Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3663 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 3663 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME ARTURO
Data pubblicazione: 18/02/2026
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 13201/2020 R.G. proposto da:
COGNOME AVV_NOTAIO, in proprio ex art. 86 c.p.c.
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, già rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ora deceduto,
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 7488/2019 depositata il 28/11/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
-1.c on atto di citazione notificato in data 15.7.2013 l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME conveniva avanti il Tribunale di Roma il RAGIONE_SOCIALE, chiedendo il pagamento di compensi professionali per attività svolte in tre procedimenti civili, in virtù di mandato conferito congiuntamente anche all’AVV_NOTAIO ,
Oggetto:
CONTRATTO D’OPERA
C.C.05/02/2026
-costituitosi in giudizio, il RAGIONE_SOCIALE eccepiva di aver avuto rapporti professionali solo con l’AVV_NOTAIO, con il quale l ‘AVV_NOTAIO all’epoca collaborava e divideva lo studio ,
-il Tribunale di Roma con sentenza n. 2377/2018 pubblicata il 2 febbraio 2018 determinava in euro 12.154,47 il compenso spettante ai difensori per i predetti giudizi e liquidava in favore dell’AVV_NOTAIO la metà dell’importo, pari a euro 6.077,23, ‘in ragione del mandato congiunto’ e considerando che ‘tutti gli atti esaminati recano la sottoscrizione congiunta dei due difensori’ ;
-con atto di citazione notificato il 16 febbraio 2018 l’AVV_NOTAIO proponeva appello avverso il capo di sentenza che aveva disposto la decurtazione del 50% degli onorari, sostenendo che, nei casi di conferimento congiunto della difesa a più avvocati, ciascuno dei codifensori abbia diritto all’intero onorario per tutte le attività effettivamente svolte,
-il RAGIONE_SOCIALE chiedeva il rigetto dell’appello e la Corte d’Appello di Roma , con sentenza n. 7488/2019 pubblicata il 28.11.2019, rigettava l’appello e condannava l’appellante al pagamento delle spese di lite ;
-2. avverso la predetta sentenza l’AVV_NOTAIO ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi;
-ha resistito con controricorso il RAGIONE_SOCIALE difeso da ll’ AVV_NOTAIO;
CONSIDERATO CHE:
-1.acquisita la notizia del decesso dell’ AVV_NOTAIO, unico difensore del RAGIONE_SOCIALE in fase di comunicazione ex art. 380 bis.1 c.p.c. della data d ell’adunanza camerale, la Cancelleria ha ritualmente tentato di eseguire la comunicazione alla parte personalmente,
-specificamente, la comunicazione è stata tentata a COGNOME NOME, «nella sua qualità di presidente p.t. del consiglio di Amministrazione del ‘RAGIONE_SOCIALE» , nella sua residenza,
ma non ha avuto esito, in quanto si legge nella relata redatta il 23.10.2025 dal Funzionario RAGIONE_SOCIALE ‘anzi non potuto notificare perché il nominativo non figura sui citofoni né sulle cassette postali ed è sconosciuto ai condomini interpellati’ ,
-ritenuta perciò la necessità di disporre nuova comunicazione, in ossequio ai principi enunciati da Cass. S.U. 477/2006, dovendo la parte, nel caso di morte dell’unico difensore, essere posta in condizione di provvedere alla nomina di nuovo difensore, per garantire il diritto di difesa e l’integrità del contraddittorio,
-deve dunque disporsi il rinvio a nuovo ruolo, per la comunicazione al RAGIONE_SOCIALE, che potrà essere eseguita anche a ll’indirizzo estratto dal portale INI PEC:
EMAIL,
P.Q.M.
La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo per consentire al RAGIONE_SOCIALE controricorrente di munirsi di nuovo difensore;
manda alla Cancelleria per la comunicazione al RAGIONE_SOCIALE, come sopra indicata, entro sessanta giorni dal deposito della presente ordinanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Cassazione del 05/02/2026.
La Presidente Linalisa COGNOME