Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3970 Anno 2023
Civile Sent. Sez. L Num. 3970 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/02/2023
SENTENZA
sul ricorso 26842-2021 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
Oggetto
Licenziamenti dimissioni
pubblico impiego
RNUMERO_DOCUMENTO.N. 26842/2021
COGNOME.
Rep.
Ud. 11/01/2023
PU
contro
MINISTERO
DELL’ISTRUZIONE,
DELLRAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 226/2021 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 19/04/2021 R.G.N. 634/2019;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del 11/01/2023 dal AVV_NOTAIO;
udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’ appello di Torino ha respinto l’appello di NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Cuneo che aveva rigettato il suo ricorso, volto ad ottenere, nei confronti del RAGIONE_SOCIALE (in seguito RAGIONE_SOCIALE), la dichiarazione di illegittimità del decreto (recante n. 310 del 21.7.2017) del Dirigente scolastico RAGIONE_SOCIALE‘Istituto RAGIONE_SOCIALE A di « decadenza dall’impiego », con condanna RAGIONE_SOCIALE‘ amministrazione al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni perse sino alla dì RAGIONE_SOCIALEa reintegrazione.
La Corte territoriale, riepilogati i fatti di causa, ha rilevato che, al di là del richiamo alla « decadenza dall’impiego », il tenore complessivo del decreto n. 310/17 non lasciava dubbi sul fatto che la volontà espressa fosse quella di pronunciare la dispensa dal servizio per mancato superamento del periodo di prova; ha aggiunto che il decreto era stato comunicato, entro il 31 agosto RAGIONE_SOCIALE‘anno di riferimento, all’indirizzo mail RAGIONE_SOCIALEa destinataria, ancorché la disposizione RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 d.m. n. 850/2015 non ne prevedesse la necessità e comunque non comminasse alcuna invalidità per l’inosservanza RAGIONE_SOCIALEe formalità di comunicazione; ha escluso che la valutazione negativa del periodo di prova fosse qui dipesa da una finalità illecita o discriminatoria, ed ha evidenziato, a riguardo, « l’ insindacabilità» RAGIONE_SOCIALEa valutazione discrezionale su ll’esito negativo anche RAGIONE_SOCIALEa seconda prova, la quale aveva verificato l’incapacità didattica RAGIONE_SOCIALEa docente neo -assunta sulla scorta del giudizio dei tutor, dei dirigenti e del Comitato di valutazione scolastico.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza NOME COGNOME ha proposto ricorso sulla base di sette motivi, ai quali ha opposto difese con controricorso il RAGIONE_SOCIALE.
La Procura AVV_NOTAIO ha depositato memoria ed ha concluso per l’infondatezza del ricorso.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Il primo mezzo contiene denuncia di violazione degli artt. 439 d.lgs. n. 297 del 16.4.1994, 1175 e 1375 cod. civ. (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) per avere la C orte di merito ritenuto che l’adozione del provvedimento di decadenza, in luogo di quello di dispensa dall’impiego , concreti una mera svista e non già un’irregolarità sostanziale, tale da pregiudicare il raggiungimento RAGIONE_SOCIALEo scopo cui l’atto era preordinato.
Il secondo mezzo contiene denuncia di violazione o falsa applicazione degli artt. 1, comma 118, RAGIONE_SOCIALEa legge 13.7.2015, n. 107 e 14 d.m. 27.10.2015, n. 850 per avere la Corte di merito affermato, in contrasto con la lettera RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 d.m., cit., che il termine indicato in tale ultima disposizione si riferisce ai provvedimenti di conferma in ruolo e di ripetizione del periodo di formazione e prova e non anche al provvedimento di non conferma in ruolo.
Con il terzo mezzo è denunciata violazione degli artt. 1 e 3 d. lgs. 7.3.2005, n. 82, consistente nell’avere la Corte di merito ritenuto che l’onere di comunicazione del provvedimento di decadenza dall’impiego alla ricorrente fosse stato validamente adempiuto a mezzo posta elettronica semplice.
Con il quarto mezzo è denunciata, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c od. civ. per avere la Corte distrettuale ritenuto -a fronte RAGIONE_SOCIALE‘espressa contestazione RAGIONE_SOCIALEa ricorrente che l’amministrazione avesse fornito , a livello presuntivo, dimostrazione RAGIONE_SOCIALEa ricezione del provvedimento di decadenza dall’impiego , senza verificare se l’amministrazione, gravata del relativo onere, avesse effettivamente fornito prova RAGIONE_SOCIALEa data RAGIONE_SOCIALEa ricezione.
Con il quinto mezzo si denuncia violazione degli artt. 115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. (artt. 360 nn. 3-4 cod. proc. civ.) per avere la Corte di merito: a) omesso di considerare che era pacifico, per difetto di contestazione, il fatto che nei confronti RAGIONE_SOCIALEa ricorrente fosse stata tenuta fin dall’inizio RAGIONE_SOCIALE‘anno scolastico una condotta discriminatoria sfociata nell’illegittimo provvedimento di decadenza dall’impiego; b) erroneamente affermato che la ricorrente non aveva adempiuto al l’on ere di fornire prova RAGIONE_SOCIALEa condotta discriminatoria ancorché avesse formulato istanze istruttorie in tal senso.
Con la sesta critica si denuncia, ex art. 360 n. 4 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale omesso di pronunciarsi sul motivo di gravame con cui la ricorrente aveva censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva escluso che la dispensa dal servizio era stata determinata dal perseguimento RAGIONE_SOCIALE‘illeci ta finalità discriminatoria per difetto di prova, senza avere ammesso le richieste istruttorie volte a fornire dimostrazione di tale finalità.
Il settimo (ed ultimo) mezzo contiene denuncia di violazione degli artt. 2697 cod. civ. e 421 cod. proc. civ. (art. 360 nn. 3-4 cod. proc. civ.), consistente nell’avere la Corte torinese confermato la sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva rigettato la domanda di declaratoria di illegittimità del provvedimento di dispensa dal servizio, per difetto di prova RAGIONE_SOCIALEe finalità discriminatorie, senza attivare i poteri istruttori ufficiosi del giudice.
Il primo motivo non è fondato.
Il giudice d’appello evidenzia che il «tenore complessivo RAGIONE_SOCIALE‘atto non lascia adito a dubbi circa il fatto che si sia trattato di un errore materiale e che la volontà del dirigente scolastico fosse
quella di decretare la dispensa (e non la decadenza) dal servizio»; t rattasi di affermazione che si traduce in un’indagine di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che per l’eventuale violazione dei canoni legali di ermeneutica qui non evocati dal ricorrente.
Il secondo motivo è inammissibile laddove denuncia, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 del d.m. n. 850/2015.
L’art. 1, comma 118, RAGIONE_SOCIALEa richiamata legge n. 107/2015, ha inteso attribuire all’amministrazione centrale un potere di direttiva, che limita l’autonomia RAGIONE_SOCIALEe singole istituzioni scolastiche, al fine di garantire la necessaria uniformità in una materia che, da un lato, rientra fra quelle rimaste riservate al RAGIONE_SOCIALE ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 15, lett. b) del d.P.R. n. 275/1999, dall’altro, quanto ai tempi e ai modi RAGIONE_SOCIALE‘esperimento e RAGIONE_SOCIALEa formazione, coinvolge direttamente i singoli dirigenti scolastici (cfr. in fattispecie analoga C.d.S. atti norm. n. 137/2008). Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 17 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 400/1988 con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenze del Ministro «quando la legge espressamente conferisca tale potere» e in tal caso il decreto deve recare la denominazione «regolamento», deve essere adottato previo parere del Consiglio di Stato, deve essere sottoposto al visto ed alla registrazione RAGIONE_SOCIALEa Corte dei Conti ed infine deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Le richiamate condizioni non ricorrono nella fattispecie (il d.m. non reca la dizione regolamento, non è stato sottoposto al parere del Consiglio di Stato, non è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale), sicché, esclusa la natura normativa, del decreto non può essere denunciata la violazione ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. e valgono i medesimi principi affermati in relazione alla violazione RAGIONE_SOCIALEe circolari e RAGIONE_SOCIALEe direttive che, si è detto, non contengono norme di diritto e sono riconducibili alla categoria degli atti unilaterali negoziali o
amministrativi con la conseguenza che la loro interpretazione costituisce un apprezzamento di fatto, istituzionalmente riservato al giudice del merito, sindacabile in sede di legittimità solo per violazione RAGIONE_SOCIALEe regole di ermeneutica contrattuale (Cass. n. 32726/2021; Cass. n. 18723/2016; Cass. n. 8296/2006; Cass. n. 4942/2004; Cass. n. 1114/2002).
10. Il terzo e il quarto motivo sono infondati.
Sostiene la ricorrente di non avere avuto conoscenza del provvedimento di dispensa dal servizio comunicato mediante mail. Ma in proposito, analogamente a quanto avviene per le dichiarazioni negoziali ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1335 c.c., sussiste una presunzione di conoscenza da parte del destinatario: il quale, ove deduca di non averne avuto cognizione, è onerato lui RAGIONE_SOCIALEa dimostrazione RAGIONE_SOCIALEe difficoltà di cognizione del contenuto RAGIONE_SOCIALEa comunicazione correlate all’utilizzo RAGIONE_SOCIALEo strumento telematico (Cass. 24 giugno 2020, n. 12488; Cass. 31 ottobre 2017, n. 25819; Cass. 21 agosto 2019, n. 21560). Tuttavia, in ordine a tale essenziale aspetto, nulla la COGNOME ha allegato.
Peraltro, dal vizio RAGIONE_SOCIALEa comunicazione non potrebbe mai discendere, come opina la ricorrente, la stabilizzazione del rapporto, effetto, questo, che intanto può prodursi, in quanto vi sia stata una valutazione favorevole de ll’esito RAGIONE_SOCIALEa prova , e pertanto quell’effetto non può essere di certo conseguito in conseguenza di vizi formali RAGIONE_SOCIALE‘atto di recesso o del procedimento (cfr., in motivazione, Cass., Sez. L, n. 31091/2018 e, da ultimo, Cass., Sez. L, 8.3.2022, n. 7587). La stabile immissione nei ruoli del personale scolastico presuppone, in sostanza, la valutazione positiva espressa a completamento RAGIONE_SOCIALE‘esperimento, che è condizione necessaria per la conferma in ruolo (art. 440 del d.lgs. n. 297/1994) e in difetto RAGIONE_SOCIALEa quale il docente può essere
dispensato dal servizio o restituito al diverso ruolo di provenienza (art. 439 d.lgs. ult. cit.).
11. Infondato è altresì il quinto motivo.
Rispetto alla prova RAGIONE_SOCIALEe presunte finalità discriminatorie, qui del tutto mancata come afferma la Corte distrettuale, si mostra sterile il richiamo al principio di non contestazione. Se la stessa ricorrente ammette, invero, che il RAGIONE_SOCIALE aveva replicato che «i fatti dedotti dalla COGNOME (a riscontro RAGIONE_SOCIALEa condotta discriminatoria) non si (erano mai) verificati», è logico arguire che non poteva farsi gravare sul datore di lavoro pubblico, come opina la deducente, l’onere di enunciare «un diverso svolgimento» di quei medesimi fatti la cui verificazione era stata in radice negata.
Il sesto e il settimo motivo non sono fondati.
13 . Non sussiste l’omessa pronu ncia, la quale ricorre solo qualora risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto, e non è configurabile nel caso in cui, anche in mancanza di una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto (cfr., fra le tante, Cass. n. 12652/2020 e Cass. n. 2151/2021).
La Corte territoriale ha espressamente esaminato il motivo con il quale era stata riproposta in appello la questione RAGIONE_SOCIALEa discriminazione: come evidenziato nello storico di lite, il giudice d’appello, all’esito di un puntuale vaglio critico RAGIONE_SOCIALEe risultanze istruttorie, ha escluso qualsiasi intento discriminatorio o illecito del datore di lavoro pubblico, il quale, con dovizia di argomenti, aveva specificamente sottolineato limiti e criticità durante il periodo di prova RAGIONE_SOCIALEa docente neo-assunta, come meglio evidenziati dalla tutor COGNOME e dalla Dirigente COGNOME nelle loro relazioni (cfr. alle pagg. 18 e ss. RAGIONE_SOCIALEa motivazione).
Per il resto, quanto alla natura del potere che il datore di lavoro pubblico esercita e ai limiti del sindacato giudiziale, valgono i medesimi principi affermati per l’impiego privato e, pertanto, il giudizio discrezionale che l’amministrazione esprime, una volta decorso il periodo di prova, non è sindacabile nel merito né è necessario provarne in sede giudiziale le ragioni, poiché l’illegittimità del recesso è predicabile solo qualora il potere venga esercitato per finalità diverse da quelle che la prova tende ad assicurare o senza il necessario rispetto RAGIONE_SOCIALEe regole formali e procedimentali imposte dalla legge e dalla contrattazione collettiva (Cass. n. 6334/2019).
Anche l’obbligo di motivare il recesso non esclude né attenua la discrezionalità RAGIONE_SOCIALE‘ente nella valutazione RAGIONE_SOCIALE‘esperimento, non incide sulla ripartizione degli oneri probatori, né porta ad omologare il mancato superamento RAGIONE_SOCIALEa prova al licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, essendo finalizzato solo a consentire la «verificabilità giudiziale RAGIONE_SOCIALEa coerenza RAGIONE_SOCIALEe ragioni del recesso rispetto, da un lato, alla finalità RAGIONE_SOCIALEa prova e, dall’altro, all’effettivo andamento RAGIONE_SOCIALEa prova stessa», fermo restando che grava sul lavoratore l’onere di dimostrare il perseguimento di finalità discriminatorie o altrimenti illecite o la contraddizione tra recesso e funzione RAGIONE_SOCIALE‘esperimento medesimo (Cass. n. 21586/2008 e Cass. n. 19558/2006).
A ben vedere, la ricorrente più che dolersi RAGIONE_SOCIALE‘omessa pronuncia sulla domanda diretta all’accertamento RAGIONE_SOCIALE‘illecita finalità discriminatoria, si lamenta -specie nello sviluppo argomentativo del suo settimo motivo –RAGIONE_SOCIALEa mancata attivazione dei poteri istruttori d’ufficio da parte del giudice di primo grado e d’appello, quantunque sollecitati; ma tale vizio, laddove fosse (in ipotesi) trasmodato nell’omesso esame di un fatto decisivo,
oggetto di discussione fra le parti, avrebbe potuto al più essere dedotto, non già a sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 n. 4 cod. proc. civ., ma esclusivamente con l’art. 3 60 n. 5 cod. proc. civ., strumento qui, tuttavia, precluso vertendosi in un caso di impugnativa RAGIONE_SOCIALEa c.d. ‘doppia conforme’, v. Cass. n. 23021 del 2014.
Va disatteso anche l’ultimo rilievo RAGIONE_SOCIALEa ricorrente in ordine al la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 421 cod. proc. civ. per il mancato esercizio dei poteri officiosi da parte del giudice d’appello.
E’ ben vero che nel rito del lavoro, il giudice, ove si verta in situazione di ‘ semiplena probatio ‘ , ha il potere-dovere di provvedere d’ufficio agli atti istruttori idonei a superare l’incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, indipendentemente dal verificarsi di preclusioni o di decadenze in danno RAGIONE_SOCIALEe parti, dovendo, quindi, motivare sulla mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi là dove sollecitato dalla parte a integrare la lacuna istruttoria; senonché, nel caso in esame la Corte non ha ammesso le prove perché le ha ritenute, con un giudizio di opportunità rimesso a un apprezzamento meramente discrezionale a essa riservato, generiche e inidonee (cfr. Cass. n. 22628/2019), il tutto a fronte di un quadro istruttorio (costituito dalla sola documentazione RAGIONE_SOCIALE‘appellante, essendo il Miur rimasto contumace) congruo, appagante e privo di incertezze probatorie. Peraltro, la parte ricorrente, nell’illustrazione RAGIONE_SOCIALEa censura, avrebbe dovuto specificare, con riferimento agli elementi ricostruttivi desumibili dagli atti, quali di questi erano idonei ad integrare, con carattere di decisività, la esistenza di una “pista probatoria” qualificata rispetto alla quale appariva doverosa un’integrazione istruttoria mediante l’esercizio dei poteri officiosi sul profilo RAGIONE_SOCIALEa discriminazione, i cui esatti contorni, non evidenziati neppure nei capitoli di prova non ammessi in primo grado, sono rimasti, anche a livello di allegazioni, oscuri e indefiniti.
Per non sovrapporre la volontà del giudicante a quella RAGIONE_SOCIALEe parti in conflitto di interessi e non valicare il limite obbligato RAGIONE_SOCIALEa terzietà, è necessario, infatti, che l’esplicazione dei poteri istruttori del giudice venga specificamente sollecitata dalla parte con riguardo alla richiesta di una integrazione probatoria qualificata (cfr. Cass. 29/09/2015 n. 19358, Cass. 10/12/2008 n. 29006, Cass. 18/06/2008 n. 16507, e già Cass. 07/05/2002 n. 7119).
15. Risulta, infine, inconferente anche il richiamo all’art. 2697 cod. civ., poiché la violazione di tale disposizione è censurabile per cassazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere RAGIONE_SOCIALEa prova a una parte diversa da quella che ne fosse onerata secondo le regole di scomposizione RAGIONE_SOCIALEe fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece ove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto RAGIONE_SOCIALEe prove proposte dalle parti (Cass. n. 15107 del 2013; Cass. n. 13395 del 2018), come nella specie laddove chi ricorre critica l’apprezzamento operato dai giudici del merito circa la non configurabilità di forme di discriminazione, opponendo una diversa valutazione che non può essere svolta in questa sede di legittimità.
16. In via conclusiva, il ricorso deve essere rigettato, con addebito RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità alla COGNOME , che è parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro €. 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per
compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11.01.2023.