Sentenza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 19455 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 3 Num. 19455 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/07/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 1120/2021 R.G.,
proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore; rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME in virtù di procura in calce al ricorso; con domiciliazione digitale ex lege ;
-ricorrente-
nei confronti di
BPER RAGIONE_SOCIALE (già Banca Popolare dell ‘ Emilia-Romagna SocRAGIONE_SOCIALE, quale incorporante Unipol Banca s.p.aRAGIONE_SOCIALE in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore ; rappresentata e difesa dagli Avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME in virtù di procura in calce al controricorso; con domiciliazione digitale ex lege ;
-controricorrente-
nonché di
RAGIONE_SOCIALE in persona del procuratore ad negotia ; rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME in virtù di procura in calce al controricorso; con domiciliazione digitale ex lege ;
-controricorrente-
nonché di
Assicuratori dei RAGIONE_SOCIALE che hanno assunto il rischio derivante dal contratto n. 1860197, in persona del procuratore speciale del rappresentante generale per l’Italia dei RAGIONE_SOCIALE; rappresentati e difesi dall’Avv. NOME COGNOME in virtù di procura in calce al controricorso; con domiciliazione digitale ex lege ;
-controricorrente-
e di
Assicuratori dei RAGIONE_SOCIALE che hanno assunto il rischio derivante dal contratto n.1860198, in persona del procuratore speciale del rappresentante generale per l’Italia dei LloydRAGIONE_SOCIALE; rappresentati e difesi dall’Avv. NOME COGNOME in virtù di procura in calce al controricorso; con domiciliazione digitale ex lege ;
-controricorrente-
per la cassazione della sentenza n. 2420/2020 della CORTE d ‘ APPELLO di BOLOGNA, depositata il 15 settembre 2020;
udìta la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 aprile 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
udìto il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiest o l’accoglimento del primo motivo di ricorso;
udìto l’Avv. NOME COGNOME per delega dell ‘A vv. NOME COGNOME per la ricorrente RAGIONE_SOCIALE;
udìto l’Avv . NOME COGNOME per la controricorrente BPER Banca s.p.a.;
udìto l’ Avv. NOME COGNOME per la controricorrente Unipolsai Assicurazioni s.p.a.;
udìto l ‘ Avv. NOME COGNOME per delega dell ‘ Avv. NOME COGNOME per i controricorrenti Assicuratori dei LloydRAGIONE_SOCIALE che hanno assunto il rischio derivante dal contratto assicurativo n. 1860198;
udìto l ‘ Avv. NOME COGNOME per i controricorrenti Assicuratori dei LloydRAGIONE_SOCIALE che hanno assunto il rischio derivante dal contratto assicurativo n. 1860197.
FATTI DI CAUSA
1. Il 13 febbraio 2013 Unipol Banca s.p.a. stipulò con Coopservice s.c.p.a. un contratto ‘ per la fornitura e la gestione di servizi di trasporto e trattamento valori ‘, i n base al quale RAGIONE_SOCIALE si obbligò, da un lato, alla fornitura diretta a Unipol Banca di servizi di trasporto e
trattamento valori nell’ambito territoriale di sua competenza e, dall’altro lato, a stipulare in nome proprio con istituti terzi contratti di fornitura dei medesimi servizi in ambiti territoriali diversi.
Nel contratto era stato specificato (art. 2) che Unipol Banca aveva ‘ precipuo interesse ad avere quale unica controparte, cui opporre ogni eventuale eccezione, anche di compensazione, l’Istituto con il quale il Contratto stesso viene perfezionato ‘ e che l’Istituto avrebbe potuto ‘ assicurare i Servizi anche tramite istituti terzi con lo stesso convenzionati … ferma restando, comunque, la piena e diretta responsabilità dell’Istituto nei confronti della Banca per l’operato degli IVP in questione’; inoltre, RAGIONE_SOCIALE si era impegnata (art. 5) ‘ad assumersi il rischio relativo ai valori effettivamente trasportati e/o lavorati anche da parte di istituti terzi’ .
In esecuzione del rapporto contrattuale, RAGIONE_SOCIALE individuò, quale istituto di vigilanza a mezzo del quale assicurare a Unipol Banca s.p.a. i servizi di trasporto e custodia dei valori al di fuori del territorio di sua diretta competenza, la società RAGIONE_SOCIALE
Questa società, però, omise di restituire denaro contante per un importo di oltre tre milioni di Euro, depositato presso due caveau ubicati in provincia di Treviso e a Vicenza, in esecuzione di due ordini di versamento impartiti a settembre 2013, sempre per il tramite della mandataria, con conseguente perdita per Unipol Banca stimabile nel complessivo importo di Euro 3.228.785,00.
RAGIONE_SOCIALE citò RAGIONE_SOCIALE in giudizio risarcitorio
dinanzi al Tribunale di Bologna, per farne valere la responsabilità per il fatto del terzo, come previsto in base alle clausole contrattuali.
RAGIONE_SOCIALE.pRAGIONE_SOCIALE si costituì in giudizio, eccependo la nullità di tali clausole e chiamando in manleva le proprie compagnie assicurative, ovverosia gli assicuratori dei Lloyd’s che avevano assunto il rischio derivante dal contratto 1860197, quelli che avevano assunto il rischio derivante dal contratto 1860198 e la UnipolSai Assicurazioni s.p.a..
Si costituirono le compagnie assicurative, eccependo l’inoperatività delle polizze; gli assicuratori dei Lloyd’s che avevano assunto il rischio derivante dal contratto 1860198 eccepirono anche la tardività della chiamata in causa e la mancanza di autorizzazione alla stessa.
il Tribunale accolse la domanda principale e condannò RAGIONE_SOCIALE.c.p.aRAGIONE_SOCIALE a pagare a Unipol Banca s.p.a., a titolo risarcitorio, la somma di Euro 3.228.785,00, oltre interessi con decorrenza dal 12 novembre 2014 (data della notifica della citazione); rigettò le domande di manleva.
2. La Corte d’appello di Bol ogna, previo rigetto dell’impugnazione principale proposta da Coopservice s.c.p.a. e parziale accoglimento di quella incidentale spiegata da Unipol Banca s.p.a., ha confermato la condanna della prima al pagamento, in favore della seconda, della somma di Euro 3.228.785,00, retrodatando alla data del 31 ottobre 2013 (data della messa in mora stragiudiziale) la decorrenza dell’obbligo di corresponsione degli interessi.
La Corte territoriale, fermo il rigetto delle domande di manleva, con
riguardo a quella principale risarcitoria ha ritenuto:
che il contratto stipulato tra Unipol Banca s.p.a. e Coopservice s.c.p.a. avesse previsto a carico della seconda l’obbligo di assicurare lo svolgimento dei medesimi servizi da essa svolti tramite soggetti terzi (unica modalità consentita dalla legg e nell’a mbito territoriale posto al di fuori della sua competenza), con attribuzione alla mandataria della piena, diretta ed esclusiva responsabilità nei confronti della mandante pe r l’operato degli istituti terzi di cui si fosse avvalsa, del quale aveva assunto espressamente il rischio;
che, pertanto, contrariamente a quanto eccepito da RAGIONE_SOCIALE, non era invocabile, in funzione dell’esclusione della responsabilità della mandataria per il fatto del terz o, l’art. 1715 cod. civ., in quanto tale disposizione era derogata dalla richiamata pattuizione contrattuale, per effetto della qual e, tra l’altro , tornava applicabile anche la regola generale di cu i all’art.1228 cod. civ.;
che, inoltre, neppure era invocabile, in funzione del rilievo di nullità della pattuizione contrattuale di responsabilità piena e diretta di RAGIONE_SOCIALE s.c.p.a., l’art.1938 cod. civ., in quanto essa pattuizione non era qualificabile in termini di negozio di garanzia (né fideiussorio, né atipico, né autonomo), stante, in particolare , l’assenza di accessorietà tra obbligazione del terzo e quella del mandatario, la sussistenza di un unico impegno di RAGIONE_SOCIALE ad assicurare (con distinti strumenti giuridici) le medesime prestazioni di servi zi’ (pag. 12 della sentenza impugnata) e il carattere specifico ed attuale (pertanto, non futuro) di tale obbligazione.
Ha proposto ricorso per cassazione RAGIONE_SOCIALE sulla base di sei articolati motivi, il primo dei quali diretto a censurare l’a ccoglimento della domanda principale risarcitoria e i restanti (ad eccezione dell’ultimo, concernente le spese di lite) diretti a censurare il rigetto delle domande di garanzia.
Hanno risposto con distinti controricorsi BPER Banca s.p.a. (in qualità di soggetto incorporante Unipol Banca s.p.a.), UnipolSai s.p.a., gli Assicuratori dei Lloyd’s che avevano assunto il rischio derivante dal contratto n.1860197 e gli Assicuratori dei Lloyd’s che avevano assunto il rischio derivante dal contratto n.1860198.
La trattazione del ricorso, già fissata in adunanza camerale (in vista della quale tutte le parti avevano depositato memoria, mentre il Pubblico Ministero presso la Corte, nella persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME aveva depositato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del primo motivo, con assorbimento degli altri), è stata rinviata alla pubblica udienza con ordinanza 22 ottobre 2024, n. 27380.
il Pubblico Ministero presso la Corte, sempre nella persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME ha depositato ulteriore memoria, ribadendo le già formulate conclusioni.
Ulteriori memorie per l’udienza sono state depositate anche da tutte le parti private.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo vengono denunciate: « Violazione e falsa applicazione di norme di legge. Violazione e falsa applicazione degli
articoli 1418, 1343 e 1421 codice civile. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1938 codice civile. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 1715 codice civile. Violazione e falsa applicazione degli articoli 1736 e 1746 comma 3 codice civile. Violazione e falsa applicazione degli articoli 134 e seguenti del r.d. 18 maggio 1931 n. 773 (TULPS). Violazione e falsa applicazione degli articoli 257 comma 1 lettera c) e 257 ter comma 2 del r.d. 6 maggio 1940 n. 635 (Regolamento di esecuzione del TULPS). Violazione e falsa applicazione del D.M. 1 dicembre 2010 n. 269 ».
RAGIONE_SOCIALE censura la statuizione di accoglimento della domanda risarcitoria proposta nei suoi confronti da Unipol Banca s.p.a. (ora BPER Banca s.p.a.).
La censura riguarda precipuamente il mancato accoglimento dell’eccezione di nullità della clausola contrattuale con cui RAGIONE_SOCIALE aveva assunto il rischio relativo ai valori effettivamente trasportati e/o lavorati anche da parte di istituti terzi; eccezione che era stata sollevata sul presupposto che la responsabilità verso la mandante per gli atti posti in essere dai terzi con cui aveva contrattato avrebbe potuto essere assunta dalla mandataria priva di rappresentanza soltanto con la fissazione di un importo massimo garantito, caratterizzandosi la pattuizione contrattuale stipulata in deroga alla regola peculiare (ma comunque dispositiva) di cui all’ art.1715 cod. proc. civ. quale pattuizione di garanzia, come tale soggetta alla regola (questa, invece, imperativa ) dell’art. 1938 cod. civ..
La delibazione dell’illustrata censura presuppone l’individuazione della natura del contratto stipulato il 13 febbraio 2013 tra Unipol Banca s.p.a. e Coopservice s.c.p.a..
Secondo le allegazioni della controricorrente BPER Banca s.p.a., esso sarebbe qualificabile come un unico contratto di appalto di servizi, in base al quale l’appaltatrice Coopservice s.c.p.a. si sarebbe impegnata personalmente a fornire alla committente Unipol Banca s.p.a. servizi di trasporto e trattamento valori nell’ambito territoriale di sua competenza, salva la possibilità di avvalersi, anche mediante contratti di subappalto, di istituti di vigilanza terzi per l’espletamento dei servizi da erogare in favore delle filia li Unipol indicate nell’allegato E (‘Punti Operativi’) per le Regioni Veneto, Friuli, Trentino e per alcune filiali in Lombardia, con particolare riferimento alla zona di Mantova.
Se fosse corretta questa configurazione della natura del contratto stipulato inter partes , le censure rivolte con il primo motivo di ricorso alla sentenza d’appello sarebbe ro manifestamente infondate.
In presenza di un unico contratto di appalto, infatti, sarebbe esclusa in radice l’applicabilità dell’art. 1715 cod. civ. (che regola la diversa fattispecie contrattuale del mandato) e la conseguente possibilità di individuare, nelle clausole contrattuali con cui RAGIONE_SOCIALE aveva assunto il rischio relativo ai valori trasportati o lavorati da parte di istituti terzi, un patto contrario in deroga alla regola di irresponsabilità del mandatario privo di rappresentanza stabilita dalla predetta disposizione.
Piuttosto, la facoltà attribuita a RAGIONE_SOCIALEaffinch é stipuli e
gestisca in proprio nome ma per conto della Banca, su tutto il territorio nazionale, contratti con Istituti di Vigilanza Privata’ ( Lettera A) delle Premesse del contratto), al di là del formale riferimento alla figura del ‘ mandato senza rappresentanza ex art. 1705 cod. civ. ‘, andrebbe intesa come mera autorizzazione (arg. ex art. 1656 cod. civ.) ad avvalersi di terzi ausiliari nell’ adempimento delle obbligazioni derivanti dall’ appalto, cosicché, per un verso, gli eventuali contratti di subappalto da essa conclusi con gli istituti terzi integrerebbero nient’altro che l a fonte del rapporto di ‘ausiliarietà’ costituito tra le parti stipulanti (rapporto che, per giurisprudenza consolidata, può trovare la sua fonte non solo nel l’ipotesi classica del lavoro subordinato, ma in ogni ipotesi in cui il debitore si avvalga dell’attività di terzi per eseguire la prestazione, a prescindere dal rapporto intercorrente tra essi e il debitore medesimo: cfr., ad es., Cass. 31/08/2011, n. 17853); per altro verso, una volta che, in base a tale rapporto, l’attività de gli ausiliari fosse stata inserita nel procedimento esecutivo del l’obbligazione , escluso ogni rapporto diretto tra questi ultimi e Unipol Banca (cfr., ad es., Cass. 7/01/2025, n.940), RAGIONE_SOCIALE avrebbe risposto del fatto doloso o colposo commesso dagli istituti terzi in applicazione della regola generale di cui all’art. 1228 cod. civ. , la quale non prevede alcun limite quantitativo ma obbliga il debitore al risarcimento del danno effettivo subito dal creditore, ove tale danno sia stato necessariamente occasionato dall’incarico conferito all’ausiliario.
La tesi del contratto unico non sembra tuttavia attendibilmente sostenibile, apparendo corretta la diversa ricostruzione operata dal
giudice del merito -cui è riservata, tra l’a ltro, l’ attività di interpretazione e qualificazione del negozio giuridico -, il quale ha condiviso al riguardo le premesse argomentative sulla fattispecie contrattuale, formulate dalla ricorrente RAGIONE_SOCIALE.c.p.a. , in ordine al carattere ‘duale’ della pattuizione, quale articolantesi in un appalto di servizi e in un mandato senza rappresentanza, pur rifiutandone le implicazioni tratte in ordine alla relativa disciplina, con specifico riguardo all ‘invocata ope ratività della regola dispositiva dell’irresponsabilità del mandatario senza rappresentanza per l’inadempimento dei terzi con cui abbia contrattato (art.1715 cod. civ.) e della regola imperativa della necessaria previsione di un limite quantitativo massimo diretto a circoscriverne la responsabilità, ove pattiziamente stabilita (art. 1938 cod. civ.): la prima, reputata derogata dalla contraria clausola apposta al contratto; la seconda, ritenuta non applicabile in ragione della natura di detto patto contrario, di cui è stata esclusa la causa di garanzia.
La qualificazione nei predetti termini della fattispecie negoziale, nonché plausibile, appare -come detto -decisamente corretta, in quanto l’insuperabile tenore testuale del contratto del febbraio 2013 evidenzia chiaramente i due nuclei della pattuizione e, quindi, i due distinti contratti stipulati tra le parti: da un lato, un contratto di appalto concernente la fornitura diretta di servizi di trasporto e trattamento valori per l’ambito territoriale di competenza ; dall’altro, un mandato senza rappresentanza avente ad oggetto la stipula di subappalti o subforniture con soggetti terzi per ambiti territoriali diversi, in conformità alle disposizioni del Testo Unico delle Leggi di Pubblica
Sicurezza.
Il contratto di subfornitura di servizi di trasporto e custodia dei valori, da svolgersi al di fuori del territorio di diretta competenza della RAGIONE_SOCIALE era stato da questa con concluso con la società RAGIONE_SOCIALE.p.aRAGIONE_SOCIALE in esecuzione del mandato senza rappresentanza attribuitale da Unipol Banca s.p.a. , per modo che, con riguardo all’ipotesi di inadempimento del subfornitore, i rapporti tra mandante e mandataria dovevano effettivamente ritenersi regolati dall’art. 1715 cod. civ., che stabilisce la regola dell’ irresponsabilità del mandatario verso il mandante, salvo che la contraria regola della responsabilità sia pattiziamente prev ista o che l’insolvenza del terzo fosse nota o dovesse essere nota al mandatario all ‘atto della conclusione del contratto (art. 1715, ultima parte, cod. civ.).
Ricostruita, dunque, la fattispecie negoziale come fattispecie ‘ duale ‘, articolantesi nei due distinti contratti dell’appalto di servizi e del mandato senza rappresentanza, la delibazione in iure delle censure veicolate con il primo motivo di ricorso per cassazione si fa più complessa, implicando -come già evidenziato nell’ordinanza interlocutoria -la risoluzione di diverse questioni giuridiche, concernenti: a) l’individuazione del fondamento della regola di irresponsabilità di cui all’art. 1715 cod. civ., quale regola dispositiva peculiare, caratterizzantesi, ad un tempo, come norma di parte speciale derogatoria di quella generale del rapporto obbligatorio codificata nell’art. 1228 cod. civ., e come norma generale della disciplina tipica del mandato senza rappresentanza, derogabile dalla diversa volontà delle
parti; b) l’individuazione della causa del ‘ patto contrario ‘ eventualmente stipulato in deroga alla regola generale dell’ irresponsabilità del mandatario, con particolare riferimento alla questione se esso debba necessariamente avere una funzione distinta da quella del contratto a cui accede, oppure se, avuto riguardo all’interesse perseguito dalle parti nel caso concreto, possa avere una giustificazione funzionale all’interno della causa del mandato; c) la conseguente soluzione del problema se il detto ‘patto contrario’, nel derogare alla regola dell’ irresponsabilità del mandatario, debba però necessariamente stabilire l’importo massimo entro il quale circoscrivere la sua responsabilità verso il mandante, in conformità al dettato della norma (questa, invece, imperativa) di cui all’art. 1938 cod . civ..
Come si è accennato, l’art. 1715 cod. civ., nello stabilire che il mandatario che agisce in nome proprio non risponde verso il mandante dell’adempimento delle obbligazioni assunte dalle pe rsone con cui ha contrattato, prevede che a questa regola generale si faccia eccezione in due casi: a) quando le parti abbiano espressamente convenuto che il mandatario possa essere chiamato a rispondere dal mandante; b) quando l’insolvenza del terzo fosse o dovesse essere nota al mandatario all’atto della conclusione del contratto .
L’individuazione del fondamento di questa regola postula una ricognizione della disciplina generale del mandato senza rappresentanza, con particolare riferimento alla puntualizzazione soggettiva delle situazioni giuridiche soggettive, attive e passive, derivanti dalla sua esecuzione .
Secondo questa disciplina, il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, i quali non hanno alcun rapporto col mandante (art. 1705, primo comma e secondo comma, primo periodo, cod. civ.).
Pertanto, gli effetti del contratto concluso con il terzo si producono nella sfera giuridica del mandatario, mentre ad esso rimane estraneo il mandante, anche nell’ipotesi in cui i terzi abbiano avuto conoscenza del mandato.
Tuttavia, il mandante, « sostituendosi al mandatario », può, di norma, « esercitare i diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato » (art.1705, secondo comma, secondo periodo, cod. civ).
4.1. L’ oggetto e la natura del ‘ potere di sostituzione ‘ del mandante (e della relativa legittimazione processuale) sono stati al centro di un travagliato contrasto giurisprudenziale che ha recepito, di volta in volta, le diverse opinioni formulate in dottrina.
Sotto il profilo dell’ oggetto ci si è domandati se il mandante, oltre all’ azione di adempimento, sia legittimato ad esercitare, nei confronti dei terzi che hanno contrattato con il mandatario, anche le azioni contrattuali, tra cui, in particolare, quella di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno.
In senso restrittivo si è argomentato dal carattere eccezionale di tale potere in confronto a quello, invece, generale del principio sancito dal primo comma dell’art. 1 705 cod. civ.; principio che sarebbe svuotato di contenuto se si riconoscesse al mandante la legittimazione ad esercitare azioni diverse da quella di adempimento, specificamente finalizzata alla
tutela dei diritti (sostanziali) di credito che derivano al mandatario dall’esecuzione dell’incarico gestorio ( ex aliis, Cass. 8/06/2007, n.13375; Cass. 26/08/2006, n. 18512; Cass. 21/01/2005, n. 1312; Cass. 5/11/1998, n. 11118).
In senso estensivo si è argomentato dalla ricostruzione del potere del mandante , non quale eccezione alla regola di cui all’art. 1705, primo comma, cod. civ., ma piuttosto quale generale legittimazione ad agire in giudizio per il soddisfacimento dei crediti derivanti dal mandato, mediante l’impiego di tutte le azioni scaturenti dal contratto.
Questa generale legittimazione processuale troverebbe fondamento, sul piano sostanziale, in una vera e propria modificazione soggettiva del rapporto, la quale implicherebbe il riconoscimento della corrispondente legittimazione del terzo che ha contrattato col mandatario ad agire a sua volta contro il mandante, esercitando nei suoi confronti ogni azione derivante dal contratto o, quanto meno, a domandarne la condanna al l’adempimento delle obbligazioni correlative ai diritti fatti valere verso di lui dal mandante ( ex aliis, Cass. 27/07/2006 n. 17145; Cass. 10/06/2004, n.11014; Cass. 10/08/1998 n. 7820).
Con riguardo alla natura del meccanismo funzionale di cui all’art. 1705, secondo comma, secondo periodo, cod. civ., l’ opinione più risalente, movendo dalla lettera della norma, vi individuava una ipotesi di azione surrogatoria , in forza della quale il mandante eserciterebbe nei confronti del terzo un diritto di cui sarebbe titolare il mandatario, sostituendosi a quest’ultimo .
A tale opinione si è in tempi più recenti contrapposta quella della
c.d. azione diretta , fondata sull’argomento negativo diretto a rilevare l’assenza di uno dei presupposti fondamentali dell’azione surrogatoria (l’inerzia del debitore: arg. ex art.2900 cod . civ.), nonché sull’argomento positivo diretto ad individuare una modificazione soggettiva attiva nella titolarità dei diritti personali derivanti dai contratti stipulati dal mandatario in nome proprio per conto del mandante, in perfetta sincronia con la omologa modificazione soggettiva stabilita dal successivo art. 1706, primo comma, cod. civ., in relazione ai diritti reali sulle cose mobili acquistate dal mandatario sempre in nome proprio e per conto del mandante, il quale è legittimato, al riguardo, ad esercitare l’azione di rivendicazione, salvi i diritti acquistati in bu ona fede dai terzi.
4.2. Il contrasto, come è noto, è stato composto dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 8/10/2008, n. 24772, la quale, con estremo rigore dogmatico, da un lato, ha ribadito il carattere generale della regola per cui il mandatario acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, i quali non hanno alcun rapporto con il mandante (art. 1705, primo comma e secondo comma, primo periodo, cod. civ.); dall’altro lato ha qualificato come eccezionali -e dunque, di stretta interpretazione -quelle disposizioni (in particolare, gli artt. 1705, secondo comma, secondo periodo e 1706, primo comma, cod. civ.), che, in deroga al richiamato, generale meccanismo effettuale, ne prevedano, sul piano processuale, una sorte diversa, imperniata sulla immediata reclamabilità del diritto (di credito o reale) da parte del mandante.
Pertanto, mentre, per un verso, l’ oggetto del potere riconosciuto al
mandante dall’art. 1705, secondo comma, secondo periodo cod. civ., formalmente limitato all’ esercizio dei « diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato », deve ritenersi rigorosamente circoscritto all ‘ esercizio (fisiologico) dei diritti sostanziali acquistati dal mandatario, con conseguente esclusione delle azioni poste a tutela dell’intera posizione contrattuale (annullamento, risoluzione, rescissione) o comunque di diritti diversi, anche succedanei, ai diritti di credito da essa derivanti (risarcimento), per altro verso, la natura della legittimazione processuale implicata dal meccanismo funzionale previsto dalla norma in esame si riconduce necessariamente alla figura dell’azione diretta, la quale postula sullo sfondo la titolarità sostanziale del diritto giudizialmente esercitato in capo al mandante e non in capo al mandatario, sia pure per effetto dell’operatività di una vicenda di translatio limitata al solo profilo attivo del credito e non estesa all’ intera posizione contrattuale costituitasi in capo al mandatario, la quale ultima, non solo, al contrario della prima, non potrebbe operare in difetto del consenso del contraente ceduto (arg. ex art. 1406 cod. civ. in relazione all’art. 1260 stesso codice), ma, soprattutto, non sarebbe conciliabile con il sistema delle disposizioni contenute negli artt. 1705 e 1706 cod. civ., imperniato sulla ricostruzione dell’ immediata azionabilità del diritto (personale, con azione di adempimento, o reale, con azione di rivendica), da parte del mandante, come eccezione alla regola generale della sua estraneità al contratto stipulato per suo conto, ma in nome proprio, dal mandatario.
4.3. Si delinea, in tal modo, il fondamento della regola dispositiva
contenuta nell’art. 1715 cod. civ., che esonera il mandatario che a gisce in nome proprio dalla responsabilità, verso il mandante, per l’ adempimento delle obbligazioni assunte dai terzi con cui ha contrattato.
Infatti, se, da un lato, il soggetto passivo di detti rapporti obbligatori (il titolare della posizione di debito) continua ad essere il terzo che ha contrattato con il mandatario, dall’altro lato, il soggetto attivo (il titolare della posizione di credito) non è quest’ultimo, sebbene abbia contrattato in nome proprio, bensì il mandante, in capo al quale si sono trasferiti, per effetto della surrichiamata translatio , sia i diritti personali derivanti dall’esecuzione del mandato, sia i diritti reali sulle cose mobili acquistate per suo conto dal mandatario.
Pertanto, mentre, in ragione del carattere circoscritto della translatio , limitata al profilo attivo del credito, il mandatario conserva la titolarità della complessiva posizione contrattuale (e, con essa, la legittimazione esclusiva ad agire verso il terzo e ad essere da questi convenuto in relazione a tutti i diritti ed obblighi ad essa connessi, ad eccezione dei diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato), invece la legittimazione, parimenti esclusiva, ad esercitare questi diritti di credito compete in via diretta al mandante, il quale può far valere il diritto di cui è titolare direttamente nei confronti del terzo obbligato, ottenendone la condanna all’ adempimento e contando sulla sua conseguente responsabilità patrimoniale in sede esecutiva.
La sussistenza, entro tali limiti, di un rapporto giuridico obbligatorio tra il mandante e il terzo esclude la necessità di ritenere ex lege il
mandatario automaticamente responsabile verso il mandante per il fatto del terzo e giustifica la previsione della regola generale, benché dispositiva, di irresponsabilità.
L’individuazione del fondamento della regola dispositiva di cui all’art.1715 cod. civ. consente di risolvere la questione, logicamente conseguente, concernente l’individuazione della causa dell’eventuale ‘ patto contrario ‘ , con il quale le parti, derogando alla predetta regola, attribuiscano pattiziamente al mandatario senza rappresentanza la piena e diretta responsabilità , verso il mandante, per l’ adempimento delle obbligazioni assunte dai terzi con cui ha contrattato.
Avuto riguardo al fondamento della norma in esame, l’a ssunto posto a base delle censure formulate dalla società ricorrente -per il quale il ‘patto contrario’ d ovrebbe necessariamente avere una funzione di garanzia (in quanto riconducibile, secondo le varie prospettazioni, alla fideiussione, al negozio autonomo di garanzia, allo ‘star del credere ‘ o, persino, ad una garanzia atipica) -non è evidentemente condivisibile.
Esso, del resto, oltre che poggiare sull’ erronea premessa dogmaticometodologica che ancora indulge ad indagini sulla causa meramente astratte, condotte con riguardo alla tipologia della pattuizione contrattuale di riferimento e senza tener conto dello specifico e concreto interesse effettivamente perseguito dalle parti stipulanti, non trova riscontro nell’attuale stadio dell’ elaborazione dottrinale, la quale, pur avendo in passato lungamente riconosciuto , all’obbligazione pattiziamente assunta verso il mandante dal mandatario senza rappresentanza, il carattere di obbligazione di garanzia, in tempi più
recenti ha individuato altrove la natura d el ‘ patto contrario’ di cui all’art. 1715 cod. civ., talora qualificandolo come promessa del fatto del terzo , talaltra come generica obbligazione di risultato , destinata a divenire attuale in caso di inadempimento.
Ebbene, ove si consideri -come sopra evidenziato -che la regola dispositiva dell’art. 1715 cod . civ. trova fondamento nella circostanza che i diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato , pur puntualizzandosi inizialmente sulla sfera giuridica del mandatario, vengono poi trasferiti su quella del mandante, il quale può agire per l’adempimento in via diretta (e non surrogatoria) nei confronti del terzo (così escludendosi , in deroga alla regola generale dell’art. 1228 cod. civ., la necessità di ritenere ex lege il mandatario automaticamente responsabile verso il mandante per il fatto del terzo), al l’eventuale contraria clausola pattizia, con la quale le parti, nell’esercizio della propria autonomia contrattuale, attribuiscano liberamente al mandatario tale responsabilità, non può attribuirsi altro scopo che quello di ripristinare -adattandolo al meccanismo effettuale specificamente previsto, per il mandato senza rappresentanza, dagli artt. 1705 e 1706 cod. civ. -il principio generale che esige che il debitore che per l’ adempimento dell’obbligazione si val e dell’opera di terzi risponda anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.
La causa del patto contrario previsto dall’art. 1715 cod. civ. quale eccezione convenzionalmente stabilita dalle parti alla regola dell’ irresponsabilità del mandatario per le obbligazioni assunte dai terzi con cui ha contrattato in nome proprio, si rinviene, allora, all’interno
della stessa disciplina del mandato senza rappresentanza, corrispondendo , in piena armonia alle istanze espresse dall’art. 24 Cost., alla funzione di tutela dell’interesse del mandante pur nei limiti derivanti dal generale meccanismo effettuale di cui all’art. 1705, primo comma, cod. civ. -al pieno esercizio dei diritti soggettivi di credito derivanti dall’ esecuzione del mandato.
Per il soddisfacimento di questi peculiari diritti, infatti, la legge -pur nell’ambito di un regime generale che vede le situazioni soggettive, attive e passive, derivanti dagli atti compiuti con i terzi puntualizzarsi esclusivamente sulla sfera giuridica del mandatario -attribuisce, non solo, di norma, al mandante, per le ragioni sopra analiticamente evidenziate, la legittimazione ad agire pe r l’ adempimento direttamente nei confronti del terzo, ma anche, in talune peculiari ipotesi, una tutela rafforzata, comprendente la legittimazione ad agire in via risarcitoria nei confronti del mandatario.
Tali ipotesi, come detto, si riconducono a quella dell’ insolvenza del terzo, conosciuta o conoscibile dal mandatario sin dal tempo della stipulazione del contratto (ipotesi che vede il mandatario responsabile a titolo di colpa) e a quella della clausola pattizia intesa a ripristinare la regola generale di cui all’art. 1228 cod . civ. (che vede il mandatario responsabile a titolo oggettivo in base al principio che chi sia appropria dell’operato altrui ne assume anche il rischio per danni arrecati a terzi).
5.1. Naturalmente, non può escludersi che, in relazione al concreto atteggiarsi dell’ operazione negoziale e a ll’interesse pratico perseguito dalle parti, la detta pattuizione di attribuzione al mandatario della piena
e diretta responsabilità verso il mandante per il fatto del terzo possa assumere anche una causa ulteriore, eventualmente coincidente con una funzione di garanzia.
Ma la causa primaria e assorbente del patto contrario stipulato in deroga alla regola di irresponsabilità di cui all’art.1715 cod. civ. va rinvenuta all’interno di quella del mandato senza rappresentanza, corrispondendo alla funzione di tutela dell’esigenza che il mandante -pur nell’ambito di un sistema che esclude di massima ogni suo rapporto con i terzi che hanno contrattato col mandatario -possa esercitare pienamente i diritti di credito derivanti dall’esecuzione del mandato .
6. Ciò posto in ordine alla causa della clausola convenzionale intesa a derogare al disposto dell’art. 1715 cod. civ. , è agevole osservare che nella vicenda in esame la clausola apposta al contratto stipulato tra le parti -prevedendo la ‘ piena e diretta responsabilità ‘ della mandataria RAGIONE_SOCIALE nei confronti della banca mandante per l’operato degli istituti di vigilanza terzi (art.5 del contratto); stabilendo a carico di RAGIONE_SOCIALE l’assunzione del ‘ rischio relativo ai valori effettivamente trasportati e/o lavorati anche da parte di istituti terzi’ ; ed evidenziando il ‘ precipuo interesse ‘ di Unipol Banca s . p.a. ad ‘ avere quale unica controparte, cui opporre ogni eventuale eccezione, anche di compensazione, l’Istituto con il quale il Contratto stesso viene perfezionato’ (art.2) -assume con evidenza la portata di regola pattizia derogatoria alla norma dispositiva di cui all’art. 1715 cod. civ., trovando la sua causa nella funzione di tutela della posizione del mandatario senza rappresentanza all ‘ interno del meccanismo effettuale di cui agli
artt.1705 e 1706 cod. civ., per modo che deve escludersi che la stessa sia invalida per contrarietà alla norma imperativa di cui all’art. 1938 cod . civ., per avere omesso di circoscrivere la responsabilità di Coopservice verso Unipol Banca per l’ inadempimento della North East Service s.p.a. entro un limite massimo garantito.
La detta norma imperativa non trova infatti applicazione nella fattispecie, già in ragione dell ‘ estraneità della richiamata pattuizione contrattuale ai negozi di garanzia, sicché deve ritenersi che la clausola stessa correttamente è stata reputata valida dal giudice del merito, il quale, altrettanto correttamente, ha accertato, in base ad essa, la responsabilità della mandataria per l’ inadempimento del terzo con cui aveva contrattato, condannandola al risarcimento del danno subìto dalla mandante.
Il primo motivo del ricorso va dunque rigettato.
Con il secondo motivo vengono denunciate: « Violazione e falsa applicazione di norme di legge. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 12 delle preleggi. Violazione e falsa applicazione degli articoli 1362, 1363, 1365, 1366, 1367, 1370 codice civile. Interpretazione della disciplina del contratto di assicurazione denominato “Polizza responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro” stipulato da UnipolSai e Coopservice in data 31 dicembre 2012 condotta dalla Corte d’Appello con violazione a falsa applicazione delle norme contenute nel capo IV del Titolo II del Libro Quarto del Codice Civile nonché in violazione e falsa applicazione del disposto dell’articolo 12 delle preleggi. Violazione e falsa interpretazione
dell’articolo 635 codice penale ».
Viene impugnata la statuizione di rigetto della domanda di manleva proposta nei confronti di UnipolSai s.p.a..
La sentenza impugnata è censurata per avere erroneamente interpretato la ‘ Polizza responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro ‘ avente numero 2550/60/510000, stipulata da Coopeservice s.c.p.a. con UnipolSai Assicurazioni s.p.a. in data 31 dicembre 2012, ritenendo circoscritto l’ambito di operatività della garanzia assicurativa a tre casi specificatamente individuati, ossia «per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose» .
Con il terzo motivo vengono denunciate: « Violazione e falsa applicazione di norme di legge. Violazione e falsa applicazione dell ‘ articolo 12 delle preleggi. Violazione e falsa applicazione degli articoli 1362, 1363, 1365, 1366, 1367, 1370 codice civile. Interpretazione della disciplina del Contratto di assicurazione n. 1860197 stipulato con RAGIONE_SOCIALE dagli RAGIONE_SOCIALE dei LloydRAGIONE_SOCIALE che ne hanno assunto il rischio in data 26 febbraio 2013 condotta con violazione e falsa applicazione delle norme contenute nel Capo IV del Titolo II del Libro Quarto del Codice Civile nonché del disposto dell ‘ articolo 12 delle preleggi. Violazione e falsa interpretazione del disposto dell ‘ articolo 635 c.p. ».
Viene impugnata la statuizione di rigetto della domanda di manleva proposta nei confronti degli Assicuratori dei Lloyd ‘ s che avevano assunto il rischio derivante dal contratto di assicurazione n. 1860197.
RAGIONE_SOCIALE rammenta che il giudice del merito, sia di
primo che di secondo grado, ha escluso l’operatività della polizza in ragione della clausola prevista dal comma 6.03 dell ‘ articolo 6 dell ‘ allegato al contratto di assicurazione, la quale sottraeva dall’ambito della copertura assicurativa la responsabilità professionale derivante dallo svolgimento di servizi di vigilanza e, precisamente, dei servizi di ‘ trasporto e contazione valori ‘, nonché di ‘ gestione di caveaux, cassette di sicurezza e mezzi forti ‘.
Osserva che, peraltro, essa società non aveva mai svolto nella Regione Veneto servizi di vigilanza né aveva assunto alcuna obbligazione in tal senso, atteso che lo svolgimento di tali servizi sarebbe subordinato ad autorizzazione ex art. 134 TULPS, da essa richiesta ed ottenuta in relazione ad una diversa area territoriale.
Al contrario, con riguardo alla Regione Veneto, essa società si sarebbe limitata ad operare come mandataria senza rappresentanza di Unipol Banca, a fine di reperire, per suo conto ma in proprio nome, istituti di vigilanza autorizzati che eseguissero i predetti servizi.
Tale attività, posta in essere in esecuzione del mandato ricevuto e culminata nella stipulazione del contratto con RAGIONE_SOCIALE, sarebbe sottratta all’ambito di operatività della surrichiamata clausola di esclusione.
Sulla base di tali argomentazioni, RAGIONE_SOCIALE sostiene che, pertanto, la Corte d ‘ appello avrebbe violato e falsamente interpretato la normativa in tema di interpretazione del contratto.
Si duole, infine, del rigetto delle istanze istruttorie da essa formulate.
Con il quarto motivo vengono denunciate: « Violazione e falsa applicazione di norme di legge. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 12 delle preleggi. Violazione e falsa applicazione degli articoli 1362, 1363, 1365, 1366, 1367, 1370 codice civile. Interpretazione della disciplina del Contratto di assicurazione n. 1860198 stipulato con RAGIONE_SOCIALE dagli RAGIONE_SOCIALE dei LloydRAGIONE_SOCIALE che ne hanno assunto il rischio in data 26 febbraio 2013 condotta con violazione e falsa applicazione delle norme contenute nel capo IV del Titolo II del Libro quarto del Codice Civile nonché del disposto dell’articolo 12 delle preleggi ».
Viene impugnata la statuizione di rigetto della domanda di manleva proposta nei confronti degli Assicuratori dei Lloyd’s che avevano assunto il rischio derivante dal contratto di assicurazione n. 1860198.
La sentenza impugnata è censurata per avere escluso l’applicazione della polizza stipulata con gli Assicuratori dei Lloyd’s sul presupposto che la copertura assicurativa non si estendesse all’ipotesi d i « colpa grave e dolo delle persone de lle quali l’assicurato deve rispondere a norma di legge ».
Sostiene, al riguardo, che la propria responsabilità verso la banca mandante per il fatto dell’istituto terzo trovava la sua fonte esclusivamente nel contratto e non in una norma di legge, non trovando applicazione, in particolare, né l’art. 1715 cod . civ. né l’art.1228 cod. civ. .
I motivi appena illustrati (il secondo, il terzo e il quarto) possono essere esaminati congiuntamente in ragione dell’evidente ,
reciproca connessione.
Essi sono manifestamente inammissibili.
Ad onta della formale intestazione, le censure proposte attengono, nella sostanza, a profili di fatto e tendono a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello espresso dalla Corte d’appello, omettendo di considerare che l’accertamento delle circostanze di fatto (tra cui rientra l’individuazione dell’ambito di operatività delle polizze assicurative), nonché l’apprezzamento delle risultanze istruttorie e il giudizio di rilevanza dei mezzi istruttori dedotti dalle parti, sono attività riservate al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499).
Con particolare riguardo alle doglianze con cui viene censurata l’interpretazione della portata e dei limiti delle polizze assicurative fornita dalla Corte d’ap pello, va ribadito che l ‘ interpretazione del contratto, traducendosi in un ‘ operazione di ricerca ed individuazione della comune volontà dei contraenti, costituisce un accertamento di fatto, riservato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non per violazione delle regole ermeneutiche, per vizio motivazionale o per omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti (Cass. 4/04/2022, n. 10745; Cass. 14/07/2016; v. anche, tra le meno recenti, Cass. 22/06/2005, n. 13399), restando
invece inammissibile la critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice del merito, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione, atteso che, per sottrarsi al sindacato di legittimità, l ‘ interpretazione data al contratto dal giudice del merito non deve essere l ‘ unica possibile, né la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni (Cass. 15/11/2017, n. 27136; Cass. 28/11/2017, n. 28319; vedi anche, tra le meno recenti, Cass. 2/05/2006, n. 10131 e Cass.20/11/2009, n. 24539).
Ne discende la manifesta inammissibilità del secondo, terzo e quarto motivo di ricorso.
Con il quinto motivo viene denunciata la « Violazione e falsa applicazione dell’articolo 269 c.p.c. ».
RAGIONE_SOCIALE sostiene che la Corte d’appello sarebbe incorsa nella violazione e falsa applicazione dell’art. 269 cod. proc. civ. per aver trattato ‘per inciso’, pur avendolo dichiarato assorbito, il motivo di appello incidentale con il quale gli Assicuratori dei Lloyd RAGIONE_SOCIALE , che avevano assunto il rischio derivante dal contratto di assicurazione n. 1860198, avevano eccepito l’inammissibilità della chiamata in causa .
Il quinto motivo resta assorbito per effetto del rigetto dei precedenti.
Con il sesto motivo viene denunciata la « Violazione e falsa applicazione dell’articolo 92 c.p.c. ».
La società ricorrente invoca una riforma delle statuizioni sulle spese dei gradi di merito per effetto dell’accoglimento degli altri motivi di ricorso, o, in subordine , l’ annullamento di quella emessa dal giudice
d’appello, per non aver e disposto la compensazione delle spese in ragione dell’« assoluta novità delle questioni trattate ».
Anche questo motivo è inammissibile.
Nella parte in cui invoca la riforma delle « decisioni in materia di spese contenute nelle sentenze della Corte d’Appello e del Tribunale di Reggio Emilia », la società ricorrente pone, invero, un ‘non motivo’ (Cass.9/12/2024, n. 31679; Cass. 8/08/2024, n. 22452), dal momento che l’auspicata rinnovazione del regolamento delle spese, in senso ad essa favorevole, postulerebbe l’accoglimento delle altre doglianze proposte con il ricorso, che deve essere invece complessivamente rigettato, per le ragioni che si sono andate esponendo.
Invece, nella parte in cui si duole della mancata compensazione delle spese in ragione della assoluta novità delle questioni trattate, la ricorrente omette di considerare che la regola che deve guidare il giudice del merito nella regolazione delle spese processuali è quella fondata sulla soccombenza (art.91 cod. proc. civ.), mentre la compensazione, parziale o totale, al verificarsi delle ragioni previste dall’art.92, secondo comma, cod. proc. civ. (nella formulazione applicabile ratione temporis ), è riservata al prudente apprezzamento del giudice e trova quindi fondamento in un potere di natura discrezionale, il cui esercizio è di norma incensurabile in sede di legittimità -salvo che per illogicità, inesistenza o apparenza della motivazione (Cass. 03/07/2019, n. 17816; Cass. 26/07/2021, n. 21400) -e che trova il suo unico limite nell’impossibilità di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. 24/06/2003, n.
10009; Cass. 26/11/2020, n. 26912).
Ne discende la complessiva inammissibilità del motivo in esame.
In definitiva, il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE va rigettato, per essere infondato il primo motivo e inammissibili gli altri.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza della società ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo in favore di ciascuna parte controricorrente, in ragione dell’attività difensiva spiegata.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art.13, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la società ricorrente a rimborsare alle società controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuna di esse, in Euro 12.200,00 per compensi, oltre le spese generali, gli esborsi liquidati in Euro 200,00 e gli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, al competente ufficio di merito,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art.13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione