Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 16149 Anno 2024
AULA B
Civile Ord. Sez. L Num. 16149 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 631/2019 R.G. proposto
da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME NOME e COGNOME
– ricorrente –
contro
NOME COGNOME , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME
Oggetto: Lavoro pubblico contrattualizzato – Svolgimento mansioni superiori – Differenze retributive
R.G.N. 631/2019
Ud. 22/05/2024 CC
NOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME
-controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello Roma n. 748/2018 depositata il 19/06/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 22/05/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 748/2018, pubblicata il 19 giugno 2018, la Corte d’appello di Roma, nella regolare costituzione dell’appellata NOME COGNOME, ha respinto l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo n. 328/2015, pubblicata in data 28 luglio 2015.
Quest’ultima aveva parzialmente accolto ritenuta la pretesa parzialmente estinta per prescrizione – la domanda di NOME COGNOME -dipendente dello stesso RAGIONE_SOCIALE con inquadramento in Area B, Posizione economica B3 volta a conseguire la condanna di RAGIONE_SOCIALE alla corresponsione delle differenze retributive corrispondenti al superiore inquadramento in Area C1, per effetto dello svolgimento di fatto -dal 1° gennaio 2005 al 31 maggio 2010 -delle superiori mansioni da parte della lavoratrice.
La Corte capitolina ha disatteso l’appello, ritenendo, in primo luogo, che l’istruttoria svolta nel giudizio di prime cure avesse permesso di individuare con sufficiente precisione la tipologia delle mansioni svolte dalla lavoratrice e condividendo, in secondo luogo, l’analisi delle declaratorie contrattuali operata dal Tribunale.
La Corte ha quindi concluso che le mansioni svolte in concreto dalla lavoratrice rientravano nelle declaratorie dell’Area C.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma ricorre ora RAGIONE_SOCIALE.
Resiste con controricorso NOME COGNOME.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
La controricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’unico motivo di ricorso viene dedotta, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 7 e 8 nonché dell’Allegato A (declaratoria delle aree), CCNL personale non dirigente del comparto Enti Pubblici non Economici per il quadriennio normativo 2006 -2009; 52, D. Lgs. n. 165/2001.
Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte territoriale ha, erroneamente, analizzato le mansioni svolte in concreto dalla lavoratrice dal 2007 al 2010 in base al CCNL 1998/2001, il quale, tuttavia, non era più vigente per il quadriennio 2006 -2009.
La Corte avrebbe dovuto invece analizzare e valutare lo svolgimento di mansioni superiori per il periodo dal 2007 al 2010 in base al nuovo sistema di inquadramento di cui al CCNL di categoria per il quadriennio normativo 2006 -2009, stipulato il 1° ottobre 2007.
Detto CCNL, argomenta il ricorrente, avrebbe totalmente modificato il sistema di inquadramento dei dipendenti. Conseguentemente, qualora la Corte territoriale avesse verificato la domanda dell’odierna controricorrente alla luce delle declaratorie di cui al CCNL 2006 -2009, sarebbe dovuta pervenire al rigetto della domanda, essendo le mansioni dedotte dalla lavoratrice riconducibili all’Area B e non all’Area C.
Vanno preliminarmente disattese le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla controricorrente, in quanto:
-il ricorso risulta adeguatamente rispettoso della regola di specificità di cui all’art. 366 c.p.c. ed in particolare viene ad indicare in modo chiaro il ‘bene giuridico’ perseguito, che peraltro emerge in re ipsa dalla stessa ricostruzione dei fatti;
-conseguentemente, risulta altrettanto palese l’interesse a proporre l’impugnazione , mirando il ricorrente ad ottenere la riforma di una decisione che l’ha vist o soccombente;
-il ricorso solleva profili evidentemente non in fatto, ma in diritto, in quanto denuncia chiaramente la violazione di precise disposizioni di legge e del contratto collettivo nazionale, con specifico riferimento agli assetti contrattuali delle Aree B e C in relazione ai CCNL succedutisi nel tempo, il cui completo apprezzamento attiene a profili di diritto che non necessitano di argomentazioni ulteriori, essendo i contratti collettivi dei comparti pubblici conoscibili d’ufficio (Cass. 5 marzo 2019, n. 6394; Cass. 16 settembre 2014, n. 19507; Cass. n. 11000/2023 cit.).
Il ricorso è fondato.
Premesso -ed è profilo non contestato -che, ai fini della verifica dello svolgimento di mansioni superiori, il giudice è tradizionalmente chiamato ad un’operazione di sussunzione su base c.d. trifasica, data : 1) dalla verifica delle caratteristiche dell’inquadramento posseduto ; 2) delle caratteristiche del livello in ragione del quale è calibrata la domanda; 3) dal raffronto delle une e delle altre con le attività in concreto svolte (tra le altre Cass. Sez. L – Ordinanza n. 30580 del 22/11/2019; Cass. Sez. L, Sentenza n. 18943 del 27/09/2016) -questa Corte ha già avuto modo di chiarire che, nell’effettuare detto
giudizio, il giudice deve individuare la contrattazione collettiva rilevante in relazione a tutto il periodo lavorativo che viene in rilievo ai fini della domanda, contrattazione collettiva nazionale che, nell’impiego pubblico contrattualizzato, è sempre conoscibile ex officio dal giudice, secondo il principio iura novit curia , anche a prescindere dall’iniziativa di parte (Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 7641 del 09/03/2022; Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 6394 del 05/03/2019).
Da ciò consegue che, in relazione ad una controversia riguardante lo svolgimento di mansioni superiori nel pubblico impiego, una volta dedotte, dal lavoratore, le mansioni svolte, nonché il comparto ed il livello di inquadramento, è dovere del giudice porre a raffronto tali dati con la contrattazione applicabile al fine di verificare la fondatezza dell’assunto attoreo, non assumendo rilievo l’erronea indicazione di un contratto collettivo non più applicabile al periodo oggetto di causa. (Cass. Sez. 6 – L, Ordinanza n. 7641 del 2022 e le successive Cass. Sez. L, Ordinanza n. 21788 del 2023; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 20843 del 2023 che devono intendersi qui richiamate ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., ed alle quali si intende dare continuità).
Il profilo presenta specifica rilevanza rispetto al presente giudizio, in quanto questa Corte ha evidenziato che nel CCNL 1998/2001 la distinzione tra Area B ed Area C, quanto a cura dei processi produttivi, sta nel fatto che i lavoratori di Area B svolgono fasi o fasce di attività di esso, mentre i lavoratori di Area C sono competenti a svolgere tutte le fasi del processo.
Si è del resto già ritenuto (Cass. 25 ottobre 2019, n. 27395), seppure con riferimento al CCNL 1998/2001 che i lavoratori appartenenti all’area C del CCNL enti pubblici non economici del 1999 hanno competenza a svolgere tutte le fasi del processo, con conseguente assunzione di responsabilità, pur con ampiezza diversa in
funzione del diverso livello di sviluppo ricoperto all’interno dell’area, mentre il personale dell’area B esegue fasi di attività nell’ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate, rispondendo solo dei risultati relativi alla singola fase (Cass. n. 11000/2023 cit.).
Si è, inoltre, precisato che l’evolversi della contrattazione collettiva dal CCNL 1998/2001 al CCNL 2006/2009 ha comportato una complessiva riorganizzazione del sistema di inquadramento, con realizzazione di un’ampia flessibilità delle mansioni all’interno di ciascuna Area.
Questa Corte ha chiarito (Cass. 14 novembre 2019, n. 29624) che, nella vigenza della prima di quelle contrattazioni «l’inquadramento…non solo derivava dalla traslazione delle pregresse qualifiche funzionali, ma avveniva, secondo quanto indicato nell’Allegato A del C.C.N.L. 1998/2001, sulla base di declaratorie inerenti le Aree (qui, area C) che prevedevano posizioni individuate sulla base di conoscenze, competenze e contenuti attitudinali, secondo un crescente grado di complessità e di contenuto, che individuavano corrispondenti livelli di progressione giuridica e, in definitiva, mansioni tra loro non equivalenti, ma gradatamente scandite in ragione della così specificata diversa professionalità soggettiva e del contenuto oggettivo » ( v. anche Cass. 11 novembre 2019, n. 29093).
La declaratoria allegata al CCNL 1° ottobre 2007 individua gli elementi caratterizzanti la professionalità propria del personale di area C, da un lato, nella capacità di assicurare il ‘presidio di importanti e diversi processi’ , gestendoli ‘sulla base di una visione globale degli stessi e della struttura organizzativa di appartenenza’ , dall’altro lato, nella ‘capacità di assumere responsabilità di produzione di risultato, relativamente agli obiettivi assegnati’ , mentre l’Area B è riservata ai dipendenti assegnati a svolgere ‘fasi di attività del processo,
nell’ambito di direttive di massima e di procedure predeterminate’ e chiamati a rispondere ‘dei risultati nel proprio contesto di lavoro’ .
Questa Corte ha inoltre chiarito che il CCNL del 1.10.2007 (CCNL 2006/2009) per il personale non dirigenziale del comparto enti pubblici non economici, di immediata efficacia, ha previsto un nuovo sistema di inquadramento nel quale tutte le mansioni all’interno della medesima area sono considerate professionalmente equivalenti e costituisce esercizio di mansioni superiori solo lo svolgimento di mansioni proprie dell’area immediatamente superiore (Cass. 29624/2019 cit. e Cass. 6 ottobre 2020, n. 21485, alle cui motivazioni si fa richiamo anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.).
Si è inoltre precisato che ‘ la previsione dell’articolo 7, comma 1, del CCNL 2006/2009, rubricato «clausola di primo inquadramento nel nuovo sistema» a tenore del quale: «Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente CCNL è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data, mediante il riconoscimento – all’interno di ciascuna area – della posizione già conseguita nel sistema di provenienza e con la collocazione nel livello economico corrispondente secondo l’allegata tabella A» è tale per cui da essa si deve inferire «la decorrenza automatica del nuovo inquadramento dalla data di entrata in vigore del CCNL e non già da un momento successivo né tanto meno dalla data di istituzione dei nuovi profili professionali ‘ (Cass. n. 21485/2020).
Si è pertanto aggiunto, con affermazioni qui pienamente condivise, che, a tenore dell’articolo 2, comma 2, del medesimo CCNL, poi ‘gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione (1 ottobre 2007: n.d.r.), salvo diversa prescrizione del presente contratto’ e che neppure era configurabile ‘ una oggettiva impossibilità di attuare il nuovo sistema di classificazione in mancanza dei profili
professionali ‘ in quanto ‘ la declaratoria delle aree era contenuta nell’allegato A al CCNL 2006/2009, che prevedeva anche una esemplificazione dei profili professionali ‘ e ‘ la istituzione dei profili professionali era affidata agli enti, previa contrattazione integrativa, per garantirne la rispondenza alle necessità organizzative delle singole amministrazioni (articolo 8 comma 1 CCNL 2006/2009), nel rispetto, comunque, dei criteri fissati dall’articolo 8, comma due, del medesimo CCNL ‘ , sicché ‘ la prima collocazione all’interno delle aree non richiedeva la definizione dei profili professionali, in quanto avveniva in base alla tabella di trasposizione allegata al CCNL (tabella A) ‘ e ‘ la tabella di trasposizione era evidentemente realizzata tenendo conto dei criteri imposti alla contrattazione integrativa ‘ .
Rispetto al CCNL 2006/2009, questa Corte ha inoltre escluso la sussistenza di intangibili situazioni quesite, in quanto il diritto alle differenze retributive per esercizio di fatto di mansioni superiori matura di tempo in tempo in ragione della situazione di fatto e diritto esistente anche nella sua evoluzione storica.
Alla luce dei principi evidenziati questa Corte ha altresì escluso che possa parlarsi di adeguatezza della retribuzione – in ipotesi ai sensi dell’art. 36 Cost. – o di sua irriducibilità, considerato inoltre che gli equilibri economici tra mansioni esigibili e retribuzioni di pertinenza, specie nel pubblico impiego, sono rimessi integralmente alla contrattazione collettiva, la cui evoluzione non si presta a censure di merito, né tanto meno ad argomentazioni di inadeguatezza quantitativa in realtà finalizzate ad assicurare trattamenti non più dovuti secondo l’evolversi giuridico ed economico dell’assetto negoziale, né rileva l’inammissibilità per denuncia irrituale di violazione di legge con riferimento alla contrattazione integrativa, essendo il
ricorso fondato sulla base dell’assetto dei CCNL (Cass. n. 11000/2023 cit.).
A questi principi la decisione impugnata non si è attenuta, avendo omesso sia di considerare l’evolversi della contrattazione collettiva sia di esaminare le attività svolte dalla controricorrente alla luce del mutamento negoziale-giuridico intervenuto con il CCNL 2006-2009.
Il ricorso va conseguentemente accolto e la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa