Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17629 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 17629 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 26/06/2024
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 12047/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO , con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore ex art. 16sexies del d.l. n. 179 del 2012 conv. con modif. dalla legge n. 221 del 2012;
–
ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del Ministro pro tempore , RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici domiciliano in Roma, INDIRIZZO;
–
contro
ricorrenti – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Bologna n. 933/2021 depositata il 01/12/2021.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso ; udito l’AVV_NOTAIO, in sostituzione RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Bologna ha respinto il gravame proposto da NOME COGNOME COGNOME confermato la sentenza di primo grado che aveva disatteso la domanda volta ad ottenere l’affermazione del diritto a mantenere l’incarico di dirigente scolastico in prova co nferito in virtù del decreto del AVV_NOTAIO D irettore generale RAGIONE_SOCIALE‘ RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 28 ottobre 2019, divenuto inefficace a seguito di diniego del visto da parte RAGIONE_SOCIALEa Sezione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEa Corte dei conti, con conseguente restituzione di NOME COGNOME alle funzioni di docente.
Per quel che qui rileva, la Corte territoriale, condividendo l’interpretazione resa dal primo giudice, ha ritenuto che l’equiparazione fra la dispensa per insufficiente rendimento, di cui all’art. 2 del d.P.R. n. 487 del 1994, e la dispensa per mancato superamento RAGIONE_SOCIALEa prova, di cui all’art. 439 del d.lgs. n. 297 del 1994, si fondi sulla lettera RAGIONE_SOCIALEa norma (che qualifica come ipotesi di dispensa dal servizio il mancato superamento RAGIONE_SOCIALEa prova) e sulla ratio dei due istituti, riconducibile all’art. 97 Cost., intesa ad assicurare il buon andamento del servizio scolastico.
Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione NOME COGNOME per due motivi, cui resistono il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, formulato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., si deduce la violazione e falsa applicazione
RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 disp. prel. cod. civ. in relazione all’interpretazione resa dalla Corte di RAGIONE_SOCIALE in ordine a ll’art. 2 , comma 3, del d.P.R. n. 487 del 1994, norma che individua le fattispecie risolutorie di un precedente impiego pubblico ostative RAGIONE_SOCIALE‘accesso al lavoro pubblico, come tale insuscettibile di interpretazione estensiva e/o analogica volta a ricomprendere in essa la dispensa per mancato superamento RAGIONE_SOCIALEa prova prevista dall’art. 439 del d.lgs n. 297 del 1994.
Con il secondo motivo, ancora formulato ex art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., si deduce la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 , comma 3, del d.P.R. n. 487 del 1994, per omessa valutazione, ai fini del decidere, RAGIONE_SOCIALE‘art. 55 -quater , comma 1 lett. fquinquies del d.lgs. n. 165 del 2001, in quanto la sentenza impugnata, nel proprio ragionamento interpretativo, ha omesso ogni riferimento alla disciplina prevista in materia di licenziamento disciplinare per persistente insufficiente rendimento, giungendo ad equiparare la dispensa per insufficiente rendimento alla dispensa per mancato superamento RAGIONE_SOCIALEa prova.
Il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento del secondo mezzo. Infatti, secondo quanto già ritenuto da questa Corte (Cass. Sez. L, 26/07/2023, n. 22466), la dispensa dal servizio per persistente insufficiente rendimento nella prestazione lavorativa -di cui all ‘ art. 2, comma 3, del d.P.R. n. 487 del 1994, nella versione antecedente alle modifiche apportate dal d.P.R. 16 giugno 2023, n. 82 -pur non avendo natura disciplinare, consegue all ‘ accertamento RAGIONE_SOCIALE ‘ inidoneità, sopravvenuta, assoluta e permanente, del dipendente a svolgere la funzione docente, in conseguenza di obiettive deficienze comportamentali, intellettive o culturali, la cui valutazione ad opera del dirigente non è in contrasto con la libertà di insegnamento, la quale tutela l ‘ autonomia didattica, funzionale a garantire il diritto allo studio di ogni alunno, ma non la libertà ‘ di non insegnare ‘ (Cass. Sez. L, 22/06/2023, n. 17897) e inoltre assume una valenza oggettiva, impeditiva ex lege , RAGIONE_SOCIALE ‘ accesso agli impieghi pubblici (Cass. n. 22466 del 2023, cit.). Diversamente, il mancato superamento del periodo di prova -di cui all ‘art. 439 del d.lgs. n. 297 del
1994 -esaurisce i suoi effetti nel recesso del datore di lavoro dal rapporto contrattuale cui accede, senza che detti effetti risolutori possano riverberarsi anche su di un nuovo rapporto, per essere la prova intesa solo a verificare la reciproca convenienza del contratto di lavoro nel cui ambito si svolge.
Di conseguenza, erroneamente la Corte d’ appello ha sovrapposto le due fattispecie, distinte per presupposti e ratio , giungendo a ricondurre al nuovo rapporto instaurato tra l’odierna ricorrente ed il RAGIONE_SOCIALE gli effetti risolutori del mancato superamento del periodo di prova che già si erano consumati con riguardo al rapporto di lavoro nel cui ambito era stato esperito.
Pertanto, in accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, stante la rinuncia alla domanda di risarcimento danni contenuta nel ricorso -rinuncia che rientra fra i poteri del difensore quale espressione RAGIONE_SOCIALEa facoltà di modificare le domande e le conclusioni precedentemente formulate (Cass. Sez. 2, 19/02/2019, n. 4837) -la causa va decisa nel RAGIONE_SOCIALE ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con l’affermazione del diritto RAGIONE_SOCIALEa NOME COGNOME al mantenimento RAGIONE_SOCIALE‘incarico di dirigente scolastico in prova già conferitole in virtù del decreto del AVV_NOTAIO Direttore g enerale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 1480 del 28 ottobre 2019, con conseguente condanna RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni controricorrenti a reintegrare la NOME COGNOME n ell’incarico.
Alla soccombenza consegue la condanna RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni controricorrenti alla refusione RAGIONE_SOCIALEe spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo, liquidate per ciascun grado e per il presente giudizio di legittimità come da dispositivo, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel RAGIONE_SOCIALE, dichiara il diritto RAGIONE_SOCIALEa AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO al mantenimento RAGIONE_SOCIALE‘incarico di dirigente scolastico in prova già
conferitole in virtù del decreto del AVV_NOTAIO Direttore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n. 1480 del 28 /10/2019, con conseguente condanna RAGIONE_SOCIALEe amministrazioni controricorrenti a reintegrare la NOME COGNOME n ell’incarico.
Condanna le amministrazioni controricorrenti al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, che liquida per il primo grado in euro 4.000,00, per il secondo grado in euro 5.000,00 e per il presente giudizio di legittimità in euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Sezione Lavoro RAGIONE_SOCIALEa