Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 19455 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 3 Num. 19455 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/07/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 1120/2021 R.G.,
proposto da
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO, in virtù di procura in calce al ricorso; con domiciliazione digitale ex lege ;
-ricorrente- nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), quale incorporante RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore ; rappresentata e difesa RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, in virtù di procura in calce al controricorso; con domiciliazione digitale ex lege ;
-controricorrente-
nonché di
RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore ad negotia ; rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO , in virtù di procura in calce al controricorso; con domiciliazione digitale ex lege ;
-controricorrente-
nonché di
RAGIONE_SOCIALE che hanno assunto il rischio derivante dal contratto n. NUMERO_DOCUMENTO, in persona del procuratore speciale del rappresentante generale per l’RAGIONE_SOCIALE; rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, in virtù di procura in calce al controricorso; con domiciliazione digitale ex lege ;
-controricorrente- e di
RAGIONE_SOCIALE che hanno assunto il rischio derivante dal contratto n.NUMERO_DOCUMENTO, in persona del procuratore speciale del rappresentante generale per l’RAGIONE_SOCIALE; rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO , in virtù di procura in calce al controricorso; con domiciliazione digitale ex lege ;
-controricorrente-
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 2420/2020 RAGIONE_SOCIALEa CORTE d ‘ APPELLO di BOLOGNA, depositata il 15 settembre 2020;
udìta la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 aprile 2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
udìto il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO, che ha chiest o l’accoglimento del primo motivo di ricorso;
udìto l’AVV_NOTAIO, per delega RAGIONE_SOCIALE ‘AVV_NOTAIO, per la ricorrente RAGIONE_SOCIALE;
udìto l’AVV_NOTAIO per la controricorrente RAGIONE_SOCIALE;
udìto l’ AVV_NOTAIO per la controricorrente RAGIONE_SOCIALE;
udìto l ‘ AVV_NOTAIO, per delega RAGIONE_SOCIALE ‘ AVV_NOTAIO, per i controricorrenti RAGIONE_SOCIALE che hanno assunto il rischio derivante dal contratto assicurativo n. NUMERO_DOCUMENTO;
udìto l ‘ AVV_NOTAIO per i controricorrenti RAGIONE_SOCIALE che hanno assunto il rischio derivante dal contratto assicurativo n. NUMERO_DOCUMENTO.
FATTI DI CAUSA
1. Il 13 febbraio 2013 RAGIONE_SOCIALE stipulò con RAGIONE_SOCIALE un contratto ‘ per la fornitura e la gestione di servizi di trasporto e trattamento valori ‘, i n base al quale RAGIONE_SOCIALE si obbligò, da un lato, alla fornitura diretta a RAGIONE_SOCIALE di servizi di trasporto e
trattamento valori nell’ambito territoriale di sua competenza e, dall’altro lato, a stipulare in nome proprio con istituti terzi contratti di fornitura dei medesimi servizi in ambiti territoriali diversi.
Nel contratto era stato specificato (art. 2) che RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva ‘ precipuo interesse ad avere quale unica controparte, cui opporre ogni eventuale eccezione, anche di compensazione, l’Istituto con il quale il Contratto stesso viene perfezionato ‘ e che l’Istituto avrebbe potuto ‘ assicurare i Servizi anche tramite istituti terzi con lo stesso convenzionati … ferma restando, comunque, la piena e diretta responsabilità RAGIONE_SOCIALE‘Istituto nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE per l’operato degli IVP in questione’; inoltre, RAGIONE_SOCIALE si era impegnata (art. 5) ‘ad assumersi il rischio relativo ai valori effettivamente trasportati e/o lavorati anche da parte di istituti terzi’ .
In esecuzione del rapporto contrattuale, RAGIONE_SOCIALE individuò, quale istituto di vigilanza a mezzo del quale assicurare a RAGIONE_SOCIALE i servizi di trasporto e custodia dei valori al di fuori del territorio di sua diretta competenza, la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Questa RAGIONE_SOCIALE, però, omise di restituire denaro contante per un importo di oltre tre milioni di Euro, depositato presso due caveau ubicati in provincia di Treviso e a Vicenza, in esecuzione di due ordini di versamento impartiti a settembre 2013, sempre per il tramite RAGIONE_SOCIALEa mandataria, con conseguente perdita per RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE stimabile nel complessivo importo di Euro 3.228.785,00.
RAGIONE_SOCIALE citò RAGIONE_SOCIALE in giudizio risarcitorio
dinanzi al Tribunale di Bologna, per farne valere la responsabilità per il fatto del terzo, come previsto in base alle clausole contrattuali.
RAGIONE_SOCIALE si costituì in giudizio, eccependo la nullità di tali clausole e chiamando in manleva le proprie compagnie assicurative, ovverosia gli assicuratori dei RAGIONE_SOCIALE‘s che avevano assunto il rischio derivante dal contratto 1860197, quelli che avevano assunto il rischio derivante dal contratto 1860198 e la RAGIONE_SOCIALE.
Si costituirono le compagnie assicurative, eccependo l’inoperatività RAGIONE_SOCIALEe polizze; gli assicuratori dei RAGIONE_SOCIALE‘s che avevano assunto il rischio derivante dal contratto 1860198 eccepirono anche la tardività RAGIONE_SOCIALEa chiamata in causa e la mancanza di autorizzazione alla stessa.
il Tribunale accolse la domanda principale e condannò RAGIONE_SOCIALE a pagare a RAGIONE_SOCIALE, a titolo risarcitorio, la somma di Euro 3.228.785,00, oltre interessi con decorrenza dal 12 novembre 2014 (data RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALEa citazione); rigettò le domande di manleva.
2. La Corte d’appello di Bol ogna, previo rigetto RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione principale proposta da RAGIONE_SOCIALE e parziale accoglimento di quella incidentale spiegata da RAGIONE_SOCIALE, ha confermato la condanna RAGIONE_SOCIALEa prima al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEa seconda, RAGIONE_SOCIALEa somma di Euro 3.228.785,00, retrodatando alla data del 31 ottobre 2013 (data RAGIONE_SOCIALEa messa in mora stragiudiziale) la decorrenza RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di corresponsione degli interessi.
La Corte territoriale, fermo il rigetto RAGIONE_SOCIALEe domande di manleva, con
riguardo a quella principale risarcitoria ha ritenuto:
che il contratto stipulato tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE avesse previsto a carico RAGIONE_SOCIALEa seconda l’obbligo di assicurare lo svolgimento dei medesimi servizi da essa svolti tramite soggetti terzi (unica modalità consentita dalla legg e nell’a mbito territoriale posto al di fuori RAGIONE_SOCIALEa sua competenza), con attribuzione alla mandataria RAGIONE_SOCIALEa piena, diretta ed esclusiva responsabilità nei confronti RAGIONE_SOCIALEa mandante pe r l’operato degli istituti terzi di cui si fosse avvalsa, del quale aveva assunto espressamente il rischio;
che, pertanto, contrariamente a quanto eccepito da RAGIONE_SOCIALE, non era invocabile, in funzione RAGIONE_SOCIALE‘esclusione RAGIONE_SOCIALEa responsabilità RAGIONE_SOCIALEa mandataria per il fatto del terz o, l’art. 1715 cod. civ., in quanto tale disposizione era derogata dalla richiamata pattuizione contrattuale, per effetto RAGIONE_SOCIALEa qual e, tra l’altro , tornava applicabile anche la regola generale di cu i all’art.1228 cod. civ.;
che, inoltre, neppure era invocabile, in funzione del rilievo di nullità RAGIONE_SOCIALEa pattuizione contrattuale di responsabilità piena e diretta di RAGIONE_SOCIALE, l’art.1938 cod. civ., in quanto essa pattuizione non era qualificabile in termini di negozio di garanzia (né fideiussorio, né atipico, né autonomo), stante, in particolare , l’assenza di accessorietà tra obbligazione del terzo e quella del mandatario, la sussistenza di un unico impegno di RAGIONE_SOCIALE ad assicurare (con distinti strumenti giuridici) le medesime prestRAGIONE_SOCIALE di servi zi’ (pag. 12 RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata) e il carattere specifico ed attuale (pertanto, non futuro) di tale obbligazione.
Ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE sulla base di sei articolati motivi, il primo dei quali diretto a censurare l’a ccoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda principale risarcitoria e i restanti (ad eccezione RAGIONE_SOCIALE‘ultimo, concernente le spese di lite) diretti a censurare il rigetto RAGIONE_SOCIALEe domande di garanzia.
Hanno risposto con distinti controricorsi RAGIONE_SOCIALE (in qualità di soggetto incorporante RAGIONE_SOCIALE), RAGIONE_SOCIALE, gli RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE che avevano assunto il rischio derivante dal contratto n.NUMERO_DOCUMENTO e gli RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE che avevano assunto il rischio derivante dal contratto n.NUMERO_DOCUMENTO.
La trattazione del ricorso, già fissata in adunanza camerale (in vista RAGIONE_SOCIALEa quale tutte le parti avevano depositato memoria, mentre il Pubblico Ministero presso la Corte, nella persona del AVV_NOTAIO, aveva depositato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del primo motivo, con assorbimento degli altri), è stata rinviata alla pubblica udienza con ordinanza 22 ottobre 2024, n. 27380.
il Pubblico Ministero presso la Corte, sempre nella persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME AVV_NOTAIO, ha depositato ulteriore memoria, ribadendo le già formulate conclusioni.
Ulteriori memorie per l’udienza sono state depositate anche da tutte le parti private.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo vengono denunciate: « Violazione e falsa applicazione di norme di legge. Violazione e falsa applicazione degli
articoli 1418, 1343 e 1421 codice civile. Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1938 codice civile. Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 1715 codice civile. Violazione e falsa applicazione degli articoli 1736 e 1746 comma 3 codice civile. Violazione e falsa applicazione degli articoli 134 e seguenti del r.d. 18 maggio 1931 n. 773 (TULPS). Violazione e falsa applicazione degli articoli 257 comma 1 lettera c) e 257 ter comma 2 del r.d. 6 maggio 1940 n. 635 (Regolamento di esecuzione del TULPS). Violazione e falsa applicazione del D.M. 1 dicembre 2010 n. 269 ».
RAGIONE_SOCIALE censura la statuizione di accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti da RAGIONE_SOCIALE (ora RAGIONE_SOCIALE).
La censura riguarda precipuamente il mancato accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di nullità RAGIONE_SOCIALEa clausola contrattuale con cui RAGIONE_SOCIALE aveva assunto il rischio relativo ai valori effettivamente trasportati e/o lavorati anche da parte di istituti terzi; eccezione che era stata sollevata sul presupposto che la responsabilità verso la mandante per gli atti posti in essere dai terzi con cui aveva contrattato avrebbe potuto essere assunta dalla mandataria priva di rappresentanza soltanto con la fissazione di un importo massimo garantito, caratterizzandosi la pattuizione contrattuale stipulata in deroga alla regola peculiare (ma comunque dispositiva) di cui all’ art.1715 cod. proc. civ. quale pattuizione di garanzia, come tale soggetta alla regola (questa, invece, imperativa ) RAGIONE_SOCIALE‘art. 1938 cod. civ..
La delibazione RAGIONE_SOCIALE‘illustrata censura presuppone l’individuazione RAGIONE_SOCIALEa natura del contratto stipulato il 13 febbraio 2013 tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
Secondo le allegRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa controricorrente RAGIONE_SOCIALE, esso sarebbe qualificabile come un unico contratto di appalto di servizi, in base al quale l’appaltatrice RAGIONE_SOCIALE si sarebbe impegnata personalmente a fornire alla committente RAGIONE_SOCIALE servizi di trasporto e trattamento valori nell’ambito territoriale di sua competenza, salva la possibilità di avvalersi, anche mediante contratti di subappalto, di istituti di vigilanza terzi per l’espletamento dei servizi da erogare in favore RAGIONE_SOCIALEe filia li RAGIONE_SOCIALE indicate nell’allegato E (‘Punti Operativi’) per le Regioni Veneto, Friuli, Trentino e per alcune filiali in Lombardia, con particolare riferimento alla zona di Mantova.
Se fosse corretta questa configurazione RAGIONE_SOCIALEa natura del contratto stipulato inter partes , le censure rivolte con il primo motivo di ricorso alla sentenza d’appello sarebbe ro manifestamente infondate.
