Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30290 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30290 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 31/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20063/2017 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso il DECRETO del TRIBUNALE di MILANO n. 6789/2017 depositato il 16/06/2017;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. -Dagli atti di causa emerge che RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE) -società lussemburghese facente parte del RAGIONE_SOCIALE di cui erano soci NOME COGNOME (98%) e NOME COGNOME (2%) -proponeva nel 2013 domanda di ammissione al passivo del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (già RAGIONE_SOCIALE), in via chirografaria, per euro 79.797.681,18, (oltre interessi per euro 5.931.023,56), con eventuale compensazione di partite debitorie e creditorie inter partes .
Il titolo su cui la ricorrente fondava la domanda era un mandato di credito ex art. 1958 c.c. di RAGIONE_SOCIALE -asseritamente concluso per facta concludentia con la sua esecuzione, ai sensi dell’art. 1327 c.c. -in forza del quale RAGIONE_SOCIALE avrebbe finanziato l’operazione di risanamento delle posizioni debitorie fiscali delle società del RAGIONE_SOCIALE, versando la provvista necessaria (euro 79.929.855,34) a RAGIONE_SOCIALE , ‘società veicolo’ appositamente costituita per rendere possibile l’esdebitazione di dette società, nell’ambito di una transazione fiscale ex art. 182-ter l.fall. (conclusa e non adempiuta).
Secondo la ricostruzione di parte ricorrente, NOME estingueva con proprie risorse molteplici posizioni passive delle società coinvolte e nell’ottobre del 2010 stipulava con RAGIONE_SOCIALE un contratto di finanziamento ( nell’esclusivo interesse di RAGIONE_SOCIALE), con cui conferiva risorse per euro 43.378.582.000,00 da destinarsi all’attuazione degli obblighi assunti con l’Erario (a giugno 2010) nell’ambito del percorso di risanamento delle società riconducibili a NOME COGNOME. In base agli accordi, tutte le società garantite da RAGIONE_SOCIALE, compresa la ricorrente, si sarebbero poi dovute fondere per incorporazione in RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE).
1.1. -Il giudice delegato rigettava la domanda ritenendola del tutto sfornita di prova, tanto più che dalla documentazione della procedura emergeva, al contrario, un credito della fallita verso RAGIONE_SOCIALE di euro 39.451.606,35, comprovato da plurimi riconoscimenti del debito.
1.2. -Con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di Milano ha rigettato l’opposizione proposta da RAGIONE_SOCIALE allo stato passivo del RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, per mancanza di prova del titolo costituito dal mandato di credito.
Esaminando le plurime risultanze documentali, il tribunale meneghino ha valorizzato , tra l’altro, che nella relazione attestativa sul l’accordo di ristrutturazione dei debiti proposto dall’odierna fallita (doc. 13) «significativamente, si dà atto che la provvista per il pagamento dei debiti erariali di RAGIONE_SOCIALE deriva dall’incasso di un credito della stessa verso RAGIONE_SOCIALE, e non già da qualsivoglia rapporto di finanziamento, sussistente, per contro, nei confronti di altre società del RAGIONE_SOCIALE (v. pag. 31)», aggiungendo che «ciò è ulteriormente confermato dalla scrittura privata rassegnata sub doc. 16, avente a oggetto un contratto di finanziamento tra COGNOME (mutuatario) e COGNOME (mutuante) per un importo di euro 46.000.000,00, nella quale la sola COGNOME si è impegnata alla restituzione del predetto», e concludendo che «l’accreditamento dell’importo oggetto di tale ultimo contratto da NOME a NOME COGNOME è stato dimostrato dalle contabili bancarie prodotte grazie a ordine del precedente GR ex art. 210 cpc, sicché, se non vi è alcun dubbio circa l’esistenza di un credito dell’odierna opponente nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, dall’esame della – invero assai copiosa – documentazione allegata al ricorso in opposizione per cui è causa non residua alcuna incertezza circa il carattere esclusivo dell’obbligo di restituzione del medesimo in capo a quest’ultima.»
-Avverso detta decisione RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione in due motivi, cui il RAGIONE_SOCIALE intimato resiste con controricorso, illustrato da memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. -Con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 1958, 1327 c.c. e falsa applicazione degli artt. 1326, 1350 c.c., sul rilievo che il titolo vantato con l’insinuazione al passivo era un mandato di credito conferito da RAGIONE_SOCIALE ed attuato da NOME, che lo onorava attraverso i pagamenti dei debiti
erariali di alcune delle società del RAGIONE_SOCIALE e finanziando la ‘ società veicolo ‘ RAGIONE_SOCIALE nell’ambito del percorso di risanamento avviato dalla società allora in bonis ; trattandosi di operazione sussumibile nell’art. 1958 c.c. (per cui «Se una persona si obbliga verso un’altra, che le ha conferito incarico, a fare credito a un terzo in nome e per conto proprio, quella che ha data l’incarico risponde come fideiussore di un debito futuro»), la prova del conferimento e dell’attuazione del mandato di credito non doveva essere ricercata in uno specifico documento, come se tale contratto fosse sottoposto a forma scritta ad substantiam , ma nel contesto dei rapporti riconducibili all’operazione di risanamento, ben potendo desumersi l’operatività della norma dal meccanismo negoziale di cui all’art. 1327 c.c., ignorato dal tribunale.
Secondo la ricorrente, al di là dei vari documenti presi in considerazione dal tribunale, quello non adeguatamente valorizzato sarebbe la scrittura privata che rappresentava l’attuazione ultima del mandato di credito (all. 16), ossia il contratto di finanziamento tra NOME (mutuatario) e NOME (mutuante) per un importo di euro 46.000.000,00, nella quale NOME si impegnava alla restituzione del predetto importo, come testualmente prevedeva l’ art. 1: « RAGIONE_SOCIALE concede a NOME, che accetta, un finanziamento pari ad €46.000.000 (euro quarantaseimila/00) erogato i n più soluzioni. Tale finanziamento sarà utilizzato da RAGIONE_SOCIALE per gli obiettivi previsti dal suo statuto e comunque per dotare la stessa di liquidità per ottimizzare il proprio progetto »; il rapporto di finanziamento tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e il conseguente obbligo di rimborso della seconda in favore della prima sarebbero « circostanze del tutto compatibili con la sussistenza del mandato di credito tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE ».
2.2. -Il secondo mezzo denunzia «violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. con conseguente violazione dell’art. 1958 c.c.», sull’assunto che NOME, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, avrebbe provato il fondamento del proprio credito.
Deduce la ricorrente che la decisione doveva essere assunta ‘ iuxta alligata et probata ‘ , sulla base di una documentazione ‘meglio esaminata ‘, mentre il tribunale aveva ritenuto pacifico il
finanziamento effettuato da NOME a NOME, ma ignorato la prova documentale dei tanti pagamenti fatti da NOME direttamente ai creditori del RAGIONE_SOCIALE; a nche l’evidenziata circostanza che NOME non era garante del RAGIONE_SOCIALE COGNOME confermerebbe lo schema del mandato di credito, essendo del tutto logico e coerente che la garanzia per le obbligazioni delle società coinvolte provenisse dal soggetto giuridico in cui venivano concentrate le risorse economiche destinate al risanamento, e non dal soggetto interessato al risanamento, quale RAGIONE_SOCIALE, che peraltro presentava una ulteriore proposta autonoma integrativa.
Non sarebbe stato adeguatamente valutato nemmeno l’all. 9 (copia verbale assemblea straordinaria del 10 giugno 2009 di NOME RAGIONE_SOCIALE) in cui si legge che « il Consiglio di Amministrazione viene autorizzato a stipulare accordi con società del RAGIONE_SOCIALE in liquidazione nonché con soci e creditori delle stesse per operare come società veicolo dello sdebitamento delle stesse società del RAGIONE_SOCIALE attraverso un piano di ristrutturazione anche attraverso il ricorso a procedure concorsuali », né il fatto che l’importo complessivo pagato da RAGIONE_SOCIALE mediante assegni circolari (oggetto di ordine di esibizione ed art. 210 c.p.c.) era pari a euro 43.376.992,56, somma pressoché coincidente con il finanziamento di euro 43.378.582,75. Inoltre, sarebbe stata omessa la valutazione del collegamento negoziale nell’ambito del piano di risanamento di RAGIONE_SOCIALE e dei documenti depositati, accanto all’ errata valutazione della transazione fiscale art. 182 ter l.fall.
-I motivi, che in quanto connessi vanno esaminati congiuntamente, sono inammissibili, perché attengono al merito della vicenda e alla valutazione delle risultanze istruttorie, che non possono trovare ingresso in sede di legittimità.
3.1. -In primo luogo non risulta compiuta alcuna violazione degli artt. 1958, 1327 e 2697 c.c., poiché il tribunale non ha affermato che occorresse la forma scritta ad probationem dell’allegato mandato di credito, ma ha semplicemente esaminato il materiale istruttorio e concluso che di tale preteso contratto non vi è prova, senza che il ricorrente abbia allegato l’omesso esame di un fatto decisivo controverso (anche a voler considerare tale il fatto
portato da un documento), poiché la decisività degli aspetti asseritamente non esaminati, indicati nei motivi, non emerge affatto, trattandosi invece di una diversa ricostruzione -in termini di mera compatibilità -tra i dati documentali disponibili e le valutazioni che se ne possono trarre.
3.2. -In secondo luogo, il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di cassazione non è di regola giudice del fatto in senso sostanziale, ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa. Per questo la parte ricorrente non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nel provvedimento impugnato -espressamente affidata dall’art. 116 c.p.c. al prudente apprezzamento del giudice di merito (Cass. 30516/2018, 205/2022) -contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti (Cass. 3630/2017) o comunque una diversa lettura delle risultanze processuali (Cass. 9097/2017).
3.3. -Risponde ad un costante insegnamento nomofilattico che la valutazione delle prove raccolte (anche quando si tratta di presunzioni) costituisce attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se non per il vizio ex art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. -nel caso in esame neppure invocato come tale -che consiste n ell’omissione, in sede di accertamento della fattispecie concreta, dell’esame di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo del provvedimento impugnato o dagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiano carattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero determinato un esito diverso della controversia ( ex multis , tra le più recenti, Cass. 3110/2022).
3.4. -Ed infatti, la valutazione del materiale probatorio (ivi compreso il giudizio sull’attendibilità dei testi) nonché la stessa
scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali né a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti sugli altri elementi probatori allegati e non accolti ( ex plurimis , Cass. 16467/2017, 11511/2014, 42/2009).
3.5. -Il compito di questa Corte, del resto, non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, così sovrapponendo la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. 3267/2008), anche se il ricorrente prospettasse un più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. 12052/2007), dovendo limitarsi a controllare, a norma degli artt. 132, n. 4 e 360, n. 4 c.p.c., se i giudici di merito abbiano dato effettivamente conto delle ragioni in fatto della loro decisione e che la motivazione fornita non sia solo apparente, ovvero perplessa o irriducibilmente contraddittoria (ma non più insufficiente: Cass. Sez. U, 8053/2014; Cass. 23940/2017, 22598/2018, 7090/2022) e quindi, in definitiva, se il ragionamento probatorio esplicitato nella motivazione si sia mantenuto -com’è in effetti nel caso in esame -entro i limiti del ragionevole e del plausibile.
3.6. -Del resto, ammettere in sede di legittimità la verifica della sufficienza o della razionalità della motivazione in ordine alle quaestiones facti significherebbe consentire un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espresse nel provvedimento impugnato e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del giudice di merito (Cass. Sez. U, 28220/2018; Cass. 2001/2023, 28643/2020, 33858/2019, 32064/2018, 8758/2017).
3.7. -Anche di recente si è ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il
giudizio, miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici o delle risultanze probatorie operata dal giudice di merito (Cass. Sez. U, 34476/2019).
-Segue la condanna alle spese, liquidate in dispositivo, senza che ricorrano i presupposti per l’invocata applicazione dell’art. 96, comma 3, c.p.c. , non configurati a sufficienza oltre l’erroneità delle tesi prospettate.
-Sussistono invece i presupposti processuali per l’applicazione dell’art. 13 co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, co. 17, della l. n. 228 del 2012, che impone il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per l’impugnazione da essa proposta, a norma del co. 1-bis del detto art. 13 (Cass. Sez. U, 20867/2020 e 4315/2020).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 45.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte sia del ricorrente principale che del l’interveniente , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26/09/2023.