Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22954 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 22954 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 20/08/2024
Oggetto: RAGIONE_SOCIALE -mancata stipula del contratto per 14h di attività specialistica di psicologa nei 30 gg. di cui alla proposta
AVV_NOTAIO NOME COGNOME – Presidente –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO rel. –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO –
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29953/2022 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
AZIENDA SANITARIA INDIRIZZO DI REGGIO CALABRIA, COMITATO ZONALE EX ART. 24 PER LA SPECIALISTICA AMBULATORIALE;
avverso la sentenza n. 319/2022 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 04/07/2022 R.G.N. 832/2019; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 19/06/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ., NOME COGNOME conveniva in giudizio l’RAGIONE_SOCIALE (di seguito: A.S.RAGIONE_SOCIALE.) esponendo: – di essere psicologa, specialista ambulatoriale a tempo indeterminato presso l’RAGIONE_SOCIALE; -di aver accettato la proposta dell’A.S.P. formulata in data 3.3.2009 (proveniente dal RAGIONE_SOCIALE ex art. 24 per la specialistica ambulatoriale per la RAGIONE_SOCIALE) di ricoprire l’incarico di psicologa per 14h settimanali presso la Casa Circondariale di Locri.
Aveva dedotto che l’RAGIONE_SOCIALE non aveva mai proceduto alla stipula del relativo contratto entro il termine di 30 giorni previsto nella suddetta proposta contrattuale.
Aveva chiesto l’accertamento del diritto alla stipula del contratto a tempo indeterminato a far data dal 2009, e la condanna del datore di lavoro alla corresponsione degli emolumenti non percepiti dal 2009 sino al giorno RAGIONE_SOCIALE sentenza, oltre al risarcimento del danno patito.
Il Tribunale, preliminarmente accertata la contumacia, ha accolto parzialmente il ricorso.
Ha ritenuto che non fosse stato provato dalla ricorrente il diritto alla stipula del contratto (poiché solo in sede di assunzione sarebbe stato possibile verificare la sussistenza di eventuali cause di incompatibilità, verifica che non poteva essere compiuta dal giudice) e, conseguentemente, il diritto a percepire gli emolumenti richiesti dal 2009.
Ha tuttavia riconosciuto il risarcimento per perdita di chance condannando l’RAGIONE_SOCIALE, in solido con il RAGIONE_SOCIALE, al risarcimento del danno determinato in via equitativa in euro 10.000,00.
Decidendo sull’appello RAGIONE_SOCIALE psicologa, nel contraddittorio con l’RAGIONE_SOCIALE, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha confermato il rigetto delle domande non accolte.
La Corte territoriale, richiamando la motivazione di precedente sentenza su questione analoga, ha ribadito la legittimità RAGIONE_SOCIALE mancata stipula del contratto di lavoro da parte dell’RAGIONE_SOCIALE in quanto avvenuta nel rispetto RAGIONE_SOCIALE norma imperativa di cui all’art. 4, comma 1, L.R. RAGIONE_SOCIALE 11/2009.
Ha evidenziato che la L.R. introduce, in un’ ottica di riduzione RAGIONE_SOCIALE spesa pubblica, il meccanismo RAGIONE_SOCIALE preventiva autorizzazione regionale quale precondizione di validità dei contratti e degli accordi che la Regione stipula ai fini dell’assunzione del personale.
Secondo i Giudici di appello, l’argomentazione che la psicologa fosse già legata da un rapporto di lavoro per un certo numero di ore con il RAGIONE_SOCIALE Giustizia e che il suo rapporto di lavoro fosse frutto del transito, per effetto dell’ACN 2005, dal RAGIONE_SOCIALE all’ARAGIONE_SOCIALE, con conseguente diritto all’incarico lavorativo in forza dell’art. 13 ACN 2005, non valeva ad elidere il fatto che l’incarico di cui si discuteva fosse aggiuntivo rispetto a quelli già in essere e, pertanto, dovesse sottostare ugualmente alla disciplina stabilita dalla L.R. n. 11/2009.
Riteneva priva di pregio la circostanza che l’incarico di cui si discute fosse stato affidato alla psicologa nel 2009, anno in cui non era ancora intervenuta la nota del Commissario ad acta del 7.10.2014 che segnalava la necessità di applicare la L.R. n. 3/2009 agli incarichi lavorativi; infatti, ciò che aveva impedito la formalizzazione del contratto di lavoro RAGIONE_SOCIALE psicologa non era stata l’iniziativa assunta dal Commissario ad acta , ma era stata la stessa entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge regionale (giorno successivo al 30.04.2009, data di pubblicazione). A quella data si era
verificata solo l’accettazione da parte RAGIONE_SOCIALE appellante alla designazione dell’incarico elaborata dal RAGIONE_SOCIALE, organo interno dell’RAGIONE_SOCIALE e non dotato di poteri di rappresentanza, e non era ancora intervenuta la prestazione del consenso alla conclusione del contratto da parte dell’organo dotato di poteri di rappresentanza dell’RAGIONE_SOCIALE
Avvero tale sentenza la COGNOME ha proposto ricorso per Cassazione affidato a quattro motivi.
RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
Parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 380bis .1 cod. proc. civ.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo viene dedotta la violazione o falsa applicazione dell’art. 4, comma 1, L.R. RAGIONE_SOCIALE n. 11/2009 in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.
Si sostiene l’erroneità RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto applicabile al caso di specie la normativa in rubrica in quanto, a differenza di quanto sostenuto dalla Corte d’appello, l’incarico svolto dalla psicologa non comportava l’esborso di nuove spese, né l’assunzione di nuovo personale.
Con il secondo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 30 del D.L. n. 223/2006 conv. in L. n. 248/2006 in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.
Si sostiene che la Corte territoriale ha omesso di considerare che la normativa in rubrica, pur fissando il divieto di assunzione di nuovo personale, fa salvo l’eventuale reclutamento di profili infungibili e indispensabili al fine del mantenimento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nonché l’esperimento RAGIONE_SOCIALE mobilità intraregionale tra le Aziende.
Con il terzo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione negli artt. 112 e 346 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.
Si sostiene che la sentenza è viziata per non essersi pronunciata sulla domanda di pagamento degli emolumenti stipendiali richiesti e sul conseguente risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale.
Con il quarto motivo si denuncia l’omessa pronuncia sui singoli motivi di gravame violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ.
Si assume che la sentenza è viziata per omesso e/o non corretto esame dei motivi di appello sollevati dall’odierna ricorrente, per il non corretto esame RAGIONE_SOCIALE documentazione prodotta in causa, nonché per contrasto di giudicati, oltre che per omesso esame e/o errata interpretazione delle risultanze istruttorie acquisite nel giudizio di primo grado mediante CTU contabile.
Il ricorso, in tutti i motivi in cui è articolato, è inammissibile.
Quanto ai primi due rilievi con i quali si assume che nella specie non si trattava di un nuovo incarico ma era in discussione il completamento orario di un incarico già conferito e si verteva nel diverso ambito del trasferimento di personale già operante in base al rapporto intercorso con il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Giustizia, il motivo è inammissibile perché non specifico quanto ai documenti ed agli atti deliberativi citati (che non risultano trascritti nel loro contenuto né allegati al ricorso per cassazione) ed in ogni caso si risolve nel contrapporre a quella RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale una diversa ricostruzione dei fatti, operazione non consentita in sede di legittimità.
Quanto alla doglianza con la quale si assume che la Corte avrebbe dovuto riconoscere a titolo di inadempimento contrattuale l’intero corrispettivo, la stessa non coglie la ratio decidendi RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata che, esclusa a monte la validità del contratto, ha ritenuto che non fosse configurabile alcun risarcimento dei danni consistenti nella corresponsione degli emolumenti che la COGNOME avrebbe percepito ove vi fosse stato un incarico validamente conferito.
Quanto, infine, alla omessa pronuncia sui singoli motivi di gravame con i quali si era rilevato anche il contrasto con altri giudicati pronunciati dal Tribunale di Locri in controversie promosse da altri psicologi, il motivo, oltre a non essere autosufficiente, è inammissibile perché non si è in presenza di una omessa pronuncia ma di un assorbimento di ogni altra questione a fronte RAGIONE_SOCIALE ritenuta decisiva mancanza di autorizzazione.
Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile.
Nulla per le spese, essendo rimasta intimata la parte vittoriosa.
Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, RAGIONE_SOCIALE sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 19 giugno 2024.