelle previste per il ruolo di operatore tecnico specializzato livello economico e professionale BS del C.C.N.L. Sanità pubblica e per l’effetto chiedevano l’accertamento del diritto a percepire le differenze retributive tra quanto percepito e quanto avrebbero dovuto percepire in considerazione delle mansioni svolte, rientranti nel livello superiore rivendicato.
Il Tribunale ha respinto il ricorso.
La Corte di Appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto il ricorso dei lavoratori riconoscendo il diritto degli stessi ad essere inquadrati nel livello BS a decorrere dalla data di assunzione con conseguente condanna alla corresponsione delle differenze retributive nel limite della prescrizione quinquennale, come eccepita dalla Azienda Ospedaliera.
Ricorre per cassazione l’Azienda Ospedaliera San Camillo -Forlanini con quattro motivi cui resistono i lavoratori con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Nella memoria dei dipendenti si fa espressa adesione in ordine all’accoglimento dei primi due motivi di ricorso, rettificando le conclusioni contenute nel controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 52 e 35 del D.lgs. n. 165/2001, dell’art. 97, co. 4, della Costituzione, dell’art. 28 e 17 del CCNL del
comparto Sanità 1998 -2001, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c..
La Corte di Appello ha dichiarato il diritto dei lavoratori ad essere inquadrati nel superiore livello BS del CCNL del comparto sanità 1998/2001 a decorrere dalla data di rispettiva assunzione, in aperta violazione degli artt. 52 e 35 del D.lgs. n. 165/2001richiamati nella rubrica del motivo che, in tema di mansioni superiori nel pubblico impiego, consentono il solo riconoscimento della differenza di trattamento economico corrispondente alla qualifica superiore, ma non anche l’inquadramento superiore.
Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c. Vizio di ultrapetizione.
La Corte di Appello di Roma, nel dichiarare il diritto dei lavoratori ad essere inquadrati nel livello BS del CCNL applicato a decorrere dalle date di rispettiva assunzione ha anche manifestamente violato il disposto dell’articolo 112 c.p.c., tenuto conto che i lavoratori, odierni controricorrenti, hanno omesso di formulare una domanda volta al riconoscimento del superiore inquadramento.
Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’Allegato 1 al CCNL del comparto Sanità 1998 -2001, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1364 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c..
La sentenza della Corte di appello sarebbe erronea per avere interpretato illegittimamente la contrattazione collettiva di riferimento, da una parte concentratosi sulla sola figura esemplificativa di autista di ambulanza e, dall’altra per aver omesso la verifica delle peculiarità emergenti dalla declaratoria
del rivendicato livello economico BS e per aver, altresì, omesso ogni considerazione della compagine contrattuale di interesse tra cui i requisiti di accesso a detta figura professionale, nonché il necessario raffronto con le mansioni concretamente svolte dai lavoratori.
In particolare, il giudice di appello avrebbe violato i canoni di ermeneutica contrattuale che qualora osservati lo avrebbero indotto ad escludere che l’attività dei lavoratori corrispondesse a quella del profilo professionale di ‘operatore tecnico special izzato’, figura esemplificativa di ‘autista di ambulanza’. 4. Con il quarto ed ultimo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c..
La Corte di appello avrebbe erroneamente dato per pacifico che i lavoratori fossero autisti di ambulanza e che avessero svolto compiti incontestabilmente riferibili alla figura di autista di ambulanza in quanto riferito dai testimoni escussi che, invece, avrebbero dichiarato il contrario. Il giudice di appello avrebbe ritenuto inconferenti i dati salienti delle mansioni proprie del profilo superiore rivendicato, quanto a complessità e qualificazione e quanto al trasporto interno ed esterno all’ospedale, nonché da e presso il pronto soccorso.
Il ricorso è infondato e va respinto per le seguenti ragioni.
I primi due motivi possono essere trattati congiuntamente per la loro stretta connessione e sono inammissibili.
6.1. Va al riguardo premesso che il ricorso per cassazione deve contenere, invero, a pena di inammissibilità, l’esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass., 25/02/2004, n. 3741; Cass., 23/03/2005, n. 6219; Cass., 17/07/2007, n.
15952; Cass., 19/08/2009, n. 18421; Cass. 24/02/2020, n. 4905). In particolare, è necessario che venga contestata specificamente, a pena di inammissibilità, la «ratio decidendi» posta a fondamento della pronuncia oggetto di impugnazione (Cass., 10/08/2017, n. 19989).
6.2 Ciò posto, è da rilevarsi che la sentenza impugnata non dispone l’inquadramento dei dipendenti nella qualifica BS ma si limita, legittimamente, a riconoscere il diritto all’inquadramento in BS ai soli fini del riconoscimento delle differenze retributive.
Ed invero, il dispositivo della pronuncia di appello non dispone la condanna della Azienda Ospedaliera a provvedere all’inquadramento superiore ma a corrispondere ai dipendenti le sole differenze retributive.
Conseguentemente, non colgono nel segno le censure di cui ai primi due motivi relativamente alla violazione delle regole in materia di pubblico impiego che escludono la possibilità di riconoscimento dell’inquadramento superiore, non avendo, si ripete, la C orte distrettuale conferito l’inquadramento ma accertato il diritto alla qualifica ai soli fini del riconoscimento delle differenze retributive.
7. Il terzo motivo è infondato.
7.1 Va al riguardo premesso che in tema di interpretazione della contrattazione collettiva trovano applicazione i criteri ermeneutici dettati dagli artt. 1362 e ss. c.c., sicché, seguendo un percorso circolare, occorrerà tener conto, in modo equiordinato, di tutti i canoni previsti dal legislatore, sia di quelli tradizionalmente definiti soggettivi che di quelli oggettivi, confrontando il significato desumibile dall’utilizzo del criterio letterale con quello promanante dall’intero atto negoziale e dal comportamento complessivo delle parti, coordinando tra loro le singole clausole alla ricerca di un significato coerente con tutte
le regole interpretative innanzi dette. (Cass. n. 30141 del 13/10/2022).
7.2 Orbene, la Corte di appello ha correttamente interpretato il CCNL Comparto sanità 1998/2001 del 7/4/1999 che all’allegato 1, dopo aver definito la categoria BS come quella che comprende i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che comportano il coordinamento di altri lavoratori ed assunzione di responsabilità del loro operato ovvero richiedono particolare specializzazione ed aver incluso in detta categoria l’operatore tecnico specializzato il quale svolge attività particolarmente qualificate o che presuppongono specifica esperienza professionale ed esegue interventi manuali e tecnici anche di manutenzione relativi al proprio mestiere con l’ausilio di idonee apparecchiature ed attrezzatura avendo cura delle stesse, opera una specificazione indicando quale figura esemplificativa dell’operatore tecnico specializzato oltre al conduttore di caldaie a vapore, al cuoco diplomato, all’elettricista e all’idraulico impiantista manutentore, l’autista di autoambulanza e non una specifica categoria di autista di ambulanza.
7.3 Al riguardo la Corte distrettuale, richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha correttamente rilevato ‘che, nell’interpretazione delle clausole di un contratto collettivo, ai fini della classificazione del personale, ha rilievo preminente la considerazione degli specifici profili professionali, rispetto alle declaratorie contenenti la definizione astratta dei livelli di professionalità delle varie categorie. Infatti, le parti collettive classificano il personale sulla base delle specifiche figure professionali dei singoli settori produttivi, ordinandole in una scala gerarchica, e successivamente elaborano le declaratorie astratte, allo scopo di consentire l’inquadramento di figure professionali atipiche o nuove (Cass. n. 3547/2016; in senso
analogo, Cass. n. 27430/2005; conformi Cass. n. 11461/1997, Cass n. 1093/2003, Cass. n. 8578/2000).
In particolare, la Corte di merito ha correttamente osservato che le parti collettive costruiscono i profili professionali tenendo conto della peculiarità dei diversi settori produttivi e, poi, dagli stessi astraggono le declaratorie di livello o di posizione che costituiscono il minimo comune denominatore professionale dei profili inquadrati in una determinata qualifica, ricostruito allo scopo di consentire l’inquadramento di figure professionali atipiche o nuove, per cui ‘assumono un rilievo marginale le argomentazioni dell’azienda ospedaliera in ordine alla complessità e qualificazione delle attività svolte, o in ordine al trasporto esterno o interno all’ospedale effettivamente eseguito (che dipendeva da scelte organizzative adottate unilateralmente dalla datrice di lavoro), trattandosi comunque di compiti incontestatamente riferibili alla figura professionale dell’autista di ambulanza, come inequivocamente riferito dai testimoni esaminati nel corso del primo grado di giudizio.’.
7.4 In conclusione, non si può non ritenere che l’interpretazione del CCNL operata in sede di merito sia corretta.
8. Infine, il quarto motivo è inammissibile.
Con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente. L’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell’ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di
individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 7921/2011; Cass. n. 25348/2018).
Orbene, il motivo è finalizzato a richiedere a questa Corte un nuovo e diverso esame delle prove raccolte in sede di merito inammissibile in sede di legittimità nella misura in cui si contesta alla Corte di appello di aver erroneamente dato per pacifico che i lavoratori fossero autisti di ambulanza e che avessero svolto compiti incontestabilmente riferibili alla figura di autista di ambulanza sulla scorta di quanto riferito dai testimoni escussi. In conclusione, il ricorso va respinto con compensazione delle spese in considerazione della adesione dei controricorrenti in ordine ai primi due motivi di ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese di lite.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte Suprema di cassazione, il 9 maggio 2025.
La Presidente NOME COGNOME