SENTENZA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI N. 388 2025 – N. R.G. 00000113 2025 DEPOSITO MINUTA 17 10 2025 PUBBLICAZIONE 17 10 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
composta dai magistrati:
NOME COGNOME Presidente
NOME COGNOME Consigliere
NOME COGNOMENOME COGNOME Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell’art. 437 c.p.c.
Nella causa iscritta al n.ro 113 del ruolo affari generali del contenzioso civile dell’anno 2025 promossa da
Parte_1
,
, elettivamente domiciliato in Cagliari, INDIRIZZO
CodiceFiscale_1
Deledda n. 74, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all’AVV_NOTAIO per procura resa in calce all’atto d’appello;
appellante
contro
Controparte_1
,
elettivamente domiciliata in
Oristano, viale
CodiceFiscale_2
Repubblica n.145, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale resa in calce all’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado;
e contro
CP_2
,
elettivamente domiciliato in Oristano, INDIRIZZO –
C.F._3
INDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO che lo rappresenta e difende in virtù di procura resa a margine della memoria di costituzione nel presente giudizio;
appellato
e contro
, residente in INDIRIZZO; CP_3
appellato contumace
*
All’udienza del 10.10.2025, la Corte all’esito della discussione orale, ha dato lettura del dispositivo, pronunciandosi sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell’interesse dell’appellante: ‘ [Voglia] l’ Ecc. ma Corte d’Appello di Cagliari, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, […] in riforma dell’impugnata sentenza n.60/2025 emessa dal Tribunale di Oristano, Sezione Civile, in data 06.02.2025, […],accogliere le conclusioni formulate nel ricorso introduttivo del giudizio, ed in particolare:
Accertare e dichiarare per i motivi su esposti che nulla è dovuto dal sig. nei confronti della Sig.ra ; Parte_1 Controparte_1
nella denegata ipotesi in cui qualsivoglia importo sia dovuto alla sig.ra condannare al pagamento i sig.ri e tenendo indenne il sig. da ogni pregiudizio; CP_1 CP_2 CP_3 Parte_1
b) In subordine, nella denegata ipotesi di condanna, mandare in compensazione gli importi dovuti a titolo di risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa, per il periodo di chiusura del locale imposto dall’ATS di Oristano al locale Sottovento per lo smaltimento dell’ETERNIT nonché
determinare l’esatto ammontare del canone in misura proporzionale al mancato utilizzo di parte della struttura locata;
c) in via di ulteriore subordine:
nella denegata ipotesi in cui qualsivoglia importo sia dovuto alla sig.ra condannare al pagamento il in favore del signor , per quanto di ragione (gennaio 2019-22.02.2022) tenendo indenne il sig. da ogni pregiudizio; CP_1 CP_3 Parte_1 Parte_1
d) Con vittoria di spese e onorari di giudizio.’;
Nell’interesse dell’appellata ‘ L’Ecc.ma Corte d’Appello di Cagliari, previa conferma della sentenza impugnata, voglia: Controparte_1
A) rigettare le domande formulate dall’appellante nei confronti della locatrice , ivi compresa quella volta ad ottenere la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata. Controparte_1
B) con vittoria di spese, diritti e onorari, da liquidarsi in favore del sottoscritto Avvocato il quale dichiara di avere integralmente anticipato le spese e di non avere percepito onorari.’ ;
Nell’interesse dell’appellato : ‘ Rigettare il gravame siccome infondato e le domande ivi avanzate siccome inaccoglibili e confermare la decisione impugnata. Condannare l’appellante alle spese del presente grado del giudizio’. CP_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
pagina 3 di 11 Con atto depositato in data 02.03.2022 dinanzi al Tribunale di Oristano, la sig.ra intimò al sig. sfratto per morosità per omesso pagamento dei canoni di locazione, da settembre 2017 a gennaio 2022, relativi all’unità immobiliare sita in INDIRIZZO, regolarmente locata con contratto stipulato in data 01.09.2012, registrato il 25.09.2012, domandando al contempo la convalida dello sfratto stesso e, in caso di opposizione, la pronuncia di ordinanza di rilascio dell’immobile con riserva delle eccezioni del convenuto; formulò altresì domanda di emissione di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo avente ad oggetto i CP_1 […] Parte_1
canoni scaduti e quelli a scadere fino all’effettivo rilascio dell’immobile, oltre agli interessi moratori maturati dalle singole scadenze al saldo, alle spese e competenze legali.
