Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13685 Anno 2024
Oggetto
R.G.N. 422/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 26/03/2024
CC
Civile Ord. Sez. L Num. 13685 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 422-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente principale –
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
ricorrente incidentale nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE–RAGIONE_SOCIALE);
ricorrente principale – controricorrente incidentaleavverso la sentenza n. 162/2018 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 18/06/2018 R.G.N. 437/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024 dal AVV_NOTAIO.
La Corte d’appello di Cagliari, con la sentenza in atti, in accoglimento per quanto di ragione dell’appello proposto da NOME COGNOME nei confronti della RAGIONE_SOCIALE ed avverso la sentenza del tribunale di Cagliari, in riforma di tale sentenza, ha condannato la suddetta società a risarcire al lavoratore il danno da mancata rotazione nella cassa integrazione in misura pari ad un terzo della differenza maturata, dal 18 gennaio 2012 al 18 gennaio 2013, tra lo stipendio spettante ed il trattamento di integrazione salariale percepito, oltre accessori, nonché l’ulteriore danno di cui in motivazione nella misura di euro 11.872, oltre accessori.
La Corte d’appello, anzitutto, ha dato atto che la RAGIONE_SOCIALE Tau si era fusa per incorporazione nella RAGIONE_SOCIALE Wassermann e che le note autorizzate del 20 aprile 2018 erano state depositate nell’interesse dell’RAGIONE_SOCIALE che avrebbe incorporato la RAGIONE_SOCIALE Tau. In ogni caso, nessuna delle società incorporanti si era costituita sicché la sentenza era stata pronunciata nei confronti delle parti originarie ai sensi dell’art. 2504 bis c.c. nel testo attuale che non prevede l’estinzione della società incorporata.
Ha sostenuto inoltre l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità dell’appello formulata dalla NOME COGNOME, secondo la quale, ai sensi dell’articolo 434 c.p.c., l’appellante avrebbe dovuto riportare integralmente nell’atto di impugnazione tutte le allegazioni in fatto e diritto del ricorso in primo grado. Un simile assunto era in contrasto con il primo comma dell’art. 434 c.p.c. il quale pur, prescrivendo che l’appello richiami il petitum e la causa petendi, tuttavia pone l’onere per l’appellante di co ncentrarsi sui due elementi indicati nella norma cioè: 1) indicazione delle parti della sentenza che si ritengono da modificare e l’enunciazione delle modifiche richieste, nonché 2) le violazioni in cui sarebbe in
corso il giudice di primo grado e la loro rilevanza nella decisione assunta.
Sulla domanda di risarcimento del danno alla salute, alla professionalità e all’immagine svolta dal lavoratore, secondo la Corte, non era vero che la domanda fosse stata carente per non aver ripetuto per esteso tutte le allegazioni svolte nel primo giudizio poiché una simile riproposizione sarebbe stata doverosa qualora il tribunale avesse rigettato le domande di danno; ma nel caso in esame il giudice non le ha neppure esaminate avendo reputato legittima la mancata rotazione.
Nel merito
la Corte d’appello ha ritenuto fondata l’impugnazione sotto il profilo dell’onere di allegare e provare la praticabilità o meno della rotazione che incombeva sulla RAGIONE_SOCIALE Tau, tenuta a dimostrare che gli informatori della linea specialist a cui apparteneva il ricorrente fossero infungibili e che comunque sarebbe stato antieconomico inserire gli informatori della soppressa linea specialist a rotazione con gli informatori della linea cardio.
Al contrario, secondo la Corte, era emerso che la linea specialist cui era detto l’appellante comprendesse tutti i farmaci della linea cardio tranne uno, il Carnifast, sicché sarebbe stato semplice inserire anche COGNOME nella linea Cardio a rotazione bastando impartigli una formazione sul solo Carnifast; inoltre, quanto alla necessità di non interrompere il legame di fiducia personale tra informatore e ciascuno dei medici assegnatigli, la Corte d’appello sosteneva che in proposito non era stata data non solo la prova, ma prima ancora l’allegazione di un crollo o comunque di un calo significativo del fatturato in caso di rotazione; neppure era stato allegato in modo convincente che NOME avrebbe avuto onerosi costi per passare da un informatore ad un altro a rotazione, gli strumenti di lavoro allo scopo necessari.
Queste considerazioni portavano quindi a riformare la decisione del tribunale dal momento che, se era pacifico che il lavoratore si sarebbe dovuto trovare a visitare un gran numero di medici a lui sconosciuti, non era stato tuttavia allegato né dimostrato che ciò avrebbe fatto diminuire i normali livelli di efficienza così come previsto dalla legge 223/1991.
Contro la sentenza ha proposto per cassazione la RAGIONE_SOCIALE con cinque motivi di ricorso a cui ha resistito NOME COGNOME con controricorso contenente ricorso incidentale con un motivo. RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso al ricorso incidentale .
Le parti hanno depositato memorie. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
Ragioni della decisione
Motivi del ricorso principale
1.Ragioni di priorità logica e giuridica impongono di affrontare preliminarmente il quinto motivo di ricorso con cui RAGIONE_SOCIALE sostiene la violazione e falsa applicazione dell’art. 2504 bis c.c. per aver la Corte ritenuto di dover emettere la pronuncia nei confronti della RAGIONE_SOCIALE in luogo dell’RAGIONE_SOCIALE; laddove nel corso del giudizio, precisamente all’udienza del 21 marzo 2018, era stato fatto rilevare che in data 21 aprile 2017 si fosse perfezionata la fusione per incorporazione. Nonostante ciò la Corte territoriale aveva ritenuto che mancando una nuova procura la pronuncia sarebbe dovuta avvenire nei confronti della RAGIONE_SOCIALE Tau.
Il motivo è inammissibile per carenza di interesse alla luce dell’art. 2504 bis c.c., avendo RAGIONE_SOCIALE assunto i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alle fusioni, proseguendo in tutti i loro rapporti anche processuali anteriori
alle fusioni; tanto da aver proposto, per l’ appunto, l’impugnazione che si esamina in questa sede.
In ogni caso, ben ha fatto la Corte territoriale a pronunciare la sentenza di appello nei confronti dell’incorporata in mancanza della costituzione in giudizio delle società ‘ asseritamente incorporanti ‘ .
2.- Con il primo motivo di ricorso, ex articolo 360 n. 3 c.p.c., viene dedotta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 434, comma 1 e 414 c.p.c. sulla necessaria esposizione dei fatti di causa nel ricorso in appello; dell’art. 434, comma 2 n.1 c.p.c. sulla necessaria esposizione delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto; dell’art. 434, comma 2 n. 2 c.p.c. sull’omessa indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
3.- Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art.160 c.p.c. n. 5, motivazione insufficiente e contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per non avere la Corte d’appello spiegato i motivi che l’avrebbero eventualmente indotta a privilegiare – oltre che a mal interpretare – l’art. 434 c.p.c. come novellato.
3.1. I primi due motivi presentano profili di inammissibilità e di infondatezza, avendo la Corte d’appello accertato che non vi fosse alcuna inammissibilità dell’appello ed avendo giudicato specifiche le censure sollevate in sede di gravame in ragione dell’andamento processuale della controversia.
La Corte ha quindi operato una valutazione logica e puntuale dei contenuti della domanda veicolata in appello fornendo una esaustiva motivazione sulle ragioni per le quali ha disatteso le eccezioni sollevate sul punto, in conformità alla giurisprudenza che ha statuito sulle modalità con cui va applicato l’art. 434 c.p.c., anche ai sensi della sentenza delle Sezioni Unite n. 27199/2017 (cfr. inoltre Cass. nn. 27391/2018 e 1439/2019 relativamente a casi in cui
l’eccezione di ammissibilità dell’appello sia stata implicitamente disattesa, mentre nel caso di specie essa è stata pure espressamente esaminata).
Il secondo motivo è pure inammissibile, anzitutto, perché l’art. 360 n. 5 c.p.c. non si riferisce ai fatti processuali; ed in secondo luogo perché il vizio di motivazione può essere censurato in Cassazione, ai sensi dell’art. 360 n. 4 in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. solo nel caso in cui la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente o manifestamente contraddittoria ed incomprensibile (Cass. S. U. n. 22232/2016; Cass. n. 23940/2017; Cass. n. 22598/2018): ipotesi, tutte, non ravvisabili nel ragionamento logico-giuridico della impugnata pronuncia.
4.- Col terzo motivo si deduce l’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio ex art.360 n. 5 c.p.c. posto che nella comunicazione del 28 novembre 2012 la società aveva specificato che la rotazione per gli informatori scientifici del farmaco non era possibile in quanto le attività svolte da altre reti esigevano in modo assoluto continuità di relazione con il mercato anche tenuto conto della complessità e delle competenze specialistiche sui prodotti; mentre la Corte d’appello ha ritenuto che la società NOME COGNOME non avrebbe fornito la prova della sussistenza delle ragioni addotte nella comunicazione del 28 novembre 2012 a fondamento della mancata rotazione degli informatori scientifici del farmaco della linea specialist in cui era compreso il ricorrente.
Il motivo è chiaramente di merito e mira ad ottenere un riesame generale delle prove ed un accertamento di fatto opposto a quello cui è approdata la Corte territoriale la quale come risulta dalla narrativa in fatto, non ha comunque nemmeno omesso di esaminare la circostanza in oggetto relativa al rapporto tra informatori del farmaco e mercato.
5.Con il quarto motivo si deduce violazione falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 in relazione agli artt. 346 c.p.c., 437 c.p.c., 697 c.c., 414 n. 5 e 4, 116 terzo comma c.p.c., 434, 436 c.p.c., art. 101 c.p.c. e art. 342 c.p.c. in quanto la Corte ha esaminato una domanda non riproposta nel giudizio d’appello, e così operando ha violato l’art. 346 c.p.c. laddove prevede che le eccezioni e le domande non accolte se non sono espressamente riproposte in appello si intendono rinunciate; essa non avrebbe potuto acquisire la c.t.u. del giudizio r.g. 1264/2013 con annessa documentazione perché in tal modo ha permesso di sanare le decadenze in cui era incorsa la controparte; ed infine non corrispondeva al vero che i documenti esaminati dal c.t.u. nel giudizio R.G. 1264/2013 sono gli stessi ammessi nel giudizio R.G. 4607 2012.
5.1. Il motivo non può essere accolto. Anzitutto esso denuncia una violazione di legge processuale sotto il profilo sostanziale con inammissibilità della censura proposta. Inoltre il motivo è inammissibile perché deduce nello stesso contesto plurimi ed eterogenei vizi processuali della sentenza lamentando che il lavoratore non avrebbe riproposto una domanda e pertanto la Corte avrebbe dovuto considerare rinunciata la domanda stessa; che la Corte avrebbe irritualmente acquisito la ctu medico legale espletata in un altro giudizio tra le stesse parti relative ad un successivo collocamento in CGS; che la c.t.u. si sarebbe basata su documentazione diversa da quella acquisita nel presente giudizio.
Si tratta inoltre di questioni prive di fondamento perché la Corte ha risposto sulla eccezione di inammissibilità della domanda di danno, ha ampiamente motivato sulla necessità dell’acquisizione della c.t.u. in conformità ai propri poteri istruttori rigettando le medesime eccezioni sollevate in proposito dalla RAGIONE_SOCIALE Tau. Inoltre la contestazione della c.t.u.
è di puro fatto, avendo la Corte pure sostenuto che tutti i certificati e le prescrizioni mediche utilizzate dal ctu erano stati prodotti da COGNOME anche in questo giudizio fin dal primo grado.
Motivo del ricorso incidentale
6.- Con l’unico motivo di ricorso incidentale si sostiene violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 7 l. 223/19 91 in relazione all’art. 1223 c.c. ex art. 360 n. 3 c.p.c. perché nonostante l’illegittimo collocamento in Cigs la Corte d’appello non aveva riconosciuto a COGNOME l’integrale risarcimento del danno pari a tutte le differenze di retribuzione rispetto al trattamento di Cigs maturate durante l’intero periodo di illegittimo collocamento in Cigs, ma solo quelle relative ad un terzo del periodo. Il suddetto sconto applicato sul risarcimento del danno sarebbe dovuto ad errore logico relativo al periodo dei mesi; mentre il danno subito sarebbe pari alle differenze retributive relative all’intero periodo annuale di collocamento in cigs.
6.1. Il motivo è infondato. La Corte d’appello ha affermato il diritto di COGNOME ad essere mantenuto in servizio a rotazione, quantomeno con i due colleghi della linea Cardio, operanti nel suo stesso perimetro territoriale, ossia gli informatori COGNOME e COGNOME indicati dalla stessa RAGIONE_SOCIALE COGNOME e conseguentemente ha condannato la datrice di lavoro a pagargli un terzo – pari a quattro mesi su un anno di cassa integrazione – della differenza tra il trattamento di CIG e lo stipendio che avrebbe percepito lavorando.
Ovviamente, parlandosi di risarcimento del danno (sotto il profilo del mancato guadagno), vanno applicati i criteri di causalità previsti dall’art. 1223 c.c. invocato nel motivo, a cui la pronuncia impugnata è del tutto conforme.
Non si configura perciò nè errore logico né ‘uno sconto’ come sostiene il ricorrente, trattandosi piuttosto d ell’effettivo danno
derivato al ricorrente dalla mancata collocazione in Cigs a rotazione.
Il ricorrente pretende un risarcimento integrale come se fosse stato posto illegittimamente in Cigs in assoluto; mentre qui si discute solo di mancata rotazione nella collocazione in Cigs: se fosse stato posto legittimamente in cassa in integrazione, con servizio a rotazione con i due colleghi della linea Cardio, così come sostenuto dalla Corte d’appello, il ricorrente avrebbe lavorato 4 mesi; e quindi non può pretendere un risarcimento per un più ampio periodo. Altrimenti si produrrebbe una ingiusta locupletazione. Si tratta infatti di lucro cessante, che va commisurato al guadagno che il ricorrente avrebbe percepito se fosse stato posto in CIGS a rotazione, che è appunto esattamente pari a 4 mensilità.
7.- Sulla scorta delle premesse, devono essere respinti sia il ricorso principale, sia il ricorso incidentale. Le spese processuali possono essere compensate per l’esito del giudizio. Sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002 per entrambi le parti.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso principale ed il ricorso incidentale. Compensa le spese processuali. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorren te principale e del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 26.3.2024