In presenza di un unico contratto di appalto, infatti, sarebbe esclusa in radice l’applicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 1715 cod. civ. (che regola la diversa fattispecie contrattuale del mandato) e la conseguente possibilità di individuare, nelle clausole contrattuali con cui RAGIONE_SOCIALE aveva assunto il rischio relativo ai valori trasportati o lavorati da parte di istituti terzi, un patto contrario in deroga alla regola di irresponsabilità del mandatario privo di rappresentanza stabilita dalla predetta disposizione.
Piuttosto, la facoltà attribuita a RAGIONE_SOCIALE é stipuli e
gestisca in proprio nome ma per conto RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, su tutto il territorio nazionale, contratti con RAGIONE_SOCIALE‘ ( Lettera A) RAGIONE_SOCIALEe Premesse del contratto), al di là del formale riferimento alla figura del ‘ mandato senza rappresentanza ex art. 1705 cod. civ. ‘, andrebbe intesa come mera autorizzazione (arg. ex art. 1656 cod. civ.) ad avvalersi di terzi ausiliari nell’ adempimento RAGIONE_SOCIALEe obbligRAGIONE_SOCIALE derivanti dall’ appalto, cosicché, per un verso, gli eventuali contratti di subappalto da essa conclusi con gli istituti terzi integrerebbero nient’altro che l a fonte del rapporto di ‘ausiliarietà’ costituito tra le parti stipulanti (rapporto che, per giurisprudenza consolidata, può trovare la sua fonte non solo nel l’ipotesi classica del lavoro subordinato, ma in ogni ipotesi in cui il debitore si avvalga RAGIONE_SOCIALE‘attività di terzi per eseguire la prestazione, a prescindere dal rapporto intercorrente tra essi e il debitore medesimo: cfr., ad es., Cass. 31/08/2011, n. 17853); per altro verso, una volta che, in base a tale rapporto, l’attività de gli ausiliari fosse stata inserita nel procedimento esecutivo del l’obbligazione , escluso ogni rapporto diretto tra questi ultimi e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (cfr., ad es., Cass. 7/01/2025, n.940), RAGIONE_SOCIALE avrebbe risposto del fatto doloso o colposo commesso RAGIONE_SOCIALE istituti terzi in applicazione RAGIONE_SOCIALEa regola generale di cui all’art. 1228 cod. civ. , la quale non prevede alcun limite quantitativo ma obbliga il debitore al risarcimento del danno effettivo subito dal creditore, ove tale danno sia stato necessariamente occasionato dall’incarico conferito all’ausiliario.
La tesi del contratto unico non sembra tuttavia attendibilmente sostenibile, apparendo corretta la diversa ricostruzione operata dal
giudice del merito -cui è riservata, tra l’a ltro, l’ attività di interpretazione e qualificazione del negozio giuridico -, il quale ha condiviso al riguardo le premesse argomentative sulla fattispecie contrattuale, formulate dalla ricorrente RAGIONE_SOCIALE , in ordine al carattere ‘duale’ RAGIONE_SOCIALEa pattuizione, quale articolantesi in un appalto di servizi e in un mandato senza rappresentanza, pur rifiutandone le implicRAGIONE_SOCIALE tratte in ordine alla relativa disciplina, con specifico riguardo all ‘invocata ope ratività RAGIONE_SOCIALEa regola dispositiva RAGIONE_SOCIALE‘irresponsabilità del mandatario senza rappresentanza per l’inadempimento dei terzi con cui abbia contrattato (art.1715 cod. civ.) e RAGIONE_SOCIALEa regola imperativa RAGIONE_SOCIALEa necessaria previsione di un limite quantitativo massimo diretto a circoscriverne la responsabilità, ove pattiziamente stabilita (art. 1938 cod. civ.): la prima, reputata derogata dalla contraria clausola apposta al contratto; la seconda, ritenuta non applicabile in ragione RAGIONE_SOCIALEa natura di detto patto contrario, di cui è stata esclusa la causa di garanzia.
La qualificazione nei predetti termini RAGIONE_SOCIALEa fattispecie negoziale, nonché plausibile, appare -come detto -decisamente corretta, in quanto l’insuperabile tenore testuale del contratto del febbraio 2013 evidenzia chiaramente i due nuclei RAGIONE_SOCIALEa pattuizione e, quindi, i due distinti contratti stipulati tra le parti: da un lato, un contratto di appalto concernente la fornitura diretta di servizi di trasporto e trattamento valori per l’ambito territoriale di competenza ; dall’altro, un mandato senza rappresentanza avente ad oggetto la stipula di subappalti o subforniture con soggetti terzi per ambiti territoriali diversi, in conformità alle disposizioni del Testo Unico RAGIONE_SOCIALEe Leggi di Pubblica
Sicurezza.
Il contratto di subfornitura di servizi di trasporto e custodia dei valori, da svolgersi al di fuori del territorio di diretta competenza RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, era stato da questa con concluso con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in esecuzione del mandato senza rappresentanza attribuitale da RAGIONE_SOCIALE , per modo che, con riguardo all’ipotesi di inadempimento del subfornitore, i rapporti tra mandante e mandataria dovevano effettivamente ritenersi regolati dall’art. 1715 cod. civ., che stabilisce la regola RAGIONE_SOCIALE‘ irresponsabilità del mandatario verso il mandante, salvo che la contraria regola RAGIONE_SOCIALEa responsabilità sia pattiziamente prev ista o che l’insolvenza del terzo fosse nota o dovesse essere nota al mandatario all ‘atto RAGIONE_SOCIALEa conclusione del contratto (art. 1715, ultima parte, cod. civ.).
Ricostruita, dunque, la fattispecie negoziale come fattispecie ‘ duale ‘, articolantesi nei due distinti contratti RAGIONE_SOCIALE‘appalto di servizi e del mandato senza rappresentanza, la delibazione in iure RAGIONE_SOCIALEe censure veicolate con il primo motivo di ricorso per cassazione si fa più complessa, implicando -come già evidenziato nell’ordinanza interlocutoria -la risoluzione di diverse questioni giuridiche, concernenti: a) l’individuazione del fondamento RAGIONE_SOCIALEa regola di irresponsabilità di cui all’art. 1715 cod. civ., quale regola dispositiva peculiare, caratterizzantesi, ad un tempo, come norma di parte speciale derogatoria di quella generale del rapporto obbligatorio codificata nell’art. 1228 cod. civ., e come norma generale RAGIONE_SOCIALEa disciplina tipica del mandato senza rappresentanza, derogabile dalla diversa volontà RAGIONE_SOCIALEe
parti; b) l’individuazione RAGIONE_SOCIALEa causa del ‘ patto contrario ‘ eventualmente stipulato in deroga alla regola generale RAGIONE_SOCIALE‘ irresponsabilità del mandatario, con particolare riferimento alla questione se esso debba necessariamente avere una funzione distinta da quella del contratto a cui accede, oppure se, avuto riguardo all’interesse perseguito dalle parti nel caso concreto, possa avere una giustificazione funzionale all’interno RAGIONE_SOCIALEa causa del mandato; c) la conseguente soluzione del problema se il detto ‘patto contrario’, nel derogare alla regola RAGIONE_SOCIALE‘ irresponsabilità del mandatario, debba però necessariamente stabilire l’importo massimo entro il quale circoscrivere la sua responsabilità verso il mandante, in conformità al dettato RAGIONE_SOCIALEa norma (questa, invece, imperativa) di cui all’art. 1938 cod . civ..
Come si è accennato, l’art. 1715 cod. civ., nello stabilire che il mandatario che agisce in nome proprio non risponde verso il mandante RAGIONE_SOCIALE‘adempimento RAGIONE_SOCIALEe obbligRAGIONE_SOCIALE assunte dalle pe rsone con cui ha contrattato, prevede che a questa regola generale si faccia eccezione in due casi: a) quando le parti abbiano espressamente convenuto che il mandatario possa essere chiamato a rispondere dal mandante; b) quando l’insolvenza del terzo fosse o dovesse essere nota al mandatario all’atto RAGIONE_SOCIALEa conclusione del contratto .
L’individuazione del fondamento di questa regola postula una ricognizione RAGIONE_SOCIALEa disciplina generale del mandato senza rappresentanza, con particolare riferimento alla puntualizzazione soggettiva RAGIONE_SOCIALEe situRAGIONE_SOCIALE giuridiche soggettive, attive e passive, derivanti dalla sua esecuzione .
Secondo questa disciplina, il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti RAGIONE_SOCIALE atti compiuti con i terzi, i quali non hanno alcun rapporto col mandante (art. 1705, primo comma e secondo comma, primo periodo, cod. civ.).
Pertanto, gli effetti del contratto concluso con il terzo si producono nella sfera giuridica del mandatario, mentre ad esso rimane estraneo il mandante, anche nell’ipotesi in cui i terzi abbiano avuto conoscenza del mandato.
Tuttavia, il mandante, « sostituendosi al mandatario », può, di norma, « esercitare i diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato » (art.1705, secondo comma, secondo periodo, cod. civ).
4.1. L’ oggetto e la natura del ‘ potere di sostituzione ‘ del mandante (e RAGIONE_SOCIALEa relativa legittimazione processuale) sono stati al centro di un travagliato contrasto giurisprudenziale che ha recepito, di volta in volta, le diverse opinioni formulate in dottrina.
Sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE‘ oggetto ci si è domandati se il mandante, oltre all’ azione di adempimento, sia legittimato ad esercitare, nei confronti dei terzi che hanno contrattato con il mandatario, anche le RAGIONE_SOCIALE contrattuali, tra cui, in particolare, quella di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno.
In senso restrittivo si è argomentato dal carattere eccezionale di tale potere in confronto a quello, invece, generale del principio sancito dal primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 705 cod. civ.; principio che sarebbe svuotato di contenuto se si riconoscesse al mandante la legittimazione ad esercitare RAGIONE_SOCIALE diverse da quella di adempimento, specificamente finalizzata alla
tutela dei diritti (sostanziali) di credito che derivano al mandatario dall’esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘incarico gestorio ( ex aliis, Cass. 8/06/2007, n.13375; Cass. 26/08/2006, n. 18512; Cass. 21/01/2005, n. 1312; Cass. 5/11/1998, n. 11118).
In senso estensivo si è argomentato dalla ricostruzione del potere del mandante , non quale eccezione alla regola di cui all’art. 1705, primo comma, cod. civ., ma piuttosto quale generale legittimazione ad agire in giudizio per il soddisfacimento dei crediti derivanti dal mandato, mediante l’impiego di tutte le RAGIONE_SOCIALE scaturenti dal contratto.
Questa generale legittimazione processuale troverebbe fondamento, sul piano sostanziale, in una vera e propria modificazione soggettiva del rapporto, la quale implicherebbe il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa corrispondente legittimazione del terzo che ha contrattato col mandatario ad agire a sua volta contro il mandante, esercitando nei suoi confronti ogni azione derivante dal contratto o, quanto meno, a domandarne la condanna al l’adempimento RAGIONE_SOCIALEe obbligRAGIONE_SOCIALE correlative ai diritti fatti valere verso di lui dal mandante ( ex aliis, Cass. 27/07/2006 n. 17145; Cass. 10/06/2004, n.11014; Cass. 10/08/1998 n. 7820).
Con riguardo alla natura del meccanismo funzionale di cui all’art. 1705, secondo comma, secondo periodo, cod. civ., l’ opinione più risalente, movendo dalla lettera RAGIONE_SOCIALEa norma, vi individuava una ipotesi di azione surrogatoria , in forza RAGIONE_SOCIALEa quale il mandante eserciterebbe nei confronti del terzo un diritto di cui sarebbe titolare il mandatario, sostituendosi a quest’ultimo .
A tale opinione si è in tempi più recenti contrapposta quella RAGIONE_SOCIALEa
c.d. azione diretta , fondata sull’argomento negativo diretto a rilevare l’assenza di uno dei presupposti fondamentali RAGIONE_SOCIALE‘azione surrogatoria (l’inerzia del debitore: arg. ex art.2900 cod . civ.), nonché sull’argomento positivo diretto ad individuare una modificazione soggettiva attiva nella titolarità dei diritti personali derivanti dai contratti stipulati dal mandatario in nome proprio per conto del mandante, in perfetta sincronia con la omologa modificazione soggettiva stabilita dal successivo art. 1706, primo comma, cod. civ., in relazione ai diritti reali sulle cose mobili acquistate dal mandatario sempre in nome proprio e per conto del mandante, il quale è legittimato, al riguardo, ad esercitare l’azione di rivendicazione, salvi i diritti acquistati in bu ona fede dai terzi.
4.2. Il contrasto, come è noto, è stato composto dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 8/10/2008, n. 24772, la quale, con estremo rigore dogmatico, da un lato, ha ribadito il carattere generale RAGIONE_SOCIALEa regola per cui il mandatario acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti RAGIONE_SOCIALE atti compiuti con i terzi, i quali non hanno alcun rapporto con il mandante (art. 1705, primo comma e secondo comma, primo periodo, cod. civ.); dall’altro lato ha qualificato come eccezionali -e dunque, di stretta interpretazione -quelle disposizioni (in particolare, gli artt. 1705, secondo comma, secondo periodo e 1706, primo comma, cod. civ.), che, in deroga al richiamato, generale meccanismo effettuale, ne prevedano, sul piano processuale, una sorte diversa, imperniata sulla immediata reclamabilità del diritto (di credito o reale) da parte del mandante.
Pertanto, mentre, per un verso, l’ oggetto del potere riconosciuto al
mandante dall’art. 1705, secondo comma, secondo periodo cod. civ., formalmente limitato all’ esercizio dei « diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato », deve ritenersi rigorosamente circoscritto all ‘ esercizio (fisiologico) dei diritti sostanziali acquistati dal mandatario, con conseguente esclusione RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE poste a tutela RAGIONE_SOCIALE‘intera posizione contrattuale (annullamento, risoluzione, rescissione) o comunque di diritti diversi, anche succedanei, ai diritti di credito da essa derivanti (risarcimento), per altro verso, la natura RAGIONE_SOCIALEa legittimazione processuale implicata dal meccanismo funzionale previsto dalla norma in esame si riconduce necessariamente alla figura RAGIONE_SOCIALE‘azione diretta, la quale postula sullo sfondo la titolarità sostanziale del diritto giudizialmente esercitato in capo al mandante e non in capo al mandatario, sia pure per effetto RAGIONE_SOCIALE‘operatività di una vicenda di translatio limitata al solo profilo attivo del credito e non estesa all’ intera posizione contrattuale costituitasi in capo al mandatario, la quale ultima, non solo, al contrario RAGIONE_SOCIALEa prima, non potrebbe operare in difetto del consenso del contraente ceduto (arg. ex art. 1406 cod. civ. in relazione all’art. 1260 stesso codice), ma, soprattutto, non sarebbe conciliabile con il sistema RAGIONE_SOCIALEe disposizioni contenute negli artt. 1705 e 1706 cod. civ., imperniato sulla ricostruzione RAGIONE_SOCIALE‘ immediata azionabilità del diritto (personale, con azione di adempimento, o reale, con azione di rivendica), da parte del mandante, come eccezione alla regola generale RAGIONE_SOCIALEa sua estraneità al contratto stipulato per suo conto, ma in nome proprio, dal mandatario.
4.3. Si delinea, in tal modo, il fondamento RAGIONE_SOCIALEa regola dispositiva
contenuta nell’art. 1715 cod. civ., che esonera il mandatario che a gisce in nome proprio dalla responsabilità, verso il mandante, per l’ adempimento RAGIONE_SOCIALEe obbligRAGIONE_SOCIALE assunte dai terzi con cui ha contrattato.
Infatti, se, da un lato, il soggetto passivo di detti rapporti obbligatori (il titolare RAGIONE_SOCIALEa posizione di debito) continua ad essere il terzo che ha contrattato con il mandatario, dall’altro lato, il soggetto attivo (il titolare RAGIONE_SOCIALEa posizione di credito) non è quest’ultimo, sebbene abbia contrattato in nome proprio, bensì il mandante, in capo al quale si sono trasferiti, per effetto RAGIONE_SOCIALEa surrichiamata translatio , sia i diritti personali derivanti dall’esecuzione del mandato, sia i diritti reali sulle cose mobili acquistate per suo conto dal mandatario.
Pertanto, mentre, in ragione del carattere circoscritto RAGIONE_SOCIALEa translatio , limitata al profilo attivo del credito, il mandatario conserva la titolarità RAGIONE_SOCIALEa complessiva posizione contrattuale (e, con essa, la legittimazione esclusiva ad agire verso il terzo e ad essere da questi convenuto in relazione a tutti i diritti ed obblighi ad essa connessi, ad eccezione dei diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato), invece la legittimazione, parimenti esclusiva, ad esercitare questi diritti di credito compete in via diretta al mandante, il quale può far valere il diritto di cui è titolare direttamente nei confronti del terzo obbligato, ottenendone la condanna all’ adempimento e contando sulla sua conseguente responsabilità patrimoniale in sede esecutiva.
La sussistenza, entro tali limiti, di un rapporto giuridico obbligatorio tra il mandante e il terzo esclude la necessità di ritenere ex lege il
mandatario automaticamente responsabile verso il mandante per il fatto del terzo e giustifica la previsione RAGIONE_SOCIALEa regola generale, benché dispositiva, di irresponsabilità.
L’individuazione del fondamento RAGIONE_SOCIALEa regola dispositiva di cui all’art.1715 cod. civ. consente di risolvere la questione, logicamente conseguente, concernente l’individuazione RAGIONE_SOCIALEa causa RAGIONE_SOCIALE‘eventuale ‘ patto contrario ‘ , con il quale le parti, derogando alla predetta regola, attribuiscano pattiziamente al mandatario senza rappresentanza la piena e diretta responsabilità , verso il mandante, per l’ adempimento RAGIONE_SOCIALEe obbligRAGIONE_SOCIALE assunte dai terzi con cui ha contrattato.
Avuto riguardo al fondamento RAGIONE_SOCIALEa norma in esame, l’a ssunto posto a base RAGIONE_SOCIALEe censure formulate dalla RAGIONE_SOCIALE ricorrente -per il quale il ‘patto contrario’ d ovrebbe necessariamente avere una funzione di garanzia (in quanto riconducibile, secondo le varie prospettRAGIONE_SOCIALE, alla fideiussione, al negozio autonomo di garanzia, allo ‘star del credere ‘ o, persino, ad una garanzia atipica) -non è evidentemente condivisibile.
Esso, del resto, oltre che poggiare sull’ erronea premessa dogmaticometodologica che ancora indulge ad indagini sulla causa meramente astratte, condotte con riguardo alla tipologia RAGIONE_SOCIALEa pattuizione contrattuale di riferimento e senza tener conto RAGIONE_SOCIALEo specifico e concreto interesse effettivamente perseguito dalle parti stipulanti, non trova riscontro nell’attuale stadio RAGIONE_SOCIALE‘ elaborazione dottrinale, la quale, pur avendo in passato lungamente riconosciuto , all’obbligazione pattiziamente assunta verso il mandante dal mandatario senza rappresentanza, il carattere di obbligazione di garanzia, in tempi più
recenti ha individuato altrove la natura d el ‘ patto contrario’ di cui all’art. 1715 cod. civ., talora qualificandolo come promessa del fatto del terzo , talaltra come generica obbligazione di risultato , destinata a divenire attuale in caso di inadempimento.
Ebbene, ove si consideri -come sopra evidenziato -che la regola dispositiva RAGIONE_SOCIALE‘art. 1715 cod . civ. trova fondamento nella circostanza che i diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato , pur puntualizzandosi inizialmente sulla sfera giuridica del mandatario, vengono poi trasferiti su quella del mandante, il quale può agire per l’adempimento in via diretta (e non surrogatoria) nei confronti del terzo (così escludendosi , in deroga alla regola generale RAGIONE_SOCIALE‘art. 1228 cod. civ., la necessità di ritenere ex lege il mandatario automaticamente responsabile verso il mandante per il fatto del terzo), al l’eventuale contraria clausola pattizia, con la quale le parti, nell’esercizio RAGIONE_SOCIALEa propria autonomia contrattuale, attribuiscano liberamente al mandatario tale responsabilità, non può attribuirsi altro scopo che quello di ripristinare -adattandolo al meccanismo effettuale specificamente previsto, per il mandato senza rappresentanza, RAGIONE_SOCIALE artt. 1705 e 1706 cod. civ. -il principio generale che esige che il debitore che per l’ adempimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione si val e RAGIONE_SOCIALE‘opera di terzi risponda anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.
La causa del patto contrario previsto dall’art. 1715 cod. civ. quale eccezione convenzionalmente stabilita dalle parti alla regola RAGIONE_SOCIALE‘ irresponsabilità del mandatario per le obbligRAGIONE_SOCIALE assunte dai terzi con cui ha contrattato in nome proprio, si rinviene, allora, all’interno
RAGIONE_SOCIALEa stessa disciplina del mandato senza rappresentanza, corrispondendo , in piena armonia alle istanze espresse dall’art. 24 Cost., alla funzione di tutela RAGIONE_SOCIALE‘interesse del mandante pur nei limiti derivanti dal generale meccanismo effettuale di cui all’art. 1705, primo comma, cod. civ. -al pieno esercizio dei diritti soggettivi di credito derivanti dall’ esecuzione del mandato.
Per il soddisfacimento di questi peculiari diritti, infatti, la legge -pur nell’ambito di un regime generale che vede le situRAGIONE_SOCIALE soggettive, attive e passive, derivanti RAGIONE_SOCIALE atti compiuti con i terzi puntualizzarsi esclusivamente sulla sfera giuridica del mandatario -attribuisce, non solo, di norma, al mandante, per le ragioni sopra analiticamente evidenziate, la legittimazione ad agire pe r l’ adempimento direttamente nei confronti del terzo, ma anche, in talune peculiari ipotesi, una tutela rafforzata, comprendente la legittimazione ad agire in via risarcitoria nei confronti del mandatario.
Tali ipotesi, come detto, si riconducono a quella RAGIONE_SOCIALE‘ insolvenza del terzo, conosciuta o conoscibile dal mandatario sin dal tempo RAGIONE_SOCIALEa stipulazione del contratto (ipotesi che vede il mandatario responsabile a titolo di colpa) e a quella RAGIONE_SOCIALEa clausola pattizia intesa a ripristinare la regola generale di cui all’art. 1228 cod . civ. (che vede il mandatario responsabile a titolo oggettivo in base al principio che chi sia appropria RAGIONE_SOCIALE‘operato altrui ne assume anche il rischio per danni arrecati a terzi).
5.1. Naturalmente, non può escludersi che, in relazione al concreto atteggiarsi RAGIONE_SOCIALE‘ operazione negoziale e a ll’interesse pratico perseguito dalle parti, la detta pattuizione di attribuzione al mandatario RAGIONE_SOCIALEa piena
e diretta responsabilità verso il mandante per il fatto del terzo possa assumere anche una causa ulteriore, eventualmente coincidente con una funzione di garanzia.
Ma la causa primaria e assorbente del patto contrario stipulato in deroga alla regola di irresponsabilità di cui all’art.1715 cod. civ. va rinvenuta all’interno di quella del mandato senza rappresentanza, corrispondendo alla funzione di tutela RAGIONE_SOCIALE‘esigenza che il mandante -pur nell’ambito di un sistema che esclude di massima ogni suo rapporto con i terzi che hanno contrattato col mandatario -possa esercitare pienamente i diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato .
6. Ciò posto in ordine alla causa RAGIONE_SOCIALEa clausola convenzionale intesa a derogare al disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 1715 cod. civ. , è agevole osservare che nella vicenda in esame la clausola apposta al contratto stipulato tra le parti -prevedendo la ‘ piena e diretta responsabilità ‘ RAGIONE_SOCIALEa mandataria RAGIONE_SOCIALE nei confronti RAGIONE_SOCIALEa banca mandante per l’operato degli istituti di vigilanza terzi (art.5 del contratto); stabilendo a carico di RAGIONE_SOCIALE l’assunzione del ‘ rischio relativo ai valori effettivamente trasportati e/o lavorati anche da parte di istituti terzi’ ; ed evidenziando il ‘ precipuo interesse ‘ di RAGIONE_SOCIALE ad ‘ avere quale unica controparte, cui opporre ogni eventuale eccezione, anche di compensazione, l’Istituto con il quale il Contratto stesso viene perfezionato’ (art.2) -assume con evidenza la portata di regola pattizia derogatoria alla norma dispositiva di cui all’art. 1715 cod. civ., trovando la sua causa nella funzione di tutela RAGIONE_SOCIALEa posizione del mandatario senza rappresentanza all ‘ interno del meccanismo effettuale di cui agli
artt.1705 e 1706 cod. civ., per modo che deve escludersi che la stessa sia invalida per contrarietà alla norma imperativa di cui all’art. 1938 cod . civ., per avere omesso di circoscrivere la responsabilità di RAGIONE_SOCIALE verso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per l’ inadempimento RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE entro un limite massimo garantito.
La detta norma imperativa non trova infatti applicazione nella fattispecie, già in ragione RAGIONE_SOCIALE ‘ estraneità RAGIONE_SOCIALEa richiamata pattuizione contrattuale ai negozi di garanzia, sicché deve ritenersi che la clausola stessa correttamente è stata reputata valida dal giudice del merito, il quale, altrettanto correttamente, ha accertato, in base ad essa, la responsabilità RAGIONE_SOCIALEa mandataria per l’ inadempimento del terzo con cui aveva contrattato, condannandola al risarcimento del danno subìto dalla mandante.
Il primo motivo del ricorso va dunque rigettato.
Con il secondo motivo vengono denunciate: « Violazione e falsa applicazione di norme di legge. Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 12 RAGIONE_SOCIALEe preleggi. Violazione e falsa applicazione degli articoli 1362, 1363, 1365, 1366, 1367, 1370 codice civile. Interpretazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina del contratto di assicurazione denominato “Polizza responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro” stipulato da RAGIONE_SOCIALE in data 31 dicembre 2012 condotta dalla Corte d’Appello con violazione a falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme contenute nel capo IV del Titolo II del Libro Quarto del Codice Civile nonché in violazione e falsa applicazione del disposto RAGIONE_SOCIALE‘articolo 12 RAGIONE_SOCIALEe preleggi. Violazione e falsa interpretazione
RAGIONE_SOCIALE‘articolo 635 codice penale ».
Viene impugnata la statuizione di rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda di manleva proposta nei confronti di RAGIONE_SOCIALE.
La sentenza impugnata è censurata per avere erroneamente interpretato la ‘ Polizza responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro ‘ avente numero 2550NUMERO_CARTA510000, stipulata da RAGIONE_SOCIALE con RAGIONE_SOCIALE in data 31 dicembre 2012, ritenendo circoscritto l’ambito di operatività RAGIONE_SOCIALEa garanzia assicurativa a tre casi specificatamente individuati, ossia «per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose» .
Con il terzo motivo vengono denunciate: « Violazione e falsa applicazione di norme di legge. Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE ‘ articolo 12 RAGIONE_SOCIALEe preleggi. Violazione e falsa applicazione degli articoli 1362, 1363, 1365, 1366, 1367, 1370 codice civile. Interpretazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina del Contratto di assicurazione n. NUMERO_DOCUMENTO stipulato con RAGIONE_SOCIALE che ne hanno assunto il rischio in data 26 febbraio 2013 condotta con violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme contenute nel Capo IV del Titolo II del Libro Quarto del Codice Civile nonché del disposto RAGIONE_SOCIALE ‘ articolo 12 RAGIONE_SOCIALEe preleggi. Violazione e falsa interpretazione del disposto RAGIONE_SOCIALE ‘ articolo 635 c.p. ».
Viene impugnata la statuizione di rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda di manleva proposta nei confronti degli RAGIONE_SOCIALE che avevano assunto il rischio derivante dal contratto di assicurazione n. 1860197.
RAGIONE_SOCIALE rammenta che il giudice del merito, sia di
primo che di secondo grado, ha escluso l’operatività RAGIONE_SOCIALEa polizza in ragione RAGIONE_SOCIALEa clausola prevista dal comma 6.03 RAGIONE_SOCIALE ‘ articolo 6 RAGIONE_SOCIALE ‘ allegato al contratto di assicurazione, la quale sottraeva dall’ambito RAGIONE_SOCIALEa copertura assicurativa la responsabilità professionale derivante dallo svolgimento di servizi di vigilanza e, precisamente, dei servizi di ‘ trasporto e contazione valori ‘, nonché di ‘ gestione di caveaux, cassette di sicurezza e mezzi forti ‘.
Osserva che, peraltro, essa RAGIONE_SOCIALE non aveva mai svolto nella Regione Veneto servizi di vigilanza né aveva assunto alcuna obbligazione in tal senso, atteso che lo svolgimento di tali servizi sarebbe subordinato ad autorizzazione ex art. 134 TULPS, da essa richiesta ed ottenuta in relazione ad una diversa area territoriale.
Al contrario, con riguardo alla Regione Veneto, essa RAGIONE_SOCIALE si sarebbe limitata ad operare come mandataria senza rappresentanza di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, a fine di reperire, per suo conto ma in proprio nome, istituti di vigilanza autorizzati che eseguissero i predetti servizi.
Tale attività, posta in essere in esecuzione del mandato ricevuto e culminata nella stipulazione del contratto con RAGIONE_SOCIALE, sarebbe sottratta all’ambito di operatività RAGIONE_SOCIALEa surrichiamata clausola di esclusione.
Sulla base di tali argomentRAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE sostiene che, pertanto, la Corte d ‘ appello avrebbe violato e falsamente interpretato la normativa in tema di interpretazione del contratto.
Si duole, infine, del rigetto RAGIONE_SOCIALEe istanze istruttorie da essa formulate.
Con il quarto motivo vengono denunciate: « Violazione e falsa applicazione di norme di legge. Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 12 RAGIONE_SOCIALEe preleggi. Violazione e falsa applicazione degli articoli 1362, 1363, 1365, 1366, 1367, 1370 codice civile. Interpretazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina del Contratto di assicurazione n. NUMERO_DOCUMENTO stipulato con RAGIONE_SOCIALE che ne hanno assunto il rischio in data 26 febbraio 2013 condotta con violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEe norme contenute nel capo IV del Titolo II del Libro quarto del Codice Civile nonché del disposto RAGIONE_SOCIALE‘articolo 12 RAGIONE_SOCIALEe preleggi ».
Viene impugnata la statuizione di rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda di manleva proposta nei confronti degli RAGIONE_SOCIALE che avevano assunto il rischio derivante dal contratto di assicurazione n. 1860198.
La sentenza impugnata è censurata per avere escluso l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa polizza stipulata con gli RAGIONE_SOCIALE sul presupposto che la copertura assicurativa non si estendesse all’ipotesi d i « colpa grave e dolo RAGIONE_SOCIALEe persone de lle quali l’assicurato deve rispondere a norma di legge ».
Sostiene, al riguardo, che la propria responsabilità verso la banca mandante per il fatto RAGIONE_SOCIALE‘istituto terzo trovava la sua fonte esclusivamente nel contratto e non in una norma di legge, non trovando applicazione, in particolare, né l’art. 1715 cod . civ. né l’art.1228 cod. civ. .
I motivi appena illustrati (il secondo, il terzo e il quarto) possono essere esaminati congiuntamente in ragione RAGIONE_SOCIALE‘evidente ,
reciproca connessione.
Essi sono manifestamente inammissibili.
Ad onta RAGIONE_SOCIALEa formale intestazione, le censure proposte attengono, nella sostanza, a profili di fatto e tendono a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello espresso dalla Corte d’appello, omettendo di considerare che l’accertamento RAGIONE_SOCIALEe circostanze di fatto (tra cui rientra l’individuazione RAGIONE_SOCIALE‘ambito di operatività RAGIONE_SOCIALEe polizze assicurative), nonché l’apprezzamento RAGIONE_SOCIALEe risultanze istruttorie e il giudizio di rilevanza dei mezzi istruttori dedotti dalle parti, sono attività riservate al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione RAGIONE_SOCIALEe prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499).
Con particolare riguardo alle doglianze con cui viene censurata l’interpretazione RAGIONE_SOCIALEa portata e dei limiti RAGIONE_SOCIALEe polizze assicurative fornita dalla Corte d’ap pello, va ribadito che l ‘ interpretazione del contratto, traducendosi in un ‘ operazione di ricerca ed individuazione RAGIONE_SOCIALEa comune volontà dei contraenti, costituisce un accertamento di fatto, riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non per violazione RAGIONE_SOCIALEe regole ermeneutiche, per vizio motivazionale o per omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti (Cass. 4/04/2022, n. 10745; Cass. 14/07/2016; v. anche, tra le meno recenti, Cass. 22/06/2005, n. 13399), restando
invece inammissibile la critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice del merito, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione, atteso che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, l ‘ interpretazione data al contratto dal giudice del merito non deve essere l ‘ unica possibile, né la migliore in astratto, ma una RAGIONE_SOCIALEe possibili, e plausibili, interpretRAGIONE_SOCIALE (Cass. 15/11/2017, n. 27136; Cass. 28/11/2017, n. 28319; vedi anche, tra le meno recenti, Cass. 2/05/2006, n. 10131 e Cass.20/11/2009, n. 24539).
Ne discende la manifesta inammissibilità del secondo, terzo e quarto motivo di ricorso.
Con il quinto motivo viene denunciata la « Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 269 c.p.c. ».
RAGIONE_SOCIALE sostiene che la Corte d’appello sarebbe incorsa nella violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 269 cod. proc. civ. per aver trattato ‘per inciso’, pur avendolo dichiarato assorbito, il motivo di appello incidentale con il quale gli RAGIONE_SOCIALE , che avevano assunto il rischio derivante dal contratto di assicurazione n. 1860198, avevano eccepito l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa chiamata in causa .
Il quinto motivo resta assorbito per effetto del rigetto dei precedenti.
Con il sesto motivo viene denunciata la « Violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 92 c.p.c. ».
La RAGIONE_SOCIALE ricorrente invoca una riforma RAGIONE_SOCIALEe statuizioni sulle spese dei gradi di merito per effetto RAGIONE_SOCIALE‘accoglimento degli altri motivi di ricorso, o, in subordine , l’ annullamento di quella emessa dal giudice
d’appello, per non aver e disposto la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese in ragione RAGIONE_SOCIALE‘« assoluta novità RAGIONE_SOCIALEe questioni trattate ».
Anche questo motivo è inammissibile.
Nella parte in cui invoca la riforma RAGIONE_SOCIALEe « decisioni in materia di spese contenute nelle sentenze RAGIONE_SOCIALEa Corte d’Appello e del Tribunale di Reggio RAGIONE_SOCIALE », la RAGIONE_SOCIALE ricorrente pone, invero, un ‘non motivo’ (Cass.9/12/2024, n. 31679; Cass. 8/08/2024, n. 22452), dal momento che l’auspicata rinnovazione del regolamento RAGIONE_SOCIALEe spese, in senso ad essa favorevole, postulerebbe l’accoglimento RAGIONE_SOCIALEe altre doglianze proposte con il ricorso, che deve essere invece complessivamente rigettato, per le ragioni che si sono andate esponendo.
Invece, nella parte in cui si duole RAGIONE_SOCIALEa mancata compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese in ragione RAGIONE_SOCIALEa assoluta novità RAGIONE_SOCIALEe questioni trattate, la ricorrente omette di considerare che la regola che deve guidare il giudice del merito nella regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali è quella fondata sulla soccombenza (art.91 cod. proc. civ.), mentre la compensazione, parziale o totale, al verificarsi RAGIONE_SOCIALEe ragioni previste dall’art.92, secondo comma, cod. proc. civ. (nella formulazione applicabile ratione temporis ), è riservata al prudente apprezzamento del giudice e trova quindi fondamento in un potere di natura discrezionale, il cui esercizio è di norma incensurabile in sede di legittimità -salvo che per illogicità, inesistenza o apparenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione (Cass. 03/07/2019, n. 17816; Cass. 26/07/2021, n. 21400) -e che trova il suo unico limite nell’impossibilità di porre le spese a carico RAGIONE_SOCIALEa parte totalmente vittoriosa (Cass. 24/06/2003, n.
10009; Cass. 26/11/2020, n. 26912).
Ne discende la complessiva inammissibilità del motivo in esame.
In definitiva, il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE va rigettato, per essere infondato il primo motivo e inammissibili gli altri.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo in favore di ciascuna parte controricorrente, in ragione RAGIONE_SOCIALE‘attività difensiva spiegata.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 228 del 2012, deve darsi atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE ricorrente, al competente ufficio di merito, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art.13, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la RAGIONE_SOCIALE ricorrente a rimborsare alle RAGIONE_SOCIALE controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuna di esse, in Euro 12.200,00 per compensi, oltre le spese generali, gli esborsi liquidati in Euro 200,00 e gli accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE ricorrente, al competente ufficio di merito,
RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art.13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione