Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1134 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1134 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso 24138/2021 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, per procura speciale in atti;
-ricorrente-
-contro-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappres. p.t., rappres. e difesa dall’AVV_NOTAIO, per procura speciale in atti;
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappres. p.t., rappres. e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, per procura speciale in atti;
-controricorrenti- avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce, n. 290/2021, pubblicata in data 11 marzo 2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19.12.2025 dal Cons. rel., AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
Con atto di citazione notificato in data 31.5.2013 NOME COGNOME conveniva in giudizio RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE al fine di ottenere la condanna delle convenute, anche in solido, al risarcimento del danno nella misura di € 11.000,00 -oltre interessi legali e rivalutazione monetariasubito per effetto dell’omessa elevazione del protesto dell’assegno bancario n. 3029123257, datato 28.7.2003 e versato in data 30.7.2003 dall’attore sul proprio conto RAGIONE_SOCIALEposta n. 43310564 presso la filiale di Lecce.
Con sentenza del 9.6.2005 il Tribunale di Lecce rigettava la domanda per mancata prova del danno in quanto, atteso il disposto dell’art. 45 co. 2 R.D. 1736/1933, pur in difetto di protesto, il portatore avrebbe potuto agire nei confronti del traente, anche solo con l’azione causale, onde recuperare il credito portato dal titolo, e peraltro non risultava nemmeno dimostrato che, se il protesto fosse stato tempestivamente e correttamente elevato, l’COGNOME avrebbe ottenuto il pagamento della somma portata dal titolo, agendo in regresso nei confronti dell’emittente NOME COGNOME, in difetto di prova della sua solvibilità.
Con sentenza del l’11.3.2021 2021 la Corte territoriale rigettava l’appello dell’COGNOME, osservando che: l’omissione di cui si dole va l’appellante, quanto alla mancata decisione sulla preliminare domanda di accertamento e dichiarazione di violazione degli obblighi inerenti alla doverosa elevazione del protesto, trovava giustificazione nell’evidente applicazione, da parte del giudice di primo grado, della regola di giudizio consistente nell’applicazione della cd. ‘ragione più liquida’; l’appellante non era riuscito a confutare la fondatezza della decisione del primo giudice, che pertanto andava confermata sulla base del rilievo che
l’appellante non era riuscito a provare che la perdita dell’azione di regresso nei confronti del girante fosse stata causa del danno rappresentato dalla mancata riscossione dell’assegno; infatti, l’attore, come rilevato dal Tribunale, aveva omesso di esercitare, nei termini, l’azione di regresso nei confronti del traente, nonché l’azione causale nei confronti del soggetto che gli aveva versato l’assegno, dovendo ritenersi -in mancanza di una prova del contrario in tal senso offerta dall’attore – che tale attivazione da parte sua avrebbe potuto evitare il lamentato danno; tanto più che, secondo quanto allegato dallo stesso appellante, il traente risultava soggetto ben più solvibile del girante; in conclusione, quand’anche la azione cartolare di regresso nei confronti del girante fosse stata preclusa per un comportamento omissivo di una delle due parti convenute (o di entrambe), ai fini del rigetto della domanda dell’attore appariva decisivo il rilievo che l’appellante non aveva in alcun modo provato di avere vanamente esperito le iniziative a sua disposizione e che un’azione di regresso nei confronti del girante avrebbe potuto portare ad un recupero – seppur parziale – del credito. NOME COGNOME ricorre in cassazione , avverso la sentenza d’appello, con quattro motivi, illustrati da memoria. RAGIONE_SOCIALE e Intesa Sanpaolo RAGIONE_SOCIALE resistono con controricor so; quest’ultima ha anche depositato memoria.
RITENUTO CHE
Il primo motivo denunzia nullità della sentenza impugnata, in relazione all’art. 132, c.2, cpc, per mancata esatta individuazione delle parti e dei rispettivi difensori.
Il secondo motivo denunzia violazione degli artt.132, c.2, n.4, cpc, 118 disp. att., cpc , 99 e 112, cpc, per aver la Corte d’appello omesso di accertare gli inadempimenti delle parti convenute in ordine all’omessa elevazione del protesto del titolo posto all’incasso dall’attore e lasciato
insoluto, e di liquidare il conseguente danno da perdita di chance , argomentando sulla ragione più liquida.
Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 1175, 1176, 1223, cc, per non aver la Corte d’appello accertato la responsabilità contrattuale solidale di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEgirataria per l’incasso – e di Sanpaolo Imibanca trattaria, consistita nella mancata negligente verifica del luogo di emissione del titolo (Barletta e della data di emissione, 28.7.2003, considerando che esso avrebbe dovuto essere protestato e non resti tuito, entro il 12.8.2003, poiché portato all’incasso a Lecce; pertanto, il mancato protesto aveva impedito al ricorrente di agire nei confronti degli altri giratari per la tutela del suo credito.
Il quarto motivo denunzia violazione degli artt. 91 e 92, cpc, per non aver la Corte territoriale compensato le spese del giudizio, almeno parzialmente, in ragione della necessaria pronuncia chiarificatrice in appello e della mancata valutazione della fondatezza della domanda principale.
Preliminarmente, va osservato che è irrilevante l’eccezione di nullità della notifica della sentenza, sollevata dal ricorrente, posto che la notifica del ricorso rispetta il termine breve di impugnazione, mentre va disattesa l’eccezione di improcedibilità del ricorso per mancata attestazione di conformità della relata di notifica della sentenza.
Invero, il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione, di copia analogica della decisione impugnata, sottoscritta con firma autografa e inserita nel fascicolo informatico, priva di attestazione di conformità del difensore, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l’improcedibilità del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente) non disconosca la conformità della copia informale all’originale (Cass., Sez. un. n. 8312 del 2019).
Il primo motivo è inammissibile. La doglianza riguarda, in realtà, un errore materiale secondo quanto risulta dalle stesse circostanze indicate nel motivo. Infatti, il ricorrente assume che: nell’intestazione della sentenza impugnata si legge, quale parte appellata, Banca Intesa Sanpaolo spa, mentre parte effettiva in causa era il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE spa il cui codice fiscale risultava diverso da quello indicato in sentenza; era erronea anche l’indicazione dell’elezione di domicilio di RAGIONE_SOCIALE It aliane e della procura rilasciata ai difensori.
L’omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti nell’intestazione della sentenza va considerata un mero errore materiale, emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., quando dal contesto della sentenza risulti con sufficiente chiarezza l’esatta identità di tutte le parti e comporta, viceversa, la nullità della sentenza qualora da essa si deduca che non si è regolarmente costituito il contraddittorio, ai sensi dell’art. 101 c.p.c., e quando sussiste una situazione di incertezza, non eliminabile a mezzo della lettura dell’intero provvedimento, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce (Cass., n. 19437/2019).
Nella specie, nell’intestazione della sentenza è indicata, quale parte convenuta, Banca Intesa Sanpaolo spa (già RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE); ora, tale indicazione configura un evidente errore materiale, in quanto essa riporta anche la parte effettiva del giudizio, cioè il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, sebbene quale società originariamente costituita in giudizio che, successivamente, aveva assunto la denominazione di Banca Intesa Sanpaolo, a seguito di fusione per incorporazione della prima nella seconda (effettuata con atto del 18.10.2018, in corso del giudizio).
Ne consegue che non sussiste nessuna incertezza nell’identificazione della parte convenuta.
Il secondo motivo è inammissibile. Invero, la Corte di Appello di Lecce ha statuito che l’attore non ha provato che la perdita dell’azione di regresso nei confronti del girante sia stata causa del danno rappresentato dalla mancata riscossione dell’assegno .
Ora, il ricorrente lamenta che l’accertamento dell’inadempimento delle parti convenute, che la Corte d’appello avrebbe omesso, di per sé avrebbe comportato la liquidazione del danno richiesto dall’attore, per perdita di chances.
Tuttavia , come risulta dalla sommaria esposizione dei fatti di causa (pag. 3 e 4 del ricorso) e dalla stessa sentenza impugnata, non è stata proposta una domanda per perdita di chance, ma di risarcimento del danno causato dalla mancata elevazione del protesto.
Il terzo motivo è parimenti inammissibile, sotto una pluralità di profili. Anzitutto, resiste, stante l’inammissibilità del secondo motivo, la ratio decidendi in termini di applicazione del criterio della ragione più liquida; non risulta inoltre impugnata la ratio decidendi di mancata prova del danno-conseguenza in ragione del comportamento inerte del creditore. Invero, la Corte d’appello ha affermato che non risultava nemmeno dimostrato che, se il protesto fosse stato tempestivamente e correttamente elevato, l’COGNOME avrebbe ottenuto il pagamento della somma portata dal titolo, agendo in regresso nei confronti dell’emittente COGNOME NOME, in difetto di prova della sua solvibilità; parimenti a dirsi circa il mancato esercizio dell’azione causale nei confronti del girante. Anche tale ratio non è stata attinta dal motivo in questione.
Il quarto motivo è del pari inammissibile per il carattere ipotetico della censura. La valutazione di compensazione delle spese è, comunque, riservata al giudice del merito.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, in maniera differenziata a favore delle parti controricorrenti, avendo Intesa Sanpaolo depositato anche la memoria.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 1.600,00 in favore di Intesa Sanpaolo RAGIONE_SOCIALE, e nella somma di euro 1.200,00 in favore di RAGIONE_SOCIALE, oltre per entrambi le spese forfettarie nella misura del 15 per cento, gli esborsi liquidati in Euro 200,00, e gli accessori di legge.
.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contribut o unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 19 dicembre 2025.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME