Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 12837 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 12837 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso n. 674/2021 R.G. proposto da:
COGNOME c.f. CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME con domicilio digitale EMAIL;
ricorrente
contro
NOME COGNOME c.f. CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME e dall’avv. NOME COGNOME con domicilio digitale EMAIL e EMAIL;
contro
ricorrente Firenze, avverso la sentenza n.703/2020 della Corte d’Appello di depositata il 27-3-2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14-12025 dal consigliere relatore NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1.NOME COGNOME ha convenuto avanti il Tribunale di Firenze NOME COGNOME al fine di ottenere il pagamento dei compensi riferiti all’incarico verbale ricevuto dal convenuto di occuparsi della definizione transattiva
OGGETTO:
mandato
RG. 674/2021
C.C. 14-1-2025
di un suo debito nei confronti dell’avv. NOME COGNOME poi effettivamente transatto, e dello scioglimento della comunione dei beni con il fratello NOME COGNOME con il quale il convenuto aveva rapporto conflittuale, poi avvenuto tramite lodo irrituale; ha chiesto per l’espletamento del mandato e i positivi risultati r aggiunti la liquidazione del compenso pari al 3% del valore complessivo dell’operazione della quale si era occupato quale mandatario, ai sensi degli artt. 1709 e 1720 cod. civ., o in via subordinata ai sensi dell’art. 2041 cod. civ.
Si è costituito NOME COGNOME negando di avere conferito mandato all’attore e dichiarando che l’incarico era stato conferito dal fratello NOME COGNOME il quale aveva provveduto al pagamento del compenso, come risultava dalla quietanza di pagamento che produceva, e chiedendo perciò il rigetto della domanda.
Con sentenza n. 1372/2015 depositata il 28-7-2015 il Tribunale di Lucca ha accertato che soltanto il convenuto e non il fratello aveva conferito all’attore incarico verbale di definire in via transattiva la controversia insorta con l’avv. NOME COGNOME e di adoperarsi per lo scioglimento della comunione con il fratello; ha dichiarato che la quietanza prodotta dal convenuto al fine di dimostrare il pagamento del compenso faceva riferimento ad altra attività, che dall’istruttoria era emerso che l’attore aveva ricevuto i mandati senza rappresentanza dal convenuto, oltre al positivo svolgimento degli incarichi; poiché l’attore non era iscritto ad alcun albo professionale né al ruolo degli agenti e mediatori, la determinazione del compenso doveva essere eseguita secondo equità, sulla base del parametro della provvigione prevista per la mediazione dagli usi della Camera di Commercio di Lucca, in misura pari al 2% del valore complessivo dell’oggetto del contendere, pari a Euro 15.191.000,00; per l’effetto ha condanna to il convenuto a pagare all’attore Euro 303.820 ,00.
2.Avverso la sentenza NOME COGNOME ha interposto gravame, che con sentenza n. 703/2020 depositata il 27-3-2020 la Corte d’appello di Firenze ha accolto, rigettando, in riforma della sentenza impugnata, le domande di NOME COGNOME e condannandolo alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi.
La sentenza ha dichiarato che il rapporto intercorso tra le parti non conteneva gli elementi costitutivi del mandato senza rappresentanza, che era il titolo posto a fondamento della domanda, seppure dalle prove testimoniali era emerso che per la risoluzione delle problematiche tra i fratelli NOME era intervenuto COGNOME ha rilevato che colui che si qualificava come mandatario non aveva compiuto alcun atto giuridico assumendo obbligazioni e che il rapporto doveva essere qualificato come di mediazione atipica, perché lo stesso COGNOME riferiva di una attività mediatoria tra i fratelli COGNOME, definendosi artefice degli accordi tra gli stessi conclusi , nell’assenza di terzietà e imparzialità che contraddistingueva il mediatore tipico; quindi ha dichiarato che non spettava compenso, in mancanza di iscrizione nel ruolo ex lege 39/1989 e poi nel registro ex d.lgs. 59/2010, con preclusione anche all’esercizio dell’azione di ingiustificato arricch imento.
3.NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.
All’esito della camera di consiglio del 1 4-1-2025 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo di ricorso, rubricato ‘ violazione degli artt. 1362 e ss. nonché 1703, 1705 e ss. cod. civ. e 116 in relazione all’art.
360 n. 3 c.p.c.’, il ricorrente evidenzia come, diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, secondo la giurisprudenza di legittimità l’attività giuridica posta in essere dal mandatario non è necessariamente di carattere negoziale, potendo la prestazione del mandatario concretizzarsi anche nel compimento di attività di natura giuridica di assistenza nella redazione di contratti, nello svolgimento di trattative per la conclusione di contratti di compravendita, senza requisito di forma scritta nel caso in cui l’attività riguardi immobili.
2.Il secondo motivo di ricorso è rubricato ‘ violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e art. 163 c.p.c., in riferimento all’art. 360 1° comma n. 3 (e/o n. 4) c.p.c. Errore e travisamento sulle espressioni lessicali intese come fatti significanti, con alterazione del senso letterale e/o il contenuto sostanziale dell’atto introduttivo del giudizio, in relazione alle finalità che la parte ha inteso perseguire’; il ricorrente evidenzia di non avere esposto fatti integranti l’esistenza di un rapporto di mediazione, ma di avere sempre dedotto di avere ricevuto mandato da parte di NOME COGNOME per svolgere per suo conto le trattative con il fratello; quindi lamenta che la sentenza, oltre a non avere provveduto a qualificare correttamente le domande, non ha neppure qualificato correttamente il rapporto intercorso tra le parti e ha completamente travisato l’effettivo contenuto della domanda, pronunciando su domanda diversa da quella proposta.
3.I motivi, da esaminare unitariamente stante la connessione, sono fondati, in quanto sussiste nella sentenza impugnata la violazione ex art. 360 co. 1 n.3 cod. proc. civ. degli artt. 1703 e 1705 cod. civ., che si è risolta anche nel l’erronea qualificazione del contratto intercorso tra le parti.
La sentenza impugnata ha escluso che il rapporto tra NOME COGNOME e NOME COGNOME fosse qualificabile come di mandato esclusivamente sulla base del dato che il soggetto che si qualificava come mandatario
non aveva compiuto alcun negozio giuridico assumendosi le relative obbligazioni. In questo modo la sentenza non ha considerato che la prestazione del mandatario non deve consistere necessariamente nella conclusione di negozi giuridici, ma può concretarsi anche nel compimento di atti volontari non negoziali aventi rilevanza giuridica esterna ; sulla base di questo principio, è stato statuito che l’attività del mandatario può consistere anche nel compimento di trattative contrattuali (Cass. Sez. 3 4-3-2002 n. 3103 Rv. 552775 pag. 13, Cass. Sez. 3 16-7-2010 n.16632, non massimata, pagg. 12-13) o nel compimento di atti diretti alla conclusione e al regolare adempimento di contratti tra le parti (Cass. Sez. L 17-5-1993 n. 5582 Rv. 48239401, in relazione ad attività svolta per il reperimento di fornitori, la verif ica della qualità della merce e l’autorizzazione di pagamenti, e Cass. Sez. 3 26-7-2005 n. 15607 Rv. 584894-01, in relazione ad attività consistente nel prestarsi per favorire una transazione su una controversia giudiziale insorta con un terzo).
Nella fattispecie, la prospettazione dell’attore NOME COGNOME era stata nel senso dell’esistenza del mandato , in quanto egli aveva sostenuto di avere ricevuto da NOME COGNOME l’incarico di svolgere le attività finalizzate a risolvere la questione relativa al credito reclamato con decreto ingiuntivo dall’avv. NOME COGNOME e la questione relativa allo scioglimento della comunione con il fratello NOME COGNOME e perciò l’incarico di svolgere trattative finalizzate a concludere transazione stragiudiziale con l’avvocato e finalizzate allo scioglimento della comunione con il fratello. L ‘attore aveva , altresì, sostenuto di avere prestato la sua opera in tal senso, svolgendo la trattativa con l’avv. NOME COGNOME in forza della quale lo stesso aveva accettato una somma inferiore a quella pretesa e svolgendo le trattative per la divisione del patrimonio comune con il comproprietario NOME COGNOME che erano sfociate nell’affidamento da parte de i comproprietari dell’incarico di
esecuzione delle operazioni di divisione a un collegio di arbitri irrituali; la circostanza che poi il mandante sia stato il contraente nella transazione con l’avvocato e nel compromesso per deferire le operazioni divisionali agli arbitri non esclude la configurabilità del rapporto di mandato con riguardo all’attività che aveva c ondotto alla conclusione di quei contratti.
Inoltre, è acquisito che per stabilire se un contratto abbia natura di mandato o di mediazione non è sufficiente fare riferimento all’esistenza o meno di un potere di rappresentanza in capo alla persona incaricata del compimento di un affare, in quanto il mandato può essere con o senza rappresentanza e anche il mediatore può assumere la rappresentanza del cliente; non è sufficiente neppure avere riguardo all’oggetto dell’incarico, potendo sia il mandato che la mediazione essere preordinate alla stipula di qualsiasi contratto. Invece, occorre fare riferimento alla natura vincolante o meno dell’incarico, in quanto il mandatario ha l’obbligo di eseguire l’incarico e acquista il diritto al compenso indipendentemente dal risultato raggiunto, mentre il mediatore ha la mera facoltà di attivarsi per mettere in relazione le parti, con diritto al compenso solo in caso di effettiva conclusione dell’affare (Cass. Sez. 3 18-2-1998 n. 1719 Rv. 512747-01, Cass. Sez. 3 30-9-2008 n. 24333 Rv. 604882-01). E’ vero che è configurabile anche la mediazione negoziale atipica, fondata su contratto a prestazioni corrispettive, con riguardo anche a una soltanto delle parti interessate -mediazione unilaterale- qualora la parte, volendo concludere un singolo affare, incarica altri di svolgere attività volta alla ricerca di persona interessata alla sua conclusione a determinate e prestabilite condizioni (Cass. Sez. U 2-8-2017 n. 19161 Rv. 645138-01); però è stato statuito che si configura mandato e non mediazione atipica unilaterale allorché il pagamento del compenso sia svincolato dall’esito dell’operazione, l’attività demandata abbia natura
giuridica e sia insussistente il connotato dell’imparzialità (Cass. Sez. 2 10-1-2019 n. 482 Rv. 652053-01).
Essendo queste le differenze tra mandato e mediazione, la sentenza impugnata non avrebbe potuto dichiarare che il rapporto intercorso tra le parti, che l’attore sosteneva essere di mandato, era di mediazione, senza considerare che l ‘attore , ponendo a fondamento della sua domanda il contratto di mandato , aveva allegato l’esistenza dell’incarico e il compimento da parte sua d ell’ attività -in sé integrante prestazione del mandatarioin forza dell’incarico, con il conseguente diritto al compenso per l’attività svolta e non per la conclusione dell’affare . Quindi la Corte territoriale avrebbe dovuto accertare se sussistesse il mandato, e cioè se le parti avessero concluso accordo nei termini sostenuti dall’attore, invece di escludere che l’attività allegata potesse integrare l’oggetto del mandato ; non ostava a tale indagine il fatto che l’attore non avesse prodotto scrittura con la quale gli fosse stato conferito l’incarico in quanto, in ossequio al principio di libertà delle forme, neppure il mandato per l’acquisto di beni immobili necessita della forma scritta, che occorre per gli atti, come la procura, che costituiscono presup posto per la realizzazione dell’effetto reale del trasferimento della proprietà (Cass. Sez. 3 28-10-2016 n. 21805 Rv. 642964-01, Cass. Sez. 3 2-9-2013 n. 20051 Rv. 627719-01).
4 .Con il terzo motivo, rubricato ‘ violazione dell’art. 101 c.p.c. Violazione degli artt. 1362 e ss., 1703 e ss. e 1753 e ss. cod. civ. in relazione all’art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c.’, il ricorrente evidenzia che la qualificazione del rapporto come mediazione impropria era stata dedotta dalla controparte nella memoria di replica; lamenta che tale questione nuova non sia stata segnalata alle parti, in violazione dell’art. 101 cod. proc. civ. e con conseguente nullità della sentenza.
5 .Con il quarto motivo, rubricato ‘ violazione dell’art. 2041 cod. civ. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.’, il ricorrente evidenzia come
non ha proposto una domanda volta a conseguire il compenso per la mediazione atipica, per cui rileva che dal rigetto di tale domanda non proposta non poteva conseguire il rigetto della domanda formulata ex art. 2041 cod. civ.
6. Il terzo e il quarto motivo sono assorbiti dall’accoglimento del primo e del secondo motivo.
Poiché si deve escludere che la Corte d’appello potesse qualificare il rapporto come mediazione prescindendo dal l’accertare quanto allegato da ll’attore in ordine alla conclusione di contratto di mandato, risultano superate le questioni sia riferite al fatto che l’esistenza della mediazione atipica non fosse stata prospettata alle parti, sia riferite al fatto che l’inesistenza del diritto al compenso del mediatore non iscritto escludesse anche il diritto di proporre domanda di arricchimento senza causa.
7 .In conclusione, all’accoglimento del primo e del secondo motivo consegue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione, che farà applicazione dei principi esposti e si atterrà a quanto sopra ritenuto, statuendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbiti il terzo e il quarto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Firenze , in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione