Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29391 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29391 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 300/2020 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, domiciliate ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MILANO n. 2762/2019 depositata il 24/06/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
Ritenuto che
1.-NOME COGNOME ha richiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, sul presupposto di avere ricevuto mandato dalla madre di queste ultime, NOME COGNOME, al fine di seguire la richiesta di risarcimento danni per la morte di NOME COGNOME, padre delle convenute e marito della COGNOME, deceduto in un incidente sul lavoro.
1.1- Il COGNOME è perito assicurativo e dunque assumeva, con la richiesta di ingiunzione, di essere stato incaricato di svolgere l’attività necessaria per far ottenere agli eredi il risarcimento.
2.-Le sorelle COGNOME hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo asserendo di non essere passivamente legittimate, essendo stato l’incarico conferito dalla loro madre, alla cui morte, nel frattempo avvenuta, il rapporto si è estinto.
3.-Questa tesi è stata accolta dal Tribunale di Milano, e poi altresì dalla Corte di Appello, ma su ricorso del COGNOME, questa Corte, con decisione 18339/ 2018 ha invece deciso che il mandato era stato conferito anche nell’interesse altrui: ossia la moglie della vittima, NOME COGNOME, aveva incaricato il perito anche nell’interesse de lle figlie, con la conseguenza che, ai sensi dell’articolo 1723 c.c., il mandato non si era affatto estinto con la morte della mandante, e con l’ulteriore conseguenza che le eredi di quest’ultima erano tenute a pagare il corrispettivo. Secondo quella pronuncia, inoltre, si evinceva dal complessivo tenore della domanda che la richiesta del COGNOME era rivolta nei confronti delle figlie della mandante anche in quanto eredi di quest’ultima.
3.1.- In base a tale decisione il COGNOME ha dunque riassunto la causa presso la Corte di Appello di Milano, che ha pertanto accolto la domanda di pagamento del compenso da mandato.
4.-Avverso tale decisione ricorrono le sorelle COGNOME con quattro motivi di ricorso, di cui chiede il rigetto il COGNOME costituitosi con controricorso.
Considerato che
5.Dei quattro motivi di ricorso ha un rilievo logicamente preliminare il terzo, poiché, prospettando violazione dell’art. 2697 c.c., assume violato l’ambito posto dal giudizio rescindente alla corte di rinvio.
Ossia: secondo questa censura, i giudici di rinvio avrebbero esorbitato dagli ambiti loro assegnati dall’annullamento della Corte in quanto era loro compito accertare solo se vi fosse stato un effettivo (si dice secondo, nel motivo) mandato da parte delle figlie al perito . In altri termini, l’ambito del giudizio di rinvio era quello di verificare se ci fosse stato, oltre al mandato conferito dalla madre, altresì uno conferito dalle figlie, in base al quale ritenere queste ultime obbligate in proprio.
Il motivo è infondato.
E’ chiaro quanto detto da questa Corte con la decisione di annullamento e rinvio: che le figlie subentravano nella obbligazione della madre poiché il mandato conferito da quest’ultima, essendo altresì previsto anche nel loro interesse, non si estingueva con la morte del mandante e le situazioni giuridiche connesse si trasmettevano alle figlie (p. 8-9).
L’oggetto del giudizio di rinvio era dunque segnato da tale principio e non era affatto esteso all’accertamento di un secondo mandato conferito direttamente dalle ricorrenti.
Queste considerazioni, unitamente ad altre, che si diranno, rendono inammissibile altresì i primi due motivi.
6.- Con il primo motivo, infatti, si denuncia omesso esame di attività svolte fino al 1996 e comunque saldate, nonché della inesistenza del secondo mandato.
Le censure sono due: di non avere tenuto conto che l’attività svolta fino al 1996 era stata già saldata, come dimostrato dai documenti in atti, che non hanno il valore probatorio loro attribuito dai giudici del rinvio, ma semmai uno contrario o diverso; di aver liquidato il corrispettivo come se ci fosse stato un secondo mandato, nel 2005, conferito dalle figlie, di cui invece non v’è prova.
7.- Con il secondo motivo si prospetta nuovamente omesso esame di alcune circostanze decisive che, se esaminate, avrebbero comportato il rigetto della domanda, ossia: che il mandato era stato revocato dopo il 1996 per sfiducia nel mandatario; che le attività tecnicogiuridiche erano state svolte dall’avvocato e non dal perito; che poi era stato dato mandato, in sostituzione, allo zio NOME COGNOME.
I due motivi possono esaminarsi insieme e sono inammissibili.
Lo sono innanzitutto quanto alla censura di non avere tenuto conto che non esisteva un secondo mandato conferito dalle figlie ed esclusivamente in base al quale ritenere costoro obbligate: si è detto che non era oggetto del giudizio di rinvio, vincolato dal principio per cui le figlie erano obbligate in base al mandato conferito, anche nel loro interesse, dalla madre. E non in base ad un secondo mandato.
Di conseguenza viene meno ogni altra questione relativa alla fonte ed all’ambito delle obbligazioni delle ricorrenti.
Per il resto, i due motivi pretendono di sottoporre qui ad una nuova valutazione non solo i fatti di causa (quale attività abbia svolto il perito; se il mandato sia stato revocato per sfiducia, ecc.) ma altresì le prove documentali ed il loro valore probatorio, cui la corte di merito ha fatto ricorso.
8.- Il quarto motivo prospetta violazione dell’articolo 2697 c.c.
Secondo le ricorrenti il COGNOME nel giudizio di appello aveva richiesto prova per testi con relativi capitoli, ma poi vi avrebbe rinunciato, chiedendo l’udienza di precisazione delle conclusioni.
Sarebbe dunque decaduto dalla prova, che sarebbe stata assunta comunque.
Il motivo è inammissibile.
Non c’è stata comunque alcuna violazione delle regole sull’onere della prova, in quanto la Corte ha deciso sulla base di quelle in atti, con valutazione non utilmente censurata e qui non sindacabile.
Il ricorso va pertanto rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna le ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento , agli esborsi liquidati in Euro 200,00 , ed agli accessori di legge .
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13 .
Così deciso in Roma, il 28/09/2023.