Si costituì in giudizio opponendosi all’intimazione per l’infondatezza delle domande della intimante e chiedendo il mutamento del rito in ordinario. Parte_1
In particolare, fece rilevare che l’immobile concesso in locazione, a seguito di ispezione dell’ATS avvenuta nel 2019, era risultato inidoneo all’uso per cui era stato locato (di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE) in quanto dotato di coperture in eternit; per tale ragione, l’esponente era stato costretto a tenere chiuso il locale dal mese di luglio 2019 al mese di gennaio 2020 per lo svolgimento dei relativi lavori di smaltimento. Successivamente il locale era rimasto chiuso in ottemperanza ai provvedimenti governativi emanati per far fronte allo stato di emergenza pandemico, con conseguenziali danni per esso conduttore in misura addirittura superiore a quanto richiesto dall’attrice.
Fece rilevare altresì l’intimato, che il locale era stato gestito dal sig. , presidente del RAGIONE_SOCIALE sino al dicembre 2018, con il quale sin dal 2003 – e, perciò, già dal momento in cui era intervenuta tra la e il la stipulazione di un primo contratto di locazione avente ad oggetto l’immobile – erano intercorsi accordi in base ai quali questi si sarebbe dovuto fare carico del pagamento dei canoni, versando le relative somme direttamente in favore della Solo quando tali somme non venivano versate, la richiedeva il pagamento al il quale, successivamente, le ripeteva dal . CP_2 CP_1 Pt_1 CP_1 CP_1 Pt_1 CP_2
In seguito, secondo quanto prospettato dal medesimi accordi sarebbero intervenuti anche con il sig. , presidente del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE denominato ‘Sottovento’, subentrato al nel gennaio 2019. Pt_1 CP_3 CP_2
Emanata l’ordinanza di rilascio dell’immobile ex art. 665 c.p.c. e disposto il mutamento del rito, con memoria integrativa il chiamò in causa i sig.ri e per essere dagli stessi manlevato. Pt_1 CP_2 CP_3
Si costituì in giudizio solamente contestando specificamente non soltanto la sussistenza di un accordo col avente ad oggetto il pagamento del canone di locazione da versare direttamente in favore della ma negando altresì l’intervenuta stipulazione di un contratto di sublocazione concernente il medesimo immobile – sia a titolo personale, sia in qualità di presidente dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE -i cui locali, peraltro, era detenuti dal RAGIONE_SOCIALE gratuitamente. CP_2 Pt_1 CP_1
Il sig. , invece, rimase contumace. CP_3
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La causa, istruita mediante prove documentali, interrogatorio formale della parte attrice e dei terzi chiamati in causa e , fu decisa con sentenza n. 60/2025, pubblicata il 06.02.2025, con la quale il Tribunale di Oristano dichiarò la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento del conduttore, e, per l’effetto, confermò l’ordinanza di rilascio dell’immobile dell’1.06.2022, ritenendo provato l’inadempimento del conduttore sulla base delle dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell’interrogatorio formale, volte ad escludere la sussistenza di un accordo in base al quale sarebbe spettato ai presidenti del RAGIONE_SOCIALE, succedutisi negli anni, provvedere al versamento dei canoni direttamente in favore della locatrice. CP_1 […] CP_2 CP_3
Nel ritenere provato l’inadempimento, il Giudice valutò altresì dirimente il mancato raggiungimento della prova dell’inidoneità del locale all’uso convenuto di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, essendo emerso, invece, che l’immobile era dotato di tetto in legno con la copertura in coppi sardi e che i lavori di smantellamento dell’ eternit avevano riguardato soltanto gli ambienti presenti nel cortile adibiti a ripostiglio; pertanto, non vi era impedimento all’utilizzo de l locale, e il conduttore non avrebbe potuto sospendere il pagamento dei canoni, se non durante l’esecuzione dei predetti lavori (ossia, da luglio 2019 a gennaio 2020). Per tale ragione, condannò il convenuto al pagamento in favore dell’attrice della somma di euro 21.000,00 a titolo di canoni di locazione scaduti da settembre 2017 sino a luglio 2019 e da febbraio 2020 sino a settembre 2022 oltre interessi legali dalle singole scadenze sino al saldo,
nonché alla rifusione in favore dell’attore delle spese del giudizio liquidate in complessivi euro 158,73 a titolo di spese vive ed euro 3.200,00 a titolo di compensi professionali, oltre accessori di legge da distrarsi in favore del difensore. Condannò altresì il convenuto al pagamento in favore del chiamato in causa delle spese del giudizio determinate in complessivi euro 2.600,00 a titolo di compensi professionali e liquidate in favore dell’ Erario.
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Avverso la sentenza ha proposto appello il quale, rassegnando le medesime conclusioni già formulate nel giudizio di primo grado, ha lamentato: Parte_1
‘ Vizio di motivazione per omesso esame delle mancate risposte del convenuto , ritualmente citato per rendere l’interrogatorio formale e non comparso .’ CP_3
Secondo l’appellante, infatti, dalle risultanze probatorie sarebbe emerso incontestabilmente che i locali dell’immobile locato erano stati concessi per uso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a disposizione del presidente e del vice presidente dei circoli susseguitisi negli anni (ossia, dapprima e, dal gennaio 2019, ) e che, pertanto, l’onere di corresponsione dei canoni gravava su questi ultimi, i quali avevano la possibilità di pagare direttamente alla locatrice, ovvero provvedervi per il tramite del sulla base di accordi tacitamente intervenuti tra le parti. CP_2 CP_3 Pt_1
Tali circostanze sarebbero state provate non soltanto dalla mancata costituzione in mora del convenuto, ma soprattutto dalle mancate risposte del all’interrogatorio formale; aspetto del quale il Giudice avrebbe dovuto tener conto per ritenere non contestate le affermazioni del convenuto e dichiarare il obbligato nei confronti del NUMERO_DOCUMENTO
Nel costituirsi in giudizio, ha eccepito l’inammissibilità della pretesa del nella parte in cui sosteneva di poter trarre dalle mancate risposte del , argomenti di prova favorevoli alla propria posizione e, contestandone nel merito la fondatezza, ha domandato, previa conferma della sentenza impugnata, di rigettare le domande formulate dall’appellante nei confronti d i essa locatrice. Controparte_1 Pt_1 CP_3
Anche , nel costituirsi in giudizio, ha eccepito l’infondatezza della doglianza dell’appellante e, contestandone interamente il contenuto e le ragioni dell’appello, ha domandato il rigetto del gravame e la conferma della decisione impugnata. CP_2
L’appellato , già contumace nel giudizio di primo grado, è stato dichiarato contumace nel presente grado di giudizio con ordinanza del 15.05.2025. CP_3
L’appello è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, la sentenza impugnata non presenta alcun vizio di motivazione, essendo sufficientemente chiaro e comprensibile il ragionamento logico giuridico posto a fondamento della decisione del Giudice.
Ed infatti, per costante giurisprudenza, ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorquando il giudice di merito ometta di esplicitare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento oppure li indichi senza un’approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. 7 aprile 2017, n. 9105, e 5 agosto 2019, n. 20921), o nel caso in cui il giudice di merito ometta di indicare nel contenuto della sentenza gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento oppure, pur individuando tali elementi, non proceda a una loro disamina logico-giuridica tale da lasciare trasparire il percorso argomentativo seguito e, più in particolare, apoditticamente affermi o neghi che sia stata data la prova di un fatto, omettendo qualsiasi riferimento sia al mezzo di prova che ha avuto a specifico oggetto la circostanza in questione, sia al relativo risultato (Cass.15 gennaio 2009, n. 871).
Orbene, nel caso di specie, il Giudice ha correttamente dato conto delle risultanze probatorie e delle ragioni per le quali ha ritenuto di dover accogliere le domande di parte attrice.
In particolare, ha ritenuto raggiunta la prova dell’inadempimento del traendo tale convincimento dal tenore delle disposizioni contenute nel contratto di locazione prodotto in atti – nel quale si legge espressamente il divieto di sublocazione dell’immobile – e dalle affermazioni della PtNUMERO_DOCUMENTO1 CPNUMERO_DOCUMENTO
pagina 7 di 11
e del rese in sede di interrogatorio formale, evidentemente sufficienti a negare la sussistenza di accordi tra le parti circa il pagamento dei canoni da parte dei terzi chiamati in causa, e CP_2 CP_2
CP_3
.
Tali dichiarazioni non risultano smentite da alcun elemento emerso nel corso del giudizio. Tantomeno risultano elementi atti a dimostrare la sussistenza di un impegno giuridicamente vincolante in capo al prima e al successivamente a tenere indenne il del pagamento dei canoni di locazione in quanto presidenti dei circoli che nel tempo avevano operato nel locale (circoli dei quali non è, oltretutto, dato conoscere alcun particolare). Ciò posto, pacifica la morosità, è , d’altra parte, significativo il fatto che il non sia stato in grado di dare una specifica qualificazione al ruolo rivestito dai chiamati in causa, a suo dire tenuti a pagare il canone, rispetto al contratto, peraltro lasciando intendere, con le sue difese ed allegazioni, che il rapporto diretto con la locatrice fosse rimasto in capo a sé. A fronte delle risposte negative delle parti interrogate, in un siffatto contesto di carenza di allegazione prima ancora che probatoria, la mancata comparizione di , rimasto contumace, a rendere l’interrogatorio è stata giustamente ritenuta non significativa, come tale irrilevante al fine di sostenere un giudizio di ammissione delle circostanze deferitegli. CP_2 CP_3 Pt_1 Pt_1 CP_3
Si rammenta, al riguardo, che l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni delle parti nel processo, così come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Cass. n. 16056 del 2/08/2016).
Applicando tali principi al caso di specie, la mancata risposta all’interrogatorio formale deferito al sulle circostanze (asserite come rilevanti) riportate nella censura, non consente di affermare CP_3
che la sentenza impugnata sia incorsa nella prospettata violazione, dovendosi ritenere che il Giudice abbia implicitamente ritenuto ininfluente detta mancata risposta a fronte della univocità delle altre risultanze probatorie di segno contrario rispetto alle circostanze indicate in sede di deferimento dell’interrogatorio formale .
Ed invero, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che ‘ la mancata presentazione della parte a rendere interrogatorio formale costituisce fatto processuale, tale da indurre a ritenere ammessi i fatti che formano oggetto di interrogatorio, purché concorrano anche altri elementi (Cass. n. 17249 del 2003). La disposizione dell’art. 232 c.p.c. non ricollega, infatti, automaticamente alla mancata risposta all’interrogatorio, per quanto ingiustificata, l’effetto della confessione, ma da solo la facoltà al giudice di ritenere come ammessi i fatti dedotti con tale mezzo istruttorio, imponendogli, però, nel contempo, di valutare ogni altro elemento di prova ‘ (Cass. n. 3258 del 2007; Cass. n. 5240 del 2006).
Pertanto, ‘ la sentenza nella quale il giudice ometta di prendere in considerazione la mancata risposta all’interrogatorio formale non è affetta da vizio di motivazione né incorre in una violazione di legge incasellabile nei nn. 3 e 4 dell’art. 360 c.p.c., atteso che l’art. 232 c.p.c. riconnette a tale comportamento della parte soltanto una presunzione semplice che consente di desumere elementi indiziari a favore della avversa tesi processuale (prevedendo che il giudice possa ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio ‘valutato ogni altro elemento di prova’). Onde l’esercizio di tale facoltà, rientrando – come già rimarcato nell’ambito del potere discrezionale del giudice stesso, non può costituire oggetto di critica in sede di legittimità ‘ (cfr. Cass. n. 9254/2006 e, da ultimo, Cass. n. 4837/2018).
Ferma restando la valutazione, che qui si condivide, dell’inadempimento del in termin i di gravità agli effetti della pronuncia di risoluzione del contratto, per completezza deve essere esaminato l’ulteriore rilievo svolto dall’appellante che si riporta testualmente: ‘… Inoltre il contrariamente a quanto argomentato dal Giudice in sentenza, non poteva quantificare i danni Pt_1 Pt_1
derivanti dalla chiusura forzata del locale Sottovento, poiché soltanto chi lo gestiva ed era nel possesso dei libri contabili, nel caso che qui ci occupa, il in qualità di gestore sin dal gennaio dell’anno 2019, avrebbe potuto riferire sui mancati guadagni relativi a detti periodi . Il peraltro, potrebbe anche essere in possesso delle ricevute di pagamento dei canoni alla per il periodo in cui lo stesso aveva la gestione del locale. Si ribadisce al riguardo che è alquanto strano, se non impensabile, che la signora rimanga inerte per cinque anni nella richiesta del pagamento dei canoni. In ragione di tutto quanto sopra esposto deve considerarsi provato, almeno nei confronti di , quanto dichiarato e richiesto dal con la conseguenza che la sentenza impugnata deve essere riformata nella parte in cui omette il riconoscimento della domanda formulata dal nei confronti del . si dà atto del rilievo, non costituente, all’ Alla luce di tali principi, non sussistono dubbi sulla correttezza del percorso logico giuridico posto a fondamento della sentenza. ‘. Orbene, non è chiaro se con tale rilievo l’appellante abbia inteso formulare un’ulteriore doglianza. In proposito va tuttavia ribadita la assoluta inidoneità delle mancate risposte a costituire prova dei fatti allegati anche a supporto di tale ordine di argomentazioni, peraltro del tutto genericamente, dovendosi soggiungere che bene avrebbe potuto semmai, il eventualmente chiedere anche ai sensi del disposto dell’art. 210 c.p.c. l’acquisizione di documentazione ritenuta importante per la decisione ed estranea alla sfera di sua disponibilità. CP_3 CP_3 CP_1 CP_1 CP_3 Parte_1 Pt_1 CP_3 Pt_1
Per tutto quanto esposto l’appello deve essere rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza (scaglione entro euro 26.000,00, parametro medio stante la semplicità delle questioni trattate e l’assenza di elaborati conclusionali, esclusa fase istruttoria non tenutasi).
S ussistono i presupposti previsti dall’art. 13 DPR115/2002, come modificato dall’art. 1, comma 17, L. n. 228/2012 per il pagamento, da parte d ell’appellante, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando, rigetta l’appello avverso la sentenza n. 60/2025 del Tribunale
di Oristano;
Condanna
alla rifusione in favore di
e
delle spese del
presente grado che liquida per ciascuno di essi, a titolo di compensi professionali, in euro 2.547,00 oltre rimborso spese forfettarie, iva e cpa, con distrazione, quanto alla prima, in favore del difensore AVV_NOTAIO
NOME COGNOME.
Nulla sulle spese quanto a
.
Dichiara che sussistono i presupposti previsti dall’art. 13 DPR115/2002, come modificato dall’art. 1, comma 17, L. n. 228/2012 per il pagamento, da parte di dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato. Parte_1
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025.
La Cons. Est.
La Presidente
Dott.ssa NOME COGNOMENOME COGNOME
Dott.ssa NOME COGNOME
Parte_1
Controparte_1
CP_2
CP_3