Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29709 Anno 2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26679/2021 R.G., proposto da
NOME COGNOME ; rappresentato e difeso da ll’AVV_NOTAIO ( ), in virtù di procura in calce al ricorso;
-ricorrente-
nei confronti di
NOME COGNOME ; elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO ( ), che lo rappresenta e difende, unitamente agli Avvocati NOME COGNOME ( ) e NOME COGNOME ( ), in virtù di procura allegata al
contro
ricorso;
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29709 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/10/2023
-controricorrente e ricorrente incidentale- nonché sul ricorso successivo,
A.C. 20.09.2023
NNUMERO_DOCUMENTO
Pres. COGNOME
Est. Spaziani
proposto da
NOME COGNOME ; elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO ( ), che lo rappresenta e difende, unitamente agli Avvocati NOME COGNOME ( ) e NOME COGNOME ( ), in virtù di procura allegata al ricorso;
-ricorrente-
nei confronti di
NOME COGNOME ;
-intimato-
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 316/2021 RAGIONE_SOCIALEa CORTE di APPELLO di BRESCIA, pubblicata il 16 marzo 2021;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 20 settembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME convenne, dinanzi al Tribunale di Brescia, la RAGIONE_SOCIALE e il geometra NOME COGNOME, chiedendone, nelle rispettive qualità di impresa appaltatrice ed esecutrice e di progettista e direttore dei lavori, la condanna all’eliminazione dei vizi e difformità RAGIONE_SOCIALE‘opera, al completamento RAGIONE_SOCIALEa pratica di agibilità (o, in subordine al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma corrispondente al suo minor valore) e, infine, al risarcimento dei danni subìti in conseguenza dei vizi e difformità riscontrati in relazione ai lavori di ristrutturazione di un immobile di sua proprietà, con trasformazione RAGIONE_SOCIALEo stesso da deposito di attrezzi agricoli e fienile in due unità abitative.
Nelle more del giudizio, a seguito RAGIONE_SOCIALE‘acquisizione RAGIONE_SOCIALEe risultanze RAGIONE_SOCIALE‘ATP espletato e di due CTU integrative, i convenuti si dichiararono disposti ad eseguire i lavori a propria cura e spese.
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Est. Spaziani
Al termine dei lavori, le parti transassero con riferimento alle reciproche pretese e fu dichiarata la cessazione RAGIONE_SOCIALEa materia del contendere in ordine a tutte le domande, ad eccezione di quella risarcitoria proposta in confronto del geometra COGNOME, che fu accolta.
In proposito, il Tribunale, avuto riguardo alla circostanza che gli appartamenti in cui si articolava l’ edificio erano rimasti inutilizzati dall’aprile 2004 (data RAGIONE_SOCIALEa originaria consegna dei lavori) al 18 giugno 2014 (data RAGIONE_SOCIALEa conclusione RAGIONE_SOCIALEe opere di ripristino), calcolò il valore locativo in complessivi Euro 187.616; ritenne che il grado di responsabilità del professionista fosse stimabile nella misura del 70%; e lo condannò al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, RAGIONE_SOCIALEa somma di Euro 131.3 31,87, liquidata all’attualità (con l’aggiunta di rivalutazione e interessi) in complessivi Euro 162.129,94.
2. Adìta con appello da parte del COGNOME, la Corte territoriale di Brescia ha ritenuto che fosse infondato il motivo di gravame diretto a denunciare ultrapetizione sul presupposto che la domanda del COGNOME non comprendesse la voce di danno relativa al pregiudizio derivante dal mancato godimento RAGIONE_SOCIALE‘immobile: ciò, in quanto l’attore, pur non avendo specificamente allegato tale voce di pregiudizio, aveva però domandato il risarcimento di « tutti i danni » conseguenti ai vizi e difetti relativi alle opere edili realizzate per la trasformazione RAGIONE_SOCIALE‘edificio agricolo in due appartamenti, nonché al mancato rilascio del certificato di agibilità; vizi che, appunto, impedivano il pieno godimento RAGIONE_SOCIALE‘immobile.
Secondo la Corte di appello, erano invece parzialmente fondati i motivi di gravame con i quali era stata dedotta la mancata prova del predetto danno da mancato g odimento e da mancato sfruttamento RAGIONE_SOCIALE‘immobile sul piano locativo : ciò, in quanto, non vertendosi in ipotesi di danno in re ipsa , l’accertamento di tale pregiudizio esigerebbe la prova, anche presuntiva, RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, l’esistenza di un danno economicamente valutabile; e in quanto, invece, nella fattispecie, il COGNOME non aveva dato alcuna dimostrazione che gli appartamenti
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fossero stati messi sul mercato, e che vi fosse stata una reale proposta di locazione a cui egli non aveva potuto aderire a causa RAGIONE_SOCIALE‘inagibilità dei locali.
La Corte territoriale ha quindi ritenuto che l’ unico pregiudizio provato fosse quello derivante dal pagamento RAGIONE_SOCIALEa sanzione amministrativa conseguente alla richiesta di sanatoria per la realizzazione di lavori non precedentemente autorizzati (Euro 9.510), dovuta dal geometra COGNOME in proporzione al grado di responsabilità riconosciutogli del 70%, ed ha pertanto ridotto la condanna del professionista alla somma di Euro 6.657, oltre rivalutazione e interessi.
In ragione del parziale accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello, l a Corte di merito ha infine provveduto a rideterminare le spese di entrambi i gradi, compensandole in ragione del 50% e condannando il COGNOME al pagamento, in favore del COGNOME, del residuo 50%.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME sulla base di tre motivi, di cui il secondo è articolato in tre sub-motivi.
Ha risposto con controricorso NOME COGNOME, proponendo ricorso incidentale sorretto da un unico motivo.
NOME COGNOME ha anche proposto ricorso successivo sulla base di tre motivi, cui non ha risposto il COGNOME.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 cod. proc. civ..
Il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte.
NOME COGNOME ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va disattesa l’ eccezione di inammissibilità del ricorso principale per difetto sopravvenuto di interesse , sollevata sulla base RAGIONE_SOCIALE‘esito RAGIONE_SOCIALEa procedura di esdebitazione cui sarebbe stato sottoposto il controricorrente, trattandosi di vicenda assolutamente irrilevante in ragione di quanto si dirà sul merito dei ricorsi.
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A.1. Con il primo motivo del ricorso principale viene denunciata la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 345 cod. proc. civ..
NOME COGNOME deduce che nel primo grado di giudizio NOME COGNOME non aveva contestato le voci di danno da lui richieste, deducendo solo in appello, per un verso, la mancata allegazione RAGIONE_SOCIALEa voce di danno da disagevole godimento degli immobili e, per l’altro, la supposta carenza di prova d i tale pregiudizio.
In tal modo, però, il convenuto, oltre a contestare in ritardo i fatti oggetto RAGIONE_SOCIALEe allegazioni attoree (non contestati in primo grado), avrebbe introdotto domande ed eccezioni del tutto nuove, con violazione sia RAGIONE_SOCIALE‘art.115 che RAGIONE_SOCIALE‘art.345 cod. proc. civ.
A.1.1. Il motivo è manifestamente infondato.
Non è violato il principio di non contestazione poiché l’onere di specifica contestazione può ritenersi sussistente in capo al convenuto solo a fronte di allegazioni altrettanto specifiche da parte RAGIONE_SOCIALE‘attore (Cass. 22/09/2017, n. 22055)
Nel caso di specie, lo stesso giudice del merito ha dato atto che il pregiudizio per mancato godimento RAGIONE_SOCIALE‘immobile e per mancato sfruttamento RAGIONE_SOCIALEo stesso sul piano locativo poteva bensì ritenersi compreso nel generale riferimento a « tutti i danni » conseguenti ai vizi e difetti RAGIONE_SOCIALEe opere edili, contenuto nelle conclusioni attoree, ma esso pregiudizio, tuttavia, non era stato specificamente allegato nell’elencazione RAGIONE_SOCIALEe singole voci, ritenuta, peraltro, meramente esemplificativa.
Neppure è violata la regola che esclude la proponibilità di domande ed eccezioni nuove in appello, essendo di tutta evidenza che, attraverso i motivi di gravame, il convenuto si era limitato ad opporre difese alla domanda risarcitoria proposta dall’attore senza allargare l’oggetto del giudizio a fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto da lui azionato e, a fortiori , senza oltrepassare i limiti RAGIONE_SOCIALEa domanda da lui formulata.
Il primo motivo del ricorso principale, pertanto, deve essere rigettato.
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A.2. Con il secondo motivo del ricorso principale vengono denunciate plurime violazioni di legge (con riferimento agli artt. 1223, 1226, 2727 e 2729 cod. civ.); nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione degli artt. 114, 115 e 116 cod. proc. civ.; omesso esame di fatto decisivo e discusso; vizio di motivazione apparente e/o carente e/o contraddittoria.
Il motivo si articola in tre sub-motivi.
Con il primo sub-motivo è denunciato omesso esame di fatto decisivo e discusso in ordine alla totale carenza di agibilità ed abitabilità degli immobili, nonché motivazione carente, apparente e/o contraddittoria.
Con il secondo sub-motivo è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2727 e 2728 cod. civ., nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.; omesso esame di un fatto decisivo e discusso circa l’ omessa contestazione RAGIONE_SOCIALEe prove assunte in primo grado, con motivazione apparente e/o carente e/o contraddittoria.
Con il terzo sub-motivo è denunciata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, in particolare RAGIONE_SOCIALE‘art.1226 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.; sono inoltre denunciati il vizio di omesso esame di fatto decisivo nonché quello di motivazione carente e/o contraddittoria.
La Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che il giudice di primo grado aveva operato una liquidazione del danno in via forfettaria ed equitativa.
A.2.1. Il secondo motivo del ricorso principale è manifestamente inammissibile, per plurime ragioni.
A.2.1.a. In primo luogo, esso difetta di tassatività in ragione RAGIONE_SOCIALEa mescolanza e sovrapposizione di molteplici ed eterogenee ragioni di doglianza con riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ..
Al riguardo giova ricordare che, in tema di ricorso per cassazione, l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa censura per sovrapposizione di motivi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall ‘ art. 360 cod.
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proc. civ., può essere superata solo se la formulazione del motivo permette di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, di fatto scindibili, onde consentirne l’esame separato, esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass., Sez. Un., 06/05/2015, n. 9100; Cass. 09/12/2021, n.39169).
Al contrario, non è consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili (quali quello RAGIONE_SOCIALEa prospettazione di errores in iudicando , di errores in procedendo , RAGIONE_SOCIALE‘omesso esame di fatto decisivo e controverso e del vizio motivazionale costituzionalmente rilevante), allorché, come nel caso di specie, l’esposizione diretta e cumulativa RAGIONE_SOCIALEa questioni, per un verso, venga formulata pretermettendo gli oneri processuali, distinti per ogni doglianza, gravanti sulla parte ricorrente (avuto riguardo alla circostanza che il mezzo relativo alla violazione di norme di diritto suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere RAGIONE_SOCIALEa violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALEa norma, mentre quello RAGIONE_SOCIALE‘omesso esame richiede l’allegazione RAGIONE_SOCIALEa mancata considerazione di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o ad una precisa circostanza in senso storico-naturalistico); per altro verso, risolvendosi nella commistione di diversi profili, tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non consenta al giudice di legittimità di individuare il nucleo RAGIONE_SOCIALEe censure proposte, onde ricondurne ognuna ad uno specifico motivo di impugnazione tra quelli enunciati dall’art. 360 c od. proc. civ..
A.2.1.b. In secondo luogo, va ricordato che, in seguito alla riformulazione del numero 5 RAGIONE_SOCIALE‘art.360 cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del decreto -legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile alle sentenze pubblicate dopo l’11 settembre 2012 e dunque anche alla pronuncia impugnata con il ricorso in esame, depositata il 5 giugno 2020), per un verso, il sindacato di legittimità sulla motivazione è stato ridotto al minimo
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costituzionale, sicché è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, la quale si esaurisce nella ‘mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico’, nella ‘motivazione apparente’, nel ‘contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili’ e nella ‘motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile’, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ‘sufficienza’ RAGIONE_SOCIALEa motivazione (Cass., Sez. Un., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054, RRvv. 629830 e 629833 e succ. conformi); per altro verso, il ‘fatto’ di cui può denunciarsi con ricorso per cassazione l’omesso esame, ai sensi RAGIONE_SOCIALEa norma appena citata, deve essere un fatto storico vero e proprio avente carattere di fatto principale, ex art. 2697 cod. civ. (ovverosia, un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo del diritto azionato) o di fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale) e deve altresì possedere i due necessari caratteri RAGIONE_SOCIALE‘essere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso RAGIONE_SOCIALEa controversia) e RAGIONE_SOCIALE‘aver formato oggetto di controversia tra le parti (Cass., Sez. Un., 07/04/2014, n. 8053, cit. ; Cass. 08/09/2016, n. 17761; Cass. 29/10/2018, n. 27415).
Pertanto, non costituisce omissione censurabile, ai sensi RAGIONE_SOCIALEa norma richiamata, l’omesso esame di elementi istruttori qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; del pari, la critica concernente l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio non può ricomprendere ‘questioni’ o ‘argomentazioni’, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (Cass. 06/09/2019, n. 22397; Cass. 18/10/2018, n. 26305).
A.2.1.c. È, inoltre, del tutto evidente che, accogliendo parzialmente l’ impugnazione proposta dal COGNOME, la Corte territoriale non ha in alcun modo omesso né di tenere conto RAGIONE_SOCIALEo stato di fatto RAGIONE_SOCIALEe unità abitative RAGIONE_SOCIALE‘immobile
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di proprietà del COGNOME all’epoca del compimento dei lavori, né di considerare le modalità di liquidazione del danno da mancato godimento RAGIONE_SOCIALE‘immobile da parte del giudice di primo grado; piuttosto essa, nel motivato esercizio del proprio potere di valutazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze istruttorie (potere che resta riservato al giudice del merito ed il cui esercizio è incensurabile in sede di legittimità se -come nella specie -debitamente motivato), ha ritenuto che il predetto danno non fosse stato debitamente provato e ha conseguente proceduto alla riduzione RAGIONE_SOCIALEa somma oggetto RAGIONE_SOCIALEa condanna irrogata a carico del professionista.
A.2.1.d. Infine, il giudizio di merito in ordine alla mancata prova del danno è stato formulato sulla base di una corretta premessa in iure , in conformità all’orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di risarcimento del danno derivante dall’indisponibilità di un immobile, il danno emergente presuppone l’allegazione (e, in caso di contestazione del convenuto, la prova, anche presuntiva) RAGIONE_SOCIALEa concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento perduta (da ultimo, Cass. 29/05/2023, n.NUMERO_DOCUMENTO).
A.3. Con il terzo motivo del ricorso principale viene denunciata la violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.91 cod. proc. civ., per avere il giudice di secondo grado proceduto a nuova regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite compensandole nella misura del 50%, non ostante la soccombenza del convenuto.
A.3.1. Il terzo motivo del ricorso principale è manifestamente infondato.
La statuizione sulle spese trova fondamento nel parziale accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello ed è stata dunque ba sata sull’esito complessivo RAGIONE_SOCIALEa lite.
Il ricorso principale va, in definitiva, rigettato.
B.1. Con l’unico motivo del ricorso incidentale, NOME COGNOME denuncia la nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza di appello (per violazione degli artt. 99, 112, 115, 163 e 183 cod. proc. civ.) nella parte in cui ha rigettato il motivo di gravame con cui era stata dedotto il vizio di ultra-petizione per essere stata liquidata una voce di danno (il danno da mancato godimento RAGIONE_SOCIALE‘ immobile) non ritualmente dedotta e richiesta dall’attore.
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B.1.1. Il motivo -a tacere RAGIONE_SOCIALEa sua inammissibilità per difetto di interesse, stante la mancata liquidazione del pregiudizio in parola -è comunque infondato, atteso che il giudice del merito, cui è riservato il potere di rilevazione e interpretazione del contenuto RAGIONE_SOCIALEa domanda (Cass. 05/02/2004, n. 2148; Cass. 10/06/2020, n.11103; Cass.22/09/2023, n. 27181), ha motivatamente ritenuto che tale voce di danno, pur non essendo stata specificamente inserita nella elencazione RAGIONE_SOCIALEe singole voci di pregiudizio, fosse nondimeno ricompresa nella domanda proposta da NOME COGNOME.
Anche il ricorso incidentale, pertanto, va rigettato.
C.1. Con il primo motivo del ricorso successivo di NOME COGNOME viene denunciata la violazione degli artt. 1665, 1667, 1668, 1669, 2226 cod. civ..
Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui lo ha condannato al risarcimento del 70% del danno derivante dal pagamento RAGIONE_SOCIALEa sanzione amministrativa conseguente alla richiesta in sanatoria resasi necessaria per la realizzazione dei lavori non previamente autorizzati.
Deduce che le modifiche non autorizzate (consistenti nella realizzazione di un garage e di un portico) erano conosciute o comunque facilmente conoscibili dal committente che ne aveva fatto espressa richiesta, sicché non veniva in considerazione una difformità o un vizi o RAGIONE_SOCIALE‘opera rispetto al quale egli era tenuto a prestare la garanzia prevista dagli artt. 1667 e 2226 cod. civ., bensì, piuttosto, la quantificazione di un onere per l’ ampliamento RAGIONE_SOCIALE‘immobile al cui pagamento il committente era personalmente obbligato.
C.2. Con il secondo motivo del ricorso successivo viene formulata la medesima doglianza sub specie di omesso esame di fatto decisivo e controverso, per non avere la Corte di merito tenuto conto che le difformità dal progetto erano stat e realizzate nell’interesse del COGNOME, il quale le aveva richieste e , pertanto, ne aveva piena conoscenza.
C.2.1. I due motivi -da esaminare congiuntamente per ragioni di connessione -sono inammissibili, in quanto, ad onta RAGIONE_SOCIALEa formale intestazione,
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attengono a profili di fatto e tendono suscitare dalla Corte di cassazione un apprezzamento RAGIONE_SOCIALEe circostanze ed una valutazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze istruttorie alternative a quelle motivatamente formulate dal giudice del merito, cui tali attività sono riservate.
C.3. Con il terzo motivo del ricorso successivo viene denunciata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., nonché nullità RAGIONE_SOCIALEa sentenza per carenza di motivazione.
Viene censurata la statuizione sulle spese, poste, per il 50%, a carico del COGNOME.
Il ricorrente deduce che le spese del secondo grado, stante l ‘ incisiva riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza appellata, avrebbero dovuto essere, almeno parzialmente, poste a carico del COGNOME.
C.3.1. Il motivo è manifestamente infondato.
Va ribadito, al riguardo, che la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese è stata correttamente compiuta dal giudice del merito in applicazione RAGIONE_SOCIALEa regola RAGIONE_SOCIALEa soccombenza e in considerazione RAGIONE_SOCIALE‘esito complessivo RAGIONE_SOCIALEa lite, che si era conclusa con l’ accoglimento, sia pure in termini circoscritti, RAGIONE_SOCIALEa domanda proposta dall’attore.
In definitiva, vanno rigettati tutti i ricorsi e, in considerazione di tale esito, le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate.
Avuto riguardo al tenore RAGIONE_SOCIALEa pronuncia, va dato atto -ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.13, comma 1 -quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 –RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, nonché del ricorrente incidentale e successivo, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi;
compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità;
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ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, nonché del ricorrente incidentale e successivo , RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art.13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione Civile, in