Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 6137 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 6137 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2237/2022 proposto da: COGNOME
NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO COGNOME (EMAIL);
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (EMAIL);
– controricorrente e ricorrente incidentale –
e
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME (EMAIL) e NOME COGNOME (EMAIL);
– controricorrente –
nonché
GENERALI RAGIONE_SOCIALE; FARO RAGIONE_SOCIALE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1842/2021 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO DI PALERMO, depositata in data 16/11/2021;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 20/1/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
ritenuto che,
con sentenza resa in data 16/11/2021, la Corte d’appello di Palermo, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE appelli principale e incidentale rispettivamente proposti da NOME COGNOME e dalla RAGIONE_SOCIALE e in parziale riforma RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo grado, ha condannato l’RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME, in solido tra loro, al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEa COGNOME RAGIONE_SOCIALEa somma di euro 40.827,76, oltre accessori, a titolo di risarcimento dei danni subiti dalla COGNOME in conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘inesatto adempimento RAGIONE_SOCIALEe prestazioni mediche eseguite dalla COGNOME in favore RAGIONE_SOCIALEa COGNOME presso le strutture RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE;
con la stessa decisione, la corte territoriale ha rigettato la domanda proposta da NOME COGNOME per la condanna RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE a tenere indenne la COGNOME di quanto dovuto in favore RAGIONE_SOCIALEa COGNOME a titolo risarcitorio, con la conseguente condanna RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE a restituire alla RAGIONE_SOCIALE quanto da quest’ultima corrisposto in adempimento RAGIONE_SOCIALEa non dovuta prestazione indennitaria;
a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione assunta, per quel che ancora rileva in questa sede, la corte territoriale – dopo aver riformulato i criteri di
liquidazione del danno da riconoscere in favore RAGIONE_SOCIALEa COGNOME rispetto a quelli erroneamente seguiti dal giudice di primo grado – ha rilevato come la garanzia prestata da RAGIONE_SOCIALE in favore di NOME COGNOME era stata stipulata ‘a secondo rischio’, ossia condizionata al superamento del massimale di polizza assicurato dall’RAGIONE_SOCIALE con la società RAGIONE_SOCIALE per la responsabilità civile dei dipendenti;
ciò posto, non essendo risultato il superamento del massimale garantito dalla polizza assicurativa stipulata dalla RAGIONE_SOCIALE con l’RAGIONE_SOCIALE, la domanda di manleva avanzata dalla COGNOME nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, originariamente accolta dal giudice di primo grado, doveva essere disattesa, con la conseguente condanna RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE a restituire alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE quanto dalla stessa indebitamente prestato;
avverso la sentenza d’appello, NOME COGNOME propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione;
l’RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale articolato su due motivi d’impugnazione;
NOME COGNOME resiste con controricorso;
la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE non hanno svolto difese in questa sede;
lRAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria; considerato che, con il primo motivo del ricorso principale, NOME COGNOME censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 161
c.p.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di riprodurre in dispositivo quanto viceversa stabilito in motivazione circa l’obbligo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di tenere indenne anche la COGNOME da ogni somma dovuta in esecuzione RAGIONE_SOCIALEa condanna pronunciata in favore RAGIONE_SOCIALEa COGNOME;
il motivo è infondato;
osserva il Collegio come, diversamente da quanto asserito dalla ricorrente principale, il giudice d’appello non abbia affatto affermato, in motivazione, che la RAGIONE_SOCIALE dovesse tenere indenne (anche) la COGNOME da ogni somma dovuta in esecuzione RAGIONE_SOCIALEa condanna pronunciata in favore RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, essendosi il giudice d’appello limitato a rilevare, unicamente in relazione alla posizione di RAGIONE_SOCIALE , l’impegno di quest’ultima a rivalere la COGNOME solo ‘a seconda richiesta’ (ossia, a condizione del superamento del massimale garantito dalla RAGIONE_SOCIALE), rilevando altresì la mancata dimostrazione RAGIONE_SOCIALE‘avvenuto superamento del massimale garantito dalla polizza che la RAGIONE_SOCIALE aveva concluso con l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
proprio in forza di tali premesse, il giudice a quo ha condannato l’RAGIONE_SOCIALE a restituire alla RAGIONE_SOCIALE quanto dalla stessa indebitamente percepito, non essendosi verificata la condizione alla quale era stata subordinata l’operatività RAGIONE_SOCIALEa garanzia prestata da tale compagnia;
deve dunque ritenersi esclusa alcuna violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 161 c.p.c., in relazione al preteso contrasto tra la motivazione e il dispositivo del provvedimento impugnato per l’asserita mancata riproduzione, in quest’ultimo , di quanto viceversa affermato nella prima, giacché, dalla lettura RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello, non appare
desumibile alcuna affermazione avente ad oggetto l’obbligo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di tenere indenne, oltre l’RAGIONE_SOCIALE, anche la COGNOME;
con il secondo motivo, NOME COGNOME censura la sentenza impugnata per violazione o falsa applicazione del c.c.n.l. comparto RAGIONE_SOCIALE (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente omesso di riprodurre in dispositivo l’obbligo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di tenere indenne la COGNOME da ogni somma dovuta in esecuzione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di condanna anche in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al comparto RAGIONE_SOCIALE, in forza del quale le aziende sanitarie sono tenute ad assumere iniziative per garantire la copertura assicurativa RAGIONE_SOCIALEa responsabilità civile dei propri dipendenti (anche dirigenti) per le eventuali conseguenze derivanti dalle azioni giudiziarie di terzi relativamente alla loro attività;
il motivo è inammissibile;
osserva preliminarmente il Collegio come dalla lettura RAGIONE_SOCIALE atti relativi all’odierno giudizio di legittimità non risulti che la COGNOME abbia mai proposto, nel corso d ell’intero giudizio in esame, alcuna domanda avente ad oggetto il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligo RAGIONE_SOCIALEa COGNOME di tenerla indenne di quanto dalla stessa eventualmente dovuto in favore RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, avendo, anzi, la COGNOME concluso in appello per il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione proposta dalla COGNOME, senza minimamente contestare la sentenza di primo grado che tale obbligo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE (di manleva RAGIONE_SOCIALEa COGNOME) non aveva in alcun modo affermato; né, dei contenuti di tale domanda, appare riscontrabile alcuna menzione nella sentenza impugnata in questa sede;
al riguardo, è appena il caso di evidenziare come, secondo il consolidato insegnamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di questa Corte, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui
non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità RAGIONE_SOCIALEa censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di puntuale e completa allegazione del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito RAGIONE_SOCIALEa suddetta questione (cfr., ex plurimis , Sez. 2, Sentenza n. 20694 del 09/08/2018, Rv. 650009 -01; Sez. 6 1, Ordinanza n. 15430 del 13/06/2018, Rv. 649332 – 01);
non avendo la ricorrente principale in alcun modo provveduto alle ridette allegazioni (non risultando allegate e prodotte, in particolare, né la domanda originariamente proposta in sede di costituzione nel giudizio di primo grado, eventualmente contenente la domanda di manleva nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, né la comparsa di costituzione in appello contenente eventualmente la domanda di manleva nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE), il ricorso deve ritenersi per ciò stesso inammissibile;
con il primo motivo del ricorso incidentale, l’RAGIONE_SOCIALE si duole RAGIONE_SOCIALEa nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 301 c.p.c. (in relazione all’art. 360 co.1 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale emesso la propria sentenza (in data 20/10/2021) dopo che il difensore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE era stato cancellato dall’RAGIONE_SOCIALE con delibera del 15/10/2021 (depositata il successivo 19/10/2021) del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, in violazione del principio che prevede l’interruzione del processo dal giorno RAGIONE_SOCIALEa cancellazione del difensore dall’RAGIONE_SOCIALE;
il motivo è infondato;
osserva il Collegio come al caso di specie trovi applicazione il precetto ripetutamente osservato nella giurisprudenza di legittimità, in forza del quale, il principio secondo cui la morte RAGIONE_SOCIALE‘unico difensore (a cui la cancellazione dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE deve ritenersi equiparata: v. Sez. U, Sentenza n. 3702 del 13/02/2017, Rv. 642537 – 02 e successive conformi), a mezzo del quale la parte è costituita in giudizio, determina l ‘ automatica interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza, con conseguente nullità RAGIONE_SOCIALE atti successivi, presuppone il concreto pregiudizio arrecato al diritto di difesa (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 29195 del 12/11/2024, Rv. 672854 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 6838 del 08/04/2016, Rv. 639335 01);
nel caso di specie, l’evento che ha determinato la perdita RAGIONE_SOCIALEa capacità di stare in giudizio del difensore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si è verificato un giorno prima RAGIONE_SOCIALE‘emissione RAGIONE_SOCIALEa sentenza da parte RAGIONE_SOCIALEa corte d’appello, senza che il fatto – verificatosi ormai a contraddittorio definitivamente chiuso – abbia provocato la benché minima lesione RAGIONE_SOCIALEe prerogative difensive RAGIONE_SOCIALEa parte, e senza che, peraltro, l’odierna ricorrente incidentale abbia in ogni caso provveduto ad allegare il ricorso di alcun concreto pregiudizio al riguardo;
con il secondo motivo proposto con il proprio controricorso, l’RAGIONE_SOCIALE si duole RAGIONE_SOCIALEa nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 342 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso ogni riferimento, nel proprio dispositivo, all’obbligo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di tenere indenne l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di quanto dovuto in favore RAGIONE_SOCIALEa COGNOME in conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘emissione RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello;
il motivo è inammissibile;
osserva il Collegio come, secondo quanto riportato nella sentenza d’appello, il giudice di primo grado, tra le altre statuizioni, ha dichiarato l’obbligo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di tenere indenne l’RAGIONE_SOCIALE da ogni somma versata in esecuzione RAGIONE_SOCIALEa pronuncia (cfr. pag. 5 RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello) ;
sempre secondo quanto riportato nella sentenza d ‘appello, questa statuizione non risulta impugnata dalla RAGIONE_SOCIALE (cfr. pag. 5 par. 10 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata);
ciò posto, non avendo l’odierna ricorrente incidentale allegato alcuna documentazione processuale contrastante con quanto risultante dalla sentenza impugnata (né avendo, peraltro, l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE contestato tali circostanze) deve ritenersi che la questione relativa all’obbligo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di tenere indenne l’RAGIONE_SOCIALE costituisca oggetto di un giudicato interno, con la conseguente esclusione di alcun interesse RAGIONE_SOCIALE‘odierna ricorrente incidentale a ottenere la ripetizione, in sede d’appello, di quanto già definitivamente stabilito dal giudice di primo grado;
sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza di tutte censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale;
la sostanziale reciprocità RAGIONE_SOCIALEa soccombenza giustifica l’integrale compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese relative al rapporto processuale tra NOME COGNOME e l’RAGIONE_SOCIALE;
nel resto, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;
si dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente principale e RAGIONE_SOCIALEa ricorrente incidentale, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello, ove dovuto, per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-quater, RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 del d.p.r. n. 115/2002;
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra NOME COGNOME e l’RAGIONE_SOCIALE.
Condanna NOME COGNOME e l’RAGIONE_SOCIALE al rimborso, in favore NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 2.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente principale e RAGIONE_SOCIALEa ricorrente incidentale, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-quater, RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione